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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 31/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
3) Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 250/2024
promossa da:
nata a [...] [...] Parte_1
(Avv. Alessandro Calvano)
RICORRENTE
contro nato in [...] il [...] Controparte_1
(Avv. Chiara Diamanti)
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
INTERVENUTO NECESSARIO
Avente ad oggetto: separazione giudiziale Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. conveniva in giudizio al Parte_1 Controparte_1
fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia di separazione, nonché provvedimenti in ordine all'affidamento e al mantenimento della figlia nata dal loro matrimonio.
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente deduceva che aveva contratto matrimonio civile con in LA (Marocco) in data 03.12.2018, matrimonio regolarmente Controparte_1
trascritto nel Comune di Viareggio all'atto n. 32 - parte II - serie C ufficio primo;
che dalla loro unione era nata, in data 22.11.2019, la figlia;
che la breve vita familiare si era svolta in Persona_1
un immobile di proprietà esclusiva della ricorrente, sito in Viareggio (LU), fraz. Torre del Lago, via della Guidicciona Est n. 19/B, dove la stessa viveva unitamente alla figlia, alla di lei sorella ed alla di lei zia;
che dal giorno del matrimonio (03.12.2018) i coniugi avevano convissuto presso la suddetta abitazione dal giorno 09.02.2019 sino agli inizi del mese di maggio 2019 e, successivamente, da fine maggio 2019 fino al 17.06.2019, allorché, a seguito di un forte litigio dovuto allo stato di alterazione farmacologica ed alcoolica del marito, quest'ultimo lasciava l'abitazione e si trasferiva a Modena;
che il resistente faceva rientro in Toscana per la nascita della figlia (22.11.2019) e viveva per un mese presso un affittacamere in Torre del Lago Puccini;
che la coppia tornava a convivere dal 22.12.2019
fino al 22.05.2020 in un appartamento sito in Torre del Lago Puccini (LU) nel complesso
“Lagomare”, Viale Kennedy n. 11, ove il resistente risulta avere tutt'ora la residenza anagrafica;
che la ricorrente fino al mese di marzo 2020 si recava presso tale abitazione solamente nel fine settimana e poi, stante il periodo di lockdown dovuto al Covid-19, la coppia conviveva fino al giorno 22 maggio
2020; che, in tale periodo di convivenza “forzata”, controparte, contravvenendo alla normativa allora vigente, ogni pomeriggio si allontanava dall'abitazione per far rientro all'ora di cena, quando assumeva sostanze stupefacenti (cannabis); che, in data 22.05.2020, ritornava a Controparte_1
Modena fino al giorno 12.09.2020, quando rientrava a Viareggio, ma, non avendo alcuna disponibilità abitativa, dormiva in spiaggia e/o presso il dormitorio pubblico fino al giorno 15.09.2020, quando veniva tratto in arresto e condotto nella Casa Circondariale di Lucca per i reati previsti e puniti dagli artt. 583 quinquies e 585 c.p.; che al resistente veniva concessa il giorno 12.08.2022 la misura alternativa degli arresti domiciliari, che scontava presso l'abitazione della ricorrente, dalla quale,
però, evadeva per ben due volte, tanto che veniva nuovamente tratto in arresto in data 05.11.2022;
che, durante tale periodo, dopo il primo mese di relativa tranquillità, si isolava Controparte_1
con il telefono cellulare, chiedeva continuamente che venissero acquistati alcolici ed assumeva psicofarmaci;
che la seconda volta in cui il resistente evadeva dagli arresti domiciliari, in data
26.10.2022, veniva ricondotto presso l'abitazione della ricorrente dalle Forze dell'Ordine in stato di agitazione.
Con riferimento alla capacità economica, rappresentava che svolgeva l'attività di operaia presso la ditta individuale AZ CO in Torre del Lago, con contratto a tempo determinato, percependo uno stipendio mensile di circa € 400,00; che il marito era detenuto dal mese di aprile 2023 presso la
Casa Circondariale di Massa e non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa.
Relativamente all'affidamento della figlia minore, deduceva che i coniugi, dalla celebrazione del matrimonio, avevano convissuto in modo sporadico e per brevi periodi, il più lungo dei quali (3 mesi)
durante il lockdown per il Covid-19; che il marito non si era mai interessato della crescita,
dell'educazione, dell'istruzione e della cura della minore, così come non aveva mai provveduto ai bisogni ed alle necessità della stessa;
che il resistente da anni soffriva di una patologia psichiatrica,
mai approfondita mediante una presa in carico del servizio sanitario pubblico, né adeguatamente curata, per cui assumeva psicofarmaci quali BDZ, tra cui rivotril, valium e lexotan, prescritti ai tempi della prima carcerazione presso la Casa Circondariale di Lucca;
che faceva uso Controparte_1
costante di sostanze stupefacenti (cannabis) e di alcolici, motivo per cui spesso era irascibile ed irritabile, tanto che la ricorrente e la figlia non potevano interagire con lo stesso, dovendolo assecondare, onde evitare reazioni pregiudizievoli per entrambe;
che, al fine di tutelare la serenità ed il benessere della figlia, nei brevi periodi di convivenza con il marito, si era anche trovata costretta a consegnare a quest'ultimo somme di denaro per l'acquisto di bevande alcoliche, proprio per tenere la situazione sotto controllo e gestire le condotte del resistente, il quale, una volta ottenuto il denaro, si isolava nell'abitazione, disinteressandosi completamente della famiglia e, soprattutto, della bambina;
che il padre non era mai stato in grado di creare con la figlia un legame profondo di cura e di affetto necessario per la serena crescita psico-fisica della minore;
che da oltre un anno la bambina non aveva alcun rapporto con il padre, ad eccezione di qualche incontro effettuato presso la Casa Circondariale
e di una breve videochiamata, che avviene con cadenza settimanale;
che il totale disinteresse sia morale che materiale del padre nei confronti della figlia, le pregresse dipendenze dello stesso, nonché
la sua patologia psichiatrica, unitamente alla gravità del reato per cui era attualmente detenuto, erano tutti elementi pregiudizievoli per la serena crescita e l'equilibrato sviluppo della bambina e sufficienti ad escludere l'affidamento condiviso.
Alla luce delle circostanze sopraindicate, chiedeva che venisse disposto l'affidamento esclusivo rafforzato della minore a proprio favore, nonché venissero disposti incontri protetti padre-figlia mediante videochiamata con cadenza settimanale alla presenza di un educatore.
Quanto al contributo per il mantenimento della figlia, in considerazione dei tempi di permanenza presso il genitore collocatario e della situazione economico-reddituale di entrambi i genitori, chiedeva che venisse disposto a carico del resistente la somma mensile di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Lucca.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio che contestava quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
eccepito e prodotto.
In particolare, deduceva che non era affetto da patologia psichiatrica tale da non poter essere curata con l'uso dei farmaci prescritti ed essere pericolosa per la sicurezza ed incolumità della figlia e/o di altre persone;
che dall'ingresso in carcere, avvenuto in data 15.09.2020, non aveva più fatto uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti e, pertanto, poteva ritenersi cessata la dipendenza da tali sostanze e, in ogni caso, si rendeva disponibile ad intraprendere un percorso di disintossicazione al;
che Pt_2
voleva mantenere il rapporto con la figlia, con le modalità ritenute dal Tribunale più opportune nel preminente interesse della minore.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
All'udienza del 19.07.2024, il Giudice, sentite le parti, adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“AFFIDA la minore alla madre con le modalità dell'affidamento esclusivo rafforzato, tenuto conto
delle allegazioni delle parti e della condizione di attuale detenzione del padre;
DISPONE che il padre effettui ogni settimana almeno due videochiamate alla minore, della durata
di 50 minuti ciascuna, tenuto conto delle esigenze della bambina e del CP_1
DISPONE un incontro mensile padre-figlia da effettuarsi nello spazio dedicato presso la casa di
detenzione e previo accordo tra i coniugi;
PONE a carico del padre a titolo di assegno di mantenimento della figlia minore la somma di euro
80 mensili, da corrispondere alla madre a partire dal mese di ottobre 2024”.
All'udienza dell'11.12.2024, i procuratori delle parti davano atto che erano state poste in essere le modalità di visita di cui ai precedenti provvedimenti provvisori e rispetto ad essi chiedevano che venissero modificati nei termini che seguono:
- Aumento a due ore l'incontro mensile padre-figlia;
- conferma per quanto riguarda le videochiamate (due alla settimana), con la precisazione che la durata delle stesse tenga conto delle esigenze della bambina.
- Chiedevano che venisse confermata la somma mensile di 80,00 euro per il mantenimento della minore, sia pure con una certa elasticità, tenuto conto che il convenuto è detenuto e lavora dentro il carcere e la sua disponibilità economica e' ridotta.
- Concordano nel prevedere che le spese straordinarie venissero ripartite al 70% a carico madre e 30
% a carico padre. - Spese di lite compensate.
Entrambi i procuratori concludevano congiuntamente come sopra, ivi compresa la richiesta di affido esclusivo rafforzato a favore madre e collocamento della bambina presso la madre, stante la attuale condizione carceraria di detenzione del resistente.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere accolta.
Le parti hanno manifestato la volontà di addivenire alla separazione personale, concordando sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, così come descritta nei rispettivi atti difensivi,
rendendo fondata la domanda di separazione.
Pertanto, sussistendo i presupposti ex art. 151 c.c., questo Collegio pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente.
Relativamente alla figlia minore attese le conclusioni congiunte delle parti, il Persona_1
Collegio ribadisce le statuizioni adottate con i provvedimenti provvisori ed urgenti, salvo, come richiesto dalle parti, l'aumento a 2 ore degli incontri mensili tra il padre e la figlia, non ravvisando in tale modifica alcun pregiudizio per l'interesse della minore.
Pertanto:
- Tenuto conto della concorde volontà delle parti e stante la condizione di attuale detenzione del padre, si dispone l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre, la quale potrà
assumere da sola anche le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della figlia, ritenendosi tale regime quello maggiormente idoneo alle esigenze della minore;
- Si dispone che il padre effettui ogni settimana almeno due videochiamate alla figlia, della durata di 50 minuti ciascuna, tenuto conto delle esigenze della minore e del resistente;
- Si dispone un incontro mensile padre-figlia della durata di due ore, da effettuarsi nello spazio dedicato presso l'istituto di detenzione e previo accordo tra i coniugi;
- Si pone a carico del padre l'obbligo di versare in favore della figlia minore, a titolo di mantenimento ordinario, la somma mensile di euro 80,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla ricorrente mediante bonifico bancario;
- Dispone che le spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso l'intestato Tribunale siano ripartite nella misura del 70% a carico della madre e nella misura del 30% a carico del padre.
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) pronuncia la separazione tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
10.03.1980, e , nato a [...], il [...], - matrimonio Controparte_1
contratto in LA (Marocco) in data 03.12.2018, trascritto all'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Viareggio nel registro Atti Matrimonio dell'anno 2019 atto n. 32 - parte II - serie C
ufficio primo;
2) Autorizza i coniugi a vivere separati, nel mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda;
3) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4) Dispone relativamente alla figlia minore come in parte motiva;
Persona_1
5) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
6) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 31.03.2025. Lucca, 31.03.2025
Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
3) Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 250/2024
promossa da:
nata a [...] [...] Parte_1
(Avv. Alessandro Calvano)
RICORRENTE
contro nato in [...] il [...] Controparte_1
(Avv. Chiara Diamanti)
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
INTERVENUTO NECESSARIO
Avente ad oggetto: separazione giudiziale Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. conveniva in giudizio al Parte_1 Controparte_1
fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia di separazione, nonché provvedimenti in ordine all'affidamento e al mantenimento della figlia nata dal loro matrimonio.
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente deduceva che aveva contratto matrimonio civile con in LA (Marocco) in data 03.12.2018, matrimonio regolarmente Controparte_1
trascritto nel Comune di Viareggio all'atto n. 32 - parte II - serie C ufficio primo;
che dalla loro unione era nata, in data 22.11.2019, la figlia;
che la breve vita familiare si era svolta in Persona_1
un immobile di proprietà esclusiva della ricorrente, sito in Viareggio (LU), fraz. Torre del Lago, via della Guidicciona Est n. 19/B, dove la stessa viveva unitamente alla figlia, alla di lei sorella ed alla di lei zia;
che dal giorno del matrimonio (03.12.2018) i coniugi avevano convissuto presso la suddetta abitazione dal giorno 09.02.2019 sino agli inizi del mese di maggio 2019 e, successivamente, da fine maggio 2019 fino al 17.06.2019, allorché, a seguito di un forte litigio dovuto allo stato di alterazione farmacologica ed alcoolica del marito, quest'ultimo lasciava l'abitazione e si trasferiva a Modena;
che il resistente faceva rientro in Toscana per la nascita della figlia (22.11.2019) e viveva per un mese presso un affittacamere in Torre del Lago Puccini;
che la coppia tornava a convivere dal 22.12.2019
fino al 22.05.2020 in un appartamento sito in Torre del Lago Puccini (LU) nel complesso
“Lagomare”, Viale Kennedy n. 11, ove il resistente risulta avere tutt'ora la residenza anagrafica;
che la ricorrente fino al mese di marzo 2020 si recava presso tale abitazione solamente nel fine settimana e poi, stante il periodo di lockdown dovuto al Covid-19, la coppia conviveva fino al giorno 22 maggio
2020; che, in tale periodo di convivenza “forzata”, controparte, contravvenendo alla normativa allora vigente, ogni pomeriggio si allontanava dall'abitazione per far rientro all'ora di cena, quando assumeva sostanze stupefacenti (cannabis); che, in data 22.05.2020, ritornava a Controparte_1
Modena fino al giorno 12.09.2020, quando rientrava a Viareggio, ma, non avendo alcuna disponibilità abitativa, dormiva in spiaggia e/o presso il dormitorio pubblico fino al giorno 15.09.2020, quando veniva tratto in arresto e condotto nella Casa Circondariale di Lucca per i reati previsti e puniti dagli artt. 583 quinquies e 585 c.p.; che al resistente veniva concessa il giorno 12.08.2022 la misura alternativa degli arresti domiciliari, che scontava presso l'abitazione della ricorrente, dalla quale,
però, evadeva per ben due volte, tanto che veniva nuovamente tratto in arresto in data 05.11.2022;
che, durante tale periodo, dopo il primo mese di relativa tranquillità, si isolava Controparte_1
con il telefono cellulare, chiedeva continuamente che venissero acquistati alcolici ed assumeva psicofarmaci;
che la seconda volta in cui il resistente evadeva dagli arresti domiciliari, in data
26.10.2022, veniva ricondotto presso l'abitazione della ricorrente dalle Forze dell'Ordine in stato di agitazione.
Con riferimento alla capacità economica, rappresentava che svolgeva l'attività di operaia presso la ditta individuale AZ CO in Torre del Lago, con contratto a tempo determinato, percependo uno stipendio mensile di circa € 400,00; che il marito era detenuto dal mese di aprile 2023 presso la
Casa Circondariale di Massa e non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa.
Relativamente all'affidamento della figlia minore, deduceva che i coniugi, dalla celebrazione del matrimonio, avevano convissuto in modo sporadico e per brevi periodi, il più lungo dei quali (3 mesi)
durante il lockdown per il Covid-19; che il marito non si era mai interessato della crescita,
dell'educazione, dell'istruzione e della cura della minore, così come non aveva mai provveduto ai bisogni ed alle necessità della stessa;
che il resistente da anni soffriva di una patologia psichiatrica,
mai approfondita mediante una presa in carico del servizio sanitario pubblico, né adeguatamente curata, per cui assumeva psicofarmaci quali BDZ, tra cui rivotril, valium e lexotan, prescritti ai tempi della prima carcerazione presso la Casa Circondariale di Lucca;
che faceva uso Controparte_1
costante di sostanze stupefacenti (cannabis) e di alcolici, motivo per cui spesso era irascibile ed irritabile, tanto che la ricorrente e la figlia non potevano interagire con lo stesso, dovendolo assecondare, onde evitare reazioni pregiudizievoli per entrambe;
che, al fine di tutelare la serenità ed il benessere della figlia, nei brevi periodi di convivenza con il marito, si era anche trovata costretta a consegnare a quest'ultimo somme di denaro per l'acquisto di bevande alcoliche, proprio per tenere la situazione sotto controllo e gestire le condotte del resistente, il quale, una volta ottenuto il denaro, si isolava nell'abitazione, disinteressandosi completamente della famiglia e, soprattutto, della bambina;
che il padre non era mai stato in grado di creare con la figlia un legame profondo di cura e di affetto necessario per la serena crescita psico-fisica della minore;
che da oltre un anno la bambina non aveva alcun rapporto con il padre, ad eccezione di qualche incontro effettuato presso la Casa Circondariale
e di una breve videochiamata, che avviene con cadenza settimanale;
che il totale disinteresse sia morale che materiale del padre nei confronti della figlia, le pregresse dipendenze dello stesso, nonché
la sua patologia psichiatrica, unitamente alla gravità del reato per cui era attualmente detenuto, erano tutti elementi pregiudizievoli per la serena crescita e l'equilibrato sviluppo della bambina e sufficienti ad escludere l'affidamento condiviso.
Alla luce delle circostanze sopraindicate, chiedeva che venisse disposto l'affidamento esclusivo rafforzato della minore a proprio favore, nonché venissero disposti incontri protetti padre-figlia mediante videochiamata con cadenza settimanale alla presenza di un educatore.
Quanto al contributo per il mantenimento della figlia, in considerazione dei tempi di permanenza presso il genitore collocatario e della situazione economico-reddituale di entrambi i genitori, chiedeva che venisse disposto a carico del resistente la somma mensile di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Lucca.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio che contestava quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
eccepito e prodotto.
In particolare, deduceva che non era affetto da patologia psichiatrica tale da non poter essere curata con l'uso dei farmaci prescritti ed essere pericolosa per la sicurezza ed incolumità della figlia e/o di altre persone;
che dall'ingresso in carcere, avvenuto in data 15.09.2020, non aveva più fatto uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti e, pertanto, poteva ritenersi cessata la dipendenza da tali sostanze e, in ogni caso, si rendeva disponibile ad intraprendere un percorso di disintossicazione al;
che Pt_2
voleva mantenere il rapporto con la figlia, con le modalità ritenute dal Tribunale più opportune nel preminente interesse della minore.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
All'udienza del 19.07.2024, il Giudice, sentite le parti, adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“AFFIDA la minore alla madre con le modalità dell'affidamento esclusivo rafforzato, tenuto conto
delle allegazioni delle parti e della condizione di attuale detenzione del padre;
DISPONE che il padre effettui ogni settimana almeno due videochiamate alla minore, della durata
di 50 minuti ciascuna, tenuto conto delle esigenze della bambina e del CP_1
DISPONE un incontro mensile padre-figlia da effettuarsi nello spazio dedicato presso la casa di
detenzione e previo accordo tra i coniugi;
PONE a carico del padre a titolo di assegno di mantenimento della figlia minore la somma di euro
80 mensili, da corrispondere alla madre a partire dal mese di ottobre 2024”.
All'udienza dell'11.12.2024, i procuratori delle parti davano atto che erano state poste in essere le modalità di visita di cui ai precedenti provvedimenti provvisori e rispetto ad essi chiedevano che venissero modificati nei termini che seguono:
- Aumento a due ore l'incontro mensile padre-figlia;
- conferma per quanto riguarda le videochiamate (due alla settimana), con la precisazione che la durata delle stesse tenga conto delle esigenze della bambina.
- Chiedevano che venisse confermata la somma mensile di 80,00 euro per il mantenimento della minore, sia pure con una certa elasticità, tenuto conto che il convenuto è detenuto e lavora dentro il carcere e la sua disponibilità economica e' ridotta.
- Concordano nel prevedere che le spese straordinarie venissero ripartite al 70% a carico madre e 30
% a carico padre. - Spese di lite compensate.
Entrambi i procuratori concludevano congiuntamente come sopra, ivi compresa la richiesta di affido esclusivo rafforzato a favore madre e collocamento della bambina presso la madre, stante la attuale condizione carceraria di detenzione del resistente.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere accolta.
Le parti hanno manifestato la volontà di addivenire alla separazione personale, concordando sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, così come descritta nei rispettivi atti difensivi,
rendendo fondata la domanda di separazione.
Pertanto, sussistendo i presupposti ex art. 151 c.c., questo Collegio pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente.
Relativamente alla figlia minore attese le conclusioni congiunte delle parti, il Persona_1
Collegio ribadisce le statuizioni adottate con i provvedimenti provvisori ed urgenti, salvo, come richiesto dalle parti, l'aumento a 2 ore degli incontri mensili tra il padre e la figlia, non ravvisando in tale modifica alcun pregiudizio per l'interesse della minore.
Pertanto:
- Tenuto conto della concorde volontà delle parti e stante la condizione di attuale detenzione del padre, si dispone l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre, la quale potrà
assumere da sola anche le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della figlia, ritenendosi tale regime quello maggiormente idoneo alle esigenze della minore;
- Si dispone che il padre effettui ogni settimana almeno due videochiamate alla figlia, della durata di 50 minuti ciascuna, tenuto conto delle esigenze della minore e del resistente;
- Si dispone un incontro mensile padre-figlia della durata di due ore, da effettuarsi nello spazio dedicato presso l'istituto di detenzione e previo accordo tra i coniugi;
- Si pone a carico del padre l'obbligo di versare in favore della figlia minore, a titolo di mantenimento ordinario, la somma mensile di euro 80,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla ricorrente mediante bonifico bancario;
- Dispone che le spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso l'intestato Tribunale siano ripartite nella misura del 70% a carico della madre e nella misura del 30% a carico del padre.
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) pronuncia la separazione tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
10.03.1980, e , nato a [...], il [...], - matrimonio Controparte_1
contratto in LA (Marocco) in data 03.12.2018, trascritto all'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Viareggio nel registro Atti Matrimonio dell'anno 2019 atto n. 32 - parte II - serie C
ufficio primo;
2) Autorizza i coniugi a vivere separati, nel mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda;
3) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4) Dispone relativamente alla figlia minore come in parte motiva;
Persona_1
5) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
6) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 31.03.2025. Lucca, 31.03.2025
Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli