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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 4123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4123 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8329/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8329/2025 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(TO) Piazza Santa Maria Maggiore n. 14, elettivamente domiciliato in Susa (TO) Corso Francia n.
45, presso lo studio dell'avv. Enrico Giorio (c.f. del foro di Torino che lo C.F._2 rappresenta e difende per delega in calce al presente atto
RICORRENTE
Contro
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._3
a San Didero (TO) Frazione Volpi n. 8.
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per il ricorrente
Disporre che la sig.ra contribuisca al mantenimento dei tre figli e CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 versando al padre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 600,00 (di cui € 200,00 per ciascun figlio) con rivalutazione Istat ovvero maggiore o minore somma che il giudice vorrà disporre alla luce delle deduzioni istruttorie che verranno svolte, oltre il 50% delle spese straordinarie, necessarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, con espresso richiamo al
Protocollo del 15/03/2016 in uso presso il Tribunale di Torino. L'assegno unico per i figli e/o assimilati verrà assegnato al sig. Pt_1
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Marocco il 22 agosto 2007. Parte_1 CP_1
In data 4 luglio 2022 il Tribunale di Laayoun (Marocco) pronunciava il divorzio per discordia affidando i figli alla madre e ponendo un contributo al loro mantenimento a carico del padre.
La sentenza rispondeva a tutti i requisiti per il riconoscimento e pertanto deve ritenersi produttiva di effetti diretti nello Stato Italiano senza necessità di alcun giudizio di delibazione.
Nel marzo 2021 la convenuta si era per altro allontanata definitivamente e il ricorrente, che vive in
Italia con i figli, da allora si occupa di loro sotto ogni profilo.
Nel gennaio 2024 lo stesso Tribunale dichiarava la madre decaduta dall'affidamento dei figli che affidava al padre senza altro disporre.
Correttamente il ricorrente si è rivolto al Tribunale chiedendo, a modifica della precedente sentenza di divorzio, un contributo al mantenimento della prole a carico dall'altro genitore.
Trattandosi di giovane donna munita certamente di capacità lavorativa tale da consentirle di far fronte ai suoi doveri preminenti genitoriali, in mancanza di più precisi elementi, si stima equo fissare il contributo a suo carico in € 450,00 mensili (€ 150.00 per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale.
Il padre si occupa per intero della prole, quindi potrà percepire per intero l'assegno unico. La relazione sociale nel descrivere la situazione del nucleo non offre elementi di preoccupazione quanto alla prole essendo il padre “attento e interessato a loro, molto disponibile a collaborare con i servizi, chiedendo consigli e accogliendo le proposte educative e di sostegno”.
Spese di lite secondo soccombenza.
Valori minimi per le tre fasi (studio, introduttiva e decisoria;
scaglione 5200,01 – 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, pone a carico della madre nata a [...] il [...] e favore del padre CP_1
nato a [...] il [...] un contributo al mantenimento dei figli di € Parte_1
450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo
Tribunale.
Assegno unico per intero al padre
DA la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in € 1.698,50, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12/09/2025
Il Presidente est. /rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8329/2025 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(TO) Piazza Santa Maria Maggiore n. 14, elettivamente domiciliato in Susa (TO) Corso Francia n.
45, presso lo studio dell'avv. Enrico Giorio (c.f. del foro di Torino che lo C.F._2 rappresenta e difende per delega in calce al presente atto
RICORRENTE
Contro
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._3
a San Didero (TO) Frazione Volpi n. 8.
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per il ricorrente
Disporre che la sig.ra contribuisca al mantenimento dei tre figli e CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 versando al padre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 600,00 (di cui € 200,00 per ciascun figlio) con rivalutazione Istat ovvero maggiore o minore somma che il giudice vorrà disporre alla luce delle deduzioni istruttorie che verranno svolte, oltre il 50% delle spese straordinarie, necessarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, con espresso richiamo al
Protocollo del 15/03/2016 in uso presso il Tribunale di Torino. L'assegno unico per i figli e/o assimilati verrà assegnato al sig. Pt_1
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Marocco il 22 agosto 2007. Parte_1 CP_1
In data 4 luglio 2022 il Tribunale di Laayoun (Marocco) pronunciava il divorzio per discordia affidando i figli alla madre e ponendo un contributo al loro mantenimento a carico del padre.
La sentenza rispondeva a tutti i requisiti per il riconoscimento e pertanto deve ritenersi produttiva di effetti diretti nello Stato Italiano senza necessità di alcun giudizio di delibazione.
Nel marzo 2021 la convenuta si era per altro allontanata definitivamente e il ricorrente, che vive in
Italia con i figli, da allora si occupa di loro sotto ogni profilo.
Nel gennaio 2024 lo stesso Tribunale dichiarava la madre decaduta dall'affidamento dei figli che affidava al padre senza altro disporre.
Correttamente il ricorrente si è rivolto al Tribunale chiedendo, a modifica della precedente sentenza di divorzio, un contributo al mantenimento della prole a carico dall'altro genitore.
Trattandosi di giovane donna munita certamente di capacità lavorativa tale da consentirle di far fronte ai suoi doveri preminenti genitoriali, in mancanza di più precisi elementi, si stima equo fissare il contributo a suo carico in € 450,00 mensili (€ 150.00 per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale.
Il padre si occupa per intero della prole, quindi potrà percepire per intero l'assegno unico. La relazione sociale nel descrivere la situazione del nucleo non offre elementi di preoccupazione quanto alla prole essendo il padre “attento e interessato a loro, molto disponibile a collaborare con i servizi, chiedendo consigli e accogliendo le proposte educative e di sostegno”.
Spese di lite secondo soccombenza.
Valori minimi per le tre fasi (studio, introduttiva e decisoria;
scaglione 5200,01 – 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, pone a carico della madre nata a [...] il [...] e favore del padre CP_1
nato a [...] il [...] un contributo al mantenimento dei figli di € Parte_1
450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo
Tribunale.
Assegno unico per intero al padre
DA la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in € 1.698,50, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12/09/2025
Il Presidente est. /rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.