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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 29/05/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 28.05.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1920/2022 R.G.L. TRA
, nata in [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
in calce al ricorso per Atp, dall'avv. Antoni e domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 arina Savastano, giusta procura generale alle liti, ed el omiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , ritenendo di averne i presupposti, in data 24.08.2021, ha presentato Parte_1 d scimento del diritto alla indennità di accompagnamento e dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità. La domanda non è stata accolta in quanto la competente CML INPS riconosceva la ricorrente “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L. 124/98) medio-grave 67%-99%” e portatore di handicap lieve, negando, di fatto, i requisiti sanitari necessari per l'accesso alle prestazioni assistenziali richieste. A seguito dell'ottenuto diniego, l'istante proponeva davanti al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al R.G. 1522/2021; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio, Dott. , con Persona_1 relazione depositata in data 26.10.2022, pur riconoscendo una invalidi e, ha ritenuto che il quadro clinico dell'istante non fosse tale da integrare il presupposto necessario per l'accesso alla indennità di accompagnamento. Riteneva, invece, che potesse essere riconosciuta la sussistenza di un handicap grave (l. 104/1992, art. 3, comma 3) con decorrenza da agosto 2022, periodo coincidente con l'espletamento delle operazioni peritali. 1.1. Pur non avendo contestato le risultanze dell'accertamento nei termini ex art. 195 c.p.c., la parte ricorrente depositava espresso atto di dissenso e proponeva tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritenendo errato il giudizio di diniego dell'indennità di accompagnamento per la non corretta valutazione dell'intero quadro patologico, caratterizzato da limitazioni psico-fisiche di rilevante gravità, che determinano la sua impossibilità di compiere in autonomia gli atti essenziali della vita quotidiana. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro di CP_
l'accertamento del sopra descritto stato di salute e la condanna dell al Parte_2
spese di lite. In via istruttoria, alla luce delle evidenziate carenze, fo va espressa richiesta di rinnovo della CTU. CP_ 1.2. L' si è costituito chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto, per la generi elle contestazioni mosse, e il rigetto nel merito, considerato il carattere esaustivo delle conclusioni del consulente incaricato.
1.3. All'esito dell'udienza dell'11.04.2023, rilevata l'assenza di osservazioni inviate nei termini di cui all'art. 195 c.p.c. e di nuova documentazione attestante un aggravamento del quadro clinico già esaminato, la causa veniva ritenuta matura per la decisione. Dopo un rinvio determinato dal gravoso carico di ruolo, l'odierna udienza veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. La parte ricorrente depositava note di trattazione scritta contenenti la rinuncia all'azione. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è infondato. Nelle note di trattazione per la odierna udienza, il difensore della ha dedotto di aver avuto Pt_1 dalla ricorrente “incarico di rinunziare all'azione e quindi di chiedere, c che il presente giudizio venga cancellato dal ruolo, con compensazione delle spese, atteso che la ricorrente si trova nei parametri reddituali per essere esentata dal predetto pagamento.” La rinuncia formulata deve essere qualificata quale rinuncia alla domanda, che a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari e non necessita di accettazione. Per effetto di quanto sopra il ricorso in opposizione deve essere rigettato.
3. Il consulente medico di ufficio, Dott. , nominato nel corso del Persona_1 procedimento per l'accertamento tecnico pre depositata il 26.10.2022, ha ritenuto che il complesso morboso dell'istante la rende certamente invalida in maniera totale e permanente ma non ha ritenuto integrate le condizioni necessarie per l'accesso alla indennità di accompagnamento, stante il grado di autonomia conservato nello svolgimento degli atti della vita quotidiana e la deambulazione possibile senza l'assistenza di terzi. Ha concluso, tuttavia, per la sussistenza del presupposto utile al riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità, con decorrenza dal mese di agosto 2022, data di svolgimento delle operazioni peritali. Si riportano, testualmente, le considerazioni medico-legali contenute nella relazione di cui sopra: “Da quanto è emerso dalle attuali indagini, è possibile affermare che la ricorrente di anni 79, risulta Parte_1 affetta dalle seguenti infermità: - Cardiopatia ipertensiva in FA con riduzione della mobilità del rachide dorso-lombare - Monorene congenito - Iniziale deterioramento cognitivo. La perizianda è affetta da cardiopatia ipertensiva e da un iniziale deterioramento cognitivo, evidente alla visita peritale ma non supportato da documentazione clinica allegata. Per tale motivo, si richiedeva in sede di visita peritale opportuna valutazione neurologica ad oggi non eseguita. La cardiopatia ipertensiva limita la capacità funzionale della perizianda, in associazione all'artrosi polidistrettuale che limita la capacità deambulatoria della stessa, limitandola a piccoli passi e con appoggio. Attualmente la perizianda riesce a mantenere la stazione eretta sebbene per un periodo limitato di tempo. In ultima analisi, la visita clinica da me effettuata ha evidenziato come lo stato fisico della perizianda non necessiti allo stato attuale di assistenza continua riguardo gli atti pratici della vita quotidiana come l'assunzione di farmaci, il lavarsi, il vestirsi ed il cucinare;
le condizioni generali sono discrete così come lo stato psichico. la paziente riesce a mantenere la posizione eretta seppure per periodi limitati.” Deve, quindi, rigettarsi il ricorso ed accertarsi il requisito sanitario nei limiti di cui sopra.
4. Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate, tenuto conto che il ricorso in opposizione ad ATP sortisce il rigetto e, tuttavia, la domanda originariamente proposta riceve accoglimento solo in parte (rigetto integrale della domanda relativa alla indennità di accompagnamento ed accoglimento parziale della domanda relativa allo status di portatore di handicap grave), sicché sussiste una chiara ipotesi di reciproca soccombenza - cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009: “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta,
Pag. 2 di 3 allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che possiede Parte_1 il requisito sanitario per il riconoscimento dell'han omma 3 della legge 104/92, con decorrenza da agosto 2022;
2. compensa le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU liquidate come da separato decreto. Lagonegro, 29.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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