Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/05/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1754/2021 R.G.
promossa da:
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Magno del Foro di Prato, presso la quale
è elettivamente domiciliata per procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
(c.f.: ) CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Bottai del Foro di Prato, presso la quale è altresì domiciliata per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E CONTRO
(c.f.: ) CP_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Bandoni del Foro di Prato, presso la quale è elettivamente domiciliata per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: mediazione
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 21/01/2025 (sostituita da note scritte ex art. 127-bis c.p.c.)
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: come da atto di citazione1.
Per la convenuta come da nota di precisazione delle CP_1 conclusioni del 13/01/20252.
Per la convenuta “… precisa le conclusioni come da comparsa di CP_2 costituzione e risposta3”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la IG.ra conveniva in Parte_1 giudizio la IG.ra e la IG.ra per sentirle condannare CP_1 CP_2 al pagamento della somma di € 3.400,00 ciascuna, a titolo di provvigione per l'attività di mediazione prestata a loro favore nell'ambito di una compravendita immobiliare.
L'attrice, a sostegno della propria pretesa, esponeva e documentava:
- che, nel marzo 2018, aveva ricevuto, dalla IG.ra l'incarico di CP_1 svolgere l'attività di mediazione, in esclusiva, per la vendita dell'unità
1“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato accertare e dichiarare l'effettivo concreto svolgimento da parte di
[...]
dell'attività di mediazione che ha portato alla conclusione del contratto di compravendita del 14.1.2019, Pt_2
o per scrittura privata autenticata nelle firme del Notaio e per l'effetto condannare Persona_1
al pagamento in favore di € 3.400,00 ovvero quella somma maggiore o minore che CP_1 Parte_2 tizia oltre rivalutazione in di del dovuto al saldo effettivo;
condannare a CP_2 pagare in favore di € 3.400,00 ovvero quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia Parte_2 oltre rivalutazione i l di del dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”. 2 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: In via preliminare: disporre il differimento della prima udienza fissata per il giorno 2.11.2021 e fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in rilevazione della convenuta nel rispetto dei termini di cui CP_2 all'art. 163-bis c.p.c. In via principale e nel merito rigettare la d rice perché destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per quanto già esposto. Con vittoria di spese e competenze di lite. In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare tenuta a CP_2 rilevare indenne la IG.ra e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento di ogni e qualsiasi CP_1 importo dovesse essere ata a versare la incluse le spese legali. In via ulteriormente CP_1 subordinata ridurre l'entità della provvigione. Il tutto con vittoria si spese, spese generali e competenze del presente giudizio”. 3 “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, omnibus contrariis reiectis: - in tesi e in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, respingere ogni domanda dell'attrice CP_2 avanzata nei confronti della convenuta;
- in ipotesi e nel merito: respingere le domande tutte proposte da parte attrice nei confronti della convenuta, siccome infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
- sempre nel merito e in denegata ipotesi: in caso di accoglimento delle domande attrici, condannare a rilevare indenne da ogni pronuncia sfavorevole CP_1 CP_2 emessa a carico della stessa tanto, condannare a corrispondere alla parte CP_2 CP_1 attrice le somme che dovessero essere poste a carico di . Con vittoria di spese e competenze CP_2 professionali di causa”.
Pag. 2 di 8 immobiliare posta in Prato, via Don Enrico Tazzoli, 24, al prezzo di €
180.000,00;
- che, al momento del conferimento di tale incarico, era presente il IG. il quale, assieme al Geometra aveva messo in contatto le Per_2 CP_3 parti;
- che, nel giugno 2018, era, altresì, stata incaricata dalla IG.ra della CP_2 ricerca di un immobile da acquistare;
Con
- che il IG. suo incaricato, aveva accompagnato la stessa IG.ra Per_2
a visionare l'immobile di proprietà della IG.ra la quale era presente a CP_1 tale visita;
Con
- che la IG.ra aveva formulato un'offerta di acquisto dell'immobile visitato pari a € 165.000,00, che però la promittente venditrice non aveva accettato, perché ritenuta non congrua;
- che, in seguito, la IG.ra aveva manifestato la disponibilità a vendere CP_1 Con l'immobile di via Tazzoli al prezzo di € 170.000,00, mentre la IG.ra si era dichiarata non più interessata all'acquisto, avendo nel frattempo acquistato, per conto proprio, un altro immobile;
- che, nell'ottobre 2018, la IG.ra aveva revocato l'incarico conferito CP_1 all'attrice, la quale, pertanto, aveva riconsegnato immediatamente le chiavi dell'abitazione alla proprietaria;
- di aver scoperto che, in data 14.1.2019, con scrittura privata autenticata dal
Notaio la IG.ra aveva venduto l'immobile di via Tazzoli Persona_1 CP_1 Con al IG. figlio della IG.ra al prezzo di € 170.000,00, in gran CP_4 parte corrisposto mediante retratto di mutuo, di cui era cointestataria la stessa Con IG.ra
Sulla base di questi fatti, l'attrice riteneva di aver diritto alla provvigione, in quanto la compravendita del 14.1.2019 tra la IG.ra e il IG. CP_1 Per_3 era avvenuta in conseguenza dell'attività di mediazione da lei svolta. In particolare, in punto di an debeatur, l'attrice rappresentava che la provvigione
è dovuta anche nel caso in cui le condizioni finali non sono identiche a quelle palesate nel corso delle trattative e anche se l'immobile è venduto a soggetto diverso da quello con cui il mediatore aveva avuto contatti.
Pag. 3 di 8 Riguardo al quantum debeatur, l'attrice esponeva che occorre far riferimento agli “Usi e consuetudini della Provincia di Prato”, tenuti dalla Camera di
Commercio di Prato, laddove è previsto che, in caso di compravendita immobiliare, spetta al mediatore una provvigione del 2% sul prezzo a carico del venditore e del 2% sul prezzo a carico del compratore, salvo diversa pattuizione.
Pertanto, nel caso di specie, l'attrice quantificava la provvigione dovuta a Con proprio favore, sia dalla IG.ra che dalla IG.ra pro quota tra loro, in CP_1
€ 3.400,00 ciascuna.
Conclusa infruttuosamente la procedura di mediazione, per mancato accordo, adiva, dunque, l'autorità giudiziaria per ottenere la condanna al pagamento in suo favore della provvigione spettantele.
Costituitasi in giudizio, la IG.ra contestava integralmente la CP_1 domanda attorea, chiedendone il rigetto. In primo luogo, la convenuta deduceva di aver venduto l'immobile di via Tazzoli al IG. che non CP_4 le era stato presentato dall'attrice, ma da soggetti esterni al presente giudizio e Con rappresentava di non aver mai incontrato la IG.ra né di aver ricevuto alcuna offerta di acquisto da parte di quest'ultima. Pertanto, la convenuta eccepiva il difetto dei presupposti alla base della pretesa provvigione, non avendo l'attrice dimostrato di aver messo in contatto le parti che hanno concluso il contratto di compravendita stipulato del 14.1.2019.
La convenuta evidenziava, in ogni caso, di non sapere che il IG. fosse CP_4 Con figlio della IG.ra e pertanto chiedeva, nell'ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta la fondatezza della pretesa attorea, di essere tenuta integralmente Con indenne dalla IG.ra
In via subordinata, la IG.ra AU contestava l'entità della provvigione richiesta, in quanto eccessiva, e ne chiedeva pertanto la riduzione.
Si costituiva in giudizio la IG.ra la quale contestava tutto quanto CP_2 dedotto e prodotto dall'attrice ed eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto parte estranea alla compravendita dell'immobile di via Tazzoli – essendo irrilevante la circostanza per cui parte Par acquirente sia il figlio – e per non aver conferito alcun mandato alla IG.ra ,
Pag. 4 di 8 la quale sarebbe intervenuta nell'affare come procacciatrice d'affari della IG.ra e non come mediatrice. CP_1 Con Par Nel merito, la IG.ra ribadiva di non aver mai conferito alla IG.ra l'incarico di eseguire un'attività di mediazione, deducendo che: - non è stato prodotto in giudizio alcun contratto di mediazione da cui si possano desumere i termini dell'incarico e il corrispettivo pattuito a titolo di provvigione;
- Par l'immobile di via Tazzoli non le era stato fatto visionare dalla IG.ra , bensì dal IG. soggetto terzo rispetto all'attività dell'attrice; - che, Per_2 durante questa stessa visita, non vi era stato alcun incontro con la IG.ra Pt_3
e, quindi, l'attrice non avrebbe messo in contatto la potenziale acquirente con la potenziale venditrice.
La convenuta evidenziava poi l'inesistenza del diritto alla provvigione a favore dell'attrice, in quanto quest'ultima non avevav dimostrato l'esistenza di alcun Con vincolo giuridico tra la IG.ra e la IG.ra a seguito della propria CP_1 attività di mediazione. Con In via subordinata, la difesa della IG.ra rilevava la carenza di prova della domanda anche in punto di quantum debeatur e chiedeva il rigetto della domanda di manleva svolta dalla IG.ra CP_1
All'esito dell'udienza del 17.5.2022, veniva autorizzato il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
L'istruttoria si svolgeva mediante produzioni documentali ed interrogatorio Con formale delle convenute IG.ra e IG.ra richiesto da parte attrice, la CP_1 quale veniva invece dichiarata decaduta dalla prova testimoniale ammessa, a seguito della mancata intimazione dei testi.
Conclusa l'istruttoria, i procuratori delle parti concludevano come in atti ed il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti si scambiavano comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pagamento della provvigione formulata dalla IG.ra Parte_1 per l'attività di mediazione svolta è infondata e deve essere rigettata.
Pag. 5 di 8 Preliminarmente, preme osservare come, ai sensi dell'art. 1754 cod. civ., si qualifichi mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare e come il diritto alla provvigione, ex art. 1755 cod. civ., sorga tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale (c.d. causalità adeguata) con l'attività intermediatrice. Il requisito della “causalità adeguata” deve intendersi integrato “quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, sempre che il negozio realizzato possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, non sarebbe stato concluso” (da ultimo, v. Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n.
9433/2025). Il mediatore ha diritto alla provvigione anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia acquistato da persona diversa da quella che ha partecipato alla trattativa sempre che sia accertato che l'acquisto ha trovato causa in quella trattativa.
Dalle risultanze processuali non emerge, però, la prova che l'attività dell'attrice abbia avuto efficienza causale nella conclusione dell'affare.
Parte attrice ha fondato la propria pretesa rappresentando: 1) di aver ricevuto, da parte della IG.ra l'incarico di svolgere attività di mediazione per la CP_1 vendita dell'immobile posto in Prato, via Tazzoli, n. 24; 2) di essere stata poi incaricata dalla IG.ra per la ricerca di un immobile da acquistare;
3) CP_2 che, nel giugno 2018 il IG. quale suo incaricato, aveva Persona_4
Con mostrato alla IG.ra l'immobile sopra indicato, alla presenza della Con proprietaria e 4) che in seguito a tale incontro, la IG.ra avrebbe formulato un'offerta di acquisto dell'immobile visitato pari a € 165.000,00, non accettata dalla IG.ra CP_1
Senonché, la IG.ra ha negato di aver conferito un incarico professionale CP_1 all'attrice e quest'ultima non è riuscita a dimostrare (né documentalmente né per testimoni) l'avvenuto conferimento in suo favore dell'incarico ed i termini dell'accordo asseritamente concluso con la proprietaria dell'immobile, né, tantomeno, che le fossero state consegnate le chiavi dell'immobile. Par Inoltre, all'esito dell'istruttoria, non risulta dimostrato che la IG.ra abbia Con messo in contatto la IGnora con la IGnora e ciò, in primo luogo, CP_1 perché, per stessa ammissione dell'attrice, l'immobile di via Tazzoli è stato
Pag. 6 di 8 Con fatto visionare alla IG.ra una sola volta, dal IG. il Persona_4 Par cui ruolo nell'agenzia immobiliare della IG.ra , peraltro, non è stato chiarito nel corso del processo. L'attrice, infatti, non ha prodotto alcunchè per dimostrare l'esistenza di un qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione con tale soggetto – il quale non veniva nemmeno presentato come mediatore professionale – ed anzi, in corso di causa, ha perfino rinunciato all'assunzione della testimonianza dello stesso Inoltre, nell'interrogatorio Per_2 formale, le due convenute hanno negato di essersi incontrate durante la visita svolta all'immobile. Con NE vi è prova che che la IG.ra abbia formulato una proposta di acquisto dell'immobile di proprietà della IG.ra - contrariamente a CP_1 quanto prospettato - né tanto meno dell'esistenza di un contratto preliminare sottoscritto tra la prima e la IG.ra (nel quale sarebbe subentrato il figlio CP_1 Con della IG.ra .
A tal proposito, questo giudice si richiama al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in base alla quale 'al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., per la risoluzione ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato' (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30083 del 19/11/2019); “il mediatore ha diritto al pagamento della provvigione in tutti i casi in cui le parti, per effetto del suo intervento, abbiano concluso un "affare" - e segnatamente ricade in tale nozione la stipula di un valido contratto preliminare di vendita immobiliare” (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 20132 del 22/06/2022).
Nel caso in esame, alla luce di quanto emerso in corso di causa, deve allora Par ritenersi che l'attività prestata dalla IG.ra (quale che sia stata) non abbia spiegato alcuna efficienza causale rispetto alla conclusione del contratto di compravendita tra e CP_1 CP_4
La domanda deve, dunque, essere rigettata.
Pag. 7 di 8 A ciò consegue che non si proceda all'esame sulla ammissibilità e la fondatezza delle reciproche domande di manleva tra le convenute, in quanto assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva, rigetta la domanda, condanna l'attrice soccombente a rimborsare alle convenute le spese del presente giudizio che liquida, per ciascuna, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi,) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione per valore, in complessivi € 2.552,00 per compensi, oltre al 15% per rimborsi forfettari ed oneri di di legge nonché spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Prato, 22/5/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
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