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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/09/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 445/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 445/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Matteo Mungari
contro
:
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Controparte_1
Persona_1
Avv. Francesca Barbuti
CP_2 contumace
Fatti di causa
in proprio e quale genitore dei minori e convenne davanti al Controparte_1 CP_2 Persona_1
Tribunale di Parma chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo Parte_1 previsto dalla polizza infortuni, denominata 'Persona Sicura', stipulata dal defunto marito Per_2 in data 28.3.2014 in forza della quale, in caso di morte per infortunio, era previsto l'indennizzo
[...] di € 200.000 in favore degli eredi legittimi.
L'attrice espose che il marito, nonché padre di e era deceduto in data 27.3.2020 CP_2 Persona_1
a causa dell'infezione da COVD-19, contratta durante lo svolgimento del proprio lavoro, come confermava la relazione medico-legale redatta dal dott. Persona_3
pagina 1 di 11 Quale beneficiaria della polizza infortuni, unitamente ai due figli minori, unici eredi, aveva fatto formale richiesta di indennizzo a ai sensi ed alle condizioni di polizza, in quanto Parte_1
l'infezione da COVID-19, causa unica ed esclusiva del decesso, essendo infezione acuta, virulenta, proveniente dall'esterno, in assenza di una specifica esclusione nelle condizioni di polizza, soddisfaceva pienamente la definizione di infortunio indennizzabile, ma la compagnia, ritenendo il contagio da COVID-19 non inquadrabile come “infortunio”, bensì come “malattia”, aveva dichiarato il caso non indennizzabile a termini di contratto.
Si costituì contestando la domanda di cui chiese il rigetto. Parte_1
Eccepì l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1 e ss. Sezione Infortuni delle
Condizioni Generali di Assicurazione, in quanto l'evento denunciato, consistente nel contagio da parte dell'agente patogeno 2019-nCoV o Sars-Cov-2 e nel conseguente sviluppo in capo al contraente/assicurato della patologia Covid-19, non rientrava nella definizione di infortunio di cui alla polizza, perché non costituiva un “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea” bensì rientrava nella diversa definizione di “malattia” che in ambito assicurativo è definita negativamente come “tutto ciò che non è infortunio”, mancando un fatto traumatico, violento ed esterno – nel senso inteso ai termini di polizza – e rappresentando piuttosto una condizione patologica da cui si origina la malattia.
Il richiamo, seppur non esplicito, alla giurisprudenza che si era posta il problema della estensione e dell'indennizzo da parte dell' in favore dei lavoratori che avevano contratto una malattia CP_3 infettiva sul lavoro, essendo principio affermato in materia previdenziale e di assicurazione sociale, non era estensibile ai contratti di assicurazione privata soggetta ai criteri interpretativi ed ai principi ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., con conseguente inapplicabilità dell'art. 42 D.L. n. 18/2020 come norma di interpretazione autentica rispetto ad un contratto di assicurazione.
La richiesta indennitaria, ad ogni modo, era sfornita di prova, in quanto l'affermazione che il Per_1 avesse contratto il virus Sars-Cov-2 non era provata in ordine alle modalità e alle circostanze relative al contagio.
In subordine, la AG rispondeva solo entro i limiti del dettato contrattuale, defalcato quanto eventualmente percepito dall' per l'infortunio subito. CP_3
L'adito Tribunale con sentenza n. 164/2023 accolse la domanda e condannò la convenuta alla rifusione delle spese processuali con la seguente motivazione:
pagina 2 di 11 “La Consulenza medica in atti (non confutata dalla difesa di parte convenuta, se non mediante ricorso a formule generiche non calibrate sulla contestazione di evidenze di ordine medico-scientifico) conclude che il decesso sia causalmente riconducibile all'avvenuta infezione da SARS-COV-2.
In punto di fatto, si può quindi partire da tale constatazione: è deceduto, per aver contratto il COVD-19. Persona_2
La questione è, dunque, tutta giuridica, dovendosi appurare se i beneficiari (eredi legittimi) abbiano, o meno, diritto di riscuotere l'indennizzo che la Polizza sottoscritta da riconduce all'infortunio. CP_4
I termini della discussione sono noti, giacché, all'indomani dell'emergenza epidemica del 2020/21 gli studiosi (specie medici-legali) si sono prodigati per cercare di chiarire se l'infezione da COVD rientri o meno nella definizione di infortunio.
I due corni dell'alternativa sono piuttosto chiari.
Secondo una prima interpretazione, caldeggiata dalla difesa di parte convenuta, l'evento denunciato non sarebbe un infortunio, ma rientrerebbe nel concetto di 'malattia': questa tesi sostiene, in particolare, che la virulenza non coincida con la violenza (nel senso in cui in materia assicurativa è generalmente intesa), difettando il meccanismo di innesco del traumatismo insito nella causa violenta.
Secondo altra interpretazione, caldeggiata dalla difesa attorea, l'evento infettante costituisce, ad ogni effetto, infortunio ai sensi della più diffusa definizione contrattuale dello stesso”. In particolare, l'infezione virale è chiaramente fortuita, in quanto non è certamente un atto volontario entrare a contatto con persona infetta: anche qualora si volesse sostenere che
l'infezione sia (con)causata da un comportamento imprudente, questo non escluderebbe l'indennizzabilità, essendo ammessi nelle polizze anche i comportamenti colposi. L'infezione virale è chiaramente esterna: il virus non è una malattia degenerativa del corpo, ma è un fattore lesivo che viene dall'esterno. L'infezione virale è altresì una causa violenta perché il contatto infettante con il virus non è dilatato nel tempo, ma concentrato cronologicamente. Secondo tale tesi, inoltre, la necessità che l'evento sia 'chiaro' non ha nessun supporto contrattuale. Il fatto che serva la denuncia circostanziata non vuol dire che l'evento, che certamente c'è stato perché non può non esserci stato, non sia indennizzabile, secondo le previsioni dell'art 1915 c.c (affermazione confermata nell'Ordinanza della terza Sezione della Cassazione Civile n.24210
/2019)”.
Nella prospettiva che pare preferibile, la soluzione del caso può partire proprio da tale ultima considerazione, poiché la dottrina che pretende che la causa dell'infortunio sia 'chiara' introduce un elemento di riflessione che risulta decisivo: chiarezza significa, infatti, 'intellegibilità'; intellegibilità in senso contrattuale, vuol dire, 'pre-conoscibilità'. L'attributo della chiarezza non va inteso in senso medico-scientifico3 ma in senso 'normativo-giuridico'. E' chiara la causa di infezione che sia (già) nota ai contraenti.
Ora, è certo che all'epoca in cui la polizza fu sottoscritta il COVD-19 non fosse un agente infettivo noto.
Se così è, la soluzione del caso non discende dalla speculazione letterale sul termine di infortunio. Per la scienza medico- legale – che viene assunta a fondamento della contrattualistica assicurativa e che questa a sua volta calibra le proprie inferenze valutative – infortunio è un evento esterno dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea4: questa definizione è recepita, integralmente e fedelmente, anche nelle definizioni contenute nelle condizioni di Polizza di cui oggi si discute.
Sulla scorta di tale definizione (o similare), i testi di medicina legale e delle assicurazioni hanno sempre ritenuto indennizzabili, ad esempio,
pagina 3 di 11 - l'asfissia non di origine morbosa,
- gli avvelenamenti acuti e l'ingestione o assorbimento di sostanze,
- l'annegamento,
- l'assideramento,
- i colpi di sole o di calore.
Per coerenza, si deve quindi ritenere che anche l'infezione da COVD-SARS rientri nella causa fortuita, violenta ed esterna, che, in astratto, dà ingresso al diritto alla prestazione assicurativa (sub specie di indennizzo).
La conferma si trae, implicitamente, dalla clausola sub art. 3 lett. i) che esclude espressamente l'infortunio da contaminazioni biologiche o chimiche a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere: nella misura in cui la clausola esclude l'infortunio derivante da contaminazione per ragioni riferibili al contesto in cui essa è avvenuta (attacco terroristico), essa ammette – de plano – che la contaminazione e l'infezione siano indennizzabili in base alla definizione 'di base'.
La conferma si trae, inoltre, dall'art. 5: non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone che siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quali la sindrome maniacodepressiva), sindromi e disturbi mentali organici. Pertanto, in conformità con quanto disposto dall'Art. 63 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, qualora risulti che l' al momento della stipulazione della polizza era affetto da alcuna delle patologie su Parte_2 elencate taciute alla Società, il contratto è annullato ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili. Il manifestarsi nell'Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile;
di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita da affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all'insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili.
Se il manifestarsi dell'affezione (pre-esistente) costituisce aggravamento del rischio, significa che
- l'affezione è un infortunio (in astratto) indennizzabile,
- l'affezione riconducibile ad un singolo, individuo, agente virale, va specificamente inserita in una clausola di esclusione per non dar luogo alla prestazione assicurativa.
Alla luce di tali considerazioni, il discorso non può dirsi né compiuto né conchiuso, giacchè – ammesso che l'infezione da
COVD-19 sia, in astratto, annoverabile tra le cause di infortunio, è pur certo che nessuna delle parti potesse prefigurarsela al momento della conclusione del contratto: occorre dunque chiedersi se tale circostanza incida (ed eventualmente in che misura) sulla risoluzione del caso di specie.
E' certo che il virus fosse ignoto.
Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1370 c.c. si dirà, dunque, che il ricorso ad una formula (convenzionale) di carattere definitorio-omnicomprensivo impone al predisponente di farsi carico di tutti gli eventi di quella stessa natura (cfr. anche artt. 1366, 1369 c.c.), a prescindere che siano, o meno, riconducibili a fattori noti e preesistenti al contratto: nel caso di specie non ci si trova, dunque, nemmeno dinnanzi ad una lacuna nel testo contrattuale, giacché la definizione pre- confezionata e unilateralmente predisposta è in grado di de-crittografare gli eventi verificatisi.
La situazione è affatto analoga a quella verificatasi, in passato, con l'infezione da HIV: è sicuro che l'agente infettivo abbia modificato il calcolo degli operatori economici, che avevano siglato contratti, ignari della potenzialità diffusiva di quella
pagina 4 di 11 infezione. Le clausole in tema di infezione da HIV diffuse nella prassi, tuttavia, confermano la necessità di sottrarre alla disciplina contrattuale un'ipotesi concreta, astrattamente riconducibile alla definizione posta in premessa”. ha proposto appello alla sentenza affidandolo a tre motivi. Parte_1
Si è costituita la in proprio e per il figlio minore eccependo, in via preliminare, CP_1 Persona_1 la mancata impugnazione della sentenza nei confronti di suo figlio nel frattempo divenuto CP_2 maggiorenne, circostanza nota all'appellante, tanto che in data antecedente alla impugnazione, aveva a lui direttamente pagato, pro quota, quanto di sua spettanza in esito al provvedimento del giudice;
nel merito, ha contestato il gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza in data 28.11.2023, il Consigliere Istruttore, sulla scorta di quanto affermato dalle SU della Corte di Cassazione nella sentenza n. 15295/2014, ha ritenuto regolare la notifica dell'appello nei confronti di e ne ha dichiarato la contumacia. CP_2
Viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il Consigliere ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 15.7.2025.
Ragioni della decisione
Con la precisazione che le censure ribadite in più punti nei diversi motivi saranno riportate una sola volta, l'appello censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) “Inoperatività della garanzia assicurativa invocata per assenza di un evento indennizzabile ex art. 2
C.G.A. Assenza di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. Erronea interpretazione del contratto. Violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e violazione dell'art. 1370 c.c.”
A sostegno della propria decisione il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che il Covid-19 possa essere considerato infortunio.
Le conclusioni del primo giudice sono giuridicamente errate in quanto basate su una definizione di
"infortunio" impropria e non aderente al suo significato letterale, non potendo applicarsi al caso di specie l'art. 42, comma II, del D.L. n. 18/2020.
Trattandosi di contratto di assicurazione contro gli infortuni di natura privata, la ricostruzione del suo oggetto deve esser svolta secondo il contenuto del contratto stipulato tra le parti, mentre l'interpretazione del medesimo andrà fatta secondo i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c.
Ai sensi di polizza deve dunque considerarsi "infortunio" un evento traumatico e violento, dovuto ad una causa fortuita, violenta ed esterna, che produce, nell'immediato, delle lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il contagio da 2019-nCoV o Sars-Cov-2, con conseguente sviluppo della patologia Covid-19, non è qualificabile come causa fortuita, esterna e pagina 5 di 11 violenta né è, quindi, sussumibile nel concetto di infortunio, mancando il traumatismo insito nel concetto di infortunio.
Il contagio da parte dell'agente patogeno ed il conseguente sviluppo della patologia Covid-19 rientra, invece, nella definizione di “malattia” che in ambito assicurativo è definita negativamente come “tutto ciò che non è infortunio”. Nella polizza in oggetto, poi, manca qualsiasi estensione della garanzia alla malattia.
La sentenza è errata anche nella parte in cui il giudice richiama a sostegno della propria interpretazione l'art. 1370 c.c., in quanto la previsione codicistica non richiede clausole particolarmente complesse ma, come afferma la Corte di Cassazione, clausole equivoche, ambigue e polisenso sulla base di criteri meramente letterali o logico-sistematici non individuabili da una persona comune pur utilizzando la normale diligenza. Tuttavia, nel caso di specie, la definizione di infortuno di cui alla polizza è chiara, inequivoca e di facile comprensione per l'assicurato, ciò che la sottrae all'interpretazione ai sensi dell'art. 1370 c.c.
2) “Inoperatività della garanzia assicurativa per inapplicabilità degli artt. 3, lett. i) e 5 C.G.A.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, lett. i) e 5 C.G.A. e degli artt. 1362 c.c.”
Per l'individuazione del “rischio assicurato” bisogna far riferimento all'art. 2 C.G.A. e per le infezioni non vi è alcuna specifica clausola né di esclusione né di inclusione nell'oggetto della garanzia e ciò in quanto l'assicuratore le ha escluse in toto.
L'esclusione, tra i soggetti beneficiari della assicurazione, di coloro che abbiano contratto l'HIV, ovvero le altre malattie elencate dalla polizza, trova la sua ratio nella maggiore potenzialità, per tali soggetti, di incorrere in infortuni, e nella conseguente delimitazione dell'alea contrattuale.
Tale clausola, pertanto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Parma, non può essere invocata per ricomprendere nell'alveo della polizza contro gli infortuni oggetto di giudizio tutte le infezioni diverse dall'HIV.
Quand'anche si volesse ritenere incluso nella garanzia assicurativa il contagio da HIV, non può non osservarsi che l'HIV e il Sars-Cov-19 sono agenti patogeni che si diffondono con modalità del tutto diverse e, pertanto, il contagio dell'uno non è equiparabile all'altro né l'eventuale qualificazione dell'uno come infortunio può implicare anche la qualificazione dell'altro come infortunio.
È errato anche il richiamo all'art. 3, lett. i), C.G.A. da cui emerge come si sia inteso escludere dalla operatività della garanzia assicurativa gli infortuni causati da contaminazioni conseguenti ad atti di terrorismo, senza alcuna possibilità di diversa interpretazione estensiva.
pagina 6 di 11 Al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione in esame, il Covid-19 non esisteva né era conosciuto dalle parti ed è da escludere quindi che lo stesso sia stato preso in considerazione al momento della stipulazione della polizza.
3)“Erroneo accoglimento della domanda di indennizzo. Difetto di prova ed omessa pronuncia sulla violazione del principio indennitario.”
La sentenza impugnata è censurabile nella parte in cui il giudice, dopo aver erroneamente qualificato l'evento come infortunio, ha accolto la domanda indennitaria, in quanto la documentazione prodotta da parte attrice è inidonea a supportare la pretesa ed è altresì infondato quanto affermato dal giudice in ordine ad una asserita non contestazione della perizia prodotta da parte attrice.
Inoltre, il primo giudice non ha considerato il principio indennitario, in quanto, ove il sinistro si fosse verificato durante lo svolgimento di attività lavorativa, lo stesso rientrerebbe nella copertura della tutela dell' quale assicuratore sociale ovvero dalla copertura assicurativa del datore di lavoro. CP_3
***
In via preliminare, si conferma l'ordinanza del 28.11.2023 con la quale è stata dichiarata la regolarità della notifica dell'impugnazione nei confronti di divenuto maggiorenne nelle more del CP_2 giudizio.
Le SU della Corte di Cassazione nella sentenza n. 15295/2014 hanno, infatti, affermato che in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, con la conseguenza che “a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art.
299 cod. proc. civ. da parte del notificante” e che tale orientamento è stato successivamente ribadito da altre numerose pronunce (Cass. Civ. 20964/2018, 11972/2018, 8037/2021 e 11193/2022). pagina 7 di 11 Passando al merito, l'appello è fondato.
La vicenda in esame va ricondotta nell'alveo delle oscillazioni giurisprudenziali dovute alla normativa emergenziale c.d. “Decreto Cura Italia”, decreto-legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27 che, all'art. 42, comma 2, che con riferimento alle prestazioni ha, qualificato CP_3 implicitamente l'infezione da coronavirus contratta sul luogo di lavoro come infortunio.
Se tale qualificazione compiuta dalla legge, costituisca un principio di carattere speciale destinato ad operare solamente all'interno delle tutele pubblicistiche, ovvero debba assurgere a regola generale, anche nel settore delle polizze d'assicurazioni private, è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale.
Un recente arresto della giurisprudenza di legittimità ha ribadito la distinzione fra l'assicurazione obbligatoria e l'assicurazione privata contro gli infortuni: “Nell'assicurazione obbligatoria i rischi assicurati sono stabiliti dalla legge;
nell'assicurazione privata sono stabiliti dalle parti. Nella prima, dunque, è la legge (ivi compresa la sentenza additiva della Corte costituzionale, che - come noto - è fonte di produzione della norma giuridica) a stabilire cosa debba intendersi per "infortunio", nella seconda è la volontà delle parti” (Cass. n. 3016/2025).
Dunque, il citato art. 42 del decreto Cura Italia, che ha assimilato agli infortuni sul lavoro i casi di infezione da SARS-Cov-2 in occasione di lavoro ed ha assoggettato alla gestione assicurativa i predetti eventi garantendo le prestazioni anche ai periodi di quarantena o di permanenza domiciliare, è CP_3 una norma speciale dettata in situazione di emergenza applicabile ai soli lavoratori beneficiari di siffatta tutela previdenziale, fornita su base contributiva obbligatoria, non era finalizzata a definire la nozione generale di “infortunio”, non ne ha enunciato una definizione, non aveva lo scopo di disciplinare le assicurazioni private ed è una legge sopravvenuta che non può andare retroattivamente a modificare condizioni di contratto antecedenti e non illegittime. Né tale norma, né le Circolari CP_3 specificamente limitate alla tutela assicurativa-sociale pubblica, possono pertanto essere applicate, né in via diretta né in via analogica o estensiva, al contratto azionato in questo giudizio.
Nella polizza oggetto di causa, denominata “Persona sicura”, i rischi sono stabiliti dalle parti e non dalla legge. Ne discende che stabilire cosa debba intendersi per "infortunio", è rimesso solo all'intenzione dei contraenti. Un'esegesi conforme al testo del contratto andrà pertanto condotta in lume della polizza infortuni in esame, secondo i principi ermeneutici di cui agli 1362 c.c. e ss.
Ora, in primo luogo, dall'esame della polizza emerge pacificamente la volontà dei contraenti di distinguere tra i rischi causati da “infortunio” e quelli causati da “malattia”, questi ultimi esclusi dalla garanzia assicurativa.
Nella sezione “Definizioni” nonché all'art. 2 delle Condizioni generali di assicurazione l'infortunio viene descritto quale “evento esterno dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni pagina 8 di 11 oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea" e la malattia è definita “ogni alterazione dello stato di salute, rilevabile in maniera obiettiva, non dipendente da infortunio, a carattere evolutivo, che necessiti di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici”.
Al fine di valutare il diritto all'indennizzo, sulla base della polizza infortuni, bisogna verificare se l'infezione virale, da Covid-19, possa definirsi quale causa fortuita, violenta ed esterna così da ricondursi al concetto contrattuale di infortunio, ovvero, come sostiene l'appellante, se debba essere ricondotta al differente concetto di malattia.
La questione, tutta giuridico-interpretativa, è dirimente al fine di stabilire se la polizza integri, ovvero escluda, la malattia infettiva in esame dal novero dei rischi indennizzabili.
Sotto questo profilo, come puntualmente osserva la Corte di Cassazione nella citata sentenza,
“Nell'assicurazione privata non conta cosa sia una "infezione" dal punto di vista clinico, ma conta cosa le parti del contratto hanno voluto che fosse.
Ed infatti le parti d'un contratto sono liberissime di chiamare col nome che vogliono i fatti che meglio credono. Quando interpreta il contratto il compito del giudice è ricostruire una volontà, non definire un concetto.
Dunque, ai fini dell'insorgenza degli obblighi contrattuali, nulla vieta alle parti di definire una malattia come infortunio o un infortunio come malattia.
Nulla vieta loro, cioè di considerare, ai fini degli obblighi contrattuali, un determinato fatto come infortunio o come malattia, a loro insindacabile giudizio e a prescindere dalla oggettiva natura di quel fatto”.
Pertanto, per distinguere il concetto di “infortunio” da quello di “malattia”, occorre rivolgere l'indagine non tanto alle conseguenze, bensì alla genesi del pregiudizio, perché “Anche un infortunio, infatti, può provocare una malattia (una ferita lacero-contusa può provocare il tetano); così come una malattia può provocare un infortunio (l'osteoporosi può provocare una caduta e una frattura).
Tanto la polizza infortuni, quanto la polizza malattia indennizzano un pregiudizio alla salute. Quel che cambia tra l'una e l'altra è la genesi di quel pregiudizio. Nell'assicurazione infortuni il pregiudizio, per patto contrattuale, deve derivare da una "lesione" violentemente provocata ab externo;
nell'assicurazione malattia il pregiudizio deve derivare non da un atto violento, né da una "lesione" dell'integrità psicofisica, ma da una "alterazione patologica".
Nessun dubbio sul fatto che l'evento di cui è causa fu determinato da causa esterna e fortuita, la sussistenza del requisito della “violenza”, elemento costitutivo che pone maggiori criticità, dovrà essere ricercata nel momento genetico del contagio, non già con riferimento al successivo momento pagina 9 di 11 funzionale dato dalla lesione e dall'evoluzione della patologia che ne consegue, a tale effetto non rilevando, come condivisibilmente afferma la Corte di Appello di Torino nella sentenza n. 653/2023,
“la natura più o meno rapida o aggressiva delle conseguenze della positività al virus sulla salute, non potendosi confondere le caratteristiche del momento funzionale della patologia con la causa genetica, errore che invece pare comunemente effettuato da coloro che fanno rientrare gli agenti microbici o virali nell'ambito delle cause di infortunio”. Co Secondo questa prospettiva d'indagine, la nozione di malattia infettiva, come anche enunciata dall' , non è assimilabile alla nozione di forza violenta, talché appaiono inidonei allo scopo gli esempi citati dal primo giudice (“l'asfissia non di origine morbosa, gli avvelenamenti acuti e l'ingestione o assorbimento di sostanze, l'annegamento, l'assideramento, i colpi di sole o di calore”) nell'impugnata sentenza.
La nozione di causa violenta va infatti riportata al suo carattere eziologicamente inteso, ossia di evento traumatico esterno, tale da provocare immediate alterazioni psicofisiche, intese quali lesioni obiettivamente constatabili.
E, peraltro, spostando il campo d'indagine alle conseguenze ed alla natura più o meno rapida o aggressiva delle stesse, lo sviluppo della malattia infettiva è strettamente correlato alla capacità del soggetto di resistenza immunitaria, tanto da non potere integrare un criterio univoco ed oggettivo.
Con ogni evidenza, nell'ipotesi del Covid-19 a risultare violenta non è tanto la causa, quanto piuttosto l'effetto e, pertanto, se l'infezione virale, pur avendo un effetto violento, non è conseguenza di una causa violenta, allora non si può far rientrare l'infezione da virus Covid-19 nella nozione di infortunio, richiamata nella polizza assicurativa. In sintesi, come afferma la citata Corte di merito, chi contrae una malattia infettiva “si ammala”, non “si infortuna”.
In lume del criterio indicato dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, Covid-19 è riconducibile alla definizione contrattuale di “malattia”, ossia una “ogni alterazione dello stato di salute, rilevabile in maniera obiettiva, non dipendente da infortunio, a carattere evolutivo, che necessiti di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici”, difettando del requisito della causa violenta integrato dal concetto di “infortunio”.
Pertanto, il primo motivo di gravame è meritevole di accoglimento ed assorbe l'esame delle restanti doglianze.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore della causa, all'attività effettivamente svolta e tenendo conto, per entrambi i gradi, della limitata attività istruttoria nonché dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in totale accoglimento dell'appello proposto da ed in totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Parma n. 164/2023: Parte_1
- rigetta le domande proposte da in proprio e quale genitore del minore Controparte_1 Persona_1
- condanna in proprio e quale genitore del minore a restituire a Controparte_1 Persona_1 [...] le somme loro versate in esecuzione della sentenza impugnata;
Parte_1
- condanna in proprio e quale genitore del minore alla rifusione delle Controparte_1 Persona_1 spese processuali che liquida per il primo grado in € 11.500 per compensi e per il presente grado di giudizio in € 1.138,50 per spese ed € 12.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 9.9.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 445/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Matteo Mungari
contro
:
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Controparte_1
Persona_1
Avv. Francesca Barbuti
CP_2 contumace
Fatti di causa
in proprio e quale genitore dei minori e convenne davanti al Controparte_1 CP_2 Persona_1
Tribunale di Parma chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo Parte_1 previsto dalla polizza infortuni, denominata 'Persona Sicura', stipulata dal defunto marito Per_2 in data 28.3.2014 in forza della quale, in caso di morte per infortunio, era previsto l'indennizzo
[...] di € 200.000 in favore degli eredi legittimi.
L'attrice espose che il marito, nonché padre di e era deceduto in data 27.3.2020 CP_2 Persona_1
a causa dell'infezione da COVD-19, contratta durante lo svolgimento del proprio lavoro, come confermava la relazione medico-legale redatta dal dott. Persona_3
pagina 1 di 11 Quale beneficiaria della polizza infortuni, unitamente ai due figli minori, unici eredi, aveva fatto formale richiesta di indennizzo a ai sensi ed alle condizioni di polizza, in quanto Parte_1
l'infezione da COVID-19, causa unica ed esclusiva del decesso, essendo infezione acuta, virulenta, proveniente dall'esterno, in assenza di una specifica esclusione nelle condizioni di polizza, soddisfaceva pienamente la definizione di infortunio indennizzabile, ma la compagnia, ritenendo il contagio da COVID-19 non inquadrabile come “infortunio”, bensì come “malattia”, aveva dichiarato il caso non indennizzabile a termini di contratto.
Si costituì contestando la domanda di cui chiese il rigetto. Parte_1
Eccepì l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1 e ss. Sezione Infortuni delle
Condizioni Generali di Assicurazione, in quanto l'evento denunciato, consistente nel contagio da parte dell'agente patogeno 2019-nCoV o Sars-Cov-2 e nel conseguente sviluppo in capo al contraente/assicurato della patologia Covid-19, non rientrava nella definizione di infortunio di cui alla polizza, perché non costituiva un “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea” bensì rientrava nella diversa definizione di “malattia” che in ambito assicurativo è definita negativamente come “tutto ciò che non è infortunio”, mancando un fatto traumatico, violento ed esterno – nel senso inteso ai termini di polizza – e rappresentando piuttosto una condizione patologica da cui si origina la malattia.
Il richiamo, seppur non esplicito, alla giurisprudenza che si era posta il problema della estensione e dell'indennizzo da parte dell' in favore dei lavoratori che avevano contratto una malattia CP_3 infettiva sul lavoro, essendo principio affermato in materia previdenziale e di assicurazione sociale, non era estensibile ai contratti di assicurazione privata soggetta ai criteri interpretativi ed ai principi ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., con conseguente inapplicabilità dell'art. 42 D.L. n. 18/2020 come norma di interpretazione autentica rispetto ad un contratto di assicurazione.
La richiesta indennitaria, ad ogni modo, era sfornita di prova, in quanto l'affermazione che il Per_1 avesse contratto il virus Sars-Cov-2 non era provata in ordine alle modalità e alle circostanze relative al contagio.
In subordine, la AG rispondeva solo entro i limiti del dettato contrattuale, defalcato quanto eventualmente percepito dall' per l'infortunio subito. CP_3
L'adito Tribunale con sentenza n. 164/2023 accolse la domanda e condannò la convenuta alla rifusione delle spese processuali con la seguente motivazione:
pagina 2 di 11 “La Consulenza medica in atti (non confutata dalla difesa di parte convenuta, se non mediante ricorso a formule generiche non calibrate sulla contestazione di evidenze di ordine medico-scientifico) conclude che il decesso sia causalmente riconducibile all'avvenuta infezione da SARS-COV-2.
In punto di fatto, si può quindi partire da tale constatazione: è deceduto, per aver contratto il COVD-19. Persona_2
La questione è, dunque, tutta giuridica, dovendosi appurare se i beneficiari (eredi legittimi) abbiano, o meno, diritto di riscuotere l'indennizzo che la Polizza sottoscritta da riconduce all'infortunio. CP_4
I termini della discussione sono noti, giacché, all'indomani dell'emergenza epidemica del 2020/21 gli studiosi (specie medici-legali) si sono prodigati per cercare di chiarire se l'infezione da COVD rientri o meno nella definizione di infortunio.
I due corni dell'alternativa sono piuttosto chiari.
Secondo una prima interpretazione, caldeggiata dalla difesa di parte convenuta, l'evento denunciato non sarebbe un infortunio, ma rientrerebbe nel concetto di 'malattia': questa tesi sostiene, in particolare, che la virulenza non coincida con la violenza (nel senso in cui in materia assicurativa è generalmente intesa), difettando il meccanismo di innesco del traumatismo insito nella causa violenta.
Secondo altra interpretazione, caldeggiata dalla difesa attorea, l'evento infettante costituisce, ad ogni effetto, infortunio ai sensi della più diffusa definizione contrattuale dello stesso”. In particolare, l'infezione virale è chiaramente fortuita, in quanto non è certamente un atto volontario entrare a contatto con persona infetta: anche qualora si volesse sostenere che
l'infezione sia (con)causata da un comportamento imprudente, questo non escluderebbe l'indennizzabilità, essendo ammessi nelle polizze anche i comportamenti colposi. L'infezione virale è chiaramente esterna: il virus non è una malattia degenerativa del corpo, ma è un fattore lesivo che viene dall'esterno. L'infezione virale è altresì una causa violenta perché il contatto infettante con il virus non è dilatato nel tempo, ma concentrato cronologicamente. Secondo tale tesi, inoltre, la necessità che l'evento sia 'chiaro' non ha nessun supporto contrattuale. Il fatto che serva la denuncia circostanziata non vuol dire che l'evento, che certamente c'è stato perché non può non esserci stato, non sia indennizzabile, secondo le previsioni dell'art 1915 c.c (affermazione confermata nell'Ordinanza della terza Sezione della Cassazione Civile n.24210
/2019)”.
Nella prospettiva che pare preferibile, la soluzione del caso può partire proprio da tale ultima considerazione, poiché la dottrina che pretende che la causa dell'infortunio sia 'chiara' introduce un elemento di riflessione che risulta decisivo: chiarezza significa, infatti, 'intellegibilità'; intellegibilità in senso contrattuale, vuol dire, 'pre-conoscibilità'. L'attributo della chiarezza non va inteso in senso medico-scientifico3 ma in senso 'normativo-giuridico'. E' chiara la causa di infezione che sia (già) nota ai contraenti.
Ora, è certo che all'epoca in cui la polizza fu sottoscritta il COVD-19 non fosse un agente infettivo noto.
Se così è, la soluzione del caso non discende dalla speculazione letterale sul termine di infortunio. Per la scienza medico- legale – che viene assunta a fondamento della contrattualistica assicurativa e che questa a sua volta calibra le proprie inferenze valutative – infortunio è un evento esterno dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea4: questa definizione è recepita, integralmente e fedelmente, anche nelle definizioni contenute nelle condizioni di Polizza di cui oggi si discute.
Sulla scorta di tale definizione (o similare), i testi di medicina legale e delle assicurazioni hanno sempre ritenuto indennizzabili, ad esempio,
pagina 3 di 11 - l'asfissia non di origine morbosa,
- gli avvelenamenti acuti e l'ingestione o assorbimento di sostanze,
- l'annegamento,
- l'assideramento,
- i colpi di sole o di calore.
Per coerenza, si deve quindi ritenere che anche l'infezione da COVD-SARS rientri nella causa fortuita, violenta ed esterna, che, in astratto, dà ingresso al diritto alla prestazione assicurativa (sub specie di indennizzo).
La conferma si trae, implicitamente, dalla clausola sub art. 3 lett. i) che esclude espressamente l'infortunio da contaminazioni biologiche o chimiche a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere: nella misura in cui la clausola esclude l'infortunio derivante da contaminazione per ragioni riferibili al contesto in cui essa è avvenuta (attacco terroristico), essa ammette – de plano – che la contaminazione e l'infezione siano indennizzabili in base alla definizione 'di base'.
La conferma si trae, inoltre, dall'art. 5: non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone che siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quali la sindrome maniacodepressiva), sindromi e disturbi mentali organici. Pertanto, in conformità con quanto disposto dall'Art. 63 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, qualora risulti che l' al momento della stipulazione della polizza era affetto da alcuna delle patologie su Parte_2 elencate taciute alla Società, il contratto è annullato ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili. Il manifestarsi nell'Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile;
di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita da affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all'insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili.
Se il manifestarsi dell'affezione (pre-esistente) costituisce aggravamento del rischio, significa che
- l'affezione è un infortunio (in astratto) indennizzabile,
- l'affezione riconducibile ad un singolo, individuo, agente virale, va specificamente inserita in una clausola di esclusione per non dar luogo alla prestazione assicurativa.
Alla luce di tali considerazioni, il discorso non può dirsi né compiuto né conchiuso, giacchè – ammesso che l'infezione da
COVD-19 sia, in astratto, annoverabile tra le cause di infortunio, è pur certo che nessuna delle parti potesse prefigurarsela al momento della conclusione del contratto: occorre dunque chiedersi se tale circostanza incida (ed eventualmente in che misura) sulla risoluzione del caso di specie.
E' certo che il virus fosse ignoto.
Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1370 c.c. si dirà, dunque, che il ricorso ad una formula (convenzionale) di carattere definitorio-omnicomprensivo impone al predisponente di farsi carico di tutti gli eventi di quella stessa natura (cfr. anche artt. 1366, 1369 c.c.), a prescindere che siano, o meno, riconducibili a fattori noti e preesistenti al contratto: nel caso di specie non ci si trova, dunque, nemmeno dinnanzi ad una lacuna nel testo contrattuale, giacché la definizione pre- confezionata e unilateralmente predisposta è in grado di de-crittografare gli eventi verificatisi.
La situazione è affatto analoga a quella verificatasi, in passato, con l'infezione da HIV: è sicuro che l'agente infettivo abbia modificato il calcolo degli operatori economici, che avevano siglato contratti, ignari della potenzialità diffusiva di quella
pagina 4 di 11 infezione. Le clausole in tema di infezione da HIV diffuse nella prassi, tuttavia, confermano la necessità di sottrarre alla disciplina contrattuale un'ipotesi concreta, astrattamente riconducibile alla definizione posta in premessa”. ha proposto appello alla sentenza affidandolo a tre motivi. Parte_1
Si è costituita la in proprio e per il figlio minore eccependo, in via preliminare, CP_1 Persona_1 la mancata impugnazione della sentenza nei confronti di suo figlio nel frattempo divenuto CP_2 maggiorenne, circostanza nota all'appellante, tanto che in data antecedente alla impugnazione, aveva a lui direttamente pagato, pro quota, quanto di sua spettanza in esito al provvedimento del giudice;
nel merito, ha contestato il gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza in data 28.11.2023, il Consigliere Istruttore, sulla scorta di quanto affermato dalle SU della Corte di Cassazione nella sentenza n. 15295/2014, ha ritenuto regolare la notifica dell'appello nei confronti di e ne ha dichiarato la contumacia. CP_2
Viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il Consigliere ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 15.7.2025.
Ragioni della decisione
Con la precisazione che le censure ribadite in più punti nei diversi motivi saranno riportate una sola volta, l'appello censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) “Inoperatività della garanzia assicurativa invocata per assenza di un evento indennizzabile ex art. 2
C.G.A. Assenza di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. Erronea interpretazione del contratto. Violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e violazione dell'art. 1370 c.c.”
A sostegno della propria decisione il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che il Covid-19 possa essere considerato infortunio.
Le conclusioni del primo giudice sono giuridicamente errate in quanto basate su una definizione di
"infortunio" impropria e non aderente al suo significato letterale, non potendo applicarsi al caso di specie l'art. 42, comma II, del D.L. n. 18/2020.
Trattandosi di contratto di assicurazione contro gli infortuni di natura privata, la ricostruzione del suo oggetto deve esser svolta secondo il contenuto del contratto stipulato tra le parti, mentre l'interpretazione del medesimo andrà fatta secondo i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c.
Ai sensi di polizza deve dunque considerarsi "infortunio" un evento traumatico e violento, dovuto ad una causa fortuita, violenta ed esterna, che produce, nell'immediato, delle lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il contagio da 2019-nCoV o Sars-Cov-2, con conseguente sviluppo della patologia Covid-19, non è qualificabile come causa fortuita, esterna e pagina 5 di 11 violenta né è, quindi, sussumibile nel concetto di infortunio, mancando il traumatismo insito nel concetto di infortunio.
Il contagio da parte dell'agente patogeno ed il conseguente sviluppo della patologia Covid-19 rientra, invece, nella definizione di “malattia” che in ambito assicurativo è definita negativamente come “tutto ciò che non è infortunio”. Nella polizza in oggetto, poi, manca qualsiasi estensione della garanzia alla malattia.
La sentenza è errata anche nella parte in cui il giudice richiama a sostegno della propria interpretazione l'art. 1370 c.c., in quanto la previsione codicistica non richiede clausole particolarmente complesse ma, come afferma la Corte di Cassazione, clausole equivoche, ambigue e polisenso sulla base di criteri meramente letterali o logico-sistematici non individuabili da una persona comune pur utilizzando la normale diligenza. Tuttavia, nel caso di specie, la definizione di infortuno di cui alla polizza è chiara, inequivoca e di facile comprensione per l'assicurato, ciò che la sottrae all'interpretazione ai sensi dell'art. 1370 c.c.
2) “Inoperatività della garanzia assicurativa per inapplicabilità degli artt. 3, lett. i) e 5 C.G.A.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, lett. i) e 5 C.G.A. e degli artt. 1362 c.c.”
Per l'individuazione del “rischio assicurato” bisogna far riferimento all'art. 2 C.G.A. e per le infezioni non vi è alcuna specifica clausola né di esclusione né di inclusione nell'oggetto della garanzia e ciò in quanto l'assicuratore le ha escluse in toto.
L'esclusione, tra i soggetti beneficiari della assicurazione, di coloro che abbiano contratto l'HIV, ovvero le altre malattie elencate dalla polizza, trova la sua ratio nella maggiore potenzialità, per tali soggetti, di incorrere in infortuni, e nella conseguente delimitazione dell'alea contrattuale.
Tale clausola, pertanto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Parma, non può essere invocata per ricomprendere nell'alveo della polizza contro gli infortuni oggetto di giudizio tutte le infezioni diverse dall'HIV.
Quand'anche si volesse ritenere incluso nella garanzia assicurativa il contagio da HIV, non può non osservarsi che l'HIV e il Sars-Cov-19 sono agenti patogeni che si diffondono con modalità del tutto diverse e, pertanto, il contagio dell'uno non è equiparabile all'altro né l'eventuale qualificazione dell'uno come infortunio può implicare anche la qualificazione dell'altro come infortunio.
È errato anche il richiamo all'art. 3, lett. i), C.G.A. da cui emerge come si sia inteso escludere dalla operatività della garanzia assicurativa gli infortuni causati da contaminazioni conseguenti ad atti di terrorismo, senza alcuna possibilità di diversa interpretazione estensiva.
pagina 6 di 11 Al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione in esame, il Covid-19 non esisteva né era conosciuto dalle parti ed è da escludere quindi che lo stesso sia stato preso in considerazione al momento della stipulazione della polizza.
3)“Erroneo accoglimento della domanda di indennizzo. Difetto di prova ed omessa pronuncia sulla violazione del principio indennitario.”
La sentenza impugnata è censurabile nella parte in cui il giudice, dopo aver erroneamente qualificato l'evento come infortunio, ha accolto la domanda indennitaria, in quanto la documentazione prodotta da parte attrice è inidonea a supportare la pretesa ed è altresì infondato quanto affermato dal giudice in ordine ad una asserita non contestazione della perizia prodotta da parte attrice.
Inoltre, il primo giudice non ha considerato il principio indennitario, in quanto, ove il sinistro si fosse verificato durante lo svolgimento di attività lavorativa, lo stesso rientrerebbe nella copertura della tutela dell' quale assicuratore sociale ovvero dalla copertura assicurativa del datore di lavoro. CP_3
***
In via preliminare, si conferma l'ordinanza del 28.11.2023 con la quale è stata dichiarata la regolarità della notifica dell'impugnazione nei confronti di divenuto maggiorenne nelle more del CP_2 giudizio.
Le SU della Corte di Cassazione nella sentenza n. 15295/2014 hanno, infatti, affermato che in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, con la conseguenza che “a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art.
299 cod. proc. civ. da parte del notificante” e che tale orientamento è stato successivamente ribadito da altre numerose pronunce (Cass. Civ. 20964/2018, 11972/2018, 8037/2021 e 11193/2022). pagina 7 di 11 Passando al merito, l'appello è fondato.
La vicenda in esame va ricondotta nell'alveo delle oscillazioni giurisprudenziali dovute alla normativa emergenziale c.d. “Decreto Cura Italia”, decreto-legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27 che, all'art. 42, comma 2, che con riferimento alle prestazioni ha, qualificato CP_3 implicitamente l'infezione da coronavirus contratta sul luogo di lavoro come infortunio.
Se tale qualificazione compiuta dalla legge, costituisca un principio di carattere speciale destinato ad operare solamente all'interno delle tutele pubblicistiche, ovvero debba assurgere a regola generale, anche nel settore delle polizze d'assicurazioni private, è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale.
Un recente arresto della giurisprudenza di legittimità ha ribadito la distinzione fra l'assicurazione obbligatoria e l'assicurazione privata contro gli infortuni: “Nell'assicurazione obbligatoria i rischi assicurati sono stabiliti dalla legge;
nell'assicurazione privata sono stabiliti dalle parti. Nella prima, dunque, è la legge (ivi compresa la sentenza additiva della Corte costituzionale, che - come noto - è fonte di produzione della norma giuridica) a stabilire cosa debba intendersi per "infortunio", nella seconda è la volontà delle parti” (Cass. n. 3016/2025).
Dunque, il citato art. 42 del decreto Cura Italia, che ha assimilato agli infortuni sul lavoro i casi di infezione da SARS-Cov-2 in occasione di lavoro ed ha assoggettato alla gestione assicurativa i predetti eventi garantendo le prestazioni anche ai periodi di quarantena o di permanenza domiciliare, è CP_3 una norma speciale dettata in situazione di emergenza applicabile ai soli lavoratori beneficiari di siffatta tutela previdenziale, fornita su base contributiva obbligatoria, non era finalizzata a definire la nozione generale di “infortunio”, non ne ha enunciato una definizione, non aveva lo scopo di disciplinare le assicurazioni private ed è una legge sopravvenuta che non può andare retroattivamente a modificare condizioni di contratto antecedenti e non illegittime. Né tale norma, né le Circolari CP_3 specificamente limitate alla tutela assicurativa-sociale pubblica, possono pertanto essere applicate, né in via diretta né in via analogica o estensiva, al contratto azionato in questo giudizio.
Nella polizza oggetto di causa, denominata “Persona sicura”, i rischi sono stabiliti dalle parti e non dalla legge. Ne discende che stabilire cosa debba intendersi per "infortunio", è rimesso solo all'intenzione dei contraenti. Un'esegesi conforme al testo del contratto andrà pertanto condotta in lume della polizza infortuni in esame, secondo i principi ermeneutici di cui agli 1362 c.c. e ss.
Ora, in primo luogo, dall'esame della polizza emerge pacificamente la volontà dei contraenti di distinguere tra i rischi causati da “infortunio” e quelli causati da “malattia”, questi ultimi esclusi dalla garanzia assicurativa.
Nella sezione “Definizioni” nonché all'art. 2 delle Condizioni generali di assicurazione l'infortunio viene descritto quale “evento esterno dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni pagina 8 di 11 oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea" e la malattia è definita “ogni alterazione dello stato di salute, rilevabile in maniera obiettiva, non dipendente da infortunio, a carattere evolutivo, che necessiti di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici”.
Al fine di valutare il diritto all'indennizzo, sulla base della polizza infortuni, bisogna verificare se l'infezione virale, da Covid-19, possa definirsi quale causa fortuita, violenta ed esterna così da ricondursi al concetto contrattuale di infortunio, ovvero, come sostiene l'appellante, se debba essere ricondotta al differente concetto di malattia.
La questione, tutta giuridico-interpretativa, è dirimente al fine di stabilire se la polizza integri, ovvero escluda, la malattia infettiva in esame dal novero dei rischi indennizzabili.
Sotto questo profilo, come puntualmente osserva la Corte di Cassazione nella citata sentenza,
“Nell'assicurazione privata non conta cosa sia una "infezione" dal punto di vista clinico, ma conta cosa le parti del contratto hanno voluto che fosse.
Ed infatti le parti d'un contratto sono liberissime di chiamare col nome che vogliono i fatti che meglio credono. Quando interpreta il contratto il compito del giudice è ricostruire una volontà, non definire un concetto.
Dunque, ai fini dell'insorgenza degli obblighi contrattuali, nulla vieta alle parti di definire una malattia come infortunio o un infortunio come malattia.
Nulla vieta loro, cioè di considerare, ai fini degli obblighi contrattuali, un determinato fatto come infortunio o come malattia, a loro insindacabile giudizio e a prescindere dalla oggettiva natura di quel fatto”.
Pertanto, per distinguere il concetto di “infortunio” da quello di “malattia”, occorre rivolgere l'indagine non tanto alle conseguenze, bensì alla genesi del pregiudizio, perché “Anche un infortunio, infatti, può provocare una malattia (una ferita lacero-contusa può provocare il tetano); così come una malattia può provocare un infortunio (l'osteoporosi può provocare una caduta e una frattura).
Tanto la polizza infortuni, quanto la polizza malattia indennizzano un pregiudizio alla salute. Quel che cambia tra l'una e l'altra è la genesi di quel pregiudizio. Nell'assicurazione infortuni il pregiudizio, per patto contrattuale, deve derivare da una "lesione" violentemente provocata ab externo;
nell'assicurazione malattia il pregiudizio deve derivare non da un atto violento, né da una "lesione" dell'integrità psicofisica, ma da una "alterazione patologica".
Nessun dubbio sul fatto che l'evento di cui è causa fu determinato da causa esterna e fortuita, la sussistenza del requisito della “violenza”, elemento costitutivo che pone maggiori criticità, dovrà essere ricercata nel momento genetico del contagio, non già con riferimento al successivo momento pagina 9 di 11 funzionale dato dalla lesione e dall'evoluzione della patologia che ne consegue, a tale effetto non rilevando, come condivisibilmente afferma la Corte di Appello di Torino nella sentenza n. 653/2023,
“la natura più o meno rapida o aggressiva delle conseguenze della positività al virus sulla salute, non potendosi confondere le caratteristiche del momento funzionale della patologia con la causa genetica, errore che invece pare comunemente effettuato da coloro che fanno rientrare gli agenti microbici o virali nell'ambito delle cause di infortunio”. Co Secondo questa prospettiva d'indagine, la nozione di malattia infettiva, come anche enunciata dall' , non è assimilabile alla nozione di forza violenta, talché appaiono inidonei allo scopo gli esempi citati dal primo giudice (“l'asfissia non di origine morbosa, gli avvelenamenti acuti e l'ingestione o assorbimento di sostanze, l'annegamento, l'assideramento, i colpi di sole o di calore”) nell'impugnata sentenza.
La nozione di causa violenta va infatti riportata al suo carattere eziologicamente inteso, ossia di evento traumatico esterno, tale da provocare immediate alterazioni psicofisiche, intese quali lesioni obiettivamente constatabili.
E, peraltro, spostando il campo d'indagine alle conseguenze ed alla natura più o meno rapida o aggressiva delle stesse, lo sviluppo della malattia infettiva è strettamente correlato alla capacità del soggetto di resistenza immunitaria, tanto da non potere integrare un criterio univoco ed oggettivo.
Con ogni evidenza, nell'ipotesi del Covid-19 a risultare violenta non è tanto la causa, quanto piuttosto l'effetto e, pertanto, se l'infezione virale, pur avendo un effetto violento, non è conseguenza di una causa violenta, allora non si può far rientrare l'infezione da virus Covid-19 nella nozione di infortunio, richiamata nella polizza assicurativa. In sintesi, come afferma la citata Corte di merito, chi contrae una malattia infettiva “si ammala”, non “si infortuna”.
In lume del criterio indicato dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, Covid-19 è riconducibile alla definizione contrattuale di “malattia”, ossia una “ogni alterazione dello stato di salute, rilevabile in maniera obiettiva, non dipendente da infortunio, a carattere evolutivo, che necessiti di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici”, difettando del requisito della causa violenta integrato dal concetto di “infortunio”.
Pertanto, il primo motivo di gravame è meritevole di accoglimento ed assorbe l'esame delle restanti doglianze.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore della causa, all'attività effettivamente svolta e tenendo conto, per entrambi i gradi, della limitata attività istruttoria nonché dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in totale accoglimento dell'appello proposto da ed in totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Parma n. 164/2023: Parte_1
- rigetta le domande proposte da in proprio e quale genitore del minore Controparte_1 Persona_1
- condanna in proprio e quale genitore del minore a restituire a Controparte_1 Persona_1 [...] le somme loro versate in esecuzione della sentenza impugnata;
Parte_1
- condanna in proprio e quale genitore del minore alla rifusione delle Controparte_1 Persona_1 spese processuali che liquida per il primo grado in € 11.500 per compensi e per il presente grado di giudizio in € 1.138,50 per spese ed € 12.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 9.9.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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