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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/04/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 168/2023 r.g. lavoro vertente
TRA
, in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Pt_2
, rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Maria Ambra Furiani
[...]
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per procura generale CP_1 alle liti in atti dall'Avv. Valeria Salvati
APPELLATO
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 aprile 2023 il Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del lavoro rigettava la domanda di , beneficiario di amministrazione di sostegno - Parte_2
intesa ad ottenere la pensione di reversibilità, in qualità di figlio inabile ed erede di R_
, deceduto l'11 dicembre 2021, all'epoca titolare di pensione cat.VO - sul presupposto
[...]
del difetto di prova in ordine alla circostanza che il ricorrente fosse mantenuto almeno in via prevalente dal padre e fosse con lui convivente.
Avverso tale decisione ha proposto appello , per il tramite Parte_2 dell'amministratore di sostegno, lamentando l'errore del giudice nel valutare gli elementi acquisiti agli atti, da cui poteva, al contrario, evincersi la circostanza che esso inabile, incontestatamente invalido al 100% e necessitante di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita, in quanto completo affetto da grave ritardo mentale, con disturbi del Parte_3
visus e sindrome comiziale in trattamento farmacologico, era vissuto costantemente a carico del padre, fino al decesso di quest'ultimo, nella casa di Grottammare in via Dante Alighieri CP_ n.36, presso la quale l' inviava anche le comunicazioni aventi come destinatario R_
, essendo disabitata la casa ove costui aveva formale residenza in Montedinove, alla via
[...]
Leopardi n.5; che tali circostanze avrebbero dovuto essere adeguatamente accertate anche mediante espletamento della prova testimoniale, ritualmente sollecitata in primo grado ed inspiegabilmente non ammessa. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della gravata sentenza, accogliersi la domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
CP_ L' ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alla sussistenza del requisito sanitario in capo all'originario ricorrente ed odierno appellante non sono sorte contestazioni tra le parti, per essere, del resto, adeguatamente documentato in atti lo stato di totale inabilità del medesimo, affetto da un grave ritardo mentale che ne ha compromesso totalmente e permanentemente l'abilità lavorativa e la possibilità di compiere gli atti quotidiani di vita. Sotto tale profilo appare, dunque, soddisfatto il disposto dell'art. 8 della legge n. 222 del 1984, consacrante un'unitaria nozione di "inabilità", ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (art. 2), alla pensione di riversibilità (L. 21 luglio 1965, n. 903, artt. 21 e 22) e ad altre prestazioni previdenziali.
Una volta acclarata, anche in forza dell'accertamento in fatto compiuto dal Tribunale, la condizione di inabilità in capo all'appellante, alla stregua del più restrittivo criterio imposto dall'art.8 l.n. 222/84, opera in favore del soggetto portatore di tale stato la presunzione iuris et de iure che lo stesso sia incapace di impiegare energie lavorative in termini tali da garantirsi l'autosufficienza economica, così che resta soltanto da verificare, sulla scorta del complesso di elementi acquisiti agli atti, il requisito della vivenza a carico del genitore deceduto, nei termini rappresentati in ricorso.
In proposito, i contenuti delle deposizioni rese in questo grado di giudizio dai testi e , escussi nelle rispettive vesti di nipote e cognato Testimone_1 Testimone_2 dell'originario ricorrente - sulle circostanze di fatto elevate nell'atto introduttivo a capitoli di prova e ritenute dal Collegio sufficientemente specifiche e rilevanti - consentono di affermare che ha sempre convissuto con il figlio fino al suo decesso e che il Persona_1 Parte_2
primo con la propria pensione manteneva abitualmente il secondo, provvedendo a tutte le sue necessità (alimentari, di abbigliamento, di cure mediche e fisiatriche, ecc.) nonché pagando le utenze della comune abitazione in Grottammare via Dante Alighieri n.36, ove formalmente risiedeva il solo;
in particolare, tali dichiarazioni vanno ad integrare la Parte_2
semiplena probatio, già evincibile dai contenuti della documentazione acquisita sin dal primo CP_ grado (cfr. raccomandate inviate nel 2021 dall' a presso il domicilio di Persona_1 Pt_2
), in ordine alla perdurante relazione tra padre pensionato e figlio inabile, in forza della
[...] quale il primo ha rappresentato ininterrottamente per il secondo l'unica fonte di sostentamento, di cura e di assistenza materiale ed economica, in termini tali da integrare ragionevolmente il requisito della vivenza a carico.
Sul punto, giova, richiamare l'orientamento della Giurisprudenza di legittimità, secondo cui “… il requisito della "vivenza a carico"…. Si identifica con una situazione, concretamente e complessivamente valutata, in forza della quale il genitore provveda “…in via continuativa
e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile…” (cfr. Cass. Ord.
n.9237/2018).
Pertanto, in base a tutti gli elementi di giudizio ritualmente acquisiti al processo - ed anche a voler tralasciare il pregnante contenuto della Certificazione Unica prodotta solo in appello, da cui emerge la formale attestazione che il figlio inabile fosse a carico del genitore deceduto - è possibile ricostruire la condizione dell'appellante in termini di soggetto inabile, economicamente dipendente in maniera rilevante dal defunto genitore, il quale provvedeva, in via continuativa e in misura senz'altro prevalente, al suo mantenimento;
ciò senza dubbio integra il requisito della “vivenza a carico”, secondo l'unanime interpretazione giurisprudenziale della disciplina legale della materia (cfr. per tutte Cass. Ord.n.9237/2018 citata).
Alla luce dei suesposti argomenti, è possibile riconoscere in favore dell'appellante la titolarità della pensione quale superstite di , con la decorrenza di legge. Persona_1
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di di percepire la pensione di reversibilità quale superstite di Parte_2
CP_ ; 2) condanna l' alla relativa erogazione, con la decorrenza e con gli accessori Persona_1
CP_ di legge;
3) Condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado, che liquida in favore dell'appellante in complessivi euro 2.200,00 per il primo grado ed in complessivi euro 3.310,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione
Ancona, 20 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 168/2023 r.g. lavoro vertente
TRA
, in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Pt_2
, rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Maria Ambra Furiani
[...]
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per procura generale CP_1 alle liti in atti dall'Avv. Valeria Salvati
APPELLATO
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 aprile 2023 il Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del lavoro rigettava la domanda di , beneficiario di amministrazione di sostegno - Parte_2
intesa ad ottenere la pensione di reversibilità, in qualità di figlio inabile ed erede di R_
, deceduto l'11 dicembre 2021, all'epoca titolare di pensione cat.VO - sul presupposto
[...]
del difetto di prova in ordine alla circostanza che il ricorrente fosse mantenuto almeno in via prevalente dal padre e fosse con lui convivente.
Avverso tale decisione ha proposto appello , per il tramite Parte_2 dell'amministratore di sostegno, lamentando l'errore del giudice nel valutare gli elementi acquisiti agli atti, da cui poteva, al contrario, evincersi la circostanza che esso inabile, incontestatamente invalido al 100% e necessitante di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita, in quanto completo affetto da grave ritardo mentale, con disturbi del Parte_3
visus e sindrome comiziale in trattamento farmacologico, era vissuto costantemente a carico del padre, fino al decesso di quest'ultimo, nella casa di Grottammare in via Dante Alighieri CP_ n.36, presso la quale l' inviava anche le comunicazioni aventi come destinatario R_
, essendo disabitata la casa ove costui aveva formale residenza in Montedinove, alla via
[...]
Leopardi n.5; che tali circostanze avrebbero dovuto essere adeguatamente accertate anche mediante espletamento della prova testimoniale, ritualmente sollecitata in primo grado ed inspiegabilmente non ammessa. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della gravata sentenza, accogliersi la domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
CP_ L' ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alla sussistenza del requisito sanitario in capo all'originario ricorrente ed odierno appellante non sono sorte contestazioni tra le parti, per essere, del resto, adeguatamente documentato in atti lo stato di totale inabilità del medesimo, affetto da un grave ritardo mentale che ne ha compromesso totalmente e permanentemente l'abilità lavorativa e la possibilità di compiere gli atti quotidiani di vita. Sotto tale profilo appare, dunque, soddisfatto il disposto dell'art. 8 della legge n. 222 del 1984, consacrante un'unitaria nozione di "inabilità", ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (art. 2), alla pensione di riversibilità (L. 21 luglio 1965, n. 903, artt. 21 e 22) e ad altre prestazioni previdenziali.
Una volta acclarata, anche in forza dell'accertamento in fatto compiuto dal Tribunale, la condizione di inabilità in capo all'appellante, alla stregua del più restrittivo criterio imposto dall'art.8 l.n. 222/84, opera in favore del soggetto portatore di tale stato la presunzione iuris et de iure che lo stesso sia incapace di impiegare energie lavorative in termini tali da garantirsi l'autosufficienza economica, così che resta soltanto da verificare, sulla scorta del complesso di elementi acquisiti agli atti, il requisito della vivenza a carico del genitore deceduto, nei termini rappresentati in ricorso.
In proposito, i contenuti delle deposizioni rese in questo grado di giudizio dai testi e , escussi nelle rispettive vesti di nipote e cognato Testimone_1 Testimone_2 dell'originario ricorrente - sulle circostanze di fatto elevate nell'atto introduttivo a capitoli di prova e ritenute dal Collegio sufficientemente specifiche e rilevanti - consentono di affermare che ha sempre convissuto con il figlio fino al suo decesso e che il Persona_1 Parte_2
primo con la propria pensione manteneva abitualmente il secondo, provvedendo a tutte le sue necessità (alimentari, di abbigliamento, di cure mediche e fisiatriche, ecc.) nonché pagando le utenze della comune abitazione in Grottammare via Dante Alighieri n.36, ove formalmente risiedeva il solo;
in particolare, tali dichiarazioni vanno ad integrare la Parte_2
semiplena probatio, già evincibile dai contenuti della documentazione acquisita sin dal primo CP_ grado (cfr. raccomandate inviate nel 2021 dall' a presso il domicilio di Persona_1 Pt_2
), in ordine alla perdurante relazione tra padre pensionato e figlio inabile, in forza della
[...] quale il primo ha rappresentato ininterrottamente per il secondo l'unica fonte di sostentamento, di cura e di assistenza materiale ed economica, in termini tali da integrare ragionevolmente il requisito della vivenza a carico.
Sul punto, giova, richiamare l'orientamento della Giurisprudenza di legittimità, secondo cui “… il requisito della "vivenza a carico"…. Si identifica con una situazione, concretamente e complessivamente valutata, in forza della quale il genitore provveda “…in via continuativa
e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile…” (cfr. Cass. Ord.
n.9237/2018).
Pertanto, in base a tutti gli elementi di giudizio ritualmente acquisiti al processo - ed anche a voler tralasciare il pregnante contenuto della Certificazione Unica prodotta solo in appello, da cui emerge la formale attestazione che il figlio inabile fosse a carico del genitore deceduto - è possibile ricostruire la condizione dell'appellante in termini di soggetto inabile, economicamente dipendente in maniera rilevante dal defunto genitore, il quale provvedeva, in via continuativa e in misura senz'altro prevalente, al suo mantenimento;
ciò senza dubbio integra il requisito della “vivenza a carico”, secondo l'unanime interpretazione giurisprudenziale della disciplina legale della materia (cfr. per tutte Cass. Ord.n.9237/2018 citata).
Alla luce dei suesposti argomenti, è possibile riconoscere in favore dell'appellante la titolarità della pensione quale superstite di , con la decorrenza di legge. Persona_1
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di di percepire la pensione di reversibilità quale superstite di Parte_2
CP_ ; 2) condanna l' alla relativa erogazione, con la decorrenza e con gli accessori Persona_1
CP_ di legge;
3) Condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado, che liquida in favore dell'appellante in complessivi euro 2.200,00 per il primo grado ed in complessivi euro 3.310,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione
Ancona, 20 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente