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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10681 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Pasqualina Grauso, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3645 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Roma, via Quintilio Varo n. 112, presso dell'avvocato Raul Carosi, che lo rappresenta e la difende;
- ricorrente -
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore Controparte_2
- resistente -
(c.f. ), nella sopradetta qualità nonché Controparte_2 C.F._2 personalmente in virtù dell'art. 38 del codice civile;
- resistente -
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., – premesso di aver Parte_1 concesso in locazione l'immobile ad uso commerciale di sua proprietà sito in Roma, alla via Attio Labeone 18, mediante contratto ad uso diverso dall'abitativo del
1 1°1.2019, regolarmente registrato, all'associazione , Controparte_1 rappresentata dalla sig.ra e che, nonostante recesso anticipato del Controparte_2 conduttore, comunicato in data 31.7.2023, nel rispetto del termine di preavviso semestrale (di cui all'art. 4 del contratto), a mezzo lettera raccomandata, e perfezionatosi alla data del 31.1.2024, l'immobile veniva effettivamente liberato, con riconsegna delle chiavi e trasloco dei mobili e degli effetti personali, solamente il
24.2.2024, con la conseguenza che la conduttrice si è resa morosa del pagamento della mensilità di gennaio 2024 per la somma di euro 725, nonché della quota parte della mensilità di febbraio 2024 (riparametrata per i giorni effettivi fino alla liberazione dell'immobile) pari ad euro 571,92 e per un residuo di euro 8 per la mensilità di novembre 2023 (scaturente a sua volta da una differenza di pagamento sulle due precedenti mensilità per complessive 18 euro) – ha evocato in giudizio l'associazione
, in persona della legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
, nonché la legale rappresentante nella sopradetta qualità nonché Controparte_2 personalmente in virtù dell'art. 38 c.c., al fine di sentire accertare il diritto di credito della parte ricorrente e, per l'effetto, di condannare le parti intimate, in solido tra loro, al pagamento in suo favore della somma di euro 1.398,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
2. L'associazione , pur ritualmente Controparte_3 evocate in giudizio, non si sono costituite e, pertanto, sono state dichiarate contumaci.
3. All'odierna udienza, respinta la richiesta di parte ricorrente di prova per testi siccome superflua, ritenuta la causa matura per la decisione, essa è stata decisa ex art. 429 c.p.c..
4. Dagli atti di causa è emerso che il contratto di locazione intercorrente tra
[...]
, quale locatore, e l'associazione , Parte_1 Controparte_1 quale conduttrice, è cessato alla data del 31.1.2024 a seguito della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, di recesso anticipato della conduttrice del 31.7.2023, avvenuta nel rispetto del termine di preavviso semestrale, di cui all'art. 4 del contratto di locazione.
È altresì emerso che, nonostante la cessazione del contratto in data 31.1.2024, parte conduttrice ha effettivamente liberato l'immobile, con riconsegna delle chiavi e trasloco dei mobili e degli effetti personali (ovverosia libero da cose e persone),
2 riconsegnando l'immobile alla proprietà solamente in data 24.2.2024, come risulta da una ricevuta firmata dal sig. e dalla sig.ra in tale data. Parte_1 CP_2
Essendo provata la perdurante detenzione del bene fino al 24.2.2024 da parte della sig.ra (acclarata da atto da ella firmato), nel periodo dal 1°.
2.2024 al 24.2.2024 CP_2 vi è stata un'occupazione senza titolo, per la quale è dovuta un'indennità di occupazione pari all'importo del canone ai sensi dell'art. 1591 del codice civile.
4.1. Tanto premesso, si osserva che, poiché si verte in tema di adempimento contrattuale, parte locatrice è tenuta soltanto ad allegare il titolo giustificativo della pretesa azionata, restando a carico della parte conduttrice l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'effettivo e puntuale adempimento della prestazione (cfr. Cass. civ., sezioni unite, n. 13533/2001 e Cass. civ. n. 341/2002).
Nella fattispecie parte ricorrente ha evaso l'onere della prova su di essa incombente, producendo in giudizio il contratto di locazione, da cui si trae prova del titolo del credito vantato, nonché il documento di riconsegna da cui si trae prova del ritardato rilascio;
il ricorrente ha dedotto che la conduttrice si è resa morosa nel pagamento della mensilità di gennaio 2024 per la somma di euro 725, della quota parte della mensilità di febbraio 2024 (parametrata ai giorni effettivi fino alla liberazione) pari ad euro 571,92, di un residuo di euro 8,00 per la mensilità di novembre 2023 e delle spese condominiali del primo bimestre 2024, poste, ai sensi dell'art. 5 del contratto, integralmente a carico della conduttrice e pari a 21 euro complessivi (come da bollettino postale versato in atti).
La convenuta, dal canto suo, non ha dimostrato il pagamento di quanto richiesto, dimostrando, anzi disinteresse al giudizio, rimanendo contumace.
4.2. Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del contratto di locazione, “Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dei locali alla scadenza, la parte conduttrice (…) dovrà pagare alla parte locatrice una indennità per l'abusiva occupazione pari al canone di affitto a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, oltre ad una ulteriore indennità giornaliera, a titolo di penale parziale, pari ad € 15,00 (euro quindici/00), fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno”.
3 Considerando la liberazione dell'immobile è avvenuta il 24.2.2024, anziché il
31.1.2024, la penale di 15 euro al giorno è dovuta per 24 giorni, per un totale di 360 euro.
4.3. Sono altresì dovute sono dovute dall'associazione le spese sostenute dal sig.
per la mediazione obbligatoria, inutilmente esperita il 23.12.2024 con esito Parte_1 negativo per mancata presentazione della parte debitrice chiamata. Esse ammontano, come da fattura e bonifico in atti, a euro 212,92 (190,32 di oneri + 22,60 per notifiche postali).
4.4. Al debito complessivo va sottratta la somma di 500 euro consegnata brevi manu dalla sig.ra al sig. in data 24.2.2024 (come da ricevuta firmata in CP_2 Parte_1 atti), espressamente “a titolo di acconto sul maggior dovuto relativamente al canone di locazione e spese condominiali
(…) relativamente al periodo dal 01/01/2024 alla data del definitivo rilascio del locale
(…) prevista per il giorno 24/02/2024”.
4.5. Pertanto, l'importo complessivo dovuto è pari a euro 1.398,84 (= 725 + 571,92 + 8
+ 21 + 360 + 212,92 – 500).
4.6. Il ricorrente ha chiesto la corresponsione anche degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Al riguardo si evidenzia che siffatta domanda può essere accolta soltanto in parte, giacché la rivalutazione monetaria non è dovuta sui canoni, oneri condominiali e rimborso delle spese di mediazione, trattandosi di debiti di valuta e in mancanza di prova del maggior danno. Su dette poste sono dovuti solo gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Essa, invece, è dovuta dal 25.2.2024 (ovverosia dopo il rilascio) al saldo, insieme agli interessi legali, sulla somma di euro 571,92 dovuta a titolo di occupazione senza titolo, trattandosi di debito di valore.
5. Ai sensi dell'art. 38 del codice civile, la sig.ra è responsabile in Controparte_2 solido del pagamento del suddetto debito dell'associazione, in quanto ella, in qualità di legale rappresentante dell'ente, ha agito in nome e per conto della Controparte_1
, stipulando e firmando il contratto di locazione.
[...]
4 6. In conclusione, l'associazione , nonché , Controparte_1 Controparte_2 nella qualità di legale rappresentante della predetta associazione, devono essere condannate in solido, a pagare, in favore di , la somma di Parte_1 euro 1.398,84, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo e solo per la quota parte di euro 571,92 dovuta a titolo di occupazione senza titolo anche con l'aggiunta della rivalutazione monetaria dal 25.2.2024 al saldo.
6.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) condanna l'associazione e , nella qualità Controparte_1 Controparte_2 di legale rappresentante della predetta associazione, nonché in proprio, a pagare, in favore di , la somma di euro 1.398,84, oltre agli interessi Parte_1 legali, dalle singole scadenze al saldo e soltanto in relazione alla quota parte di euro
571,92, dovuta a titolo di occupazione senza titolo, anche con l'aggiunta della rivalutazione monetaria dal 25.2.2024 al saldo;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) condanna l'associazione e , nella qualità Controparte_1 Controparte_2 di legale rappresentante della predetta associazione, nonché in proprio, a rifondere a le spese di giudizio, che liquida in euro 600, oltre al Parte_1 rimborso forfettario (15%), iva e cpa nella misura di legge.
Roma, 10.7.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso
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