Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 21/05/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 326/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 326/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...]-Malolos (Filippine) il Parte_1 C.F._1
29.5.1976 e residente a [...], con il patrocinio dell'Avv. CARLOTTA
SELVA
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Calolziocorte (LC), via Erve n. 8, con il patrocinio dell'Avv. CARLOTTA SELVA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“Tutto ciò premesso i ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi
CHIEDONO
Che l'Ill.mo Presidente voglia, ai sensi dell'art. 4 L. 898/70, dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Juneau Alaska Stati uniti D'America trascritto nei registri dello stato civile del comune di Calolziocorte (LC) al n. 12 p.II s.C. anno 2008 Comune al numero 42 Parte II serie A
Ufficio 1, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, alle seguenti:
CONDIZIONI
1. La casa familiare, sita in Calolziocorte Via Erve n. 8, di proprietà esclusiva del sig. CP_1 rimarrà assegnata alla sig.ra che quindi continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie Pt_1 Per_1
e come già previsto in sede di separazione. Per_2
2. Il sig. svolge attività di capo cuoco su navi da crociera che lo porta ad essere assente da
CP_1 casa per un periodo di circa cinque mesi continuativi, per due volte l'anno, con un periodo di riposo continuativo di circa due mesi;
per tale motivo al sig. non sempre è possibile mettersi in contatto
CP_1 con la famiglia e quindi i ricorrenti concordano per l'affido condiviso delle figlie minori prevedendo tuttavia, allorquando il sig. è assente, la possibilità della sig.ra di assumere in
CP_1 Pt_1 autonomia le decisioni di maggiore interesse per le minori in tema di salute, educazione ed istruzione delle minori, per cui il sig. presta sin da ora il suo consenso e fermo il diritto del medesimo ad
CP_1 essere informato, prassi questa peraltro già seguita dai ricorrenti.
3. Tenuto conto dei lunghi periodi di assenza del sig. per i motivi indicati al precedente punto CP_1
2), le parti convengono, in un'ottica di contenimento dei costi, che durante il periodo in cui il sig. farà ritorno in Italia per il periodo di riposo dall'attività lavorativa, circa 2-3 mesi all'anno, CP_1 lo stesso abiterà presso la casa familiare e si prenderà cura delle minori. In tale periodo la sig.ra potrà trasferirsi presso altra dimora o rimanere presso la casa familiare. Pt_1
Le parti espressamente dichiarano che l'eventuale periodo di coabitazione presso l'abitazione familiare durante il periodo di riposo dal lavoro del sig. in alcun modo potrà essere intesa CP_1 quale ripresa della convivenza, trattandosi di una scelta dei ricorrenti dovuta alla situazione lavorativa del sig. CP_1
4. Avuto riguardo al diritto di visita del padre, tenuto conto dell'attività lavorativa del sig. non CP_1
è possibile stabilire un diritto di visita ordinario e pertanto le parti convengono che allorquando il sig. sarà a casa per il periodo di riposo dal lavoro si prenderà cura della casa e delle minori CP_1 che quindi staranno con lui presso l'abitazione familiare, fatto salvo ovviamente il diritto di visita della sig.ra di vedere e tenere con sé le figlie un giorno alla settimana;
il giorno sarà Pt_1 concordato tra le parti di volta in volta in base alle esigenze delle minori.
Durante il periodo di assenza del sig. dalla casa familiare, in ogni caso sarà mantenuto, come CP_1 di prassi in questi anni, il rapporto con le figlie minori mediante chiamate telefoniche o videochiamate almeno una volta alla settimana.
5. Il sig. è proprietario dell'autoveicolo Wolkswagen Tiguan, tg. FY972DM, che la sig.ra CP_1
potrà utilizzare quando il sig. è assente. Pt_1 CP_1
Il sig. in relazione all'autoveicolo Wolkswagen Tiguan, provvederà all'integrale pagamento CP_1 dei costi relativi all'assicurazione ivi compresa la RCA, delle spese per tagliandi e revisioni, cambi gomme, nonché delle riparazioni che dovessero occorrere al veicolo.
La sig.ra provvederà al pagamento di tutte le spese afferenti il veicolo a lei intestato. Pt_1
6. Il sig. Bolis, a titolo di mantenimento delle figlie, corrisponderà alla sig.ra entro il giorno Pt_1
6 di ogni mese la somma omnicomprensiva di €. 2.500,00= (€. 1.250,00 per ciascuna figlia). Tale importo sarà annualmente e automaticamente rivalutato secondo gli Indici ISTAT ed è da ritenersi comprensivo dei costi relativi agli abbonamenti di trasporto delle minori, delle lezioni di ripetizioni che dovessero necessitare alle minori, nonché del costo di un corso sportivo per ciascuna figlia. Tale somma sarà versata dal sig. sul conto corrente intestato alla signora acceso presso CP_1 Pt_1 banca BPM filiale di Calolziocorte.
7. In ordine alle spese straordinarie nell'interesse delle figlie, le stesse saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% e per la regolazione di tali spese le parti faranno riferimento al protocollo del
Tribunale di Lecco del 29.03.2018 che si allega al presente ricorso, con la precisazione che i costi relativi agli abbonamenti di trasporto delle minori, delle lezioni di ripetizioni che dovessero necessitare alle minori, nonché del costo di un corso sportivo per ciascuna figlia sono da intendersi ricomprese nel mantenimento mensile dovuto dal sig. e indicato al precedente punto 6. CP_1
8. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare pertanto al mantenimento reciproco.
9. I ricorrenti dichiarano di avere già regolato ogni rapporto economico – patrimoniale, dandosi reciprocamente atto di non avere più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e/o titolo. I ricorrenti provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese legali afferenti il presente giudizio.
10. Le parti dichiarano di dare esecuzione alle condizioni contenute nel presente ricorso a decorrere dalla data del suo deposito avanti il Tribunale di Lecco
B) Si chiede che il Tribunale ordini all'Ufficiale dello Stato civile competente di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza negli appositi registri con esonero di responsabilità al riguardo”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 21.9.2007 a Juneau (Alaska, Parte_1 CP_1
Stati Uniti D'America), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Calolziocorte
(LC), al n. 12 - p. II - s. C. - Anno 2008 (v. doc. 2 ricorso). Dall'unione coniugale sono nate le figlie
(C.F. ), in data 10.5.2008 a Lecco e (C.F. Persona_3 C.F._3 CP_2
, in data 21.10.2009 a Lecco, entrambe allo stato minorenni. C.F._4
Il giorno 9.2.2022 è stata celebrata udienza presidenziale mediante la modalità della trattazione scritta, ex art. 83, comma 7, lett. h), d.l. 18/2020, nel procedimento di separazione personale (proc.
R.G. n. 2541/2021 – Tribunale di Lecco), conclusosi in data 21.2.2022 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente dalle parti (decreto omologazione n. cronol. 1526/2022, pubbl. il 22.2.2022, v. doc. 3 ricorso).
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 3.3.2025,
i coniugi hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., è stata data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma, c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare il divorzio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine minimo per la proposizione della domanda, previsto dall'art. 3, n. 2), lett. b), l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione. La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e il Parte_1 CP_1
21.9.2007 a Juneau (Alaska, Stati Uniti D'America), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Calolziocorte (LC), al n. 12 - p. II - s. C. - Anno 2008;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Calolziocorte (LC), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 19.5.25
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada