Art. 39. (Riconoscimento degli studi)
Gli studenti iscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ad uno dei corsi funzionanti nelle citta' sedi delle Universita' o facolta' statali istituite ai sensi degli articoli 7 e 23, l'ordinamento dei quali sia ritenuto conforme ad un corso di laurea universitario, sono ammessi ad iscriversi presso le corrispondenti facolta' statali o riconosciute dallo Stato, nell'anno di corso immediatamente successivo a quello o a quelli per i quali abbiano superato almeno la meta' degli esami previsti nel piano di studi.
Sono riconosciuti validi, ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati, previo giudizio positivo su una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio, atta ad accertare il grado di preparazione complessiva degli allievi.
La conformita' dei corsi a un corso di laurea universitario, il riconoscimento degli esami, nonche' le modalita' ed i contenuti della prova scritta o pratica e del colloquio saranno stabiliti dai rispettivi consigli di facolta' o comitati ordinatori.
Qualora il giudizio non sia favorevole, il consiglio di facolta' o il comitato ordinatore determina, in relazione al risultato conseguito, l'anno di corso al quale lo studente puo' iscriversi e gli esami riconosciuti.
L'iscrizione dovra' essere richiesta entro e non oltre 60 giorni dalla data di istituzione delle Universita' statali di cui al primo comma.
Gli studenti iscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ad uno dei corsi funzionanti nelle citta' sedi delle Universita' o facolta' statali istituite ai sensi degli articoli 7 e 23, l'ordinamento dei quali sia ritenuto conforme ad un corso di laurea universitario, sono ammessi ad iscriversi presso le corrispondenti facolta' statali o riconosciute dallo Stato, nell'anno di corso immediatamente successivo a quello o a quelli per i quali abbiano superato almeno la meta' degli esami previsti nel piano di studi.
Sono riconosciuti validi, ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati, previo giudizio positivo su una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio, atta ad accertare il grado di preparazione complessiva degli allievi.
La conformita' dei corsi a un corso di laurea universitario, il riconoscimento degli esami, nonche' le modalita' ed i contenuti della prova scritta o pratica e del colloquio saranno stabiliti dai rispettivi consigli di facolta' o comitati ordinatori.
Qualora il giudizio non sia favorevole, il consiglio di facolta' o il comitato ordinatore determina, in relazione al risultato conseguito, l'anno di corso al quale lo studente puo' iscriversi e gli esami riconosciuti.
L'iscrizione dovra' essere richiesta entro e non oltre 60 giorni dalla data di istituzione delle Universita' statali di cui al primo comma.