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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/12/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3855/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
Lette le note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10 Luglio 2025, depositate: per parte attrice dall'Avv. Luigi Salciarini;
per parte convenuta dagli Avv.ti Nicola Martella e Vincenzo Martella;
emette ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza:
RE BLICA ITALINA PUB
TRIBUNALE DI PESCARA
Pt 1 MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 3855 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA Parte_2 (c.f. C.F. 1 ), elettivamente domiciliato in Pescara,
Via Conte di Ruvo n°28, presso lo studio dell'Avv. Luigi Salciarini, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c.
attore
CONTRO
CONDOMINIO GEMELLI E – F di Via Lago di Bomba /Lago di Costanza n.9/11 di
Montesilvano, in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Pescara, Via
Orazio n°99, presso lo studio degli Avv.ti Nicola Martella e Vincenzo Martella, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto OGGETTO: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare
- spese condominiali
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
10/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, nella spiegata qualità di condomino, Parte_2
premesso:
che detto condominio "Gemelli E-F" fa a sua volta parte di un più ampio complesso immobiliare denominato Supercondominio “Gemelli A-B-C-D-E-F-G-H-I-“ comprendente anche i predetti edifici contraddistinti con le lettere “E” ed "F"; che del predetto Supercondominio fanno parte oltre 500 condomini;
che, in data 4/8/2024 e a seguito di corrispondente convocazione si era riunita l'assemblea
-
del condominio “Gemelli E-F” per discutere e deliberare sull'ordine del giorno, tra cui al punto 5 dell'odg sulle conferma o nomina consiglieri/rappresentanti del Super condominio;
"che, in detta riunione, l'assemblea del condominio "Gemelli E-F", assente il Pt_2
aveva deliberato, confermando, all'unanimità, la nomina dei consiglieri/rappresentanti del
Supercondomino nella richiamata riunione del 4/8/2024, con millesimi 506,40 e n. 58 teste;
deducendo in ordine a tale punto di decisione la illegittimità della delibera, in quanto assunta in violazione di legge e/o di regolamento, atteso che, essendo i partecipanti al Condominio oltre
500 condomini distribuiti nei nove suddetti singoli edifici contraddistinti con le lettere da "A" a
"I", in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 67 co. 3 °disp. att. c.p.c. – 1136 co.
5° c.p.c., occorreva "un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio" ovvero nel caso in esame almeno 666,66/1000, tanto premesso, conveniva in giudizio il Condominio Gemelli E e F di Via Lago di Bomba/Lago di
Costanza n.9/11 di Montesilvano, per sentire accogliere le seguenti conclusioni : “1) preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, sospendere ex art. 1137 cod. civ. l'efficacia dell'impugnata delibera del 4/8/2024 (relativamente alla decisione di cui al punto 5 odg e qui contestata) assunta dall'assemblea del condominio "Gemelli E-F", sito in Montesilvano;
2) nel merito, accertata la fondatezza della presente impugnazione, in virtù delle argomentazioni, contestazioni ed eccezioni formulate, nonché della documentazione versata in atti, accertare e/o dichiarare l'invalidità/inesistenza (per nullità e/o annullabilità e/o inefficacia) della predetta deliberazione assembleare del 4/8/2024 (relativamente alla delibera assunta al punto 5 odg e qui contestata) e, per l'effetto, corrispondentemente annullare detta deliberazione assunta in data 4/8/2024 dall'assemblea del (sempre Parte_3
relativamente alla delibera assunta al punto 5 odg e qui contestata); 3) condannare detto condominio al pagamento delle spese, diritti oneri ed onorari del presente giudizio, rimborso forfettario, compresi IVA, CAP, ogni altro accessorio e/o spesa necessaria come per legge, compreso il rimborso dei costi sostenuti dall'attore/ricorrente per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28/2010 in premessa descritto (cfr. notule di cui al doc. n. 12 e doc. n. 13)".
2) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva in giudizio il Condominio Gemelli E
e F di Via Lago di Bomba/Lago di Costanza n.9/11 di Montesilvano, deducendo la carenza di interesse giuridico dell'attore, non avendo la delibera impugnata determinato nei confronti del medesimo danno economico nel suo patrimonio, atteso che i consiglieri/rappresentanti oggetto di conferma avevano appunto rivestito tale carica già in precedenza, in quanto nominati con il voto favorevole dello stesso Pt_2 nella pregressa riunione, nella pregressa riunione del 20/08/2022 e in un'altra precedente del 14/08/2021, deducendo che, la durata dell'incarico di Rappresentante ex art.67 disp. att.c.c., è a tempo indeterminato, fino a revoca da parte dell'assemblea. Chiedeva quindi chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) respingere la domanda attrice, inammissibile ed infondata, per tutti i motivi evidenziati in premessa, con vittoria di spese e competenze di lite;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tenuto conto della totale ininfluenza dell'esito del presente giudizio in capo allo stesso attore per i motivi esposti in premessa".
3) Con ordinanza istruttoria resa all'udienza del 27/03/2025, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale, con termini per il deposito di note conclusionali. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta della causa.
4) La domanda è fondata.
5) Oggetto del giudizio è la verifica della maggioranza necessaria per la designazione o conferma del rappresentante dei singoli condomini nell'ambito del supercondominio.
6) La fattispecie è disciplinata dall'art. 67, comma 3, disp. att.c.c., il quale testualmente dispone che "nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore...".
7) Ai sensi dell'art. 1136 comma quinto c.c., richiamato dalla cennata norma, la maggioranza prevista corrisponde testualmente a “un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio."
8) Il richiamo normativo è dunque espresso e inequivoco al comma quinto dell'art. 1136 c.c, sicché, ai fini della conferma dei rappresentanti del condominio, occorreva una maggioranza di almeno 666,66/1000, superiore a quella utilizzata.
9) Ne consegue che tale delibera, limitatamente al punto 5 dell'odg, deve essere annullata. 10) In termini pratici, considerato che i consiglieri erano stati già nominati in ben due precedenti delibere, la presente decisione non comporta variazioni del caso, essendo il conferimento di tale incarico a tempo indeterminato.
11) Né tuttavia può essere ritenuto un difetto di interesse dell'attore alla presente decisione, non potendo essere pretermesso l'interesse del singolo condominio alla legittimità della delibera del consesso di appartenenza.
12) Stante l'oggettiva controvertibilità della vicenda in esame, le spese del giudizio si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda;
-
per l'effetto, annulla la delibera impugnata limitatamente al punto 5 dell'odg, in tema di conferma o nomina consiglieri/rappresentanti del supercondominio, essendo stata adottata in difetto della maggioranza prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 67, comma terzo disp. att. c.c. e 1136, comma quinto, c.c.; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 19 Dicembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
Lette le note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10 Luglio 2025, depositate: per parte attrice dall'Avv. Luigi Salciarini;
per parte convenuta dagli Avv.ti Nicola Martella e Vincenzo Martella;
emette ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza:
RE BLICA ITALINA PUB
TRIBUNALE DI PESCARA
Pt 1 MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 3855 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA Parte_2 (c.f. C.F. 1 ), elettivamente domiciliato in Pescara,
Via Conte di Ruvo n°28, presso lo studio dell'Avv. Luigi Salciarini, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c.
attore
CONTRO
CONDOMINIO GEMELLI E – F di Via Lago di Bomba /Lago di Costanza n.9/11 di
Montesilvano, in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Pescara, Via
Orazio n°99, presso lo studio degli Avv.ti Nicola Martella e Vincenzo Martella, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto OGGETTO: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare
- spese condominiali
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
10/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, nella spiegata qualità di condomino, Parte_2
premesso:
che detto condominio "Gemelli E-F" fa a sua volta parte di un più ampio complesso immobiliare denominato Supercondominio “Gemelli A-B-C-D-E-F-G-H-I-“ comprendente anche i predetti edifici contraddistinti con le lettere “E” ed "F"; che del predetto Supercondominio fanno parte oltre 500 condomini;
che, in data 4/8/2024 e a seguito di corrispondente convocazione si era riunita l'assemblea
-
del condominio “Gemelli E-F” per discutere e deliberare sull'ordine del giorno, tra cui al punto 5 dell'odg sulle conferma o nomina consiglieri/rappresentanti del Super condominio;
"che, in detta riunione, l'assemblea del condominio "Gemelli E-F", assente il Pt_2
aveva deliberato, confermando, all'unanimità, la nomina dei consiglieri/rappresentanti del
Supercondomino nella richiamata riunione del 4/8/2024, con millesimi 506,40 e n. 58 teste;
deducendo in ordine a tale punto di decisione la illegittimità della delibera, in quanto assunta in violazione di legge e/o di regolamento, atteso che, essendo i partecipanti al Condominio oltre
500 condomini distribuiti nei nove suddetti singoli edifici contraddistinti con le lettere da "A" a
"I", in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 67 co. 3 °disp. att. c.p.c. – 1136 co.
5° c.p.c., occorreva "un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio" ovvero nel caso in esame almeno 666,66/1000, tanto premesso, conveniva in giudizio il Condominio Gemelli E e F di Via Lago di Bomba/Lago di
Costanza n.9/11 di Montesilvano, per sentire accogliere le seguenti conclusioni : “1) preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, sospendere ex art. 1137 cod. civ. l'efficacia dell'impugnata delibera del 4/8/2024 (relativamente alla decisione di cui al punto 5 odg e qui contestata) assunta dall'assemblea del condominio "Gemelli E-F", sito in Montesilvano;
2) nel merito, accertata la fondatezza della presente impugnazione, in virtù delle argomentazioni, contestazioni ed eccezioni formulate, nonché della documentazione versata in atti, accertare e/o dichiarare l'invalidità/inesistenza (per nullità e/o annullabilità e/o inefficacia) della predetta deliberazione assembleare del 4/8/2024 (relativamente alla delibera assunta al punto 5 odg e qui contestata) e, per l'effetto, corrispondentemente annullare detta deliberazione assunta in data 4/8/2024 dall'assemblea del (sempre Parte_3
relativamente alla delibera assunta al punto 5 odg e qui contestata); 3) condannare detto condominio al pagamento delle spese, diritti oneri ed onorari del presente giudizio, rimborso forfettario, compresi IVA, CAP, ogni altro accessorio e/o spesa necessaria come per legge, compreso il rimborso dei costi sostenuti dall'attore/ricorrente per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28/2010 in premessa descritto (cfr. notule di cui al doc. n. 12 e doc. n. 13)".
2) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva in giudizio il Condominio Gemelli E
e F di Via Lago di Bomba/Lago di Costanza n.9/11 di Montesilvano, deducendo la carenza di interesse giuridico dell'attore, non avendo la delibera impugnata determinato nei confronti del medesimo danno economico nel suo patrimonio, atteso che i consiglieri/rappresentanti oggetto di conferma avevano appunto rivestito tale carica già in precedenza, in quanto nominati con il voto favorevole dello stesso Pt_2 nella pregressa riunione, nella pregressa riunione del 20/08/2022 e in un'altra precedente del 14/08/2021, deducendo che, la durata dell'incarico di Rappresentante ex art.67 disp. att.c.c., è a tempo indeterminato, fino a revoca da parte dell'assemblea. Chiedeva quindi chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) respingere la domanda attrice, inammissibile ed infondata, per tutti i motivi evidenziati in premessa, con vittoria di spese e competenze di lite;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tenuto conto della totale ininfluenza dell'esito del presente giudizio in capo allo stesso attore per i motivi esposti in premessa".
3) Con ordinanza istruttoria resa all'udienza del 27/03/2025, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale, con termini per il deposito di note conclusionali. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta della causa.
4) La domanda è fondata.
5) Oggetto del giudizio è la verifica della maggioranza necessaria per la designazione o conferma del rappresentante dei singoli condomini nell'ambito del supercondominio.
6) La fattispecie è disciplinata dall'art. 67, comma 3, disp. att.c.c., il quale testualmente dispone che "nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore...".
7) Ai sensi dell'art. 1136 comma quinto c.c., richiamato dalla cennata norma, la maggioranza prevista corrisponde testualmente a “un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio."
8) Il richiamo normativo è dunque espresso e inequivoco al comma quinto dell'art. 1136 c.c, sicché, ai fini della conferma dei rappresentanti del condominio, occorreva una maggioranza di almeno 666,66/1000, superiore a quella utilizzata.
9) Ne consegue che tale delibera, limitatamente al punto 5 dell'odg, deve essere annullata. 10) In termini pratici, considerato che i consiglieri erano stati già nominati in ben due precedenti delibere, la presente decisione non comporta variazioni del caso, essendo il conferimento di tale incarico a tempo indeterminato.
11) Né tuttavia può essere ritenuto un difetto di interesse dell'attore alla presente decisione, non potendo essere pretermesso l'interesse del singolo condominio alla legittimità della delibera del consesso di appartenenza.
12) Stante l'oggettiva controvertibilità della vicenda in esame, le spese del giudizio si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda;
-
per l'effetto, annulla la delibera impugnata limitatamente al punto 5 dell'odg, in tema di conferma o nomina consiglieri/rappresentanti del supercondominio, essendo stata adottata in difetto della maggioranza prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 67, comma terzo disp. att. c.c. e 1136, comma quinto, c.c.; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 19 Dicembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi