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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/02/2024, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
Consigliere 2 Dott.ssa Ginevra Chine'
Consigliere rel. 3 Dott.ssa Maria Carla Arena
Nella causa celebrata all'udienza del 15 dicembre 2023 nelle forme ordinarie in presenza, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio dalla Cassazione (disposto con ordinanza n. 23887/21 del 3 settembre
2021 che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria Sez. Lav. n. 213/2015 depositata il 3 marzo 2015), iscritto al n°702/21 R.G.L.,
TRA
Parte 1 ,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. NICOLA DOMENICO PETRACCA, giusta procura in atti;
ricorrente in riassunzione
CONTRO
Controparte 1
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MARIO ANTONIO PLUTINO,
[...]
giusta procura in atti;
resistente
, rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Carbone, giusta procura in atti;
Controparte_2
CP 4 Controparte_3 Controparte_5 CP_6
,
Controparte 7
[...] Controparte_8 Controparte_9 '
Controparte_10 CP 11
- appellato CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Controparte_1 Parte 1
premesso di aver partecipato alla selezione per l'incarico di dirigente dell'unità operativa complessa
(uoc) di cardiologia presso l Controparte 1 di Controparte 1 (di
Organ risultando vincitore e stipulando in data 12 maggio 2008 il relativo contratto, seguito
,
Organ lamentava che aveva risolto il contratto in data 6 novembre 2008. Dedotta l'illegittimità della Orga risoluzione, chiedeva, in contraddittorio con gli altri partecipanti alla selezione, che venisse condannata a reintegrarlo o quantomeno al risarcimento del danno.
CP 12Resisteva AOP, nonché il controinteressato che proponeva domanda riconvenzionale al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità delle procedure che avevano dato luogo alla nomina dello Parte_1 resisteva altrsì anche la controinteressata CP_3 CP_3 ma solo al fine di contestare la propria legittimazione passiva. non si costituivano gli altri controinteressati,
La complessa vicenda alla base del giudizio veniva così riassunta con la sentenza cassata : “In Orga attuazione della delibera del direttore generale n° 245 del 3 maggio 2006, ha indetto una procedura per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di direttore responsabile dell'uoc cardiologia, disponendo che ne venisse pubblicato avviso sia sulla Gazzetta ufficiale (GU) IV serie speciale che sul Bollettino ufficiale della regione (BUR). Anche se le due pubblicazioni sono state richieste con lettere inoltrate nella medesima data del 22 maggio 2006, la pubblicazione sulla GU
(n° 41 del 30 maggio 2006) è avvenuta prima che sulla BUR (parte III n° 23 del 9 giugno 2006).
Il bando fissava quale termine perentorio per la presentazione delle domande e degli allegati il
30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla GU IV serie speciale. La pubblicazione sul BUR è stata tuttavia successiva rispetto a quella sulla GU, né il BUR avvisava che la pubblicazione sulla GU era già avvenuta. AOP, con delibera 635 del 24 novembre
2006, ritenendo che tale situazione avesse potuto fare intendere che la pubblicazione sulla GU dovesse ancora avvenire, ha riaperto motu proprio i termini di partecipazione, fissando un ulteriore periodo di trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione sulla GU. La delibera di riapertura termini è stata pubblicata a pag. 242 della GU IV s.s. n° 96 del 19 dicembre 2006.
Parte 1 è stato uno dei partecipanti che si sono avvalsi della riapertura dei termini, presentando domanda ricevuta a protocollo il 15 gennaio 2007, ampiamente entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione della delibera ma, ovviamente, assai dopo la scadenza del termine originario. Orga Con delibera 271 del 14 aprile 2008, ha individuato quale destinatario della nomina lo Orga Parte 1 Il successivo 12 maggio Parte 1 e hanno stipulato il contratto con incarico a tempo determinato per cinque anni a decorrere dalla stipula. Il tribunale di Reggio Calabria ha tuttavia emesso ordinanza del 30 luglio 2008 per la sospensione degli effetti della nomina, richiesta in via d'urgenza dal controinteressato dott. CP 2 Con l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. il tribunale, ritenuta la propria giurisdizione data la natura non concorsuale della procedura di individuazione del dirigente di secondo livello ai sensi del D. L.vo 502/1992, ha sospeso interinalmente "l'efficacia degli atti adottati all'esito e in conseguenza della riapertura dei termini, ordinando all'azienda di provvedere alla rinnovazione della procedura di scelta con riferimento esclusivamente agli atti e domande acquisiti nei termini fissati dall'avviso pubblicato sulla GU 41 del 2006". Ha infatti divisato che, proprio perché non ci si trova di fronte a un concorso, la riapertura, che nell'ambito amministrativo troverebbe sponda nella natura autoritativa dell'atto, non può essere giustificata nell'esplicazione dell'attività di natura privata. La predisposizione di un termine perentorio, in tale ambito, ha pertanto la natura di una mera clausola di un'offerta o promessa al pubblico, la cui modifica o revoca potrebbe derivare solo da una giusta causa. Il tribunale ha escluso che costituisca giusta causa il diverso apprezzamento del promittente in ordine al proprio interesse e agli interessi di soggetti diversi dai destinatari dell'originaria promessa.
Il tribunale ha inoltre evidenziato che nel bando non vi erano cenni alla possibilità che la pubblicazione su GU sarebbe stata successiva a quella sul BUR, e che quest'ultima costituiva un adempimento ulteriore, non richiesto dalla legge. La conoscenza dell'avviso tramite BUR consentiva del resto comunque di presentare la domanda, perché il bando indicava il termine finale, ma non quello iniziale e pertanto sarebbe stato possibile presentare la domanda anche prima della pubblicazione sulla GU.
Il tribunale ha dato invero atto che, nelle norme finali, AOP si era riservata la facoltà di
"prorogare, modificare, sospendere o revocare il bando o parte di esso qualora ne" avesse
...
rilevato "la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza obbligo di notifica e senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta", ma ha ritenuto questa clausola come condizione meramente potestativa e non ne ha pertanto tenuto conto.
In esito al reclamo ex art. 669terdecies, il tribunale ha confermato l'ordinanza cautelare, approvando la qualificazione del bando come offerta al pubblico di natura privatistica e ribadendo l'assenza di giusta causa della proroga, con l'ulteriore precisazione, appositamente richiesta dallo
Parte 1 reclamante, che anche il contratto individuale veniva travolto dalla sospensione degli effetti della delibera di proroga, siccome ogni atto derivato. Orga ha conseguentemente ottemperato all'ordine giudiziale con delibera D.G. 853 del 31 ottobre
2008. Orga ha comunicato allo Parte 1 l'immediata risoluzione del Con lettera del 6 novembre 2008 rapporto e questi, riconsegnati i beni in dotazione, ha ripreso servizio presso l'amministrazione di provenienza, impugnando il licenziamento con lettera del 12 dicembre 2008, nella quale elencava fra l'altro i danni subiti, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, addebitandone la
Orga responsabilità ad Espletato senza esito il tentativo di conciliazione, lo Parte_1 ha agito in via ordinaria due anni e otto mesi dopo, con ricorso depositato l'11 agosto 2011. In quella sede ha chiesto innanzitutto che si dichiarasse la validità della procedura con la quale egli era stato selezionato, e la conseguente illegittimità del recesso, se del caso anche previa riforma delle ordinanze cautelari sopra menzionate. In subordine ha chiesto la condanna di AOP al risarcimento del danno."
Il Tribunale, dopo aver escluso la legittimazione passiva di tutti i chiamati in giudizio ad eccezione dello CP_2 destinatario dell'incarico in luogo dello Parte_1 con sentenza n° 2322 depositata l'11 dicembre 2012 rigettava la domanda principale, dichiarando inammissibile quella riconvenzionale e condannando lo Parte 1 al rimborso delle spese nei confronti dei tre convenuti costituiti.
Proponeva appello lo Parte 1 si costituivano sia L'AOU che lo CP_2
La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 213 del 2015, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, condannava 1 Controparte_1 al pagamento, in favore dello Parte 1 , della somma di Euro 210.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 1338 c.c. per la revoca dell'l'incarico quinquennale di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di ( Org 2 ) degli ( Org_2 ), unitamente al relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto il
12.5.2008.
In particolare la Corte di appello, ritenuta per varie argomentazioni l'inevitabilità della risoluzione del contratto intercorso tra Pt 2 e l'AOP, riteneva tuttavia sussistente il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni secondo il disposto dell'art. 1338 c.c. perché l'Amministrazione avrebbe dovuto conoscere la superficialità con cui aveva gestito la fase successiva della procedura concorsuale in violazione dei principi di buon andamento ed efficienza e perché il vizio della procedura stessa non poteva essere percepita dallo CP_13 . in quanto riguardante problematiche teoriche tutt'altro che scontate e oggetto di approfondito dibattito fra gli specialisti del diritto amministrativo e civile.
Avendo riguardo al fatto che il risarcimento del danno dovesse essere ragguagliato al lucro cessante o al danno emergente determinati dalla violazione della controparte e al comportamento di questa in modo rigorosamente consequenziale e diretto, la Corte territoriale liquidava i suddetti importi: Euro
5.520,28 per spese documentate per la permanenza in (OMISSIS); Euro 10.000,00 (arrotondati) per la perdita dell'abbandono dell'attività libero-professionale in (OMISSIS); Euro 199.000,00 per danno professionale e all'immagine: il tutto ridotto ad Euro 210.00,00 per la compensatio lucri cum damno, a seguito del vantaggio consistito nell'avere avuto l'opportunità di esercitare un primariato.
La Corte di merito riteneva, poi, che lo Parte_1 avesse diritto al pagamento delle retribuzioni maturate durante il periodo di servizio effettivo cioè dal 12 maggio al 6 novembre 2008 ex art. 2126
c.c., pagamento che era già avvenuto -salvo la retribuzione di risultato e l'indennità di reperibilità non riconosciute dalla Corte d'appello- riteneva infine assorbite le domande formulate dallo CP 2, quale controinteressato, perché subordinate all'accoglimento dell'appello dello Parte 1 diretto alla reintegrazione nel posto di lavoro, che non era stato giudizialmente riconosciuto.
Per la cassazione della sentenza proponeva ricorso 1 Controparte_1
[...] affidato a tre motivi:
Con il primo motivo denunciava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1338 c.c., per avere la
Corte di merito errato nel ritenere la responsabilità ex art. 1338 c.c., in capo all' CP_1 in una ipotesi in cui l'invalidità della procedura era percepibile da entrambi i contraenti in quanto la riapertura dei termini per la partecipazione alla selezione e, dunque, il successivo contratto stipulato con lo Parte 1 erano stati posti in palese violazione di legge e, addirittura, in violazione degli elementari principi costituzionali, rilevabili da entrambi i contraenti.
Con il secondo motivo veniva censurata la violazione e falsa applicazione degli artt.
1338,1226 e 2697 c.c. per l'erronea quantificazione, da parte della Corte territoriale, del risarcimento del danno pari a 199.000,00 Euro per l'abbandono dell'attività professionale in
(OMISSIS), non potendosi considerare prova, ai sensi del codice civile, la produzione di dichiarazione dei redditi di anni pregressi così riconoscendo allo Parte 1 il diritto di ottenere a titolo di risarcimento del danno un importo di misura pari all'integrale guadagno che lo stesso aveva percepito negli anni 2006-07 per lo svolgimento dell'attività libero-professionale, presumendo che il dirigente medico avrebbe certamente replicato il predetto guadagno nella medesima ed integrale misura.
Con il terzo motivo veniva eccepita la violazione e falsa applicazione dell'art. 1338 c.c., dell'art. 1226c.c., dell'art. 1223c.c. e dell'art. 1243 c.c., per non avere applicato la Corte territoriale correttamente il principio della compensatio lucrum cum damno: in particolare per non essere stato valutato il vantaggio conseguito dallo Parte 1, con la percezione delle retribuzioni per l'incarico illegittimamente svolto di Direttore dell'UOC, rispetto al danno patito per la illegittima riapertura dei termini della procedura a seguito della quale era stato illegittimamente ammesso a partecipare alla selezione e a stipulare, successivamente, in data 12.5.2008, un contratto dichiarato conseguentemente illegittimo. Lo Parte 1 resisteva con controricorso, formulando ricorso incidentale sulla base di quattro motivi, con i quali non veniva impugnato il capo relativo al rigetto della domanda di accertamento della validità della procedura e della domanda di reintegra.
Lo CP 2 resisteva con controricorso.
Con le motivazioni che saranno di seguito esplicitate la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso.
Ha riassunto il giudizio lo Parte 1 rassegnando le conclusioni prima riportate. Contr Si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Si è costituito lo CP_2 al solo fine di chiedere la liquidazione delle spese di lite
Il giorno dell'udienza, si è celebrata la camera di consiglio, in esito alla quale è stato depositato il dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come anticipato la Org_3 ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo assorbiti gli altri motivi di ricorso nonché del ricorso incidentale ad esso connesso, statuendo che:
"Il primo motivo del ricorso principale è fondato e va, pertanto, accolto.
10. La dottrina ha precisato che, ai fini di ravvisare la responsabilità ex art. 1338 c.c., è necessaria, nel contesto della stipulazione del contratto invalido o inefficace, la induzione dolosa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affidamento senza colpa nella validità del contratto.
11. Invero, la norma di cui all'art. 1338 c.c., letta in combinato disposto con l'art. 1337 c.c., da un lato, tutela la libertà negoziale delle parti nella fase antecedente la stipulazione del contratto, dall'altro, esige che le stesse tengano un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede.
12. Il rispetto dei suddetti principi si concretizza anche nel dovere di cooperazione e di informazione reciproca tra le parti. Solo qualora una parte venga meno a tali doveri, danneggiando l'altra, si può profilare la violazione dell'art. 1338 c.c.
13. Il concorso di colpa del presunto danneggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338
c.c. in capo al danneggiante.
14. In tal caso, viene meno il legittimo affidamento maturato nella validità del contratto concluso, poiché esso può essere riconosciuto e tutelato soltanto nella misura in cui non derivi da un atteggiamento colpevole del soggetto che lo invoca.
15. Più specificamente in relazione alla fattispecie in esame, questa Corte ha affermato, con un indirizzo cui si intende dare seguito (Cass. n. 2316/2020) che, nel pubblico impiego privatizzato, qualora il contratto di lavoro sia nullo per violazione di norma imperativa, il dipendente non può fare valere l'affidamento riposto sulla legittimità dell'assunzione per fondare una domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, ma può esercitare l'azione risarcitoria ex art. 1338 c.c., con onere della prova a suo carico del pregiudizio subito, al fine di ottenere il risarcimento del danno rappresentato dalle spese sostenute e dal mancato guadagno derivante dalla perdita di altra occupazione o di altre occasioni di lavoro;
in tal caso, si è precisato in sede di legittimità, la responsabilità della pubblica amministrazione è esclusa laddove la nullità del contratto di impiego dipenda dalla violazione di norme imperative concernenti i requisiti di validità delle assunzioni, che si presumano conosciute dalla generalità dei cittadini, purché le circostanze di fatto dalle quali dipende l'invalidità dell'assunzione fossero conosciute o conoscibili mediante l'uso della normale diligenza (Cass. n. 2327/2016; Cass. n. 20415/2019).
16. Configura, pertanto, orientamento consolidato quello secondo cui il contraente non può invocare la responsabilità ex art. 1338 c.c. tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme imperative (Cass. n. 4635/2006; Cass. n. 11135/2009; Cass. n. 2316/2020) delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata attraverso l'uso della normale diligenza.
17. Occorre rammentare al riguardo, prima di valutare il merito della censura, che il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 7394/2010; Cass. n. 195/2016; Cass. n.
24155/2017; Cass. n. 24054/2017).
18. Sviluppando il richiamato principio è stato evidenziato che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3 comprende anche la falsa applicazione della norma, ossia il vizio di sussunzione del fatto, che
"consiste o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione" (Cass. 26.9.2005 n.
18782 e Cass. 23.9.2016 n. 18715); in tal caso la Corte di legittimità non è chiamata ad esprimere un giudizio di fatto ed a sostituire la propria valutazione delle risultanze processuali a quella effettuata dal giudice del merito, perché ciò che le si chiede è un giudizio di valore sulla correttezza o meno della sussunzione della fattispecie concreta, così come accertata nella sentenza gravata, nella norma giuridica della quale si contesta l'applicazione;
19. Orbene, osserva il Collegio che il primo dato da tenere in considerazione, nell'analisi della censura, è quello secondo cui, nel caso in esame, la Corte territoriale ha espressamente dichiarato che il contratto intercorso tra lo Parte 1 ela di lavoro, proprio per la Controparte 15 natura pubblica di questa, che non veniva meno per il fatto che operasse con gli strumenti del diritto civile, era nullo perché posto in essere in contrasto con il vincolo di organico della PA che, oltre a nascere da norma imperativa, apparteneva ai principi di ordine pubblico e discendeva in via diretta dalla Costituzione.
20. Invero, i giudici di seconde cure hanno precisato che, proprio con riferimento a tale vincolo organico, l' Controparte_1 mai avrebbe potuto continuare a tenere lo S. nella posizione di primariato a fronte dell'inesistenza di un suo diritto a ricoprirlo e, invece, in presenza di un ordine giudiziale di ripetere le operazioni di scelta.
21. Tale statuizione è giuridicamente corretta e non risulta essere stata specificamente impugnata.
22. Il secondo dato da vagliare e', poi, rappresentato dal fatto che le circostanze in concreto che avevano indotto la PA a riaprire i termini erano conosciute dallo Parte 1 che si era avvalso, per partecipare alla procedura concorsuale, proprio di tale facoltà.
23. L'ordinaria diligenza che, in questo caso, incombeva sul contraente privato non era quella di conoscere le problematiche giuridiche sottese all'error iuris della Pubblica Amministrazione, in particolare delle cause di nullità in senso tecnico del contratto, ma quella consistente in un dovere di informazione sulla regolarità della procedura concorsuale che aveva avuto certamente un palese andamento anomalo, rispetto alla fisiologia del sistema, nella disposta riapertura dei termini.
24. L'ordinaria diligenza può essere intesa, infatti, oltre che quale fonte di integrazione del contenuto dell'obbligazione (cd. diligenza-dovere, con funzione determinativa), anche come parametro del giudizio di responsabilità (cd. diligenza-criterio, con funzione di controllo).
25. Entrambi gli aspetti avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione proprio perché la stessa gravata sentenza riporta che già nel 2006, da tale dottoressa A., era stata prospettata la possibilità della presentazione di ricorsi in sede amministrativa per le irregolarità sulla pubblicazione del bando.
26. A fronte, pertanto, di una procedura non lineare nel suo espletamento, i cui dubbi di regolarità erano conosciuti da entrambi i contraenti, l'accertamento che si sarebbe dovuto svolgere, in ordine alla condotta dei contraenti, era quello di verificare se la sottoscrizione del contratto fosse avvenuta nella consapevolezza di un possibile annullamento del concorso e nella conseguente eventuale accettazione del rischio, da parte dello Parte 1 sul fatto che la Pt_3 . 14 aprile 2008, la quale lo aveva individuato quale destinatario della nomina, potesse essere revocata.
27. Il parametro cui bisognava avere riguardo, per valutare la ordinaria diligenza, non era quello tecnico-giuridico dell'interpretazione della norma e dei precetti ivi contenuti, ma quello comportamentale rispetto alle circostanze di fatto da cui desumere la invalidità del contratto stipulato in contrasto con norme imperative.
28. E' tale condotta a rilevare, in questa ipotesi, ai fini della responsabilità ex art. 1338 c.c. e che andava indagata ai fini della corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta prevista dalla legge.
Applicando i principi dettati dalla Suprema Corte, l'appello non può che essere rigettato.
Come condivisibilmente ritenuto dalla Corte di cassazione la procedura aveva avuto un andamento palesemente anomalo, percepibile dunque aldilà di specifiche conoscenze giuridiche, rispetto al quale l'ordinaria diligenza avrebbe imposto un dovere di informazione.
La doglianza espressa dalla Parte 1 in sede di riassunzione sull'errore commesso dalla Suprema
Corte nell'individuare la circostanza che la CP_7 avesse espresso delle censure sulla procedura come sintomo della riconoscibilità dell'invalidità della procedura -quando invece si trattava di circostanza irrilevante, posto che egli non ne aveva mai avuto conoscenza e soprattutto posto che le censure riguardavano la prima procedura - non muta i termini della questione.
Come già correttamente ritenuto dalla Corte d'appello nella sentenza cassata con riferimento alla totale assenza di una giusta causa idonea a giustificare la decisione di riaprire i termini, - salvo poi a trarre da tale giusta premessa una erronea conclusione, censurata dalla Suprema Corte – “il bando era di contro ben costruito, secondo schemi consolidati, la pubblicazione sul BUR non era obbligatoria, non era previsto alcun termine iniziale e pertanto nulla avrebbe impedito a chi era interessato di proporre domanda anche prima della pubblicazione sulla GU, fermo restando che un soggetto avveduto avrebbe ben potuto informarsi se tale pubblicazione fosse già avvenuta e non limitarsi ad aspettare, salvo poi lamentarsi a termine ampiamente scaduto."
Da tale notazione emerge, nel caso di specie, se così si può dire, una doppia negligenza dello
Pt 4 la prima di non aver partecipato al primo bando per noncuranza, la seconda di non essersi avveduto o quantomeno informato, a fronte di un bando ineccepibile e di un'inutile adempimento( la pubblicazione sul BER), sulla validità di una riapertura dei termini, che aldilà delle conoscenze giuridiche, è percepita come ipotesi del tutto eccezionale per la sua idoneità, se così si può dire fisiologica, a incidere sugli interessi dei partecipanti allargando, non sempre per motivi leciti, ma non è questo il caso, la platea dei concorrenti. Basti pensare all'ipotesi di aspiranti che acquisiscono i requisiti per poter partecipare nelle more tra la scadenza del bado primigenio e la riapertura dei termini.
In definitiva non può ritenersi sussistente quell'affidamento incolpevole che solo avrebbe potuto fondare il diritto dello Parte 1 al risarcimento del danno.
Devono dunque essere rigettati i motivi di appello accolti dalla Corte d'appello di Reggio Calabria. con la sentenza cassata.
Il comportamento preprocessuale di AOP connotato da leggerezza e superficialità, da cui è dipeso il nascere del contenzioso, giustifica la compensazione integrale di tutti i gradi del giudizio tra lo
Orga Parte 1 e
Non può essere accolta la domanda dello CP_2 al rimborso delle spese di lite, per l'evidente carenza di interesse a partecipare al ricorso in Cassazione, posto che il rigetto della domande dello Parte_1 volta all'accertamento della validità della procedura e alla condanna di AOP alla sua reintegra uniche domande che potevano incidere sulla sua situazione giuridica - non era stato oggetto di ricorso per cassazione con conseguente passaggio in giudicato.
PQM
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello promosso da Parte 1
contro
Controparte_1
[...] , Controparte_2 CP 4 ' Controparte_5 CP 6 Controparte_3
Controparte_10 [...] Controparte_7 Controparte_9 Controparte_8 avverso la sentenza n. 2322/2012 emessa in data 27 settembre 2012 dal Giudice del lavoro CP_11
di Controparte 1 , confermata parzialmente dalla sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria
n 213/15, e riassunto dallo Parte 1 a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n 23887/21 del
3 settembre 2021 che ha annullato la citata sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria nella parte in cui aveva accolto l'appello dello Parte 1 così provvede: rigetta gli ulteriori motivi di appello, compensa integralmente tra Parte 1 e l' Controparte_1 le spese di lite del giudizio d'appello, del giudizio di cassazione e del presente grado di giudizio;
, Parte 1 e CP 2compensa le spese di lite del giudizio di cassazione tra Controparte_1
compensa le spese di lite del presente giudizio di rinvio tra Parte 1 e CP_2
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria 15/12/2023
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Massimo Gullino Dott.ssa Maria Carla Arena
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
Consigliere 2 Dott.ssa Ginevra Chine'
Consigliere rel. 3 Dott.ssa Maria Carla Arena
Nella causa celebrata all'udienza del 15 dicembre 2023 nelle forme ordinarie in presenza, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio dalla Cassazione (disposto con ordinanza n. 23887/21 del 3 settembre
2021 che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria Sez. Lav. n. 213/2015 depositata il 3 marzo 2015), iscritto al n°702/21 R.G.L.,
TRA
Parte 1 ,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. NICOLA DOMENICO PETRACCA, giusta procura in atti;
ricorrente in riassunzione
CONTRO
Controparte 1
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MARIO ANTONIO PLUTINO,
[...]
giusta procura in atti;
resistente
, rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Carbone, giusta procura in atti;
Controparte_2
CP 4 Controparte_3 Controparte_5 CP_6
,
Controparte 7
[...] Controparte_8 Controparte_9 '
Controparte_10 CP 11
- appellato CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Controparte_1 Parte 1
premesso di aver partecipato alla selezione per l'incarico di dirigente dell'unità operativa complessa
(uoc) di cardiologia presso l Controparte 1 di Controparte 1 (di
Organ risultando vincitore e stipulando in data 12 maggio 2008 il relativo contratto, seguito
,
Organ lamentava che aveva risolto il contratto in data 6 novembre 2008. Dedotta l'illegittimità della Orga risoluzione, chiedeva, in contraddittorio con gli altri partecipanti alla selezione, che venisse condannata a reintegrarlo o quantomeno al risarcimento del danno.
CP 12Resisteva AOP, nonché il controinteressato che proponeva domanda riconvenzionale al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità delle procedure che avevano dato luogo alla nomina dello Parte_1 resisteva altrsì anche la controinteressata CP_3 CP_3 ma solo al fine di contestare la propria legittimazione passiva. non si costituivano gli altri controinteressati,
La complessa vicenda alla base del giudizio veniva così riassunta con la sentenza cassata : “In Orga attuazione della delibera del direttore generale n° 245 del 3 maggio 2006, ha indetto una procedura per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di direttore responsabile dell'uoc cardiologia, disponendo che ne venisse pubblicato avviso sia sulla Gazzetta ufficiale (GU) IV serie speciale che sul Bollettino ufficiale della regione (BUR). Anche se le due pubblicazioni sono state richieste con lettere inoltrate nella medesima data del 22 maggio 2006, la pubblicazione sulla GU
(n° 41 del 30 maggio 2006) è avvenuta prima che sulla BUR (parte III n° 23 del 9 giugno 2006).
Il bando fissava quale termine perentorio per la presentazione delle domande e degli allegati il
30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla GU IV serie speciale. La pubblicazione sul BUR è stata tuttavia successiva rispetto a quella sulla GU, né il BUR avvisava che la pubblicazione sulla GU era già avvenuta. AOP, con delibera 635 del 24 novembre
2006, ritenendo che tale situazione avesse potuto fare intendere che la pubblicazione sulla GU dovesse ancora avvenire, ha riaperto motu proprio i termini di partecipazione, fissando un ulteriore periodo di trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione sulla GU. La delibera di riapertura termini è stata pubblicata a pag. 242 della GU IV s.s. n° 96 del 19 dicembre 2006.
Parte 1 è stato uno dei partecipanti che si sono avvalsi della riapertura dei termini, presentando domanda ricevuta a protocollo il 15 gennaio 2007, ampiamente entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione della delibera ma, ovviamente, assai dopo la scadenza del termine originario. Orga Con delibera 271 del 14 aprile 2008, ha individuato quale destinatario della nomina lo Orga Parte 1 Il successivo 12 maggio Parte 1 e hanno stipulato il contratto con incarico a tempo determinato per cinque anni a decorrere dalla stipula. Il tribunale di Reggio Calabria ha tuttavia emesso ordinanza del 30 luglio 2008 per la sospensione degli effetti della nomina, richiesta in via d'urgenza dal controinteressato dott. CP 2 Con l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. il tribunale, ritenuta la propria giurisdizione data la natura non concorsuale della procedura di individuazione del dirigente di secondo livello ai sensi del D. L.vo 502/1992, ha sospeso interinalmente "l'efficacia degli atti adottati all'esito e in conseguenza della riapertura dei termini, ordinando all'azienda di provvedere alla rinnovazione della procedura di scelta con riferimento esclusivamente agli atti e domande acquisiti nei termini fissati dall'avviso pubblicato sulla GU 41 del 2006". Ha infatti divisato che, proprio perché non ci si trova di fronte a un concorso, la riapertura, che nell'ambito amministrativo troverebbe sponda nella natura autoritativa dell'atto, non può essere giustificata nell'esplicazione dell'attività di natura privata. La predisposizione di un termine perentorio, in tale ambito, ha pertanto la natura di una mera clausola di un'offerta o promessa al pubblico, la cui modifica o revoca potrebbe derivare solo da una giusta causa. Il tribunale ha escluso che costituisca giusta causa il diverso apprezzamento del promittente in ordine al proprio interesse e agli interessi di soggetti diversi dai destinatari dell'originaria promessa.
Il tribunale ha inoltre evidenziato che nel bando non vi erano cenni alla possibilità che la pubblicazione su GU sarebbe stata successiva a quella sul BUR, e che quest'ultima costituiva un adempimento ulteriore, non richiesto dalla legge. La conoscenza dell'avviso tramite BUR consentiva del resto comunque di presentare la domanda, perché il bando indicava il termine finale, ma non quello iniziale e pertanto sarebbe stato possibile presentare la domanda anche prima della pubblicazione sulla GU.
Il tribunale ha dato invero atto che, nelle norme finali, AOP si era riservata la facoltà di
"prorogare, modificare, sospendere o revocare il bando o parte di esso qualora ne" avesse
...
rilevato "la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza obbligo di notifica e senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta", ma ha ritenuto questa clausola come condizione meramente potestativa e non ne ha pertanto tenuto conto.
In esito al reclamo ex art. 669terdecies, il tribunale ha confermato l'ordinanza cautelare, approvando la qualificazione del bando come offerta al pubblico di natura privatistica e ribadendo l'assenza di giusta causa della proroga, con l'ulteriore precisazione, appositamente richiesta dallo
Parte 1 reclamante, che anche il contratto individuale veniva travolto dalla sospensione degli effetti della delibera di proroga, siccome ogni atto derivato. Orga ha conseguentemente ottemperato all'ordine giudiziale con delibera D.G. 853 del 31 ottobre
2008. Orga ha comunicato allo Parte 1 l'immediata risoluzione del Con lettera del 6 novembre 2008 rapporto e questi, riconsegnati i beni in dotazione, ha ripreso servizio presso l'amministrazione di provenienza, impugnando il licenziamento con lettera del 12 dicembre 2008, nella quale elencava fra l'altro i danni subiti, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, addebitandone la
Orga responsabilità ad Espletato senza esito il tentativo di conciliazione, lo Parte_1 ha agito in via ordinaria due anni e otto mesi dopo, con ricorso depositato l'11 agosto 2011. In quella sede ha chiesto innanzitutto che si dichiarasse la validità della procedura con la quale egli era stato selezionato, e la conseguente illegittimità del recesso, se del caso anche previa riforma delle ordinanze cautelari sopra menzionate. In subordine ha chiesto la condanna di AOP al risarcimento del danno."
Il Tribunale, dopo aver escluso la legittimazione passiva di tutti i chiamati in giudizio ad eccezione dello CP_2 destinatario dell'incarico in luogo dello Parte_1 con sentenza n° 2322 depositata l'11 dicembre 2012 rigettava la domanda principale, dichiarando inammissibile quella riconvenzionale e condannando lo Parte 1 al rimborso delle spese nei confronti dei tre convenuti costituiti.
Proponeva appello lo Parte 1 si costituivano sia L'AOU che lo CP_2
La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 213 del 2015, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, condannava 1 Controparte_1 al pagamento, in favore dello Parte 1 , della somma di Euro 210.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 1338 c.c. per la revoca dell'l'incarico quinquennale di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di ( Org 2 ) degli ( Org_2 ), unitamente al relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto il
12.5.2008.
In particolare la Corte di appello, ritenuta per varie argomentazioni l'inevitabilità della risoluzione del contratto intercorso tra Pt 2 e l'AOP, riteneva tuttavia sussistente il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni secondo il disposto dell'art. 1338 c.c. perché l'Amministrazione avrebbe dovuto conoscere la superficialità con cui aveva gestito la fase successiva della procedura concorsuale in violazione dei principi di buon andamento ed efficienza e perché il vizio della procedura stessa non poteva essere percepita dallo CP_13 . in quanto riguardante problematiche teoriche tutt'altro che scontate e oggetto di approfondito dibattito fra gli specialisti del diritto amministrativo e civile.
Avendo riguardo al fatto che il risarcimento del danno dovesse essere ragguagliato al lucro cessante o al danno emergente determinati dalla violazione della controparte e al comportamento di questa in modo rigorosamente consequenziale e diretto, la Corte territoriale liquidava i suddetti importi: Euro
5.520,28 per spese documentate per la permanenza in (OMISSIS); Euro 10.000,00 (arrotondati) per la perdita dell'abbandono dell'attività libero-professionale in (OMISSIS); Euro 199.000,00 per danno professionale e all'immagine: il tutto ridotto ad Euro 210.00,00 per la compensatio lucri cum damno, a seguito del vantaggio consistito nell'avere avuto l'opportunità di esercitare un primariato.
La Corte di merito riteneva, poi, che lo Parte_1 avesse diritto al pagamento delle retribuzioni maturate durante il periodo di servizio effettivo cioè dal 12 maggio al 6 novembre 2008 ex art. 2126
c.c., pagamento che era già avvenuto -salvo la retribuzione di risultato e l'indennità di reperibilità non riconosciute dalla Corte d'appello- riteneva infine assorbite le domande formulate dallo CP 2, quale controinteressato, perché subordinate all'accoglimento dell'appello dello Parte 1 diretto alla reintegrazione nel posto di lavoro, che non era stato giudizialmente riconosciuto.
Per la cassazione della sentenza proponeva ricorso 1 Controparte_1
[...] affidato a tre motivi:
Con il primo motivo denunciava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1338 c.c., per avere la
Corte di merito errato nel ritenere la responsabilità ex art. 1338 c.c., in capo all' CP_1 in una ipotesi in cui l'invalidità della procedura era percepibile da entrambi i contraenti in quanto la riapertura dei termini per la partecipazione alla selezione e, dunque, il successivo contratto stipulato con lo Parte 1 erano stati posti in palese violazione di legge e, addirittura, in violazione degli elementari principi costituzionali, rilevabili da entrambi i contraenti.
Con il secondo motivo veniva censurata la violazione e falsa applicazione degli artt.
1338,1226 e 2697 c.c. per l'erronea quantificazione, da parte della Corte territoriale, del risarcimento del danno pari a 199.000,00 Euro per l'abbandono dell'attività professionale in
(OMISSIS), non potendosi considerare prova, ai sensi del codice civile, la produzione di dichiarazione dei redditi di anni pregressi così riconoscendo allo Parte 1 il diritto di ottenere a titolo di risarcimento del danno un importo di misura pari all'integrale guadagno che lo stesso aveva percepito negli anni 2006-07 per lo svolgimento dell'attività libero-professionale, presumendo che il dirigente medico avrebbe certamente replicato il predetto guadagno nella medesima ed integrale misura.
Con il terzo motivo veniva eccepita la violazione e falsa applicazione dell'art. 1338 c.c., dell'art. 1226c.c., dell'art. 1223c.c. e dell'art. 1243 c.c., per non avere applicato la Corte territoriale correttamente il principio della compensatio lucrum cum damno: in particolare per non essere stato valutato il vantaggio conseguito dallo Parte 1, con la percezione delle retribuzioni per l'incarico illegittimamente svolto di Direttore dell'UOC, rispetto al danno patito per la illegittima riapertura dei termini della procedura a seguito della quale era stato illegittimamente ammesso a partecipare alla selezione e a stipulare, successivamente, in data 12.5.2008, un contratto dichiarato conseguentemente illegittimo. Lo Parte 1 resisteva con controricorso, formulando ricorso incidentale sulla base di quattro motivi, con i quali non veniva impugnato il capo relativo al rigetto della domanda di accertamento della validità della procedura e della domanda di reintegra.
Lo CP 2 resisteva con controricorso.
Con le motivazioni che saranno di seguito esplicitate la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso.
Ha riassunto il giudizio lo Parte 1 rassegnando le conclusioni prima riportate. Contr Si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Si è costituito lo CP_2 al solo fine di chiedere la liquidazione delle spese di lite
Il giorno dell'udienza, si è celebrata la camera di consiglio, in esito alla quale è stato depositato il dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come anticipato la Org_3 ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo assorbiti gli altri motivi di ricorso nonché del ricorso incidentale ad esso connesso, statuendo che:
"Il primo motivo del ricorso principale è fondato e va, pertanto, accolto.
10. La dottrina ha precisato che, ai fini di ravvisare la responsabilità ex art. 1338 c.c., è necessaria, nel contesto della stipulazione del contratto invalido o inefficace, la induzione dolosa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affidamento senza colpa nella validità del contratto.
11. Invero, la norma di cui all'art. 1338 c.c., letta in combinato disposto con l'art. 1337 c.c., da un lato, tutela la libertà negoziale delle parti nella fase antecedente la stipulazione del contratto, dall'altro, esige che le stesse tengano un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede.
12. Il rispetto dei suddetti principi si concretizza anche nel dovere di cooperazione e di informazione reciproca tra le parti. Solo qualora una parte venga meno a tali doveri, danneggiando l'altra, si può profilare la violazione dell'art. 1338 c.c.
13. Il concorso di colpa del presunto danneggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338
c.c. in capo al danneggiante.
14. In tal caso, viene meno il legittimo affidamento maturato nella validità del contratto concluso, poiché esso può essere riconosciuto e tutelato soltanto nella misura in cui non derivi da un atteggiamento colpevole del soggetto che lo invoca.
15. Più specificamente in relazione alla fattispecie in esame, questa Corte ha affermato, con un indirizzo cui si intende dare seguito (Cass. n. 2316/2020) che, nel pubblico impiego privatizzato, qualora il contratto di lavoro sia nullo per violazione di norma imperativa, il dipendente non può fare valere l'affidamento riposto sulla legittimità dell'assunzione per fondare una domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, ma può esercitare l'azione risarcitoria ex art. 1338 c.c., con onere della prova a suo carico del pregiudizio subito, al fine di ottenere il risarcimento del danno rappresentato dalle spese sostenute e dal mancato guadagno derivante dalla perdita di altra occupazione o di altre occasioni di lavoro;
in tal caso, si è precisato in sede di legittimità, la responsabilità della pubblica amministrazione è esclusa laddove la nullità del contratto di impiego dipenda dalla violazione di norme imperative concernenti i requisiti di validità delle assunzioni, che si presumano conosciute dalla generalità dei cittadini, purché le circostanze di fatto dalle quali dipende l'invalidità dell'assunzione fossero conosciute o conoscibili mediante l'uso della normale diligenza (Cass. n. 2327/2016; Cass. n. 20415/2019).
16. Configura, pertanto, orientamento consolidato quello secondo cui il contraente non può invocare la responsabilità ex art. 1338 c.c. tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme imperative (Cass. n. 4635/2006; Cass. n. 11135/2009; Cass. n. 2316/2020) delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata attraverso l'uso della normale diligenza.
17. Occorre rammentare al riguardo, prima di valutare il merito della censura, che il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 7394/2010; Cass. n. 195/2016; Cass. n.
24155/2017; Cass. n. 24054/2017).
18. Sviluppando il richiamato principio è stato evidenziato che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3 comprende anche la falsa applicazione della norma, ossia il vizio di sussunzione del fatto, che
"consiste o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione" (Cass. 26.9.2005 n.
18782 e Cass. 23.9.2016 n. 18715); in tal caso la Corte di legittimità non è chiamata ad esprimere un giudizio di fatto ed a sostituire la propria valutazione delle risultanze processuali a quella effettuata dal giudice del merito, perché ciò che le si chiede è un giudizio di valore sulla correttezza o meno della sussunzione della fattispecie concreta, così come accertata nella sentenza gravata, nella norma giuridica della quale si contesta l'applicazione;
19. Orbene, osserva il Collegio che il primo dato da tenere in considerazione, nell'analisi della censura, è quello secondo cui, nel caso in esame, la Corte territoriale ha espressamente dichiarato che il contratto intercorso tra lo Parte 1 ela di lavoro, proprio per la Controparte 15 natura pubblica di questa, che non veniva meno per il fatto che operasse con gli strumenti del diritto civile, era nullo perché posto in essere in contrasto con il vincolo di organico della PA che, oltre a nascere da norma imperativa, apparteneva ai principi di ordine pubblico e discendeva in via diretta dalla Costituzione.
20. Invero, i giudici di seconde cure hanno precisato che, proprio con riferimento a tale vincolo organico, l' Controparte_1 mai avrebbe potuto continuare a tenere lo S. nella posizione di primariato a fronte dell'inesistenza di un suo diritto a ricoprirlo e, invece, in presenza di un ordine giudiziale di ripetere le operazioni di scelta.
21. Tale statuizione è giuridicamente corretta e non risulta essere stata specificamente impugnata.
22. Il secondo dato da vagliare e', poi, rappresentato dal fatto che le circostanze in concreto che avevano indotto la PA a riaprire i termini erano conosciute dallo Parte 1 che si era avvalso, per partecipare alla procedura concorsuale, proprio di tale facoltà.
23. L'ordinaria diligenza che, in questo caso, incombeva sul contraente privato non era quella di conoscere le problematiche giuridiche sottese all'error iuris della Pubblica Amministrazione, in particolare delle cause di nullità in senso tecnico del contratto, ma quella consistente in un dovere di informazione sulla regolarità della procedura concorsuale che aveva avuto certamente un palese andamento anomalo, rispetto alla fisiologia del sistema, nella disposta riapertura dei termini.
24. L'ordinaria diligenza può essere intesa, infatti, oltre che quale fonte di integrazione del contenuto dell'obbligazione (cd. diligenza-dovere, con funzione determinativa), anche come parametro del giudizio di responsabilità (cd. diligenza-criterio, con funzione di controllo).
25. Entrambi gli aspetti avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione proprio perché la stessa gravata sentenza riporta che già nel 2006, da tale dottoressa A., era stata prospettata la possibilità della presentazione di ricorsi in sede amministrativa per le irregolarità sulla pubblicazione del bando.
26. A fronte, pertanto, di una procedura non lineare nel suo espletamento, i cui dubbi di regolarità erano conosciuti da entrambi i contraenti, l'accertamento che si sarebbe dovuto svolgere, in ordine alla condotta dei contraenti, era quello di verificare se la sottoscrizione del contratto fosse avvenuta nella consapevolezza di un possibile annullamento del concorso e nella conseguente eventuale accettazione del rischio, da parte dello Parte 1 sul fatto che la Pt_3 . 14 aprile 2008, la quale lo aveva individuato quale destinatario della nomina, potesse essere revocata.
27. Il parametro cui bisognava avere riguardo, per valutare la ordinaria diligenza, non era quello tecnico-giuridico dell'interpretazione della norma e dei precetti ivi contenuti, ma quello comportamentale rispetto alle circostanze di fatto da cui desumere la invalidità del contratto stipulato in contrasto con norme imperative.
28. E' tale condotta a rilevare, in questa ipotesi, ai fini della responsabilità ex art. 1338 c.c. e che andava indagata ai fini della corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta prevista dalla legge.
Applicando i principi dettati dalla Suprema Corte, l'appello non può che essere rigettato.
Come condivisibilmente ritenuto dalla Corte di cassazione la procedura aveva avuto un andamento palesemente anomalo, percepibile dunque aldilà di specifiche conoscenze giuridiche, rispetto al quale l'ordinaria diligenza avrebbe imposto un dovere di informazione.
La doglianza espressa dalla Parte 1 in sede di riassunzione sull'errore commesso dalla Suprema
Corte nell'individuare la circostanza che la CP_7 avesse espresso delle censure sulla procedura come sintomo della riconoscibilità dell'invalidità della procedura -quando invece si trattava di circostanza irrilevante, posto che egli non ne aveva mai avuto conoscenza e soprattutto posto che le censure riguardavano la prima procedura - non muta i termini della questione.
Come già correttamente ritenuto dalla Corte d'appello nella sentenza cassata con riferimento alla totale assenza di una giusta causa idonea a giustificare la decisione di riaprire i termini, - salvo poi a trarre da tale giusta premessa una erronea conclusione, censurata dalla Suprema Corte – “il bando era di contro ben costruito, secondo schemi consolidati, la pubblicazione sul BUR non era obbligatoria, non era previsto alcun termine iniziale e pertanto nulla avrebbe impedito a chi era interessato di proporre domanda anche prima della pubblicazione sulla GU, fermo restando che un soggetto avveduto avrebbe ben potuto informarsi se tale pubblicazione fosse già avvenuta e non limitarsi ad aspettare, salvo poi lamentarsi a termine ampiamente scaduto."
Da tale notazione emerge, nel caso di specie, se così si può dire, una doppia negligenza dello
Pt 4 la prima di non aver partecipato al primo bando per noncuranza, la seconda di non essersi avveduto o quantomeno informato, a fronte di un bando ineccepibile e di un'inutile adempimento( la pubblicazione sul BER), sulla validità di una riapertura dei termini, che aldilà delle conoscenze giuridiche, è percepita come ipotesi del tutto eccezionale per la sua idoneità, se così si può dire fisiologica, a incidere sugli interessi dei partecipanti allargando, non sempre per motivi leciti, ma non è questo il caso, la platea dei concorrenti. Basti pensare all'ipotesi di aspiranti che acquisiscono i requisiti per poter partecipare nelle more tra la scadenza del bado primigenio e la riapertura dei termini.
In definitiva non può ritenersi sussistente quell'affidamento incolpevole che solo avrebbe potuto fondare il diritto dello Parte 1 al risarcimento del danno.
Devono dunque essere rigettati i motivi di appello accolti dalla Corte d'appello di Reggio Calabria. con la sentenza cassata.
Il comportamento preprocessuale di AOP connotato da leggerezza e superficialità, da cui è dipeso il nascere del contenzioso, giustifica la compensazione integrale di tutti i gradi del giudizio tra lo
Orga Parte 1 e
Non può essere accolta la domanda dello CP_2 al rimborso delle spese di lite, per l'evidente carenza di interesse a partecipare al ricorso in Cassazione, posto che il rigetto della domande dello Parte_1 volta all'accertamento della validità della procedura e alla condanna di AOP alla sua reintegra uniche domande che potevano incidere sulla sua situazione giuridica - non era stato oggetto di ricorso per cassazione con conseguente passaggio in giudicato.
PQM
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello promosso da Parte 1
contro
Controparte_1
[...] , Controparte_2 CP 4 ' Controparte_5 CP 6 Controparte_3
Controparte_10 [...] Controparte_7 Controparte_9 Controparte_8 avverso la sentenza n. 2322/2012 emessa in data 27 settembre 2012 dal Giudice del lavoro CP_11
di Controparte 1 , confermata parzialmente dalla sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria
n 213/15, e riassunto dallo Parte 1 a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n 23887/21 del
3 settembre 2021 che ha annullato la citata sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria nella parte in cui aveva accolto l'appello dello Parte 1 così provvede: rigetta gli ulteriori motivi di appello, compensa integralmente tra Parte 1 e l' Controparte_1 le spese di lite del giudizio d'appello, del giudizio di cassazione e del presente grado di giudizio;
, Parte 1 e CP 2compensa le spese di lite del giudizio di cassazione tra Controparte_1
compensa le spese di lite del presente giudizio di rinvio tra Parte 1 e CP_2
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria 15/12/2023
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Massimo Gullino Dott.ssa Maria Carla Arena