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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4743 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7424/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7424/2025
Promossa da
Parte_1
ricorrente nei confronti di
E C. Controparte_1
resistente
Oggi 11 giugno 2025, davanti alla g.u. Ambra Carla Tombesi, in presenza della m.o.t.
Angelica Gerosa, sono comparsi:
Per l'avv. Enrica FRISENDA in sostituzione dell'avv. Parte_1
CANDIANI LUCA ALESSANDRO;
Per non Controparte_2
costituita, nessuno è comparso.
La giudice rilevato che a sono stati notificati dal difensore di Controparte_1 parte ricorrente, in proprio, il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'odierna udienza tramite posta elettronica certificata il 18.3.2025; preso atto della mancata costituzione e comparizione della parte resistente, ritenuti applicabili analogicamente al rito semplificato di cognizione gli artt. 171, comma 3,
e 291, comma 2, c.p.c., dichiara la contumacia di Controparte_2
c. e dispone procedersi oltre.
pagina 1 di 8 L'avv. FRISENDA per parte ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione insiste per l'accoglimento delle conclusioni precisate per i motivi dedotti con il ricorso introduttivo.
La giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione in base all'atto e ai documenti prodotti, invita parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della causa.
L'avv. FRISENDA per parte ricorrente chiede l'accoglimento delle conclusioni oggetto del ricorso introduttivo per i motivi dedotti in atti.
Dopo breve discussione orale, la giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. pubblicandola dandone lettura.
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7424/2025 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. CANDIANI Parte_1 P.IVA_1
LUCA ALESSANDRO, domiciliata in VIA FREGUGLIA, 10 20122 MILANO presso lo studio del difensore
- parte ricorrente -
contro
:
(c. f. Controparte_2
), contumace P.IVA_2
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previ gli accertamenti e le declaratorie più opportune, così giudicare.
Nel merito
I – Previo accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 9736 (poi rinumerato in n. I1155144), in data 10.3.2009, ovvero, in subordine, previa pronuncia di risoluzione giudiziale del contratto medesimo per inadempimento di CP_2 Controparte_2
C.F. e P.IVA con sede in Aprilia (LT), via Marconi 85/87 in persona dei
[...] P.IVA_2
Soci Amministratori , CF. e C.F. CP_3 C.F._1 CP_2
, condannare quest'ultima a rilasciare, in favore della ricorrente C.F._2
qualsiasi porzione dalla medesima detenuta, ovvero, comunque, dalla medesima di fatto pagina 3 di 8 occupata, del complesso immobiliare sito in Aprilia (LT), in angolo tra via Michelangelo
Buonarroti e via Guglielmo Marconi meglio identificabile come segue.
Descrizione originaria del cespite, come da atto di compravendita in data 10.3.2009
“porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato situato in Comune di Aprilia in angolo tra via Michelangelo Buonarroti e via Guglielmo Marconi e precisamente:
A) Locale negozio a piano terra, avente accesso da via Marconi 95/a, costituito da due ambienti comunicanti, confinante con la detta via, con scala di accesso ai piani superiori, con l'abitazione a piano terra, con affaccio su rampa e con la particella 388, salvo altri;
riportato nel catasto dei fabbricati del Comune di Aprilia al Foglio 47 mappale 2029 sub 12
– via Guglielmo Marconi snc, piano T – ZC U – Cat C/1 – Classe 4 – consistenza 228 – sup cat. 297 e con la rendita catastale di euro 7171,11;
B) Locale magazzino a piano seminterrato del quale costituisce accessorio esclusivo la rampa di accesso da via Michelangelo Buonarroti n.3, sottostante all'intero fabbricato, confinante con terrapieno da tutti i lati;
riportato nel catasto dei fabbricati del Comune di
Aprilia al Foglio 47 mappale 2029 sub 13 – via Michelangelo Buonarroti snc, piano S1 –
ZC U – Cat C/2 – Classe 1 – consistenza 789 – sup cat. 824 e con la rendita catastale di euro 2241,16.” Descrizione attuale dell'immobile come da visure catastali “Comune di
APRILIA (A341) (LT) Foglio 47 Particella 2029 Subalterno 12 Classamento: Rendita:
Euro 7.171,11 Categoria C/1a), Classe 4, Consistenza 228 m2 Indirizzo: VIA
GUGLIELMO MARCONI n. SNC Piano T Dati di superficie: Totale: 297 m2” (cfr. doc.
19); “Comune di APRILIA (A341) (LT) Foglio 47 Particella 2029 Subalterno 13
Classamento: Rendita: Euro 2.241,16 Categoria C/2a), Classe 1, Consistenza 789 m2
Indirizzo: VIA MICHELANGELO BUONARROTI n. SNC Piano S1 Dati di superficie:
Totale: 824 m2” (cfr. doc. 20) il tutto salvo errori, come meglio identificabile in fatto ed in base alle risultanze dei Pubblici Registri Immobiliari, a partire dalla descrizione di cui al citato atto di acquisto.
II - Fissare la somma di denaro, da determinarsi in via di equità, ai sensi degli artt. 614 bis c.p.c. e 1226 c.c., e comunque non inferiore ad Euro 328.901,40/annui, dovuta dalla convenuta a per ogni eventuale inosservanza o ritardo Parte_1 nell'adempimento della condanna al rilascio del bene di proprietà della seconda, che verrà pronunciata.
pagina 4 di 8 III - Con vittoria di spese e compensi di causa.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 24.2.2025 ha chiesto di accertare Parte_1
che il 13.6.2024 si è risolto di diritto il contratto di locazione finanziaria identificato con il n. 9136 e stipulato il 10.3.2009 da poi incorporata da Controparte_4
(doc. 1), e da Parte_1 Controparte_2
doc. 3), avente ad oggetto un complesso immobiliare
[...] sito ad Aprilia (LT) all'angolo tra via Buonarroti e via Marconi (doc. 3), chiedendo di condannare l'utilizzatrice alla sua restituzione e al pagamento di somma da determinare equitativamente ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. in caso di ulteriore ritardo nella riconsegna del bene. Il complesso oggetto del contratto è composto da un negozio a piano terra e di un magazzino al seminterrato censiti al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Aprilia (LT) rispettivamente al foglio 47,coi mappali: 2029 sub. 12, via G. Marconi, snc, piano T, z.c. U, cat. C/1, cl. 4, consistenza 228 sup cat.
297 e con r.c. di € 7.171,11 e al foglio 47, mappale 2029, sub. 13, via Buonarroti
s.n.c., piano S1 z.c. U, cat. C-72, classe 1, consistenza 789, sup. at. 824 e con r.c.
2.241,16 (doc. 4) ed è stato consegnato all'utilizzatrice al momento della stipulazione del contratto (doc. 5). Il contratto è stato modificato nel corso della sua esecuzione sia il 20.2.2013 che il 28.5.2014 (doc.ti 5 e 6), è stato poi oggetto di transazione il
2.8.2021 (doc.ti 8, 9 e 10) e poi nuovamente modificato il 15.9.2021 (doc. 11).
La ricorrente ha quindi allegato che la società utilizzatrice si è resa inadempiente al pagamento dei canoni di leasing continuativamente da marzo 2023 (cfr. doc. 12) e ha documentato di essersi quindi avvalsa il 13.6.2024 della clausola risolutiva espressa concordata con il contratto di leasing, dichiarando il contratto risolto di diritto (doc.
13).
La ricorrente ha quindi dedotto di avere diritto ad ottenere la restituzione dell'immobile di sua proprietà, detenuto senza titolo dalla resistente a seguito della risoluzione di diritto del contratto avvenuta nel momento al momento della ricezione della comunicazione di posta elettronica certificata con la quale si è avvalsa della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed ha chiesto di condannare la resistente alla restituzione dell'immobile.
pagina 5 di 8 2. La resistente Controparte_2
non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notificazione del ricorso
[...] introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza eseguita dal difensore di parte ricorrente ed è pertanto stata dichiarata contumace all'udienza dell'11.6.2025.
3. Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte per i motivi di seguito esposti.
4. Parte ricorrente ha documentato di essere succeduta nei diritti derivanti dal contratto di leasing concluso da e Controparte_4 Controparte_2
er incorporazione (doc. 1).
[...]
5. Parte ricorrente ha documentato che con il contratto di leasing concluso il 10.3.2009 ha attribuito a l diritto di Controparte_4 Controparte_1
detenere in locazione finanziaria il complesso immobiliare oggetto del contratto di leasing per 216 mesi (18 anni) (doc. 3). Il contratto è stato oggetto di plurime modificazioni il 20.2.2013, il 28.5.2014 e il 15.9.2021 (doc.ti 5, 6 e 11), oltre che oggetto di transazione il 2.8.2021 (doc.ti 8, 9 e 10).
6. Parte ricorrente ha allegato che l'utilizzatrice non ha adempiuto all'obbligo di corresponsione dei canoni di leasing concordati con continuità dal marzo 2023 (cfr. doc. 12) e ha documentato di essersi quindi avvalsa il 13.6.2024 della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 14 delle condizioni generali di contratto nel caso, tra l'altro, di inadempimento all'obbligo di pagamento dei canoni di leasing che allora si protraeva da più di sei mesi (cfr. 12 e doc. 13).
7. Tenuto conto di come il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, spettando al debitore l'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010), alla luce della documentazione sinora descritta, deve ritenersi che la domanda principale di parte ricorrente sia pienamente provata e debba trovare accoglimento.
8. Parte ricorrente ha infatti documentato il titolo della sua domanda (doc. 3, 5, 6, 11), di essere succeduta nei diritti derivanti da tale contratto (doc. 1), ha allegato l'inadempimento della resistente all'obbligo di pagamento dei canoni di leasing per pagina 6 di 8 oltre sei mesi e ha documentato di essersi avvalsi della clausola risolutiva concordata all'art. 14 del contratto di leasing con comunicazione ricevuta il 13.6.2024 dall'utilizzatrice (doc. 13), fatto che ha comportato ai sensi dell'art. 1456 c.c. la risoluzione di diritto del contratto di leasing.
9. Si deve quindi accertare che, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il 13.6.2024 il contratto di leasing allora in corso di esecuzione tra e Parte_1
si è risolto di Controparte_2 diritto e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 138, della l. 124/2017
l'utilizzatrice Controparte_2
deve essere condannata alla restituzione degli immobili oggetto di tale contratto.
10. Inoltre l'art. 614-bis c.p.c. attribuisce alla parte interessata all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, la possibilità di chiedere al giudice di condannare il debitore al pagamento di una somma che può essere negata solo laddove ciò sia manifestamente iniquo, ma nella fattispecie nulla è stato dedotto in tal senso nonostante dal domanda espressa da parte ricorrente di adozione di tale provvedimento sanzionatorio.
Ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 614-bis c.p.c. si ritiene quindi equo determinare l'ammontare della somma dovuta in € 7.777,20 mensili, applicando il doppio del parametro medio dei valori locativi rilevati dall'Agenzia delle Entrate (€ 2,4/mq per il magazzino di 789 mq = € 1.893,60 e 8,75/mq per il negozio di 228 mq = 1.995,00 per un totale di 3.888,60 cfr doc.ti 2 e 8 ricorrente) per l'intero complesso immobiliare, considerata la natura sanzionatoria dell'istituto.
11. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese processuali seguono la soccombenza della parte resistente e vengono quantificate in dispositivo tenuto conto del valore della causa, applicando i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per tutte le fasi della controversia tenuto conto della concentrazione delle diverse fasi processuali in un un'unica udienza e di tutte le difese in un unico atto, oltre che della scarsa complessità delle questioni trattate.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
pagina 7 di 8 VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accerta che il 13.6.2024 il contratto di leasing allora in corso di esecuzione tra e Parte_1 Controparte_2
i è risolto di diritto;
[...]
2) condanna a Controparte_2
restituire a gli immobili oggetto di tale contratto censiti al Parte_1
Catasto dei Fabbricati di Aprilia (LT) al foglio 47:
a. mappale 2029 sub. 12, via G. Marconi,snc, piano T, z.c. U, cat. C/1, cl. 4, consistenza 228 sup cat. 297 e con r.c. di € 7.171,11;
b. mappale 2029, sub. 13, via Buonarroti sn.c., piano SI z.c. U, cat. C72, classe
1, consistenza 789, sup at. 824 e con r.c. 2.241,16;
3) condanna al Controparte_2
pagamento di € 7.777,20 a per ogni mese di ritardo nella Parte_1
riconsegna del bene dalla pubblicazione della presente sentenza e sino alla riconsegna effettiva;
4) condanna infine Controparte_2
pagare in favore di le spese di giudizio, che liquida
[...] Parte_1 in € 7.052,00 per compensi ed € 1.713,00 per spese esenti, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali e CPA.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 11 giugno 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7424/2025
Promossa da
Parte_1
ricorrente nei confronti di
E C. Controparte_1
resistente
Oggi 11 giugno 2025, davanti alla g.u. Ambra Carla Tombesi, in presenza della m.o.t.
Angelica Gerosa, sono comparsi:
Per l'avv. Enrica FRISENDA in sostituzione dell'avv. Parte_1
CANDIANI LUCA ALESSANDRO;
Per non Controparte_2
costituita, nessuno è comparso.
La giudice rilevato che a sono stati notificati dal difensore di Controparte_1 parte ricorrente, in proprio, il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'odierna udienza tramite posta elettronica certificata il 18.3.2025; preso atto della mancata costituzione e comparizione della parte resistente, ritenuti applicabili analogicamente al rito semplificato di cognizione gli artt. 171, comma 3,
e 291, comma 2, c.p.c., dichiara la contumacia di Controparte_2
c. e dispone procedersi oltre.
pagina 1 di 8 L'avv. FRISENDA per parte ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione insiste per l'accoglimento delle conclusioni precisate per i motivi dedotti con il ricorso introduttivo.
La giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione in base all'atto e ai documenti prodotti, invita parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della causa.
L'avv. FRISENDA per parte ricorrente chiede l'accoglimento delle conclusioni oggetto del ricorso introduttivo per i motivi dedotti in atti.
Dopo breve discussione orale, la giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. pubblicandola dandone lettura.
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7424/2025 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. CANDIANI Parte_1 P.IVA_1
LUCA ALESSANDRO, domiciliata in VIA FREGUGLIA, 10 20122 MILANO presso lo studio del difensore
- parte ricorrente -
contro
:
(c. f. Controparte_2
), contumace P.IVA_2
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previ gli accertamenti e le declaratorie più opportune, così giudicare.
Nel merito
I – Previo accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 9736 (poi rinumerato in n. I1155144), in data 10.3.2009, ovvero, in subordine, previa pronuncia di risoluzione giudiziale del contratto medesimo per inadempimento di CP_2 Controparte_2
C.F. e P.IVA con sede in Aprilia (LT), via Marconi 85/87 in persona dei
[...] P.IVA_2
Soci Amministratori , CF. e C.F. CP_3 C.F._1 CP_2
, condannare quest'ultima a rilasciare, in favore della ricorrente C.F._2
qualsiasi porzione dalla medesima detenuta, ovvero, comunque, dalla medesima di fatto pagina 3 di 8 occupata, del complesso immobiliare sito in Aprilia (LT), in angolo tra via Michelangelo
Buonarroti e via Guglielmo Marconi meglio identificabile come segue.
Descrizione originaria del cespite, come da atto di compravendita in data 10.3.2009
“porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato situato in Comune di Aprilia in angolo tra via Michelangelo Buonarroti e via Guglielmo Marconi e precisamente:
A) Locale negozio a piano terra, avente accesso da via Marconi 95/a, costituito da due ambienti comunicanti, confinante con la detta via, con scala di accesso ai piani superiori, con l'abitazione a piano terra, con affaccio su rampa e con la particella 388, salvo altri;
riportato nel catasto dei fabbricati del Comune di Aprilia al Foglio 47 mappale 2029 sub 12
– via Guglielmo Marconi snc, piano T – ZC U – Cat C/1 – Classe 4 – consistenza 228 – sup cat. 297 e con la rendita catastale di euro 7171,11;
B) Locale magazzino a piano seminterrato del quale costituisce accessorio esclusivo la rampa di accesso da via Michelangelo Buonarroti n.3, sottostante all'intero fabbricato, confinante con terrapieno da tutti i lati;
riportato nel catasto dei fabbricati del Comune di
Aprilia al Foglio 47 mappale 2029 sub 13 – via Michelangelo Buonarroti snc, piano S1 –
ZC U – Cat C/2 – Classe 1 – consistenza 789 – sup cat. 824 e con la rendita catastale di euro 2241,16.” Descrizione attuale dell'immobile come da visure catastali “Comune di
APRILIA (A341) (LT) Foglio 47 Particella 2029 Subalterno 12 Classamento: Rendita:
Euro 7.171,11 Categoria C/1a), Classe 4, Consistenza 228 m2 Indirizzo: VIA
GUGLIELMO MARCONI n. SNC Piano T Dati di superficie: Totale: 297 m2” (cfr. doc.
19); “Comune di APRILIA (A341) (LT) Foglio 47 Particella 2029 Subalterno 13
Classamento: Rendita: Euro 2.241,16 Categoria C/2a), Classe 1, Consistenza 789 m2
Indirizzo: VIA MICHELANGELO BUONARROTI n. SNC Piano S1 Dati di superficie:
Totale: 824 m2” (cfr. doc. 20) il tutto salvo errori, come meglio identificabile in fatto ed in base alle risultanze dei Pubblici Registri Immobiliari, a partire dalla descrizione di cui al citato atto di acquisto.
II - Fissare la somma di denaro, da determinarsi in via di equità, ai sensi degli artt. 614 bis c.p.c. e 1226 c.c., e comunque non inferiore ad Euro 328.901,40/annui, dovuta dalla convenuta a per ogni eventuale inosservanza o ritardo Parte_1 nell'adempimento della condanna al rilascio del bene di proprietà della seconda, che verrà pronunciata.
pagina 4 di 8 III - Con vittoria di spese e compensi di causa.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 24.2.2025 ha chiesto di accertare Parte_1
che il 13.6.2024 si è risolto di diritto il contratto di locazione finanziaria identificato con il n. 9136 e stipulato il 10.3.2009 da poi incorporata da Controparte_4
(doc. 1), e da Parte_1 Controparte_2
doc. 3), avente ad oggetto un complesso immobiliare
[...] sito ad Aprilia (LT) all'angolo tra via Buonarroti e via Marconi (doc. 3), chiedendo di condannare l'utilizzatrice alla sua restituzione e al pagamento di somma da determinare equitativamente ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. in caso di ulteriore ritardo nella riconsegna del bene. Il complesso oggetto del contratto è composto da un negozio a piano terra e di un magazzino al seminterrato censiti al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Aprilia (LT) rispettivamente al foglio 47,coi mappali: 2029 sub. 12, via G. Marconi, snc, piano T, z.c. U, cat. C/1, cl. 4, consistenza 228 sup cat.
297 e con r.c. di € 7.171,11 e al foglio 47, mappale 2029, sub. 13, via Buonarroti
s.n.c., piano S1 z.c. U, cat. C-72, classe 1, consistenza 789, sup. at. 824 e con r.c.
2.241,16 (doc. 4) ed è stato consegnato all'utilizzatrice al momento della stipulazione del contratto (doc. 5). Il contratto è stato modificato nel corso della sua esecuzione sia il 20.2.2013 che il 28.5.2014 (doc.ti 5 e 6), è stato poi oggetto di transazione il
2.8.2021 (doc.ti 8, 9 e 10) e poi nuovamente modificato il 15.9.2021 (doc. 11).
La ricorrente ha quindi allegato che la società utilizzatrice si è resa inadempiente al pagamento dei canoni di leasing continuativamente da marzo 2023 (cfr. doc. 12) e ha documentato di essersi quindi avvalsa il 13.6.2024 della clausola risolutiva espressa concordata con il contratto di leasing, dichiarando il contratto risolto di diritto (doc.
13).
La ricorrente ha quindi dedotto di avere diritto ad ottenere la restituzione dell'immobile di sua proprietà, detenuto senza titolo dalla resistente a seguito della risoluzione di diritto del contratto avvenuta nel momento al momento della ricezione della comunicazione di posta elettronica certificata con la quale si è avvalsa della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed ha chiesto di condannare la resistente alla restituzione dell'immobile.
pagina 5 di 8 2. La resistente Controparte_2
non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notificazione del ricorso
[...] introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza eseguita dal difensore di parte ricorrente ed è pertanto stata dichiarata contumace all'udienza dell'11.6.2025.
3. Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte per i motivi di seguito esposti.
4. Parte ricorrente ha documentato di essere succeduta nei diritti derivanti dal contratto di leasing concluso da e Controparte_4 Controparte_2
er incorporazione (doc. 1).
[...]
5. Parte ricorrente ha documentato che con il contratto di leasing concluso il 10.3.2009 ha attribuito a l diritto di Controparte_4 Controparte_1
detenere in locazione finanziaria il complesso immobiliare oggetto del contratto di leasing per 216 mesi (18 anni) (doc. 3). Il contratto è stato oggetto di plurime modificazioni il 20.2.2013, il 28.5.2014 e il 15.9.2021 (doc.ti 5, 6 e 11), oltre che oggetto di transazione il 2.8.2021 (doc.ti 8, 9 e 10).
6. Parte ricorrente ha allegato che l'utilizzatrice non ha adempiuto all'obbligo di corresponsione dei canoni di leasing concordati con continuità dal marzo 2023 (cfr. doc. 12) e ha documentato di essersi quindi avvalsa il 13.6.2024 della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 14 delle condizioni generali di contratto nel caso, tra l'altro, di inadempimento all'obbligo di pagamento dei canoni di leasing che allora si protraeva da più di sei mesi (cfr. 12 e doc. 13).
7. Tenuto conto di come il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, spettando al debitore l'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010), alla luce della documentazione sinora descritta, deve ritenersi che la domanda principale di parte ricorrente sia pienamente provata e debba trovare accoglimento.
8. Parte ricorrente ha infatti documentato il titolo della sua domanda (doc. 3, 5, 6, 11), di essere succeduta nei diritti derivanti da tale contratto (doc. 1), ha allegato l'inadempimento della resistente all'obbligo di pagamento dei canoni di leasing per pagina 6 di 8 oltre sei mesi e ha documentato di essersi avvalsi della clausola risolutiva concordata all'art. 14 del contratto di leasing con comunicazione ricevuta il 13.6.2024 dall'utilizzatrice (doc. 13), fatto che ha comportato ai sensi dell'art. 1456 c.c. la risoluzione di diritto del contratto di leasing.
9. Si deve quindi accertare che, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il 13.6.2024 il contratto di leasing allora in corso di esecuzione tra e Parte_1
si è risolto di Controparte_2 diritto e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 138, della l. 124/2017
l'utilizzatrice Controparte_2
deve essere condannata alla restituzione degli immobili oggetto di tale contratto.
10. Inoltre l'art. 614-bis c.p.c. attribuisce alla parte interessata all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, la possibilità di chiedere al giudice di condannare il debitore al pagamento di una somma che può essere negata solo laddove ciò sia manifestamente iniquo, ma nella fattispecie nulla è stato dedotto in tal senso nonostante dal domanda espressa da parte ricorrente di adozione di tale provvedimento sanzionatorio.
Ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 614-bis c.p.c. si ritiene quindi equo determinare l'ammontare della somma dovuta in € 7.777,20 mensili, applicando il doppio del parametro medio dei valori locativi rilevati dall'Agenzia delle Entrate (€ 2,4/mq per il magazzino di 789 mq = € 1.893,60 e 8,75/mq per il negozio di 228 mq = 1.995,00 per un totale di 3.888,60 cfr doc.ti 2 e 8 ricorrente) per l'intero complesso immobiliare, considerata la natura sanzionatoria dell'istituto.
11. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese processuali seguono la soccombenza della parte resistente e vengono quantificate in dispositivo tenuto conto del valore della causa, applicando i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per tutte le fasi della controversia tenuto conto della concentrazione delle diverse fasi processuali in un un'unica udienza e di tutte le difese in un unico atto, oltre che della scarsa complessità delle questioni trattate.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
pagina 7 di 8 VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accerta che il 13.6.2024 il contratto di leasing allora in corso di esecuzione tra e Parte_1 Controparte_2
i è risolto di diritto;
[...]
2) condanna a Controparte_2
restituire a gli immobili oggetto di tale contratto censiti al Parte_1
Catasto dei Fabbricati di Aprilia (LT) al foglio 47:
a. mappale 2029 sub. 12, via G. Marconi,snc, piano T, z.c. U, cat. C/1, cl. 4, consistenza 228 sup cat. 297 e con r.c. di € 7.171,11;
b. mappale 2029, sub. 13, via Buonarroti sn.c., piano SI z.c. U, cat. C72, classe
1, consistenza 789, sup at. 824 e con r.c. 2.241,16;
3) condanna al Controparte_2
pagamento di € 7.777,20 a per ogni mese di ritardo nella Parte_1
riconsegna del bene dalla pubblicazione della presente sentenza e sino alla riconsegna effettiva;
4) condanna infine Controparte_2
pagare in favore di le spese di giudizio, che liquida
[...] Parte_1 in € 7.052,00 per compensi ed € 1.713,00 per spese esenti, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali e CPA.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 11 giugno 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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