Ordinanza cautelare 30 maggio 2022
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/06/2025, n. 10773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10773 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10773/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04857/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4857 del 2022, proposto da
RD LU, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Tornitore, Vincenzo Tornitore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AR RI CI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del giudizio di non idoneità al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 29 dicembre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 maggio 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il ricorrente, con ricorso depositato in data 3 maggio 2022, ha domandato l’annullamento del giudizio di inidoneità riportato nel concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, pubblicato il 29 dicembre 2020;
- si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, in data 4 maggio 2022, per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare;
- con ordinanza collegiale del 30 maggio 2022, questo T.A.R. ha respinto l’istanza cautelare, non ritenendo sussistenti i relativi presupposti;
- il procedimento è stato fissato, per la sua discussione, all’udienza straordinaria del 16 maggio 2025;
- il ricorrente, con dichiarazione depositata dal procuratore in data 2 aprile 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza alla decisione del ricorso e ha domandato la compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che:
- al Collegio non resta che prendere atto di tale circostanza e, in ossequio al principio dispositivo, provvedere in conformità, dichiarando il ricorso improcedibile a termini dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
- le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della definizione del giudizio con pronuncia in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Benedetto Nappi, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO