Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 26/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2519/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice rel. ed est. dott. Serena Chimichi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 2519/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza istruttoria del 5 giugno 2024 e promosso da c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...]N.160 47100 FORLÌ con il patrocinio dell'avv. MELONI PAOLA, con domicilio eletto presso il difensore in VIA MERENDA 9 FORLI'
- ricorrente
NEI CONFRONTI DI
c.f. , nata a [...] CP_1 C.F._2
(UCRAINA) il 15/02/1980, residente a [...] con il patrocinio dell'avv. ROMAGNOLI ANDREA, con domicilio eletto presso il difensore in VIA
CALLETTI 17 FORLÌ
- resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
pagina 1 di 13
“a) Pronunciare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. B della L.
1970/898 e successive modificazioni, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Forlì tra la SI.ra ed il SI. iscritto nei registri dello stato civile del CP_1 Parte_1
Comune di Forlì dell'anno 2012, N.48 P.1, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Forlì di provvedere all'annotazione della sentenza nonchè di provvedere alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 e successive modifiche;
b) Il piccolo , nato dall'unione della coppia, verrà affidato in maniera condivisa ai Per_1
genitori, che ne cureranno di concerto l'istruzione, l'educazione e, sempre in accordo, prenderanno tutte le migliori decisioni in materia sanitaria;
Il minore continuerà ad avere stabile residenza presso la madre, cui verrà assegnata la casa coniugale di cui provvedere ad intestarsi ed a pagare le relative utenze e dove vivrà con entrambi i figli;
Il SI. potrà tenere con sè due giorni la settimana, con relativo Pt_1 Per_1
pernottamento, dall'ora di uscita dalla scuola (o dall'ora di pranzo durante le vacanze), fino alla mattina successiva, quando lo riaccompagnerà a scuola o presso casa della madre nei giorni di vacanza.
Detti giorni verranno dalle parti stabilite mensilmente sulla sorta dei reciproci turni lavorativi che verranno di volta in volta scambiati fra i genitori che si impegnano a consegnarli entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese al fine di consentire un migliore rapporto di con Per_1
entrambi.
Il minore starà con il padre e la madre a week end alterni, dall'ora di uscita da scuola del sabato (o dalla mattina nei periodi di vacanza), fino al lunedì mattina, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola o presso casa della madre.
Nel caso in cui i coniugi non possano tenere con sè nel corso del week end per Per_1
motivi lavorativi, potranno recuperare dette giornate nel corso delle settimane successive, previo accordo dei rispettivi giorni
Nel corso delle vacanze estive del piccolo il SI. potrà tenerlo con sè fino Per_1 Pt_1
a tre settimane anche non consecutive;
pagina 2 di 13 Anche le festività verranno divise equamente ed alternativamente tra I genitori (Natale,
Capodanno/ Epifania, Pasqua e Pasquetta), intendendo il Natale ed il capodanno come due festività distinte (dalla mattina del 24/12 alla mattina del 31/12), ed intendendo Capodanno ed
Epifania come un'unica festività (dalla mattina del 31.12 alla mattina del 07.01, giorno in cui sarà riaccompagnato a scuola), anche Pasqua e Pasquetta vengono intese come un'unica festività.
Disporre che la SI.ra provveda al pagamento in ragione del 50% come per legge CP_1 dei mutui contratti per la ristrutturazione dell'immobile coniugale, nonchè dei finanziamenti tutti accesi nel corso del matrimonio ed in tal caso stabilendo a carico del SI. un Pt_1
contributo per il mantenimento del piccolo nella misura mensile di € 300,00 al Per_1
mese.
Le spese straordinarie necessarie per il piccolo , come da protocollo di intesa del Per_1
27.07.2016 del Tribunale di Forlì, verranno suddivise al 50% fra i genitori.
d) Disporre che nulla è dovuto dal SI. alla SI.ra a titolo di assegno Pt_1 CP_1
divorzile, non sussistendone i presupposti e per i motivi tutti esposti nel ricorso introduttivo e per quanto si proverà nel corso del giudizio;
Con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA, CPA e RSF 15% ex lege.”
Con “NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA E PRECISAZIONE CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELLA RESISTENTE ALLA PER L'UDIENZA DEL CP_1
05/06/2024” depositate in data 4/06/2024, parte resistente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo al Tribunale di:
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi CP_1
e celebrato nel Comune di Forlì in data 03/06/2012, trascritto negli del Parte_1
relativo Comune al N. 48 P. 1 anno 2012, e ordinare l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• disporre l'affido condiviso del minore , ma con collocamento prevalente Per_1
presso la madre (presso cui il figlio manterrà la residenza), ALLA QUALE ANDRÀ QUINDI
CONFERMATA L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE IN COMPROPRIETÀ
CON IL ; CP_2
• il padre potrà vedere il figlio e trascorrere tempo con lui, il martedì ed il giovedì dall'uscita
pagina 3 di 13 di scuola (ore 16) (scuola elementare “Bersani”, Via Guglielmo Lambertelli, 12, 47122 Forlì
(FC), da dove il padre lo preleverà, sino alle ore 19.30, orario in cui si occuperà di riaccompagnarlo presso l'abitazione famigliare in tempo utile per il desco serale;
un weekend ogni due, dalle ore 10,00 alle 19.00 del sabato e dalle ore 10,00 alle ore 19.00 della domenica, orario in cui il padre lo riporterà alla residenza;
• per prevenire incomprensioni tra le parti, sin da ora si prevede che ogni inconveniente dovesse occorrere ad uno dei genitori tale da impedire od ostacolare il rispetto dei turni di cui al punto che precede, dovrà essere comunicato con largo anticipo all'altra parte e, in caso di mancata disponibilità dell'altro genitore ad occuparsi del minore in vece della parte impedita, sarà quest'ultima a doversi premurare di rivolgersi ad un aiuto esterno (babysitter di fiducia di entrambi) ed a sostenerne il relativo costo per l'intero;
• nei mesi estivi da Giugno a Settembre il padre terrà con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive;
• anche le festività verranno divise equamente ed alternativamente tra i genitori (Natale,
Capodanno\Epifania, Pasqua/Pasquetta), intendendo Natale e Capodanno come due festività distinte (dalla mattina del 24.12 alla mattina del 31.12), e intendendo Capodanno ed Epifania come un'unica festività (dalla mattina del 31.12 alla mattina del 7.1, giorno in cui sarà riaccompagnati a scuola). Anche Pasqua e Pasquetta vengono intese come unica festività;
• In merito alla festa di compleanno del figlio, sin d'ora le parti si impegnano ad operare di comune accordo per consentire al minore di avere la contemporanea presenza dei genitori nel giorno in questione e\o nella relativa festa;
• Occorrerà prevedere che i coniugi abbiano, entrambi e rispettivamente, la possibilità di recarsi all'estero per periodi di vacanza, con il figlio al seguito, dovendo quindi i genitori firmare la relativa certificazione inerente il rilascio del passaporto;
• Venendo all'aspetto economico, attesa la sensibile e documentata disparità di reddito della parti (tenuto conto che l'uomo può vantare una retribuzione mensile circa 2.200,00\mese), si impone un contributo per il mantenimento del piccolo nella misura mensile di € Per_1
400,00 (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), cifra che viene ritenuta giusta e congrua, anche alla luce del fatto che la ricorrente rinunzia sin da ora ad ogni contributo per sé, pur non essendo precluso il riconoscimento di un assegno perequativo;
pagina 4 di 13 • Per quanto attiene invece il regime delle spese straordinarie (come indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì), si ritiene equa, sempre tenuto conto della futura disparità di reddito, una divisione delle spese 70/30, con, quindi, il 70 per cento delle spese straordinarie a carico del (ed in dichiarata deroga al citato protocollo si chiede che le spese Pt_1
straordinarie non necessitanti di preventivo accordo siano tutte quelle inferiori ad euro 200,00 per ogni singola voce di spesa) da rifondersi il mese successivo alla presentazione dei giustificativi di spesa;
• In ultimo, per tutti i motivi in narrativa, si chiede anche che l'assegno unico universale erogato dall' venga percepito integralmente dalla , con pedisseque CP_3 CP_1
detrazioni fiscali al 100 percentile.
• Con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso per lo scioglimento di matrimonio civile” depositato in data 20/09/2022, chiedeva la pronunzia dello scioglimento del vincolo coniugale da Parte_1
Alla premettendo che dal matrimonio, celebrato il giorno 3 giugno 2012 in CP_1
Forlì – trascritto presso il registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'anno 2012, n°
48 P. I civile S, con opzione per il regime della comunione dei beni- era nato (il 9 agosto 2014) il figlio e che la convivenza fra essi coniugi era definitivamente cessata a far data Per_1
della separazione consensuale definita con decreto di omologa del Tribunale di Forlì del
19/04/2021.
Adducendo una sensibile modifica delle condizioni economiche della moglie (nelle more assunta come OSS con contratto a tempo indeterminato) chiedeva dunque che, confermato l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre per ciò stesso assegnataria della casa coniugale in comproprietà fra essi coniugi, confermata la disciplina ordinaria dell'esercizio del diritto di visita paterno al figlio con specifico accordo di “recupero” dei giorni eventualmente persi e contributo paterno al mantenimento del minore nella misura di € 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie (con accollo del restante 50% alla madre), la resistente fosse onerata “in ragione del 50% come per legge dei mutui contratti per la ristrutturazione dell'immobile coniugale”.
pagina 5 di 13 Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla domanda di divorzio ma Controparte_1
contestava integralmente gli assunti di controparte circa un miglioramento della propria condizione economico-reddituale (essendo mutato esclusivamente il contratto di lavoro divenuto a tempo indeterminato) e, premesso l'affidamento condiviso del figlio già Per_1 presso di lei collocato e conseguente beneficio dell'assegnazione della casa coniugale in suo favore, chiedeva che il padre fosse onerato di contribuire al mantenimento del minore nella misura di € 400,00 mensili oltre il 70% delle spese straordinarie (senza preventivo accordo sulle spese di somma inferiore a € 200,00) con eventuali costi di baby-sitter interamente a carico del genitore richiedente il servizio.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 20 febbraio 2023, veniva confermato l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori con sua collocazione Per_1
prevalente presso la madre cui era assegnata la casa coniugale;
veniva disciplinato l'esercizio ordinario del diritto di visita paterno al minore per due giorni a settimana con pernotto e due weekend al mese oltre a festività scolastiche ed estive in pari misura con l'altro genitore e costi di baby sitter a carico del coniuge impossibilitato a tenere il bambino nel suo turno di visita;
veniva infine confermato il contributo paterno al mantenimento del minore nella misura di €
300,00 mensili con rivalutazione ISTAT cui aggiungersi il 50% delle spese straordinarie. Con successiva ordinanza del 25/10/2023 venivano rigettate le richieste di prove orali e all'udienza del 5/06/2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero interveniva nel presente giudizio in data 20 febbraio 2023.
* * * * *
1.- Ciò premesso, la domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale merita accoglimento, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificato dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55, essendosi la separazione fra i coniugi protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 23.03.2021, innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con decreto di omologa del 19.04.2021.
Il tempo trascorso senza che la convivenza sia ripresa in un contesto di totale mancanza di elementi di vita in comune, il fallimento del tentativo di conciliazione, le posizioni pagina 6 di 13 reciprocamente assunte -ivi compresa la diversa collocazione abitativa dei coniugi- ed il permanere in capo ad entrambi i coniugi di una elevata conflittualità, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra loro è venuta meno e non può essere ricostituita.
Va pertanto emessa la richiesta pronunzia di scioglimento del matrimonio.
2.- Nel merito, osserva in primo luogo il Collegio che non vi è ragione per disattendere la richiesta, sul punto concorde fra le parti, di affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio ancora minorenne (nato a [...] il [...]), con collocazione abitativa Per_1
prevalente presso la madre cui viene pertanto definitamente assegnata la casa coniugale sita in
Forlì, via Cervese n° 160, in comproprietà al 50% fra i coniugi.
3.- Rispetto alla disciplina del diritto di visita paterno al figlio si osserva come già con ordinanza presidenziale del 20.02.2023 era stato disposto -in continuità con quanto espressamente concordato fra le parti al punto 6) dell'accordo di separazione consensuale- che fosse concesso al figlio il pernotto bisettimanale presso il padre (indicativamente al martedì ed al giovedì) e nei due weekend mensili alternati con la madre oltre che, per periodi più lunghi, in occasione delle festività natalizie, pasquali ed estive. Di talchè, non essendo stati opposti dalle parti fatti/circostanze dirimenti rispetto all'adozione del sopradetto provvedimento, può confermarsi il regime ordinario di incontri con il padre -ivi compresi i pernottamenti- secondo la seguente disciplina: il padre tenga con sé il figlio: due giorni alla settimana (di regola individuati, salvo diverso accordo dei coniugi, nel martedì e nel giovedì) dall'ora di uscita dalla scuola (ovvero dalle ore 12:30 durante le vacanze) fino alla mattina successiva, allorquando lo riaccompagnerà a scuola ovvero (ovvero presso la casa della madre alle ore 9:00 durante le vacanze); a week-end dall'ora di uscita da scuola del sabato (o dalle ore 10:30 nei periodi di vacanza) fino al lunedì mattina, allorquando lo riaccompagnerà a scuola (ovvero presso casa della madre alle ore 9:00 durante le vacanze); nei mesi estivi (da giugno a settembre fino all'inizio della scuola) per due settimane, anche non consecutive;
sette giorni durante le festività natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, considerando Pasqua e il Lunedì dell'Angelo come un'unica festività da trascorrersi ad anni alterni con i genitori.
Fermo restando, quanto alla giornata del compleanno del figlio, che è auspicabile che le parti, come già stabilito nell'accordo in sede di separazione, continuino ad operare per pagina 7 di 13 consentire al figlio di godere della contemporanea presenza dei genitori nel giorno in questione e/o nella relativa festa, si prevede tuttavia che, qualora ciò non dovesse avvenire e dunque in mancanza di accordo delle parti, il figlio trascorra la giornata del compleanno con ciascun genitore ad anni alterni.
4.- Deve altresì trovare conferma il disposto (di cui sempre nella richiamata ordinanza del
20.02.2023) che prevede l'accollo per l'intero dei costi di baby-sitter in capo al genitore che, impossibilitato per ragioni di lavoro a rispettare il giorno/weekend di visita, si trovi nell'esigenza di richiedere il servizio di assistenza di soggetto terzo. Nella conclamata e insuperabile difficoltà delle parti di collaborare nel superiore interesse del minore concordando il recupero del giorno di visita al figlio laddove non fruito e stante la denuncia di parte resistente circa “l'abuso” del di scuse e pretesti per disattendere o procrastinare gli Pt_1
impegni assunti nei confronti di , l'unica soluzione possibile pare quella di onerare Per_1
per l'intero del costo della baby-sitter la parte che difetti nella personale organizzazione degli impegni di lavoro, confidando che il predetto esborso rappresenti un deterrente rispetto a condotte irrispettose della indulgenza del genitore più responsabile e incentivi la meno onerosa cooperazione genitoriale.
5.- In punto di contributo al mantenimento del figlio , è appena il caso di Per_1
rammentare che entrambi i genitori concorrono all'obbligo di mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt. 316 bis e 337 ter, e che l'obbligazione al mantenimento consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari bensì quanto necessario per la cura, l'assistenza morale e materiale. L'entità del contributo al mantenimento va determinata secondo i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. sulla base dei redditi dei genitori, delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei termini di permanenza di entrambi i genitori.
Orbene, quanto alla capacità economica delle parti, dalla narrazione delle stesse e dalla documentazione versata in atti, risulta che impiegato presso HERA: ha percepito un Pt_1
reddito dichiarato per l'anno 2023 di € 44.426,00 (mod. 730/2024), in aumento rispetto ai precedenti di € 41.570,00 nell'anno 2021 (mod. 730/22) e di € 39.857 nell'anno 2020
(mod./2021), nulla potendo osservarsi per l'anno d'imposta 2023, in mancanza di idonea pagina 8 di 13 documentazione;
dichiara un esborso mensile di € 1.300,00 complessivamente determinato dalla voce di mutuo sull'abitazione coniugale ad oggi assegnata alla moglie, nonché esborsi per la restituzione di finanziamenti per i relativi lavori di ristrutturazione;
vive in un appartamento messo a disposizione da un familiare;
laddove operatrice socio sanitaria che Controparte_1
dichiara di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato in una casa di riposo, ha percepito un reddito di € 17.400 nell'anno 2021 (mod. 730/22) che, nell'omissione del deposito di più recente documentazione fiscale, deve presumersi ad oggi invariato;
vive nella casa coniugale cointestata con il marito e, per quanto consta in atti, percepisce per l'intero l'Assegno
Unico per il figlio.
Nella determinazione del quantum del predetto contributo, occorre considerare che l'assegnazione della casa coniugale comporta un vantaggio economico per il genitore affidatario della prole generalmente corrispondente all'esborso occorrente per soddisfare l'esigenza abitativa di quello escluso dal godimento della casa familiare ovvero “Nell'adottare le statuizioni conseguenti alla separazione, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, anche quando il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perchè il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto” (Cass.
Civ., Sez. I, Ord., 21 settembre 2022, n. 27599). Non può dirsi dirimente sul punto la circostanza, nel caso di specie, che il sia attualmente collocato in appartamento in Pt_1
proprietà di suo familiare -ovvero “ospite”, in tesi di parte resistente - poiché il vantaggio economico astrattamente riconosciuto al coniuge assegnatario della casa coniugale non è subordinato all'obbligo di stipula di contratto di locazione da parte del non assegnatario.
Ritiene il collegio che, rispetto al momento della separazione, l'aumento del reddito in capo al ricorrente possa considerarsi compensato dall'aumento dei tempi di frequentazione tra padre e figlio in ragione della previsione del pernotto del minore presso il ricorrente con una frequenza di circa tre notti a settimana con consumazione delle relative cene, cui consegue una pagina 9 di 13 minore spesa della madre. Non può invece essere condiviso l'assunto della madre circa “le aumentate esigenze della prole” rispetto al tempo della separazione stante il breve intervallo di tempo trascorso dall'omologa della separazione consensuale delle parti, avvenuto con provvedimento di questo tribunale del 19.04.2021 e tenuto conto dell'età del minore, pari a 10 anni.
Pertanto, tenuto conto della differente capacità economica delle parti e di quanto sopra evidenziato nonché della circostanza che fino ad ora il ricorrente è stato in grado di versare quanto dalle parti pattuito in sede di separazione e confermato in ordinanza presidenziale del
20.02.2023 (€ 300,00 a titolo di contributo mensile e rivalutazione ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie) pur sostenendo esborsi per mutuo e finanziamenti, si ritiene equo fissare confermare in € 300,00 la somma mensile dovuta dal padre per il mantenimento del figlio, oltre rivalutazione ISTAT, ed il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso questo tribunale.
6.- Merita infine accoglimento la domanda di parte resistente, non opposta da parte ricorrente, di riconoscimento per l'intero dell'Assegno Unico per figlio presso di lei collocato, per come di fatto già in essere.
L'Assegno Unico Universale è la misura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico istituita con la Legge Delega 46/2021, entrata in vigore dal 1° marzo 2022. L'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n. 230/2022 disciplina le modalità di ripartizione dell'assegno unico per i figli disponendo che spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5, che fanno riferimento ai casi di affidamento esclusivo, nomina di un tutore e domanda di corresponsione diretta dell'assegno da parte dei figli maggiorenni.
Pur dovendo considerare per legge che, nel caso di separazione o divorzio, tale assegno debba essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021), si rileva tuttavia come la predetta regola sia soggetta all'eventuale deroga pattizia (potendo le parti concordare per l'erogazione dell'assegno in misura intera al coniuge collocatario o affidatario dei minori) e comunque sempre rimessa alla valutazione del giudice della separazione o del divorzio, se oggetto di contesa.
pagina 10 di 13 Si osserva sul punto come secondo consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi con riguardo all'assegno familiare, cui il Collegio ritiene di aderire: “il diritto spetta al genitore collocatario, ovvero al genitore con il quale i figli convivono ed hanno la residenza, indipendentemente dalla circostanza che gli assegni familiari siano percepiti in relazione al rapporto di lavoro, oppure in relazione al rapporto di lavoro dell'altro coniuge” (cfr. Cass. sent. n. 12770 del 2013). Si deve pertanto ritenere che, in caso di genitori separati, le prestazioni erogate dall' a tutela della famiglia possano disporsi in favore del genitore con CP_3
il quale i figli sono collocati, vieppiù laddove, come nel caso di specie, la prole sia prevalentemente collocata presso il genitore con minore capacità economico reddituale, altresì considerato che la mancata contestazione della domanda per parte del controinteressato, possa ritenersi assertiva sul punto del riconoscimento preteso. Ne consegue che l'intero Assegno
Unico Universale dovrà essere percepito dalla resistente.
7.- Come già avidenziato nell'ordinanza presidenziale, nessuna statuizione va assunta con riguardo alla domanda di arte ricorrente di “Disporre che la SI.ra provveda al CP_1
pagamento in ragione del 50% come per legge dei mutui contratti per la ristrutturazione dell'immobile coniugale, nonchè dei finanziamenti tutti accesi nel corso del matrimonio”, trattandosi di questione disciplinata dalle ordinarie regole civilistiche, se non derogata per volontà delle parti, e, peraltro, neppure considerata nell'accordo raggiunto in sede di separazione.
8.- La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da c.f. , nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
ricorso depositato in data 20/09/2022 nei confronti di c.f. CP_1
, nata a [...] il [...], con C.F._2
l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, ogni diversa istanza od eccezione disattesa:
pagina 11 di 13 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Forlì in data 3 giugno 2012 tra nato a [...] il [...] e Alla nata a [...] Parte_1 CP_1
NT (UCRAINA) il 15/02/1980;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Forlì di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2012 Atto n° 48 Parte I SERIE);
- dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del CP_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
- dispone l'affidamento condiviso del figlio (nato a [...] il [...]) ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione stabile e prevalente presso la madre, alla quale viene confermata l'assegnazione della casa già coniugale sita in Forlì, via Cervese n° 160, e pertanto le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo;
- dispone che il padre tenga con sé il figlio: due giorni alla settimana (di regola individuati, salvo diverso accordo dei coniugi, nel martedì e nel giovedì) dall'ora di uscita dalla scuola
(ovvero dalle ore 12:30 durante le vacanze) fino alla mattina successiva, allorquando lo riaccompagnerà a scuola ovvero (ovvero presso la casa della madre alle ore 9:00 durante le vacanze); a week-end dall'ora di uscita da scuola del sabato (o dalle ore 10:30 nei periodi di vacanza) fino al lunedì mattina, allorquando lo riaccompagnerà a scuola (ovvero presso casa della madre alle ore 9:00 durante le vacanze), con la precisazione che laddove ciascun genitore, nel giorno e nell'orario di permanenza del figlio presso di sé, risulti impossibilitato per ragioni di lavoro a stare con il bambino e non sia disponibile l'altro coniuge, provvederà a reperire una baby-sitter di sua fiducia sostenendone per intero il relativo costo;
nei mesi estivi (da giugno a settembre fino all'inizio della scuola) per due settimane, anche non consecutive;
sette giorni durante le festività natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di
Capodanno; tre giorni durante le vacanze pasquali, considerando Pasqua e il Lunedì dell'Angelo come un'unica festività da trascorrersi ad anni alterni con i genitori;
il giorno del compleanno del figlio ad anni alterni, in mancanza di diverso accordo tra le parti;
- dispone l'obbligo in capo a di corrispondere a a titolo di Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento ordinario del figlio , in via anticipata entro il giorno 10 Per_1
pagina 12 di 13 di ogni mese, un assegno mensile di € 300,00 a far data dall'ottobre 2022, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con bonifico da effettuare sul conto corrente intestato alla moglie, oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate dal Protocollo adottato presso questo Tribunale;
- dispone che percepisca per l'intero l'Assegno Unico per il figlio;
CP_1 Per_1
- rigetta la domanda di parte ricorrente di “Disporre che la SI.ra provveda al CP_1
pagamento in ragione del 50% come per legge dei mutui contratti per la ristrutturazione dell'immobile coniugale, nonchè dei finanziamenti tutti accesi nel corso del matrimonio”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 22.01.2025
Il Giudice rel. est. dott.ssa Alessandra Medi
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