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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/04/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 619/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv. L. Damiano
e
Controparte_1
rappresentata dall'avv. A. Rascioni
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, « Dirigente Medico della U.O. di Medicina Generale e Degenze
Ospedaliere del P.O. di Osimo, a far data dal 01.03.81 al 31.12.2015» conclude chiedendo di «accertare» il proprio «diritto … al pagamento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute, di cui al comma 10 dell' art. 33 del CCN Sanità 2016-2018 e successive modifiche o integrazioni, ovvero di un compenso sostitutivo e/o risarcitorio per le ferie non godute», nonchè «al risarcimento del danno, per l'eccedenza oraria maturata alla cessazione del rapporto di lavoro dichiarare».
2. Le domande non possono essere accolte.
3. Quanto alle ferie non godute (5 giornate) l'invocato art.33 del CCNL dispone che « pagina 1 di 5 all'atto della cessazione del rapporto di lavoro» « le ferie maturate e non godute» danno luogo ad un «compenso sostitutivo .. determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1» (comma 10) e che per il resto « le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili» (comma 9) e devono essere godute nell'anno (di calendario) di maturazione salvo «indifferibili esigenze di servizio»
(comma 12)
4. Si prospetta quindi anche nel caso di specie (ovvero per le ferie contrattualmente previste, in numero superiore a quelle garantite dalla legge), la natura anche risarcitoria (e quindi la prescrizione decennale, non maturata nella fattispecie: cfr
Cass.3021/20) del preteso diritto, considerando anche che il rapporto si è concluso il
31 dicembre e a quella data le ferie dovevano (di regola) essere tutte usufruite.
5. Osta tuttavia all'accoglimento della domanda, sotto questo aspetto, la disposizione di cui al citato comma 9, secondo cui « Costituisce specifica responsabilità del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa» (quale era pacificamente il ricorrente) «programmare e organizzare le proprie ferie».
6. Si deve infatti considerare:
6.1. che tale (legittima) attribuzione di responsabilità esclude, in linea generale,
l'inadempimento dell in assenza di regolare programmazione (e CP_1
conseguente godimento) delle proprie ferie da parte del ricorrente;
6.2. non appare condivisibile l'argomentazione della difesa attorea, la quale, richiamando precedenti giurisprudenziali (in particolare Cass.9877/24) sostiene sul punto che anche in casi analoghi « il datore di lavoro deve dimostrare di aver invitato formalmente il lavoratore a godere delle ferie e di averlo informato in modo accurato e tempestivo»;
6.3. l'ordinanza 9877 appena citata infatti si riferisce a fattispecie significativamente diversa, in cui (a parte il fatto che era «indimostrato che» il lavoratore «fosse un dirigente apicale») si era verificato «un accumulo considerevole di ferie non pagina 2 di 5 godute (170 giorni)», in concomitanza con una «accertata situazione di carenza di personale»: ciò riconducendo la situazione a quei «casi incerti» sulla imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, solo nell'ambito dei quali la « regola ultima di giudizio, individuata sempre dalla Corte di
Giustizia, …pone l'onere probatorio a carico del datore di lavoro»;
6.4. nella presente fattispecie, invece, si tratta (come accennato) di soli 5 giorni di ferie, e di una situazione processuale in cui, come evidenziato dalla convenuta,
«alcuna prova è stata fornita in merito alle necessità aziendali che avrebbero impedito la fruizione del periodo di ferie»: necessità che nemmeno sono state descritte dal ricorrente;
6.5. si può richiamare sul punto Cass. 31509/23 la quale chiarisce che è generalmente onere del «dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale….. provare di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive»;
6.6. si rileva sotto diverso ma concomitante aspetto che la normativa e la giurisprudenza comunitaria, così come l'art. 10 D L.vo 66/2003, si riferiscono al diritto irrinunciabile a «quattro settimane» di ferie, mentre il citato art.33 CCNL prevede invece 28 o 32 giorni lavorativi, rispettivamente nei casi di orario settimanale articolato in 5 o 6 giorni, e quindi (come accennato) in ogni caso 8 giorni lavorativi oltre alle 4 settimane intere;
le cinque giornate pretese dal ricorrente trovano quindi esclusivo fondamento nella normativa contrattuale, conseguendone la conferma della piena ammissibilità, (quantomeno) in questo ambito, di disposizioni contrattuali che pongano degli oneri a carico del lavoratore;
6.7. si deve quindi ritenere che nel caso in esame difetti un inadempimento del datore di lavoro, e (quindi) che la peculiarità della presente fattispecie evidenzi come la questione (dibattuta in giurisprudenza) della natura risarcitoria ovvero retributiva pagina 3 di 5 della indennità sia caratterizzata dalla possibile scindibilità (almeno in alcuni casi) delle due componenti: con la conseguenza che possa essere in concreto esclusa quella risarcitoria, valendo conseguentemente il divieto di monetizzazione di cui al'art.5 8 DL 95/12 e (comunque) la prescrizione decennale del diritto.
7. E' lo stesso ricorrente (nelle note del 10\2\25) a precisare che le proprie domande devono essere « quantificate e qualificate come richieste risarcitorie e non richieste retribuite» (rectius “retributive”); volendo per completezza considerare che, invece, nelle conclusioni del ricorso si fa anche riferimento (come accennato) « al pagamento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute, di cui al comma 10», alla quale si può attribuire in tutta apparenza natura di indennità retributiva (ovvero concepita in tutta sostanza come sinallagmatica rispetto alle le prestazioni eseguite in eccesso, ed esigibile a fine rapporto), si rileva che in questo ambito la eccepita prescrizione quinquennale (ex art. 1948 n°5 cc) è pacificamente maturata.
8. Quest'ultima considerazione vale anche per ciò che riguarda le ore «a credito»
(asseritamente) accumulate e residuate alla fine del rapporto, osservando che peraltro, sul punto, le conclusioni attoree si riferiscono unicamente al «risarcimento del danno», qualificato come nel ricorso come «non patrimoniale» (pur essendo quantificato con diretto riferimento al sinallagma retributivo); a sua volta, l'azione risarcitoria manca anche in questo caso di elementi essenziali, difettando da un lato la specificazione di chi o cosa abbia costretto il dirigente ad accumulare 586 di lavoro oltre all'orario ordinario, e dall'altro la spiegazione del motivo per cui queste ultime (pari, in quasi 35 anni, a circa 1,5 ore al mese), dovrebbero apparire manifestamente «esorbitanti» e tali da configurare «prestazioni in condizioni irragionevoli» con «superamento dei limiti di tollerabilità oraria del lavoro», al punto di provocare in re ipsa una presumibile, e significativa e quindi risarcibile
«usura psico-fisica».
pagina 4 di 5 9. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
RESPINGE il ricorso.
CONDANNA il ricorrente, in favore dell convenuta, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 06/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 619/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv. L. Damiano
e
Controparte_1
rappresentata dall'avv. A. Rascioni
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, « Dirigente Medico della U.O. di Medicina Generale e Degenze
Ospedaliere del P.O. di Osimo, a far data dal 01.03.81 al 31.12.2015» conclude chiedendo di «accertare» il proprio «diritto … al pagamento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute, di cui al comma 10 dell' art. 33 del CCN Sanità 2016-2018 e successive modifiche o integrazioni, ovvero di un compenso sostitutivo e/o risarcitorio per le ferie non godute», nonchè «al risarcimento del danno, per l'eccedenza oraria maturata alla cessazione del rapporto di lavoro dichiarare».
2. Le domande non possono essere accolte.
3. Quanto alle ferie non godute (5 giornate) l'invocato art.33 del CCNL dispone che « pagina 1 di 5 all'atto della cessazione del rapporto di lavoro» « le ferie maturate e non godute» danno luogo ad un «compenso sostitutivo .. determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1» (comma 10) e che per il resto « le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili» (comma 9) e devono essere godute nell'anno (di calendario) di maturazione salvo «indifferibili esigenze di servizio»
(comma 12)
4. Si prospetta quindi anche nel caso di specie (ovvero per le ferie contrattualmente previste, in numero superiore a quelle garantite dalla legge), la natura anche risarcitoria (e quindi la prescrizione decennale, non maturata nella fattispecie: cfr
Cass.3021/20) del preteso diritto, considerando anche che il rapporto si è concluso il
31 dicembre e a quella data le ferie dovevano (di regola) essere tutte usufruite.
5. Osta tuttavia all'accoglimento della domanda, sotto questo aspetto, la disposizione di cui al citato comma 9, secondo cui « Costituisce specifica responsabilità del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa» (quale era pacificamente il ricorrente) «programmare e organizzare le proprie ferie».
6. Si deve infatti considerare:
6.1. che tale (legittima) attribuzione di responsabilità esclude, in linea generale,
l'inadempimento dell in assenza di regolare programmazione (e CP_1
conseguente godimento) delle proprie ferie da parte del ricorrente;
6.2. non appare condivisibile l'argomentazione della difesa attorea, la quale, richiamando precedenti giurisprudenziali (in particolare Cass.9877/24) sostiene sul punto che anche in casi analoghi « il datore di lavoro deve dimostrare di aver invitato formalmente il lavoratore a godere delle ferie e di averlo informato in modo accurato e tempestivo»;
6.3. l'ordinanza 9877 appena citata infatti si riferisce a fattispecie significativamente diversa, in cui (a parte il fatto che era «indimostrato che» il lavoratore «fosse un dirigente apicale») si era verificato «un accumulo considerevole di ferie non pagina 2 di 5 godute (170 giorni)», in concomitanza con una «accertata situazione di carenza di personale»: ciò riconducendo la situazione a quei «casi incerti» sulla imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, solo nell'ambito dei quali la « regola ultima di giudizio, individuata sempre dalla Corte di
Giustizia, …pone l'onere probatorio a carico del datore di lavoro»;
6.4. nella presente fattispecie, invece, si tratta (come accennato) di soli 5 giorni di ferie, e di una situazione processuale in cui, come evidenziato dalla convenuta,
«alcuna prova è stata fornita in merito alle necessità aziendali che avrebbero impedito la fruizione del periodo di ferie»: necessità che nemmeno sono state descritte dal ricorrente;
6.5. si può richiamare sul punto Cass. 31509/23 la quale chiarisce che è generalmente onere del «dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale….. provare di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive»;
6.6. si rileva sotto diverso ma concomitante aspetto che la normativa e la giurisprudenza comunitaria, così come l'art. 10 D L.vo 66/2003, si riferiscono al diritto irrinunciabile a «quattro settimane» di ferie, mentre il citato art.33 CCNL prevede invece 28 o 32 giorni lavorativi, rispettivamente nei casi di orario settimanale articolato in 5 o 6 giorni, e quindi (come accennato) in ogni caso 8 giorni lavorativi oltre alle 4 settimane intere;
le cinque giornate pretese dal ricorrente trovano quindi esclusivo fondamento nella normativa contrattuale, conseguendone la conferma della piena ammissibilità, (quantomeno) in questo ambito, di disposizioni contrattuali che pongano degli oneri a carico del lavoratore;
6.7. si deve quindi ritenere che nel caso in esame difetti un inadempimento del datore di lavoro, e (quindi) che la peculiarità della presente fattispecie evidenzi come la questione (dibattuta in giurisprudenza) della natura risarcitoria ovvero retributiva pagina 3 di 5 della indennità sia caratterizzata dalla possibile scindibilità (almeno in alcuni casi) delle due componenti: con la conseguenza che possa essere in concreto esclusa quella risarcitoria, valendo conseguentemente il divieto di monetizzazione di cui al'art.5 8 DL 95/12 e (comunque) la prescrizione decennale del diritto.
7. E' lo stesso ricorrente (nelle note del 10\2\25) a precisare che le proprie domande devono essere « quantificate e qualificate come richieste risarcitorie e non richieste retribuite» (rectius “retributive”); volendo per completezza considerare che, invece, nelle conclusioni del ricorso si fa anche riferimento (come accennato) « al pagamento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute, di cui al comma 10», alla quale si può attribuire in tutta apparenza natura di indennità retributiva (ovvero concepita in tutta sostanza come sinallagmatica rispetto alle le prestazioni eseguite in eccesso, ed esigibile a fine rapporto), si rileva che in questo ambito la eccepita prescrizione quinquennale (ex art. 1948 n°5 cc) è pacificamente maturata.
8. Quest'ultima considerazione vale anche per ciò che riguarda le ore «a credito»
(asseritamente) accumulate e residuate alla fine del rapporto, osservando che peraltro, sul punto, le conclusioni attoree si riferiscono unicamente al «risarcimento del danno», qualificato come nel ricorso come «non patrimoniale» (pur essendo quantificato con diretto riferimento al sinallagma retributivo); a sua volta, l'azione risarcitoria manca anche in questo caso di elementi essenziali, difettando da un lato la specificazione di chi o cosa abbia costretto il dirigente ad accumulare 586 di lavoro oltre all'orario ordinario, e dall'altro la spiegazione del motivo per cui queste ultime (pari, in quasi 35 anni, a circa 1,5 ore al mese), dovrebbero apparire manifestamente «esorbitanti» e tali da configurare «prestazioni in condizioni irragionevoli» con «superamento dei limiti di tollerabilità oraria del lavoro», al punto di provocare in re ipsa una presumibile, e significativa e quindi risarcibile
«usura psico-fisica».
pagina 4 di 5 9. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
RESPINGE il ricorso.
CONDANNA il ricorrente, in favore dell convenuta, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 06/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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