Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 1527 /2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 17/12/2024), nella causa n. 1527/2021 RGL, promossa da:
ass. dall'Avv.ta MAROGNA GABRIELLA Parte_1 C.F._1
MARIA e dall'Avv.to FIORI ALESSANDRO;
PARTE RICORRENTE
contro
:
, Controparte_1
ass. dall'Avv.to BONURA HARALD, P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
, Controparte_2
P.IVA_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 10220200006513245000 dell'importo complessivo di € 7.763,67, notificata il 26/10/21, per mancato versamento del contributo soggettivo ed integrativo minimo asseritamente dovuto alla per lo CP_1 svolgimento della professione di geometra per l'anno 2017; ha dedotto di essere stato iscritto d'ufficio alla in quanto geometra Controparte_1 dipendente di ente pubblico, ma di essere stato sospeso dall'albo in esito al provvedimento disciplinare del 20/5/2008, ancora in essere, e di essere in quiescenza dal 2/1/1991; che nel 2017 aveva 77 anni e pertanto superava il limite di età stabilito per la quiescenza sia della sia dell'INPS; che non Pt_2 sussistono i presupposti per l'imposizione contributiva non avendo potuto produrre redditi a causa della sospensione cautelare irrogata che, per la sua
1
ha chiesto: “- accertare e dichiarare nulla la cartella di pagamento emessa da Controparte_3
per conto dell'Ente impositore
[...] Controparte_1
n. 10220200006513245000 con il ruolo n.
[...]
2020/000697 per un importo complessivo di € 7.763,67; - accertare l'insussistenza e dichiarare illegittime le richieste previdenziali che l'Ente impositore ha richiesto Controparte_1 al ricorrente con la cartella di pagamento n. 10220200006513245000 con il ruolo n. 2020/000697 per un importo complessivo di € 7.763,67; - con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiarati antistatari ex art. 93 c.p.c.”;
− parte convenuta Controparte_1 si è costituita deducendo che il ricorrente si è volontariamente
[...] iscritto all'albo professionale dei geometri di dal 20/3/97 e ciò CP_2 comporta, ai sensi dell'art. 1 L. 37/67 e dell'art. 5 dello Statuto della , CP_1
l'automatica iscrizione alla cassa previdenziale con obbligo contributivo minimo come confermato dai più recenti orientamenti giurisprudenziali sul tema;
che non sussiste alcun obbligo di restituzione stante la natura solidaristica del contributo oggetto di causa;
richiamando i precedenti inter partes relativi a differenti periodi di imposta (C. App. Sassari n. 166/18 del 27/4/19 e RG n. 21/21 del 10/1/24), ha chiesto: “accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso qui avversato, in fatto e in diritto, statuendone il rigetto;
accertando e dichiarando, per l'effetto, la legittimità e la debenza degli importi indicati nella cartella di pagamento di cui in epigrafe, del tutto o in parte, con condanna del geom. al pagamento degli stessi. Con vittoria Pt_1 di spese e compensi.”;
− parte convenuta è rimasta contumace;
CP_4
− la causa, di natura documentale, è stata discussa dalle parti e viene così decisa.
Ritenuto che:
1. la questione attiene, in primo luogo, alla legittimità dell'automatica iscrizione alla conseguente dell'iscrizione nell'Albo professionale e all'obbligo di Pt_2 versare la contribuzione minima;
2. in quanto condivisibile ed espressione dell'orientamento ormai maggioritario in giurisprudenza, può richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Corte di Appello sezione distaccata di Sassari n. 29 del 19/2/24 (RG 84/20) che, in un caso analogo al presente, ha affermato:
“mutando il precedente orientamento, la Cassazione, a partire dalla recente sentenza n. 4568/2021, ha affermato il principio di diritto secondo cui " ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e Parte_3 del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale essendo CP_1
2 irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti;
è opportuno chiarire il percorso compiuto dalla giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass. n. 5375 del 2019, sino alle ultime pronunce appena citate, sulla questione oggetto del presente giudizio;
la valutazione in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma 1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003, (nella parte in cui prevede l'iscrizione alla cassa anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo), affermata da Cass. n. 5375 del 2019, risulta in effetti consapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione che, con la citata Cass. n. 4569 del 2021 e le successive ordinanze, ha precisato che: già L. 4 febbraio 1967, n. 37 (titolata "Riordinamento della nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e CP_1 miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, aveva previsto l'obbligo di iscrizione alla " a favore Controparte_5 dei geometri" istituita con L. 24 ottobre 1955, n. 990, di tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri;
la L. 20 ottobre 1982, n. 773, di riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla;
nel sistema di tale ultima legge, l'occasionalità dell'attività svolta CP_1 dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere CP_1 periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del comma 7 del citato art. 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10); - in tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale CP_1 dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima;
- nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere al 2003 ha ribadito l'automatismo di CP_1 iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla , dunque, non rileva la mancata CP_1 produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negativa;
" (Cass. civ. n. 1410/2022).
3 La Cassazione ha altresì precisato, con principio espresso con riguardo agli ingegneri ma applicabile a tutti gli iscritti agli Albi professionali, "che "l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorchè questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività" sottolineando che "la limitazione dell'imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova fondamento nella L. n. 1395 del 1923, art. 7 e nel R.D. n. 2537 del 1925, artt. 51, 52 e 53, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre _la L. n. 6 del 1981, art. 21, stabilisce unicamente che l'iscrizione alla è obbligatoria per CP_1 tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità" (cfr. Cass. 29/08/2012 n. 14684 e 15/04/2013 n. 9076). Si è chiarito che "nel concetto in questione deve ritenersi compreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione" evidenziando come tale interpretazione, valida per tutte le categorie professionali - che si traduce nell'esclusione della sussistenza dell'obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile un intreccio tra tipo di attività e conoscenze tipiche del professionista - sia stata suggerita dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 402 del 1991, resa a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori iscritti alla di previdenza ai sensi della L. n. CP_1
576 dei 1980, art. 11, comma 1 e nella quale si è esplicitamente affermato che il prelievo contributivo in parola è collegato all'esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per loro intrinseca connessione ai contenuti dell'attività propria della libera professione;
in sostanza le prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune. In definitiva, secondo la lettura adeguatrice della Corte costituzionale, il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l'attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività stessa si fonda. Il limite di tale connessione (e, pertanto, del parametro di assoggettabilità) è l'estraneità dell'attività stessa alla professione. (Cass. ult. cit. ed anche recentemente Cass. 27/05/2016 n. 11013 quest'ultima relativa ad una fattispecie sovrapponibile a quella oggi in esame)". (Cass. civ. n. 31461/2021).
Per contro, non appare dirimente la circostanza che l'appellato non abbia prodotto reddito professionale nell'anno in esame atteso che, come detto in
4 precedenza, il geometra è obbligato alla corresponsione del contributo minimo anche in caso di reddito negativo per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo.
In particolare, la Cassazione ha chiarito che “L'art. 1 della legge 4 febbraio 1967 n. 37, sul riordinamento della Cassa nazionale di previdenza a favore dei geometri, il quale, innovando la normativa precedente, prevede come obbligatoria l' iscrizione alla medesima di tutti gli iscritti nell'albo CP_1 professionale, comporta che il diritto del geometra al trattamento assicurativo va riconosciuto in base al riscontro obiettivo di detta iscrizione all'albo, a prescindere dall'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.” (Cass. Civ. n. 7543/1993; 3675/1982): ciò in quanto “I Geometri iscritti all'albo professionale,
.... sono obbligati al versamento del contributo di solidarietà nella misura minima e fissa prevista dal sesto comma dell'art. 10 della legge 20 ottobre 1982 n. 773, ancorché non esercitino la professione e non percepiscano quindi alcun reddito professionale, senza che ciò renda la norma sospettabile d'illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 2 e 3 cost., tenuto conto che l'obbligo del contributo, nella misura minima predetta, trae idonea giustificazione dalla sola circostanza dell' iscrizione all'albo, la quale è libera e fonte, di per sè, di utilità almeno potenziali.”. (Cass. Civ. n. 6156/1988), atteso che "il principio fondamentale che determina l'obbligo di contribuzione è quello della oggettiva riconducibilità delle attività svolta alla professione, mentre non rilevano altre circostanze quali l'assenza di reddito e l'ambito familiare in cui attività si è svolta, sicché l'eventuale assenza reddito sarebbe comunque un fatto non rilevante." (Cass. civ. n. 4568/2021).
In considerazione appunto del rilievo che l'appellante risulta ancora iscritto all'albo e che in quanto tale egli è obbligato alla iscrizione alla alla quale CP_1 deve corrispondere il contributo minimo, non avendo fornito prova idonea a superare la presunzione delineata dalla citata giurisprudenza di legittimità, e, dunque, di avere svolto attività in concreto non riconducibile al bagaglio professionale, culturale e tecnico di geometra, l'opposizione deve essere rigettata.
Detto orientamento giurisprudenziale può dirsi consolidato nella giurisprudenza della Cassazione secondo cui " secondo il principio di diritto formulato da questa Corte (Cass. n. 4568 del 2021 e successive), "In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla dei geometri CP_1 liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione CP_1 all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti"; (Cass. civ. n. 4168/2023).
Con la precisazione che "Dall'obbligo di iscrizione alla -previsto dallo CP_1
Statuto della stessa con disposizione ... legittima - deriva, inoltre, l'applicazione
5 delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, CP_1 solo nei limiti delle condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la CP_1 CP_1 svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della , CP_1 prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal calli, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra." (Cass. civ. n. 4162/2023; v. anche Cass. civ. n. 3998/2023).
E nel caso di specie, si rileva l'assenza di alcuna attestazione sul punto sì che non è possibile escludere le attinenze - sopra evidenziate - tra l'attività della stessa e la formazione professionale dell'appellante.”;
3. allo stesso modo, nel caso di specie, deve rilevarsi che il ricorrente, in quanto iscritto volontariamente all'albo -e mai cancellato nonostante la prolungata sospensione-, è obbligato alla iscrizione alla e, di conseguenza, ai sensi CP_1 dell'art. 1 comma 2 del regolamento, alla contribuzione minima richiesta dall'ente stante l'assenza di allegazione o prova della sussistenza di atti o fatti impedienti;
4. deve, infatti, rilevarsi che solo la cancellazione dall'albo comporta l'onere per la di provare lo svolgimento di attività professionale al fine di pretendere CP_1 il versamento dei corrispondenti contributi, non altrettanto può dirsi nel caso di mera sospensione cautelare, che comporta comunque il permanere dell'iscrizione all'albo e, quindi, anche alla cassa;
5. a riprova di ciò si osserva che secondo il regolamento della , il CP_1 professionista è tenuto – rientrando tra i soggetti indicati dell'art. 8 comma 1- ad effettuare le comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 6 del regolamento, con la conseguenza prevista dal comma 9 in caso di omessa dichiarazione;
ai sensi del successivo art. 15 comma 2, ad effettuare tale dichiarazione è obbligato anche il geometra che non ha percepito reddito dall'attività professionale, categoria alla quale appartiene, ad esempio, il geometra;
CP_6
6. il ricorso, pertanto, deve essere respinto;
6 7. le spese di lite possono essere compensate alla luce del mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità e del contrasto della giurisprudenza di merito nel caso di specie.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese .
Così deciso in Sassari, il 03/01/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
7