Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 30/05/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 663/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Novara in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 663/2025 promossa da: (C.F. ), nata in [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Pombia (NO) alla Via Don Minzoni n. 47, rappresentata e difesa dall'Abogado Elisa Vigolo che agisce d'intesa, per questo giudizio, ex art. 8, d.lgs. 96/2001 con l'Avv. Gabriela Picco, presso il cui studio in Castano Primo, alla Via Palestro n.3, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...]6 rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Catalano con studio in Monza Via Marsala 31, e dall'avv. Sara Ceccarelli con studio in Milano Via Fogazzaro 1 del Foro di Milano presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE e con l'intervento del P.M. INTERVENUTO
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Nella casa coniugale ubicata nel Comune di Marnate in Via Pisa 119/6 rimane assegnata in via esclusiva, con tutto ciò che l'arreda, al SI. che ne è proprietario esclusivo e che vi continuerà a vivere. La scarpiera che Controparte_1 verrà consegnata alla moglie entro 30 giorni dal deposito del ricorso;
3. La SI.ra continuerà a vivere con la FI minore presso l'abitazione sita a Pombia alla Via Parte_1 Per_1
Don Minzoni n. 47, di sua proprietà esclusiva, ove la stessa si è già trasferita stabilmente;
FIGLI MINORENNI Controparte_2
3. La FI , ormai quasi maggiorenne, resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal
4. La FI resta collocata in via prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la dimora materna;
il Per_1 padre eserciterà il diritto di visita accordandosi direttamente con in base agli impegni scolastici della medesima;
Per_1
5. Il SI. verserà alla SI. a mezzo bonifico bancario sulle coordinate iban CP_1 Parte_1
[...]- fornite alla GN , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, il Parte_1 contributo al mantenimento per la FI pari ad € 200,00 mensili, importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della FI sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% purché preventivamente concordate, fatta eccezione per le spese scolastiche di che saranno al 100% a carico della GN Per_1
, salvo le sole spese relative ai libri di scuola e alle divise che saranno a carico di ciascun genitore al 50%; Parte_1
7. Il SI. si impegna a corrispondere la somma di € 800,00 direttamente a (quale somma ricavata dalla CP_1 Per_1 detrazione fiscale della cucina) nel mese di agosto di ogni anno, sino ad esaurimento della detrazione;
inoltre, il signor si obbliga ad acquistare per la FI, nella primavera del 2025, altra cucina di valore fino ad € 6000,00; CP_1
8. Il SI. si impegna a restituire la somma di € 900,00 alla SI.ra , prestata al medesimo dalla CP_1 Parte_1 mia Assistita entro e non oltre il mese di giugno 2025; Tale somma dovrà essere versata su conto corrente intestato alla moglie e avente le seguenti coordinate Iban [...];
9. Il si impegna a consegnare di tutti gli effetti personali della SI.ra , nonché della FI , CP_1 Parte_1 Per_1 nonché ogni documentazione personale presente all'interno dell'immobile sito a Marnate entro 30 giorni dal deposito del ricorso, salvo quanto già prelevato;
10. Il SI. si impegna ad aumentare il contributo mensile al mantenimento di dopo che avrà finito di CP_1 Per_1 rimborsare il contratto di mutuo in corso;
11. Il SI. rinuncia a qualsivoglia pretesa sull'immobile in Romania nonché ad ogni altra pretesa economica CP_1 conseguente e connessa all'immobile in Romania che è stato venduto;
12. Il SI. e la GN rinunciano a qualsivoglia reciproca ulteriore pretesa;
CP_1 Parte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 13. Dato atto delle attuali condizioni economico reddituali dei coniugi, il SI. verserà alla SI.ra a CP_1 Parte_1 mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate Iban [...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al mantenimento della FI pari ad € 200,00 mensili, importo che sarà aggiornato Per_1 automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle Per_1
l'autosostentamento economico. 14 . Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della FI ai fini della validità per l'espatrio.
***** Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, P R O N U N C I A R E sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti C O N D I Z I O N I
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Marnate;
2. Nella casa coniugale ubicata nel Comune di Marnate in Via Pisa 119/6 vi continuerà a vivere il SI.
[...]
CP_1 3. La SI.ra continuerà a vivere con la FI minore presso l'abitazione sita a Pombia alla Via Parte_1 Per_1
Don Minzoni n. 47, ove già vive stabilmente;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
4. La FI , ormai quasi maggiorenne, resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la FI si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. La FI resta collocata presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita accordandosi Per_1 direttamente con in base agli impegni scolastici della medesima;
Per_1
6. Il SI. verserà alla SI. mezzo bonifico bancario sulle coordinate Iban CP_1 Parte_2
[...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al mantenimento per la FI pari ad € 200,00 mensili, importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie nell'interesse della FI sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% delle spese straordinarie purché preventivamente concordate, fatta eccezione per le spese scolastiche di che saranno al 100% a Per_1 carico della GN , salvo le sole spese relative ai libri di scuola e alle divise che saranno a carico di ciascun Parte_1 genitore al 50%;
8. Il SI. si impegna a corrispondere la somma di € 800,00 direttamente a (quale somma ricavata dalla CP_1 Per_1 detrazione fiscale della cucina) nel mese di agosto di ogni anno, sino ad esaurimento della detrazione;
9. Il SI. si impegna a restituire la somma di € 900,00 alla SI.ra , entro e non oltre il mese di CP_1 Parte_1 giugno 2025; Tale somma dovrà essere versata su conto corrente intestato alla stessa intestato le cui coordinate Iban sono le seguenti [...];
10. Il SI. si impegna ad aumentare del contributo mensile al mantenimento di dopo che avrà finito di CP_1 Per_1 rimborsare il contratto di mutuo in corso;
10. Il SI. rinuncia a qualsivoglia pretesa sull'immobile in Romania nonché ad ogni altra pretesa economica CP_1 conseguente e connessa all'immobile in Romania;
11. Il SI. e la GN rinunciano a qualsivoglia reciproca pretesa;
CP_1 Parte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 12. Dato atto delle attuali condizioni economico reddituali dei coniugi, il SI. verserà alla SI.ra a CP_1 Parte_1 mezzo bonifico bancario sulle coordinate Iban [...] entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al mantenimento della FI pari ad € 200,00 mensili, importo che sarà aggiornato Per_1 automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle Per_1
l'autosostentamento economico.
13. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della FI ai fini della validità per l'espatrio.
14. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. e Parte_1 CP_1
, premesso di avere contratto matrimonio civile il 26.2.2005 in Marnate e che dall'affectio
[...] coniugalis è nata (il 18.6.2007), hanno congiuntamente adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere Per_1 la dichiarazione di separazione personale, nonché la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni in epigrafe riportate. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni. Il Giudice relatore ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Vi è accordo economico. Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole. Quanto alla domanda di divorzio, il Collegio osserva che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., essa sarà procedibile decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte da ultimo depositate, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare;
con le medesime note scritte, le parti dovranno anche formulare le condizioni concordate con riferimento allo scioglimento del matrimonio e depositare la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione della domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Marnate (Atto n. 1, parte I, anno 2005) di provvedere alle incombenze di legge;
5. riserva la regolamentazione delle spese di lite alla definizione della domanda di divorzio;
6. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 9.5.2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. dott. Niccolò Bencini