Articolo 22 della Legge 27 febbraio 1967, n. 48
Articolo 21Articolo 23
Versione
17 marzo 1967
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Versione
7 settembre 1985
Art. 22. (Comitato amministrativo dell'I.S.P.E.) ((Il comitato amministrativo e' composto dal presidente dell'Istituto e da sette membri, di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, due dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro del tesoro, tre dalla Conferenza permanente dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Fanno altresi' parte di diritto del comitato il presidente del CNR; il presidente dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT), il segretario generale della programmazione e il presidente del comitato tecnico scientifico per la programmazione economica, o loro rappresentanti all'uopo delegati.
Il presidente ed i membri del comitato amministrativo restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Alle riunioni del comitato amministrativo partecipa il direttore dell'Istituto con voto consultivo))
Entrata in vigore il 7 settembre 1985