Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 30/05/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente rel. dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa IN Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1130/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) nato a [...] l'[...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. EMANUELE ROSAPINTA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio degli avv. MARCO DESTRO e BARBARA GATTI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 30.04.2025
1
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale accogliere le seguenti conclusioni:
NEL MERITO:
- dichiarare la separazione ex art. 708 e 711 c.p.c. delle parti senza alcun obbligo di mantenimento
a carico del sig. nei confronti della sig.ra ; Pt_1 Controparte_1
- modificare il provvedimento presidenziale temporaneo con cui il sig. risulta obbligato al Pt_1
versamento entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra di un assegno pari a euro 1000.00 a CP_1
titolo di concorso al mantenimento della IG maggiorenne IN, non economicamente autosufficiente, oltre al 100% delle spese straordinarie da sostenersi per la ragazza come da protocollo vigente presso il Tribunale di Como, somma da rivalutarsi annualmente ex indice Istat, riducendo l'importo dello stesso ad euro 800.00 in ragione della notevole incidenza delle spese universitarie, sostenute al 100% dal ricorrente;
- modificare il provvedimento presidenziale temporaneo con cui il signor risulta obbligato al Pt_1
versamento entro il giorno 5 di ogni mese alla signora di un assegno pari a euro 200.00 a CP_1
titolo di concorso al mantenimento revocando lo stesso alla luce dell'intervenuta stabile convivenza tra la signora e il signor;
CP_1 Pt_2
- rigettarsi ogni domanda ex adverso formulata da parte resistente in particolare in merito CP_1 all'addebito di responsabilità della separazione in capo al signor in quanto infondata in fatto Pt_1
e in diritto;
- con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per : Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario adìto, ogni avversa e contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e reietta, così giudicare:
Nel merito: essendo venuta meno ogni comunione morale e materiale dei coniugi per univoca e arbitraria volontà del marito, IG. e, per l'effetto, essendo divenuta impossibile ed Parte_1
intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale, in particolare con grave pregiudizio e negativa ripercussione sull'educazione ed equilibrio psico-fisico della IG IN, adolescente neo maggiorenne, dichiarare ex art. 151 c.c. la separazione giudiziale dei coniugi con addebito di responsabilità in capo al marito IG. , per conclamata grave violazione degli obblighi Parte_1
2 doveri nascenti dal matrimonio e per condotta contraria ai doveri che derivano dal matrimonio esclusivamente imputabile al marito;
- assegnare la casa coniugale sita in Vertemate con Minoprio (CO), Via Guaita n. 36/A, di proprietà comune dei coniugi, alla moglie, dove vivrà con la IG IN, studentessa Controparte_1
universitaria, non autonoma redditualmente;
- in parziale modifica del provvedimento presidenziale provvisorio, condannare il IG.
[...] al versamento alla IG.ra dell'importo di € 1.000,00 (euromille/00) Pt_1 Controparte_1
mensili, per dodici mensilità, a titolo di contributo al mantenimento della IG IN a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù - Agenzia di Vertemate con Minoprio IBAN [...] cointestato alla IG.ra ed Controparte_1
alla IG , entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, rivalutato annualmente secondo gli Persona_1 indici ISTAT come per legge, finché la stessa non raggiugerà l'autonomia economica;
- condannare il IG. al pagamento alla IG.ra delle spese Parte_1 Controparte_1 straordinarie extra assegno nella misura del 70% in ossequio ed osservanza del “Protocollo di indicazione delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e maggiorenni non autonomi economicamente” adottato e deliberato dal Tribunale Ordinario di Como in linea con analoghe linee guida adottate e deliberate dalle curie milanesi nell'anno 2018;
- condannare il IG. al versamento alla IG.ra dell'importo di Parte_1 Controparte_1
€ 800,00 (euroottocento/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento della moglie, IG.ra
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto Controparte_1
corrente della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù - Agenzia di Vertemate con Minoprio IBAN
[...], cointestato alla IG.ra ed alla IG Controparte_1 [...]
, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, con decorrenza dal mese Per_1
di luglio 2021, ovvero dalla data di abbandono della casa coniugale da parte del IG.
[...]
detratti gli importi versati al medesimo titolo in via provvisoria sino alla pronuncia Pt_1 dell'emananda sentenza;
- condannare il IG. al pagamento dei costi e gli oneri di manutenzione straordinaria Parte_1
della casa coniugale nella misura del 50%, che si rendessero necessari;
- condannare il IG. al pagamento dell'importo di € 5.920,98 in favore della IG.ra Parte_1
a titolo di rimborso delle rate da questa onorate pro-quota relative al Controparte_1 finanziamento dell'autovettura Peugeot in uso e godimento esclusivo del IG. dalla data di Pt_1
acquisto (novembre 2019) sino al mese di dicembre 2021, oltre agli interessi maturati e maturandi;
- condannare il IG. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per responsabilità Parte_1
aggravata in ingiustificata omissione ed inottemperanza al provvedimento giudiziale del 08.11.2023
3 conseguente l'istanza formulata da parte ricorrente stessa di modifica dei provvedimenti presidenziali.
Con integrale vittoria di spese e competenze di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e contraevano matrimonio a CADORAGO il Parte_1 Controparte_1
20/04/1998.
2. Dal matrimonio nasceva la IG AR (15.08.2001).
3. Con ricorso depositato il 29.03.2022 hiedeva la separazione giudiziale Parte_1
ex art. 151 comma 1° c.c., l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e la determinazione in euro 1.000 del contributo mensile che lo stesso doveva ritenersi obbligato a corrispondere a titolo di mantenimento dalla IG, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Con memoria del 2.01.2023 si costituiva in giudizio domandando la Controparte_1
separazione giudiziale ex art. 151 comma 2° c.c., con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale a sé, la determinazione in euro 1.000 del contributo mensile che il padre doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento dalla IG, oltre al 70% delle spese straordinarie, nonché un contributo per il proprio mantenimento di euro 800.
5. All'udienza presidenziale del 17.01.2023 entrambe le parti venivano sentite anche al fine di addivenire a una soluzione conciliativa della controversia, di fatto impossibile;
il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla moglie, determinava in euro 1000 l'assegno di mantenimento della IG a carico del padre, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché euro 200 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie.
6. Tali provvedimenti venivano altresì confermati con ordinanza del 21.02.2024, resasi necessaria a seguito dell'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali presentata dal ricorrente.
7. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ed espletata l'istruttoria anche orale ritenuta necessaria, le parti precisavano le conclusioni con note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.01.2025; la causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SUL MATERIALE PROBATORIO
4 Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale come la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare, i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria (anche orale) espletata risultano elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
b) SULLA PRONUNZIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti, oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso in oggetto, lo stesso comportamento processuale dei coniugi denota un'evidente e insanabile rottura del rapporto di coniugio. Tutto quanto esposto lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
c) SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
, anche con le conclusioni rassegnate in via definitiva, ha chiesto che sia Controparte_1 pronunciata sentenza di separazione con addebito all'altro coniuge.
In particolare, la stessa ha riferito che il matrimonio sarebbe venuto meno per fatto e colpa imputabili in via esclusiva al ricorrente, il quale avrebbe violato i doveri nascenti dal matrimonio attraverso l'instaurazione di una relazione extraconiugale, così determinando la profonda crisi del rapporto col marito, sfociata nel suo fallimento. Evidenzia invero la resistente che, fino a giugno 2021, la coppia aveva continuato a condividere la quotidianità familiare, interrotta bruscamente allorché il si era trasferito altrove, senza alcun Pt_1
preavviso, unitamente alla sig.ra ovvero la donna con cui aveva intrecciato una Per_2
relazione extraconiugale.
Il ricorrente ha viceversa sostenuto che la scelta di allontanarsi dalla casa coniugale sarebbe stata concordata e condivisa dalla coppia a causa della sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
sosteneva che in realtà fosse stata proprio la moglie ad aver intrattenuto una relazione con un collega nel 2007 e che dopo tale strappo il rapporto coniugale non fosse più rimasto lo stesso.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile
5 esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840). Avuto particolare riguardo all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte in tema di separazione fra coniugi “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà rappresenta una violazione particolarmente grave la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile” (Cass. n. 2007/25618;
Cass. n. 2006/13592; Cass n. 8512/2006). Quanto, poi, alla ripartizione dell'onere probatorio relativamente alla sussistenza della violazione dell'obbligo di fedeltà che avrebbe determinato il fallimento del vincolo e il nesso di causalità tra la condotta ed il fallimento stesso, che deve necessariamente sussistere ai fini della declaratoria di addebito, la Suprema Corte ha, anche recentemente, ribadito che “sulla parte, la quale richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (su queste affermazioni di principio, in genere, cfr. Cass. 27 giugno 2006 n. 14840; 11 giugno 2005 n. 12383); ma che, laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata. È poi altrettanto vero che questa Corte ha costantemente chiarito (v., oltre alle sentenze già citate, Cass. 20 aprile 2011 n. 9074) che la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. In tal caso trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova, per cui (art. 2967 cp.c.) chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, dell'infedeltà nella determinazione
6 dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda di addebito della separazione per infedeltà avanzata dalla resistente risulti fondata e debba, pertanto, essere accolta. E invero, rileva il
Collegio che, alla luce dell'istruttoria espletata, risulta chiaro che il ricorrente abbia intrattenuto in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale con la sig.ra Per_2
circostanza non contestata e confermata dal fatto che il ricorrente ha iniziato a convivere con la compagna sin dal 12 luglio 2021, immediatamente dopo l'allontanamento dalla casa coniugale (cfr. verbale d'udienza del 17.01.2023 con dichiarazioni conformi di entrambe le parti sul punto). La relazione sentimentale tra i due deve, quindi, ritenersi avviata prima di quel momento, durante il matrimonio.
Avuto riguardo al criterio di ripartizione dell'onere probatorio in tema di violazione dell'obbligo di fedeltà, si è detto che, una volta dimostrata la relazione extraconiugale di un coniuge, è onere di quest'ultimo, se eccepisce l'insussistenza del nesso causale tra detta relazione e il fallimento del matrimonio, provare l'anteriorità della crisi rispetto all'accertata violazione dell'obbligo di fedeltà (Cass. civ. sezione I, n. 2059 del 14 febbraio 2012).
Ciò premesso, nel caso di specie, deve ritenersi pienamente provata la violazione dell'obbligo di fedeltà posta in essere da parte del marito in costanza di matrimonio. Non appare invece dimostrata la preesistenza della crisi coniugale rispetto a detto avvenimento, come addotta dal ricorrente. Rileva il Collegio, infatti, che la prospettazione del sia rimasta priva di Pt_1
adeguato riscontro probatorio;
lo stesso si è limitato ad affermare, in modo assolutamente generico, la preesistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza. Tale tesi, tuttavia, non è stata supportata a livello probatorio, per cui anche lo stesso abbandono della casa coniugale da parte del marito non risulta giustificato. Il ha invero assunto che Pt_1
l'affectio coniugalis sarebbe venuta meno allorché, nel lontano 2013, la moglie avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con tale signor , attuale compagno, e che Pt_2
detta relazione si era interrotta in quanto questi non intendeva attendere i tempi della separazione. Sul punto è stata indicata come teste la IG delle parti che all'epoca dei fatti aveva sei anni, ragion per cui la richiesta istruttoria è stata disattesa con ordinanza dell'8.11.2023 a cui si rimanda. Senza contare che, dopo quell'evento, la convivenza si è protratta per altri otto anni, cosicché appare in ogni caso poco credibile che detta relazione, anche qualora dimostrata, potesse ragionevolmente considerarsi la causa del naufragio della relazione coniugale.
7 Dunque, in definitiva, alla luce delle emergenze processuali, ritiene il Tribunale che il fallimento del matrimonio sia stato determinato dalla relazione extraconiugale instaurata dal ricorrente e dal conseguente abbandono da parte dello stesso del tetto coniugale, non essendo stata dimostrata una crisi coniugale pregressa. La separazione deve dunque essere addebitata al marito.
d) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE E DELLA MOGLIE
Con le conclusioni rassegnate in via definitiva il ricorrente ha chiesto che sia determinato in euro 800,00 il contributo mensile da porsi a proprio carico a titolo di mantenimento della IG, oltre al 100% delle spese straordinarie;
egli ha altresì proposto la determinazione in euro 200,00 mensili dell'assegno di mantenimento da porsi a suo carico in favore della moglie.
Come affermato dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli articoli
147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.” (Cassazione, sez. VI, ordinanza 12 aprile
2016, n. 7168).
Orbene, quanto alla situazione economico-reddituale di all'udienza Parte_1
presidenziale del 17.01.2023 lo stesso ha dichiarato di lavorare come team leader di carrozzeria presso una ditta di Mendrisio e di percepire circa 5000 chf mensili (cfr. udienza del 17.01.2023 e modifica contrattuale del 22.10.2024). Dalla documentazione versata in atti risulta una media delle buste paga mensili di chf. 5640 (media buste paga settembre-ottobre
2024). Vive in una casa gravata da una rata di mutuo di € 600 mensili, che paga unitamente alla compagna convivente (cfr. udienza del 17.01.2023).
Quanto alla situazione economico-reddituale della signora , la resistente ha CP_1
riferito di lavorare come operaia tessile e di guadagnare € 980 al mese (cfr. autodichiarazione del 20.12.2022). Dalla documentazione prodotta emerge un reddito mensile, calcolato al netto di dodici mensilità, pari a € 1006 nel 2022 (cfr. CU 2023) e a € 1016 nel 2023 (cfr. CU 2024), confermato anche dalle buste paga di circa € 1050 mensili del 2024 (cfr. buste paga 2024). La resistente vive nella casa coniugale, per cui paga un mutuo di € 14 mensili (avendo il ricorrente provveduto a versare, a copertura parziale del mutuo, il c.d. “II Pilastro”, dallo stesso maturato
8 quale lavoratore in Svizzera), la stessa risulta altresì gravata da un finanziamento di € 365, che si estinguerà ad agosto 2025 (cfr. autodichiarazione del 20.12.2022).
Tanto premesso, sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come documentata, tenuto conto della capacità lavorativa del anche specifica, dimostrata con Pt_1
riferimento all'attività lavorativa svolta e considerati i costi connessi ai bisogni di mantenimento rapportati all'età della IG, reputa il Collegio congruo confermare a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare alla moglie un contributo mensile pari a euro 1000 a titolo di mantenimento indiretto della IG, oltre al 100% delle spese straordinarie, con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, come peraltro pattuito dalle stesse parti nel corso del giudizio.
Per quanto concerne, invece, la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente, si richiama l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità che specifica come (cfr.: Cass.
n. 14840 del 27.06.2006), “al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze – ai sensi del secondo comma del citato art. 156 – consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti”.
Sempre in sede di giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. n. 13592 del 12.06.2006) è stato ritenuto che “in tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno
e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituale dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze.”
9 Pertanto, alla luce di quanto rappresentato in atti, tenuto conto dell'elevato stipendio del ricorrente, specie se messo a confronto con quello della resistente, appare congruo confermare in euro 200 il contributo mensile da porsi a carico di titolo di contributo Parte_1
al mantenimento di . Non risulta invero dimostrato quanto sostenuto Controparte_1
dal ricorrente in atti, ossia che la resistente avrebbe costituito un nuovo nucleo familiare con l'attuale compagno, circostanza negata dalla che risulta continuare a convivere con CP_1
la IG IN nella casa coniugale e) ULTERIORI DOMANDE
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
In particolare, le ulteriori domande svolte da parte resistente sono da ritenersi inammissibili nella presente sede, attesa l'estraneità rispetto al petitum e alla causa petendi propri del presente giudizio.
f) SPESE PROCESSUALI
Attesa la natura necessaria del presente procedimento, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di un terzo, con condanna del ricorrente - soccombente in punto addebito - a pagare alla resistente i residui due terzi delle spese di lite dalla medesima sopportate. Tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta, le spese di lite della ricorrente si liquidano nella somma di euro 7.616,00 oltre il 15% rimborso forfettario, cpa e iva come per legge;
due terzi di tale importo devono quindi essere posti a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 2° c.c. dei coniugi Parte_1
e , che hanno celebrato matrimonio a CADORAGO in data Controparte_1
20/04/1998, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vertemate
(anno 1998, atto n. 2, parte II, Serie B), con addebito al marito;
10 2. MANDA al Cancelliere affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di VERTEMATE e di CADORAGO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. PONE a carico di 'obbligo di corrispondere a , a Parte_1 Controparte_1 titolo di mantenimento della IG, l'importo mensile di € 1000,00, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat a partire da maggio 2023, oltre al 100% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo in uso presso il
Tribunale di Como;
4. PONE a carico di l'obbligo di versare a € 200 Parte_1 Controparte_1
mensili a titolo di assegno di mantenimento della stessa;
5. COMPENSATE le spese di lite nella misura di un terzo, CONDANNA al Parte_1 pagamento in favore di , della somma di € 5077, a titolo di rimborso Controparte_1
dei residui due terzi delle spese processuali, oltre 15% per rimborso forfettario, cpa e iva come per legge.
Così deciso in data 30.04.2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
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