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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4192/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Susanna Terni Giudice Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/04/2025 da 1) Parte_1 nato/a Milano (MI), in data 01.11.1984 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Sara Mangone presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Milano, in data 06.02.1981 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Vincenzo Mastropietro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Opera (MI), in data 09.10.2010 (anno 2010 atto n.24 reg. P.II parte S serie A ufficio 1) In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
- nata a [...], in data [...], C.F. , cittadina Persona_1 CodiceFiscale_3 italiana, minore di età
- , a Milano, in data 07.01.2019, C.F. cittadino Persona_2 C.F._4 italiano, minore di età
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale, sita in Rozzano (MI), in via Alberelle n. 15. L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà disgiunto per le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre per le decisioni di straordinaria amministrazione l'esercizio della responsabilità sarà congiunto e le decisioni di maggior interesse per i figli relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli minori;
2) la casa coniugale, sarà assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarvi con i figli minori;
Pt_1
i coniugi precisano che il box e la cantina dell'abitazione saranno invece gestiti in condivisione tra le parti e il sig. avrà libero accesso ai locali;
Pt_2
a) il sig. si impegna a pagare integralmente la rata del mutuo acceso sulla casa coniugale, Pt_2 pari ad € 1.300,00 mensili;
inoltre si impegna a rimborsare la somma di € 400,00 mensili ai propri genitori i quali hanno anticipato la somma di € 30.000,00 per la ristrutturazione dell'immobile coniugale;
b) con riferimento alle utenze della casa coniugale la sig.ra si impegna pagare gli importi Pt_1 dovuti per luce, gas, acqua, vodafone, allarme verisure e sky e netflix mentre il sig. Pt_2 continuerà a pagare gli abbonamenti disney +, amazon e la rata della lavatrice pari ad € 26,00 al mese;
c) le spese condominiali ordinarie saranno a carico della sig.ra in quanto assegnataria Pt_1 dell'immobile mentre le spese straordinarie saranno integralmente a carico del sig. Pt_2
3) con riguardo al diritto di visita e frequentazione del padre con i figli minori:
a) Il sig. attualmente si è trasferito in Opera Via Moneta n. 22/a dove è andato a convivere Pt_2 con la nuova compagna. Per questo motivo le parti hanno concordato un regime di visita transitorio fino al mese di agosto 2025: dunque fino al mese di febbraio 2025 i minori non intratterranno alcuna frequentazione con la compagna del padre;
a partire invece dal mese di marzo 2025 fino al mese di agosto 2025 il sig. avrà cura di introdurre gradualmente la compagna nella vita dei minori. Pt_2
In questo periodo pertanto i genitori gestiranno la frequentazione padre-figli in base ad accordi che intervengono direttamente tra loro, sia per quanto riguarda la frequentazione infrasettimanale sia relativamente a quella nel week end. Successivamente invece verrà applicato il regime di frequentazione ordinario ed i minori staranno dal padre a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera quando verranno riaccompagnati a casa della madre collocataria e durante la settimana due giorni dall'uscita da scuola sino alla sera. Si precisa, che nell'ipotesi in cui la sig.ra intrattenga una relazione con un nuovo Pt_1 compagno, durante il primo anno di frequentazione i minori non avranno alcun contatto con il compagno della madre, per il successivo anno sarà invece prevista una graduale frequentazione, senza pernottamento e vacanze insieme al nuovo compagno. b) con riferimento alle festività natalizie, i minori trascorreranno il giorno della Vigilia ed il giorno di Natale ad anni alterni presso ciascun genitore, il restante periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 06 gennaio con ciascun genitore ad anni alterni, avendo cura che i minori trascorrano il Natale con un genitore e Capodanno con l'altro; c) per le festività pasquali i minori staranno con ciascun genitore ad anni alterni;
nel caso in cui i genitori decidano di rimanere a casa per le festività i minori trascorreranno con un genitore il periodo dal giovedì santo alla domenica di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola;
d) per le vacanze estive i figli minori trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive. I genitori si impegnano a concordare il periodo di spettanza entro il 30 giugno di ogni anno;
e) inoltre nei giorni in cui si festeggiano la “festa della mamma” e il di lei compleanno, così come analogamente nei giorni in cui si festeggiano la “festa del papà” e il di lui compleanno i figli staranno rispettivamente con la madre o con il padre a prescindere dal consueto protocollo;
4) il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma complessiva di € 300,00 (cioè Pt_2 Pt_1
€ 150,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso al mantenimento dei minori, entro il 5 di ogni mese, che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre le spese straordinarie per i figli minori saranno suddivise in misura del 50% tra i coniugi secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) l'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
6) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni e qualsiasi contributo di mantenimento personale, essendo entrambi autosufficienti.
7) i coniugi chiedono inoltre di PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
a) con riferimento alla casa coniugale sita in Rozzano (MI), via Alberelle n. 15, così come meglio descritta nell'atto di compravendita immobiliare, attualmente in comproprietà al 50% tra i coniugi, le parti hanno raggiunto il seguente accordo economico:
b) la sig.ra si impegna a cedere la propria quota del 50% dell'immobile di proprietà Parte_1 al sig. che accetta di acquisire la quota, divenendo unico proprietario dell'immobile; Parte_2
c) di contro il sig. si impegna ad accollarsi interamente il mutuo in corso acceso dalle Parte_2 parti per l'acquisto della casa coniugale, liberando la sig.ra da qualsiasi onere connesso al Pt_1 mutuo;
pertanto la sig.ra sarà estromessa dal contratto di mutuo e il sig. ne diverrà Pt_1 Pt_2 unico intestatario. Si dà atto che, assunte opportune informazioni dalla Banca, a seguito dell'omologa della separazione, entro 12 mesi, il sig. si impegna ad avviare le pratica di accollo del mutuo Pt_2 presso la Banca;
d) la stipula del rogito notarile per la cessione della quota del 50% della sig.ra al sig. Pt_1
dovrà avvenire entro 60 giorni dalla conclusione della pratica di accollo;
Pt_3
e) le spese notarili saranno ad esclusivo carico del sig. Pt_2
f) i coniugi hanno già provveduto a definire prima d'ora ogni altro rapporto di carattere patrimoniale, e pertanto dichiarano di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente, e prestano il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido ai fini dell'espatrio per se stessi e per i minori;
g) i coniugi danno atto che le condizioni pattuite nel presente ricorso saranno valide sin dal momento del deposito dello stesso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Opera (MI) in data 09.10.2010
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Opera (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 30.4.2025
Il Presidente rel. Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Susanna Terni Giudice Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/04/2025 da 1) Parte_1 nato/a Milano (MI), in data 01.11.1984 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Sara Mangone presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Milano, in data 06.02.1981 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Vincenzo Mastropietro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Opera (MI), in data 09.10.2010 (anno 2010 atto n.24 reg. P.II parte S serie A ufficio 1) In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
- nata a [...], in data [...], C.F. , cittadina Persona_1 CodiceFiscale_3 italiana, minore di età
- , a Milano, in data 07.01.2019, C.F. cittadino Persona_2 C.F._4 italiano, minore di età
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale, sita in Rozzano (MI), in via Alberelle n. 15. L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà disgiunto per le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre per le decisioni di straordinaria amministrazione l'esercizio della responsabilità sarà congiunto e le decisioni di maggior interesse per i figli relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli minori;
2) la casa coniugale, sarà assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarvi con i figli minori;
Pt_1
i coniugi precisano che il box e la cantina dell'abitazione saranno invece gestiti in condivisione tra le parti e il sig. avrà libero accesso ai locali;
Pt_2
a) il sig. si impegna a pagare integralmente la rata del mutuo acceso sulla casa coniugale, Pt_2 pari ad € 1.300,00 mensili;
inoltre si impegna a rimborsare la somma di € 400,00 mensili ai propri genitori i quali hanno anticipato la somma di € 30.000,00 per la ristrutturazione dell'immobile coniugale;
b) con riferimento alle utenze della casa coniugale la sig.ra si impegna pagare gli importi Pt_1 dovuti per luce, gas, acqua, vodafone, allarme verisure e sky e netflix mentre il sig. Pt_2 continuerà a pagare gli abbonamenti disney +, amazon e la rata della lavatrice pari ad € 26,00 al mese;
c) le spese condominiali ordinarie saranno a carico della sig.ra in quanto assegnataria Pt_1 dell'immobile mentre le spese straordinarie saranno integralmente a carico del sig. Pt_2
3) con riguardo al diritto di visita e frequentazione del padre con i figli minori:
a) Il sig. attualmente si è trasferito in Opera Via Moneta n. 22/a dove è andato a convivere Pt_2 con la nuova compagna. Per questo motivo le parti hanno concordato un regime di visita transitorio fino al mese di agosto 2025: dunque fino al mese di febbraio 2025 i minori non intratterranno alcuna frequentazione con la compagna del padre;
a partire invece dal mese di marzo 2025 fino al mese di agosto 2025 il sig. avrà cura di introdurre gradualmente la compagna nella vita dei minori. Pt_2
In questo periodo pertanto i genitori gestiranno la frequentazione padre-figli in base ad accordi che intervengono direttamente tra loro, sia per quanto riguarda la frequentazione infrasettimanale sia relativamente a quella nel week end. Successivamente invece verrà applicato il regime di frequentazione ordinario ed i minori staranno dal padre a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera quando verranno riaccompagnati a casa della madre collocataria e durante la settimana due giorni dall'uscita da scuola sino alla sera. Si precisa, che nell'ipotesi in cui la sig.ra intrattenga una relazione con un nuovo Pt_1 compagno, durante il primo anno di frequentazione i minori non avranno alcun contatto con il compagno della madre, per il successivo anno sarà invece prevista una graduale frequentazione, senza pernottamento e vacanze insieme al nuovo compagno. b) con riferimento alle festività natalizie, i minori trascorreranno il giorno della Vigilia ed il giorno di Natale ad anni alterni presso ciascun genitore, il restante periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 06 gennaio con ciascun genitore ad anni alterni, avendo cura che i minori trascorrano il Natale con un genitore e Capodanno con l'altro; c) per le festività pasquali i minori staranno con ciascun genitore ad anni alterni;
nel caso in cui i genitori decidano di rimanere a casa per le festività i minori trascorreranno con un genitore il periodo dal giovedì santo alla domenica di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola;
d) per le vacanze estive i figli minori trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive. I genitori si impegnano a concordare il periodo di spettanza entro il 30 giugno di ogni anno;
e) inoltre nei giorni in cui si festeggiano la “festa della mamma” e il di lei compleanno, così come analogamente nei giorni in cui si festeggiano la “festa del papà” e il di lui compleanno i figli staranno rispettivamente con la madre o con il padre a prescindere dal consueto protocollo;
4) il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma complessiva di € 300,00 (cioè Pt_2 Pt_1
€ 150,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso al mantenimento dei minori, entro il 5 di ogni mese, che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre le spese straordinarie per i figli minori saranno suddivise in misura del 50% tra i coniugi secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) l'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
6) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni e qualsiasi contributo di mantenimento personale, essendo entrambi autosufficienti.
7) i coniugi chiedono inoltre di PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
a) con riferimento alla casa coniugale sita in Rozzano (MI), via Alberelle n. 15, così come meglio descritta nell'atto di compravendita immobiliare, attualmente in comproprietà al 50% tra i coniugi, le parti hanno raggiunto il seguente accordo economico:
b) la sig.ra si impegna a cedere la propria quota del 50% dell'immobile di proprietà Parte_1 al sig. che accetta di acquisire la quota, divenendo unico proprietario dell'immobile; Parte_2
c) di contro il sig. si impegna ad accollarsi interamente il mutuo in corso acceso dalle Parte_2 parti per l'acquisto della casa coniugale, liberando la sig.ra da qualsiasi onere connesso al Pt_1 mutuo;
pertanto la sig.ra sarà estromessa dal contratto di mutuo e il sig. ne diverrà Pt_1 Pt_2 unico intestatario. Si dà atto che, assunte opportune informazioni dalla Banca, a seguito dell'omologa della separazione, entro 12 mesi, il sig. si impegna ad avviare le pratica di accollo del mutuo Pt_2 presso la Banca;
d) la stipula del rogito notarile per la cessione della quota del 50% della sig.ra al sig. Pt_1
dovrà avvenire entro 60 giorni dalla conclusione della pratica di accollo;
Pt_3
e) le spese notarili saranno ad esclusivo carico del sig. Pt_2
f) i coniugi hanno già provveduto a definire prima d'ora ogni altro rapporto di carattere patrimoniale, e pertanto dichiarano di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente, e prestano il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido ai fini dell'espatrio per se stessi e per i minori;
g) i coniugi danno atto che le condizioni pattuite nel presente ricorso saranno valide sin dal momento del deposito dello stesso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Opera (MI) in data 09.10.2010
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Opera (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 30.4.2025
Il Presidente rel. Dott.ssa Laura Maria Cosmai