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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
n. rg3283 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3283 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. COPPOLA PAOLA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. DELLA ROCCA FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/02/2025 e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in CP_1
Vico Equense il 10/04/1994 e che dalla loro unione nascevano due figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti: il 17.051995 Per_1
1 e il 09.08.1997; riferendo che tra le parti, in seguito a Per_2
comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 8280/2017 del Tribunale
Ordinario di Napoli resa nel procedimento RG 13621/2011 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Il dott. si obbliga a corrispondere tutte le rate di mutuo di cui all'atto per CP_1
Notaio rep n. 118830-19950 iscritto presso l'Agenzia del Territorio di Per_3
Latina il 26.02.2009 ai nn. 5446/1044 fino alla scadenza del piano di ammortamento, rinunciando alla restituzione dei relativi importi sia quelli già versati che di quelli che saranno corrisposti fino all'estinzione, relativo all'acquisto della casa sita in S. Felice al Circeo -NCEU Comune San Felice al Circeo al foglio 29 particella 170 sub 1 località Pantano Marino piano T1 categoria A/2 classe 1 vani
6,5 r.c. euro 520,33- di proprietà della signora Parte_1
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito e concordato, ritenendolo chiuso, ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale senza null' altro a pretendere.
3) spese legali compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le
2 materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Vico Equense il 10/04/1994 (atto n.12, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1994);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Vico Equense per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3283 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. COPPOLA PAOLA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. DELLA ROCCA FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/02/2025 e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in CP_1
Vico Equense il 10/04/1994 e che dalla loro unione nascevano due figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti: il 17.051995 Per_1
1 e il 09.08.1997; riferendo che tra le parti, in seguito a Per_2
comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 8280/2017 del Tribunale
Ordinario di Napoli resa nel procedimento RG 13621/2011 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Il dott. si obbliga a corrispondere tutte le rate di mutuo di cui all'atto per CP_1
Notaio rep n. 118830-19950 iscritto presso l'Agenzia del Territorio di Per_3
Latina il 26.02.2009 ai nn. 5446/1044 fino alla scadenza del piano di ammortamento, rinunciando alla restituzione dei relativi importi sia quelli già versati che di quelli che saranno corrisposti fino all'estinzione, relativo all'acquisto della casa sita in S. Felice al Circeo -NCEU Comune San Felice al Circeo al foglio 29 particella 170 sub 1 località Pantano Marino piano T1 categoria A/2 classe 1 vani
6,5 r.c. euro 520,33- di proprietà della signora Parte_1
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito e concordato, ritenendolo chiuso, ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale senza null' altro a pretendere.
3) spese legali compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le
2 materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Vico Equense il 10/04/1994 (atto n.12, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1994);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Vico Equense per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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