Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 915/2022 r.g.a. promosso
DA
, nato a [...] P.G. il 24.5.1975, c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Filippo Dario Adile,
[...]
Appellante
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] P.G. il 10.12.1968, c.f. CP_1 C.F._2
, rappresentato e difeso dall'avv. Scalia Francesco.
[...]
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1451/2022 del Tribunale di Barcellona
P.G., pubblicata in data 13.12.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 , già titolare dell'omonima ditta individuale, con atto di CP_1
citazione notificato in data 15.02.2021 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. il Rag. asserendo di aver subito un danno Parte_1
1
Con sentenza n. 1451/2022 il Tribunale così provvedeva: 1) Dichiara, la responsabilità contrattuale per inadempimento, del Sig. , per Parte_1
i motivi meglio specificati in narrativa;
2) per l'effetto, condanna, il convenuto,
Sig. , a versare nei confronti dell'attore, Sig. Parte_1 CP_1
, la somma di €. 17.478,00, a titolo di risarcimento del danno per la
[...]
perdita dallo stesso subita atteso il mancato ottenimento del beneficio di cui prima, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo;
3) rigetta le ulteriori domande cosi come formulate dall'attore perché non provate, per i motivi di cui in narrativa;
4) Condanna, infine, il convenuto, Sig. Parte_1
,tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, al pagamento
[...]
nei confronti dell'attore, Sig. , delle spese e compensi di CP_1
giudizio…”.
Il Tribunale, richiamati i principi sull'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale, riteneva che l'attore avesse fornito la prova del nesso causale fra il mancato inoltro tempestivo della domanda per l'ottenimento del credito d'imposta ed il mancato ottenimento del beneficio fiscale, laddove il on aveva dato prova di avere agito secondo diligenza. Pt_1
Per la riforma della sentenza ha proposto appello il Pt_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Con ordinanza in data 7.3.2024 la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 2. Con il primo motivo di impugnazione il enuncia la violazione e falsa Pt_1
applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., l'omessa valutazione di prove rilevanti ai fini della decisione, l'erronea interpretazione delle prove complessivamente raccolte e l'erronea interpretazione delle norme di legge applicabili, oltre alla carente motivazione e la sua mera apparenza.
Con l'articolato motivo di gravame, l'appellante deduce, intanto, la carenza della motivazione della sentenza impugnata, posto che il primo giudice non ha svolto alcuna argomentazione in merito alle difese spiegate dal convenuto e non ha proceduto ad alcun esame della documentazione prodotta.
Evidenzia, infatti, di avere effettivamente presentato, nell'anno 2008, una prima domanda relativa alle agevolazioni fiscali in oggetto, che era stata accolta, tanto che il relativo beneficio richiesto era stato ottenuto e percepito da controparte. La domanda oggetto di giudizio, presentata con riferimento ad investimento diverso ed ulteriore rispetto a quello relativo alla precedente istanza del 2008, aveva ricevuto il diniego al nulla osta al beneficio fiscale per esaurimento dei fondi all'uopo stanziati. Sul punto l'appellante deduce che il diniego di nulla osta non era un provvedimento di revoca del superiore contributo già concesso, bensì un provvedimento di reiezione relativo, appunto, ad una diversa ed ulteriore istanza, che il DO aveva inteso a tutti i costi presentare pur consapevole che la stessa non avrebbe mai potuto trovare accoglimento, perché nelle more i relativi fondi erano già andati del tutto esauriti.
L'appellante richiama la normativa di cui alla legge finanziaria 2007 (l. 296/2006) che all'art. 1, commi dal 271 al 279, introduceva un credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni Calabria, Campania, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise, effettuati nel periodo dal 31.12.2006 al 31.12.2013, per il cui beneficio era previsto che i beni acquistati fossero connessi ad un progetto di investimento avente le caratteristiche dettagliatamente descritte nella circolare
38/E 2008 dell'Agenzia delle Entrate. Con l'art. 2, comma 1 , del d.l. n. 97/2008
3 veniva creato uno spartiacque fra i progetti di investimento già avviati alla data del 2.6.2008 e quelli avviati successivamente: a) per i progetti avviati fino al 02 Parte giugno 2008, era previsto l'invio di apposito formulario (il c.d. al fine di ottenere il credito d'imposta già maturato;
b) per i progetti avviati dopo il 02 giugno 2008, al contrario, la presentazione del formulario avrebbe consentito la fruizione del credito d'imposta solo nel caso – eventuale - fossero rimaste somme residue appositamente stanziate. Ebbene – prosegue l'appellante - i fondi stanziati con il D.L. n.97/2008 già al mese di giugno 2008 risultavano totalmente esauriti per le sole prenotazioni relative ai progetti avviati anteriormente al 02 giugno
2008, come reso noto da organi di stampa e come provato da due relazioni del
Ministero dello Sviluppo Economico del 2009 e del 2012, sicchè “essendo i fondi per il credito d'imposta in oggetto andati del tutto esauriti già a giugno 2008 in relazione ai progetti di investimento avviati fino al 02 giugno 2008, in nessun modo le domande relative a progetti di investimento successivi a detta data avrebbero potuto essere positivamente esitate”. Ora, il aveva effettuato un CP_1
primo investimento in data 28.05.2008 – e quindi anteriormente alla data del
02.06.2008 - per il quale esso appellante aveva provveduto a presentare il relativo formulario in data 23.06.2008, cui aveva fatto seguito il provvedimento di accoglimento, trattandosi di progetto avviato anteriormente alla data del 02 giugno 2008. “Diversamente accadeva per il secondo investimento, al quale si riferisce il provvedimento di diniego di nulla osta ex adverso prodotto in giudizio, effettuato dal Sig. solo in data 10.10.2008 (all. 08), ossia quando CP_1
i fondi relativi al credito d'imposta risultavano, notoriamente, essere già del tutto esauriti”.
Aggiunge di avere più volte rappresentato al DO siffatta circostanza e, ciò Parte nonostante, l'appellato aveva voluto trasmettere il formulario relativo al secondo investimento, cui faceva seguito il diniego del nulla osta per esaurimento delle risorse finanziarie. Inoltre, il “nonostante l'esito positivo della sua CP_1
prima istanza di credito d'imposta - relativa all'investimento operato
4 anteriormente al 02.06.2008 – …aveva ricevuto la comunicazione che la materiale fruizione del beneficio era postergata all'anno 2014, proprio in ragione dell'intervenuta indisponibilità di fondi, a causa del surplus di richieste”.
Tali circostanze, peraltro, avrebbero potuto trovare conferma nella richiesta prova testimoniale, prova reiterata con l'atto di impugnazione.
3. Con il secondo motivo il chiede la riforma del capo condannatorio Pt_1
relativo alle spese processuali nella prospettiva dell'accoglimento dei superiori motivi di gravame.
4. Preliminarmente va osservato che non si ravvisa la nullità della sentenza per omessa motivazione, poiché dalla lettura della decisione impugnata si comprende l'iter logico seguito dal giudice nell'accoglimento della domanda giudiziale avanzata dal . CP_1
5. Sono invece manifestamente fondati i rilievi che attengono al merito della vicenda.
In punto di fatto, si osserva che l'investimento oggetto di causa eseguito dal per la sua attività di impresa (vetreria) e per il quale era stata avanzata la CP_1
domanda volta al riconoscimento del credito d'imposta risale all'ottobre 2008 (v. fattura n. 214 del 10.10.2008). In ordine a tale investimento (acquisto di un banco da taglio modello GTR 210 Plus per il taglio rettilineo associato al programma informatico di gestione dello stesso) la domanda all'Agenzia delle Entrate
(modello FAS) per il riconoscimento del credito d'imposta, pari a € 17.484,00, veniva avanzata il 28.11.2011. Con provvedimento del 19.12.2011 il Centro
Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate negava il nulla osta alla fruizione del credito in questione “per esaurimento delle risorse finanziarie”.
Va evidenziato che altra richiesta di riconoscimento del credito d'imposta per un precedente investimento era stata avanzata dal per conto del , il Pt_1 CP_1
23.6.2008 con riferimento ad un investimento risalente al 2007. Tale richiesta
5 veniva esitata positivamente dall'Agenzia delle Entrate, con concessione di nulla- osta alla fruizione del credito d'imposta per € 7.161,00 ”utilizzabile a partire dal
2014”.
5.1 In punto di diritto, si osserva che la Legge Finanziaria 2007, L.296/2006, con l'art.1, commi dal 271 a 279, introduceva un credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni Calabria, Campania, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, effettuati nel periodo dal 31.12.2006 al 31.12.2013, per il cui beneficio era previsto che i beni acquistati fossero connessi ad un progetto di investimento avente le caratteristiche dettagliatamente descritte nella circolare 38/E 2008 dell'Agenzia delle Entrate.
L'art. 2 comma 1 del d.l. n. 97/2008, entrato in vigore il 3.6.2008, introduceva una norma secondo cui “ il credito di imposta di cui all0articolo 1, commi da 271
a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è regolato come segue: a) per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia;
l'inoltro del formulario vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito d'imposta; b) per i progetti di investimento avviati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a).
Al comma 3, l'art. 2 del d.l. prevedeva, poi che “per il credito di imposta di cui al comma 1, lettera b), …. l'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso,
6 nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo”.
Come evidenziato dall'appellante, per i progetti avviati dopo il02 giugno 2008, la presentazione del formulario avrebbe consentito la fruizione del credito d'imposta solo nel caso – eventuale - fossero rimaste somme residue.
Ora, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cassazione 25548/2018).
Ebbene, applicando il suddetto principio era onere del DO dimostrare la data del conferimento dell'incarico al er l'ottenimento del credito d'imposta Pt_1
per l'investimento oggetto di causa, onde potere valutare l'eventuale tardivo adempimento del ell'inoltro del modello FAS. Tale onere non risulta Pt_1
assolto dal . CP_1
In secondo luogo, posto che l'investimento per il quale era stata inoltrata la richiesta di riconoscimento del credito d'imposta risale all'ottobre 2008, il credito avrebbe potuto essere riconosciuto solo in caso di mancato esaurimento delle risorse finanziarie.
Il a dimostrato, mediante la produzione delle relazioni del Ministero dello Pt_1
Svipullo Economico del 2009 e del 2102, che anteriormente alla data dell'ottobre
2008 (vale a dire alla data dell'investimento oggetto di causa) le risorse disponibili per il periodo 2007-2013 erano state esaurite.
7 A Pag. 11 della relazione del 2009 si legge: Sono circa 23.700 le domande
(prenotazioni) delle imprese ammesse al nuovo credito d'imposta, un numero notevole, soprattutto se si tiene conto che nel solo mese di giugno 2008 le prenotazioni hanno esaurito tutte le risorse disponibili per il periodo 2007 al
2013 “. A pag. 71 della relazione del 2012 si evidenzia: “La significativa riduzione del credito d'imposta tra il 2008 e il 2009 risente, inoltre, dell'esaurimento di tutte le risorse programmate per il periodo 2007-2013 già nel solo mese di giugno 2008 (in virtù dell'alto numero di domande), esaurimento che ha decretato la chiusura del suo ciclo di attività”.
Posto che il nulla osta alla fruizione del credito d'imposta era motivato dall'assenza di risorse finanziaria, giammai un inoltro del modello FAS anteriormente alla data del novembre del 2011 per un investimento risalente all'ottobre 2008 (successivo, quindi, al 2.6.2008) avrebbe potuto sortire l'effetto del riconoscimento del credito d'imposta.
Nessun danno può pertanto ascriversi alla condotta del Pt_1
Va, quindi accolto l'appello con conseguente rigetto della domanda del CP_1
che appare manifestamente infondata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano per il primo grado in € 3.400,00 per compensi professionali, di cui € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione ed €
1.000,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, e per il secondo grado in € 382,50 per spese ed € 4.800,00 per compensi professionali, i cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.900,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. va disposta la distrazione delle spese del doppio grado in favore del procuratore antistatario.
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P.Q.M.
La Corte D'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1451/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. anche nei confronti di
, così decide: CP_1
• accoglie l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
con citazione notificata in data 15.2.2021; condanna
[...] CP_1
al rimborso delle spese processuali del primo grado di giudizio, in favore di che liquida in € 3.400,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
• condanna al rimborso delle spese processuali del presente CP_1
grado di giudizio, in favore di , che liquida in € 382,50 Parte_1
per spese ed € 4.800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott. G. Minutoli
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