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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2582/2024
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione civile
Il Giudice
Visto l'atto di intimazione di sfratto per morosità, con contestuale citazione per convalida, da parte locatrice intimante notificato nei confronti di Parte_1 parte conduttrice intimata;
Parte_2 ritenuta la propria competenza a provvedere ai sensi degli artt. 661 c.p.c.; verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
vista l'attestazione a verbale d'udienza da parte locatrice intimante effettuata ex art. 663, comma 3, c.p.c. in ordine alla persistenza della morosità;
P.Q.M.
Visti gli artt. 658, comma 1, 660, 661, 663, commi 1 e 3, c.p.c.; 56, commi 1 e 3, Legge
27 luglio 1978, n.° 392
CONVALIDA
Lo sfratto intimato da parte locatrice intimante nei confronti di parte conduttrice intimata.
DISPONE
Che l'esecuzione del rilascio avvenga non prima della data del 11 aprile 2025.
CONDANNA
Parte conduttrice intimata al pagamento delle spese di lite da parte locatrice intimante nel presente procedimento affrontate che si liquidano in ragione di complessivi € 1600,00 oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, CPA ed IVA, se dovute, nelle rispettive misure di legge ed oltre € 180,89 a titolo di esposti.
Alessandria, lì 17 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
Pagina 1
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione civile
Il Giudice
Visto l'atto di intimazione di sfratto per morosità, con contestuale citazione per convalida, da parte locatrice intimante notificato nei confronti di Parte_1 parte conduttrice intimata;
Parte_2 ritenuta la propria competenza a provvedere ai sensi degli artt. 661 c.p.c.; verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
vista l'attestazione a verbale d'udienza da parte locatrice intimante effettuata ex art. 663, comma 3, c.p.c. in ordine alla persistenza della morosità;
P.Q.M.
Visti gli artt. 658, comma 1, 660, 661, 663, commi 1 e 3, c.p.c.; 56, commi 1 e 3, Legge
27 luglio 1978, n.° 392
CONVALIDA
Lo sfratto intimato da parte locatrice intimante nei confronti di parte conduttrice intimata.
DISPONE
Che l'esecuzione del rilascio avvenga non prima della data del 11 aprile 2025.
CONDANNA
Parte conduttrice intimata al pagamento delle spese di lite da parte locatrice intimante nel presente procedimento affrontate che si liquidano in ragione di complessivi € 1600,00 oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, CPA ed IVA, se dovute, nelle rispettive misure di legge ed oltre € 180,89 a titolo di esposti.
Alessandria, lì 17 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
Pagina 1