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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/06/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile nella persona del giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4670/2022 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Varini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mantova, Viale Carlo Poma, 20
ATTORE contro
(C.F. ) rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Nicole Melli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Suzzara (MN), Via Manzoni, 1
CONVENUTA
Avente ad oggetto: restituzione somma
Le parti all'udienza del 23.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono integralmente trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio con la quale Parte_1 CP_1 aveva convissuto more uxorio dall'autunno 2016 al 2019 in un appartamento di proprietà del fratello di quest'ultima e concesso in comodato, al fine di sentire condannarla al rimborso delle spese affrontate per il rinnovo dell'immobile per la residua somma di €
22.082,00=, o comunque ad un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva rigettarsi le CP_1 domande attoree, in quanto infondate in fatto e diritto, ed in via riconvenzionale condannare l'attore ai sensi dell'art 96 c.p.c. per lite temeraria.
Valutate le risultanze istruttorie, in particolare modo la documentazione prodotta, ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata e non merti accoglimento.
Non è contestato che le parti hanno convissuto tra il 2016 e il 2019 e che provvedevano entrambi al rinnovo dell'immobile, di proprietà del fratello della convenuta e a questa concesso in comodato.
Con riferimento alla domanda attorea, giova richiamare l'orientamento giurisprudenziale (per quanto ci siano state pronunce di diverso avviso) per il quale “in favore del convivente "more uxorio" che abbia realizzato a sue spese opere sull'immobile di proprietà del partner e che, cessata la convivenza, pretenda di essere indennizzato per le spese sostenute ed il lavoro compiuto, trova applicazione non l'art. 936 c.c., che ha riguardo solo all'autore delle opere che non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo, bensì la disposizione di cui all'art. 2041 c.c. sull'arricchimento senza causa, purché si accerti, tenuto conto dell'entità delle opere in base alle condizioni personali e patrimoniali dei partners, che le spese erano state sostenute ed il lavoro era stato compiuto senza spirito di liberalità
e che, realizzando quelle opere, il convivente non aveva intenzione di adempiere ad alcuna obbligazione naturale” (Cass. Civ. n. 5086/2022).
Ciò significa che il convivente non proprietario deve dimostrare che le spese non rientravano nel novero dei contributi alla vita in comune e che vi era una aspettativa di restituzione.
Pag. 2 di 5 Nel caso de quo non vi è motivo di dubitare che la convivenza tra le parti fosse caratterizzata da prospettive di durevolezza del rapporto che ha comportato certamente doveri di natura morale e sociale, anche in termini di rapporti di natura patrimoniale, come adempimento di un'obbligazione naturale, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza (Cass. Civ. n. 1266/2016).
Ulteriore onere dell'attore, per giustificare la sua richiesta, è, quindi, quello di dimostrare che i versamenti oggetto del contendere oltrepassassero la soglia di proporzionalità e adeguatezza del doveroso contributo al menage familiare.
Al riguardo, ancora più esplicita è la recente giurisprudenza di legittimità per la quale i versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell'altro, durante la convivenza, costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale e cioè l'esecuzione di un dovere morale e sociale in presenza del requisito della proporzionalità, nel senso che la prestazione deve essere commisurata alle capacità economiche di chi le effettua, della spontaneità e dell'adeguatezza; sul punto, sancisce la
Suprema Corte che “è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (Cass. Civ. n. 1137/2025).
Orbene nel caso de quo, da un attento esame della documentazione prodotta, nonché dalle capacità economiche di ognuno degli ex conviventi, nonché dei bonifici effettuati dalla stessa convenuta in favore di parte attrice, non pare che si siano travalicati i limiti di proporzionalità e di adeguatezza del doveroso contributo al menage familiare da parte del . Pt_1
Pag. 3 di 5 Peraltro, solo parte dei documenti prodotti dall'attore si riferiscono esclusivamente al , mentre altri non riportano il nome dell'attore o Pt_1 il nome di entrambi, come i docc. nn. 1, 5, 8, 12.
Viepiù che agli atti sono allegati i bonifici eseguiti dalla convenuta in favore dell'attore, per complessivi € 30.022,00=, durante la convivenza
(docc. nn. 2, 3 e 4 comparsa di costituzione e riposta).
E tali bonifici, anche a volerli considerare come intenzione di restituire le spese affrontate dall'ex convivente, dimostrano nel contempo, alla luce delle capacità economiche di entrambi e della circostanza dell'occupazione dell'immobile concesso in comodato che ha evitato che i conviventi affrontassero ulteriori spese di locazione o di un mutuo, come le prestazioni eseguite dal non superino il criterio Pt_1 della proporzionalità e adeguatezza per giustificare l'azione ex art. 2041 c.c. e come rientrino, invece, nei doveri di natura morale e sociale dei conviventi medesimi.
Non trova accoglimento, nemmeno, la domanda riconvenzionale ex art
96 c.p.c. avanzata da parte convenuta, quantificata nella somma di €
20.000,00=, o nella diversa somma risultante di giustizia, in mancanza dei requisiti che la caratterizzano, posto che lo svolgimento dei fatti esclude il dolo o la colpa grave in capo all'attore, il quale, tra l'altro, si era reso disponibile a definire bonariamente la controversia aderendo alla proposta transattiva formulata da giudice all'udienza del
21.09.2023.
Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto della posizione delle parti, delle spese affrontate comunque dall'attore per il rinnovo dell'immobile che continua ad essere usufruito dalla convenuta, della complessità della vicenda che ha interessato gli ex conviventi, e che a volte ha visto pronunce giurisprudenziali contrastanti, del comportamento processuale delle parti e della motivazione della sentenza, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.
Pag. 4 di 5
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 4674/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la domanda attorea, ai sensi di cui in motivazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Modena, 20 giungo 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile nella persona del giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4670/2022 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Varini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mantova, Viale Carlo Poma, 20
ATTORE contro
(C.F. ) rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Nicole Melli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Suzzara (MN), Via Manzoni, 1
CONVENUTA
Avente ad oggetto: restituzione somma
Le parti all'udienza del 23.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono integralmente trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio con la quale Parte_1 CP_1 aveva convissuto more uxorio dall'autunno 2016 al 2019 in un appartamento di proprietà del fratello di quest'ultima e concesso in comodato, al fine di sentire condannarla al rimborso delle spese affrontate per il rinnovo dell'immobile per la residua somma di €
22.082,00=, o comunque ad un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva rigettarsi le CP_1 domande attoree, in quanto infondate in fatto e diritto, ed in via riconvenzionale condannare l'attore ai sensi dell'art 96 c.p.c. per lite temeraria.
Valutate le risultanze istruttorie, in particolare modo la documentazione prodotta, ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata e non merti accoglimento.
Non è contestato che le parti hanno convissuto tra il 2016 e il 2019 e che provvedevano entrambi al rinnovo dell'immobile, di proprietà del fratello della convenuta e a questa concesso in comodato.
Con riferimento alla domanda attorea, giova richiamare l'orientamento giurisprudenziale (per quanto ci siano state pronunce di diverso avviso) per il quale “in favore del convivente "more uxorio" che abbia realizzato a sue spese opere sull'immobile di proprietà del partner e che, cessata la convivenza, pretenda di essere indennizzato per le spese sostenute ed il lavoro compiuto, trova applicazione non l'art. 936 c.c., che ha riguardo solo all'autore delle opere che non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo, bensì la disposizione di cui all'art. 2041 c.c. sull'arricchimento senza causa, purché si accerti, tenuto conto dell'entità delle opere in base alle condizioni personali e patrimoniali dei partners, che le spese erano state sostenute ed il lavoro era stato compiuto senza spirito di liberalità
e che, realizzando quelle opere, il convivente non aveva intenzione di adempiere ad alcuna obbligazione naturale” (Cass. Civ. n. 5086/2022).
Ciò significa che il convivente non proprietario deve dimostrare che le spese non rientravano nel novero dei contributi alla vita in comune e che vi era una aspettativa di restituzione.
Pag. 2 di 5 Nel caso de quo non vi è motivo di dubitare che la convivenza tra le parti fosse caratterizzata da prospettive di durevolezza del rapporto che ha comportato certamente doveri di natura morale e sociale, anche in termini di rapporti di natura patrimoniale, come adempimento di un'obbligazione naturale, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza (Cass. Civ. n. 1266/2016).
Ulteriore onere dell'attore, per giustificare la sua richiesta, è, quindi, quello di dimostrare che i versamenti oggetto del contendere oltrepassassero la soglia di proporzionalità e adeguatezza del doveroso contributo al menage familiare.
Al riguardo, ancora più esplicita è la recente giurisprudenza di legittimità per la quale i versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell'altro, durante la convivenza, costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale e cioè l'esecuzione di un dovere morale e sociale in presenza del requisito della proporzionalità, nel senso che la prestazione deve essere commisurata alle capacità economiche di chi le effettua, della spontaneità e dell'adeguatezza; sul punto, sancisce la
Suprema Corte che “è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (Cass. Civ. n. 1137/2025).
Orbene nel caso de quo, da un attento esame della documentazione prodotta, nonché dalle capacità economiche di ognuno degli ex conviventi, nonché dei bonifici effettuati dalla stessa convenuta in favore di parte attrice, non pare che si siano travalicati i limiti di proporzionalità e di adeguatezza del doveroso contributo al menage familiare da parte del . Pt_1
Pag. 3 di 5 Peraltro, solo parte dei documenti prodotti dall'attore si riferiscono esclusivamente al , mentre altri non riportano il nome dell'attore o Pt_1 il nome di entrambi, come i docc. nn. 1, 5, 8, 12.
Viepiù che agli atti sono allegati i bonifici eseguiti dalla convenuta in favore dell'attore, per complessivi € 30.022,00=, durante la convivenza
(docc. nn. 2, 3 e 4 comparsa di costituzione e riposta).
E tali bonifici, anche a volerli considerare come intenzione di restituire le spese affrontate dall'ex convivente, dimostrano nel contempo, alla luce delle capacità economiche di entrambi e della circostanza dell'occupazione dell'immobile concesso in comodato che ha evitato che i conviventi affrontassero ulteriori spese di locazione o di un mutuo, come le prestazioni eseguite dal non superino il criterio Pt_1 della proporzionalità e adeguatezza per giustificare l'azione ex art. 2041 c.c. e come rientrino, invece, nei doveri di natura morale e sociale dei conviventi medesimi.
Non trova accoglimento, nemmeno, la domanda riconvenzionale ex art
96 c.p.c. avanzata da parte convenuta, quantificata nella somma di €
20.000,00=, o nella diversa somma risultante di giustizia, in mancanza dei requisiti che la caratterizzano, posto che lo svolgimento dei fatti esclude il dolo o la colpa grave in capo all'attore, il quale, tra l'altro, si era reso disponibile a definire bonariamente la controversia aderendo alla proposta transattiva formulata da giudice all'udienza del
21.09.2023.
Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto della posizione delle parti, delle spese affrontate comunque dall'attore per il rinnovo dell'immobile che continua ad essere usufruito dalla convenuta, della complessità della vicenda che ha interessato gli ex conviventi, e che a volte ha visto pronunce giurisprudenziali contrastanti, del comportamento processuale delle parti e della motivazione della sentenza, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.
Pag. 4 di 5
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 4674/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la domanda attorea, ai sensi di cui in motivazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Modena, 20 giungo 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 5 di 5