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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 31/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 139/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott. Giulia Aresu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 139/2016 R.G. promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Tortolì Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. FRANCESCO ANTONIO CORRIAS, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore del 2.06.2021
OPPONENTE
contro
(P. IVA ), nella persona dell'Amministratore Unico nonché legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv.
GIUSEPPE MACCIOTTA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
*
CONCLUSIONI
Il Procuratore di chiede e conclude: Parte_1
pagina 1 di 11 “1) In via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta di esecuzione provvisoria del decreto opposto ex
art. 648 cpc 2) In via pregiudiziale accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo per
avvenuta notificazione oltre i termini di legge e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto 3)
Nel merito e in via principale, dichiarare che l'opponente non è debitore della somma ingiunta perché
prescritto estinto o insussistente il credito, e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo il decreto
ingiuntivo opposto 4) Condannare la società opposta, anche nell'ipotesi di accoglimento parziale della
pretesa creditoria, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dello slaccio per fatto e colpa
dell'opposta, da liquidarsi in via equitativa. 5) Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore
del procuratore antistatario”.
Il Procuratore di Abbanoa spa chiede e conclude:
“In via preliminare: dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 50/2015, in
quanto l'opposizione avversa non risulta fondata su idonea prova scritta o di pronta soluzione;
Nel
merito, in via principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 50/2015 e, per l'effetto,
condannare l'odierna opponente al pagamento della somma pari ad € 8.400,13, oltre agli interessi di
mora a far data dalla scadenza dei termini indicati nelle fatture fino al saldo, nella misura stabilita
all'art. B22 del Regolamento del SII e dall'Allegato D allo stesso. Nel merito, in via subordinata:
Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in espositiva, il credito vantato da nei CP_1
confronti del signora per l'effetto, condannare la signora Parte_1 Parte_1
al pagamento in favore di se del caso ai sensi dell'art. 2041 c.c., della
[...] CP_1
somma pari ad € 8.150,99, oltre agli interessi di mora a far data dalla scadenza dei termini indicati
nelle fatture fino al saldo, nella misura stabilita all'art. B22 del Regolamento del SII e dall'Allegato D
allo stesso, o agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. In ogni caso: con vittoria di spese e
competenze del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione da distrarsi in favore
del sottoscritto procuratore antistatario”.
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 11 Con decreto n. 50/2015 del 11.08.2015 il Tribunale di Lanusei ha ingiunto ad di Parte_1
pagare ad la somma di euro 8.400,13, con interessi come per legge decorrenti sino CP_1
all'effettivo soddisfo, oltre competenze e spese della procedura monitoria, in forza dell'emissione di sei fatture, rimaste insolute, e prodotte dall'ente idrico (fattura n. 200902953312 del 9 dicembre 2009; n.
2011029100361 del 30 settembre 2011; n. 2011029148859 del 28 dicembre 2011; n. 20130297642
dell'8 febbraio 2013; n. 201402910479 del 15 aprile 2014; n. 201402947569 del 9 giugno 2014).
Con atto di opposizione ha domandato pronunciarsi la nullità e/o la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto, deducendo a sostegno delle sue ragioni che:
in via preliminare il decreto ingiuntivo è inefficace, per essere stato notificato oltre i termini ex art. 644
cpc; nel merito:
1) l'importo complessivamente richiesto sarebbe errato, sproporzionato ed eccessivo rispetto ai consumi riferibili mediamente a un'utenza a uso domestico, come la sua, e ai componenti della sua famiglia;
le letture sarebbero state, quindi, emesse in virtù di un contatore non funzionante, dato che i consumi rilevati non sarebbero quelli effettivi;
2) non avrebbe adottato una condotta improntata alla buona fede, posto che avrebbe violato CP_1
l'obbligo di lettura e di fatturazione dei consumi con la cadenza indicata dall'art. B.16 del Regolamento
A.A.T.O. e dall'art.
6.2 della Carta del Servizio idrico integrato;
3) le fatture ingiunte sono state tutte contestate tramite reclamo rivolto ad CP_1
4) la fattura n. 201402947569 del 9 giugno 2014 non le sarebbe mai stata recapitata;
5) con riguardo alla fatt. n. 20130297642 del 8.02.2013 con scadenza 12.09.2013, emessa a saldo e relativamente ai consumi dal 31.12.2005 al 31.12.2012, con lo storno degli importi già richiesti in acconto tramite fatture emesse in precedenza in relazione al medesimo periodo, essa è stata ricevuta in data 22.01.2014 e, pertanto, il credito calcolato a saldo da sarebbe prescritto sino al CP_1
22.01.2009;
pagina 3 di 11 6) lo slaccio avvenuto in data 8.10.2014 sarebbe stato arbitrario e illegittimo, perché eseguito in spregio al Regolamento del Servizio di conciliazione, in quanto la aveva avviato un Pt_1
procedimento di conciliazione con non ancora conclusosi a quella data, e poiché in contrasto CP_1
con i tempi e le modalità del suo esercizio, come indicati dal Regolamento del S.I.I. Nel caso di accoglimento parziale della pretesa creditoria, sarebbe, quindi, dovuto nei suoi confronti il risarcimento del danno patito, in conseguenza dello slaccio, da liquidarsi in via equitativa.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta da CP_1 Parte_1
e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, di accertare il credito
[...]
dovuto dall'opponente, deducendo che:
aveva inviato alla numerosi solleciti di pagamento delle fatture ingiunte e CP_1 Pt_1
quest'ultima è risultata inadempiente, tanto da legittimare in data 8.10.2014 lo slaccio, anche in costanza di procedura conciliativa, in quanto sapeva che sarebbe stata un rigetto. CP_1
Secondo quanto asserito dall'ente idrico, inoltre, la non aveva mai proposto reclamo sul mal Pt_1
funzionamento del contatore.
Della fattura n. 201402947569 del 9 giugno 2014 è stato comunicato il sollecito in data 19.01.2015.
Con riguardo alla fatt. n. 20130297642 del 8.02.2013 con scadenza 12.09.2013, emessa a saldo e relativamente ai consumi dal 31.12.2005 al 31.12.2012, il credito di non sarebbe prescritto, CP_1
perché i cinque anni non erano ancora decorsi quando sono stati comunicati alla i solleciti di Pt_1
pagamento, posto che la prescrizione decorre dal giorno della scadenza della fattura.
La legittimità dello slaccio, più volte sollecitato, escluderebbe il diritto della a ottenere il Pt_1
risarcimento del danno subito, di cui in ogni caso non è stato chiarito né l'an e né il quantum.
Anche qualora il decreto ingiuntivo fosse inefficace, l'ente potrebbe comunque far valere in questa sede la sua pretesa creditoria e chiederne l'accertamento, oltre che la condanna.
pagina 4 di 11 Con ordinanza del 19.07.2017 è stata dichiarata l'inefficacia del DI opposto, perché notificato oltre il termine di cui all'art. 644 cpc, disponendosi per il prosieguo, quanto all'accertamento del credito, in quanto aveva con la sua costituzione riproposto la domanda. CP_1
Rimessa la causa sul ruolo dello scrivente magistrato, è stata formulata in data 25.08.2021 una proposta ex art. 185 bis cpc, accettata solo dalla Pt_1
Si è proceduto, quindi, alla nomina di un CTU per la ricostruzione di quanto effettivamente dovuto dalla con riguardo alla fatt. n. 20130297642 del 8.02.2013. Pt_1
Per il resto la causa è stata istruita con produzioni documentali.
***
Preliminarmente occorre rilevare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, “La
notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c., pur implicando la
necessità di revocare il provvedimento monitorio, non pregiudica la qualificabilità del ricorso per
ingiunzione come domanda giudiziale, sicché, ove su detta domanda si costituisca il rapporto
processuale mediante l'opposizione, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso
sostanziale), la quale eccepisca tale inefficacia, il giudice adito ha il potere-dovere non solo di
vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata
dal creditore ricorrente” (per tutti Tribunale sez. XVII - Roma, 16/12/2022, n. 18537).
Ne deriva che il decreto ingiuntivo n. 50/2015 del 11.08.2015 del Tribunale di Lanusei, in quanto notificato tardivamente, è inefficace e si intende revocato. Si procede, quindi, con l'accertamento della sussistenza del credito di per le ragioni richiamate. CP_1
*
La domanda di è accolta solo parzialmente. CP_1
pagina 5 di 11 Nel caso di specie è pacifico che sia stato concluso un contratto di fornitura idrica tra Parte_1
e e, una volta allegato l'inadempimento della nel pagamento delle sei
[...] CP_1 Pt_1
fatture azionate nel procedimento monitorio, spettava a quest'ultima, secondo le regole generali di allocazione dell'onere della prova, dimostrare di aver adempiuto alla prestazione ovvero provare i fatti a fondamento delle sue eccezioni.
Invero, la non ha mai affermato di aver eseguito il pagamento delle fatture ingiunte, ma ha Pt_1
dedotto l'insussistenza del credito di tramite delle eccezioni, fondate solo in parte: CP_1
1) quanto all'eccezione di abnormità dei consumi e di mal funzionamento del contatore, essa non merita accoglimento, in quanto le contestazioni relative alla anomalia dei consumi sono state formulate dalla solo genericamente, limitandosi ella a rapportare i consumi rilevati da con Pt_1 CP_1
quelli riferibili a un'utenza media a uso domestico e a un nucleo familiare come il suo, che sarebbe variato, nel numero dei membri, da tre a quattro persone.
Le tariffe del sistema idrico integrato, allegate alle seconde memorie ex art. 183 comma 6 cpc, non consentono di per sé sole di provare l'asserita abnormità dei consumi, se non supportate da ulteriore documentazione, necessaria a comprovare tale anomalia, come le fatture degli anni precedenti per medesimi intervalli di tempo, ovvero l'opponente avrebbe potuto indicare, perlomeno, un parametro cui fare riferimento, per valutare in concreto la sproporzione dei consumi lamentata.
Si rammenta che, quando la contestazione da parte dell'utente dei consumi rilevati dal gestore del servizio idrico è supportata dalla prova dell'abnormità e anomalia degli stessi, l'onere della prova circa il corretto funzionamento del contatore è posto a carico del gestore (sul punto, si veda Cass. civ. Sez.
III, 16-06-2011, n. 13193).
Qualora, per contro, difetti la prova dell'anomalia suddetta, la CTU sull'abnormità dei consumi sarebbe stata, quindi, esplorativa.
pagina 6 di 11 2) quanto alla contestazione dell'inadempimento di per aver violato l'obbligo di lettura e di CP_1
fatturazione dei consumi con la cadenza indicata dall'art. B.16 del Regolamento A.A.T.O. e dall'art.
6.2 della Carta del Servizio idrico integrato, anch'essa non merita accoglimento, in quanto la mancanza di regolarità nelle letture e di fatturazione in alcuni periodi non legittima l'omesso pagamento da parte dell'utente del servizio idrico di cui ha usufruito, fermo restando che non sono mai state comunicate letture e consumi diversi, attraverso l'autolettura dei misuratori.
3) quanto all'eccezione relativa al fatto che le fatture ingiunte sono state tutte contestate tramite reclamo rivolto ad essa non merita accoglimento, in quanto circostanza del tutto irrilevante in CP_1
ordine alla sussistenza e alla contestazione del credito.
4) quanto all'eccezione riguardante la fattura n. 201402947569 del 9 giugno 2014, asseritamente mai recapitata, questa merita accoglimento solo in parte, posto che è pur vero che ha dimostrato CP_1
con il doc. 12 che il sollecito di pagamento è stato comunicato alla in data 19.01.2015, dalla Pt_1
stessa sottoscritto e non contesto, ma, all'evidenza, gli interessi moratori per l'omesso pagamento del dovuto non decorrono dalla data di scadenza della fattura (14.08.2014), ma dal 19.01.2015, in mancanza della prova della comunicazione della fattura, ma solo del primo sollecito.
5) l'eccezione di prescrizione parziale del credito di quanto alla fattura n. 20130297642 CP_1
del 8.02.2013 con scadenza 12.09.2013, emessa a saldo e relativamente ai consumi dal 31.12.2005 al
31.12.2012, con lo storno degli importi già richiesti in acconto tramite fatture emesse in precedenza in relazione al medesimo periodo, merita accoglimento.
A tal riguardo non è inutile premettere che, con riferimento a tutto ciò che debba pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, l'art. 2948, comma 1, n. 4), c.c. prevede un termine prescrizionale pari a cinque anni. L'erogazione del servizio idrico da parte di ben può essere CP_1
considerata una prestazione il cui corrispettivo l'utente è tenuto a pagare periodicamente e il relativo diritto di credito è, pertanto, soggetto al termine di prescrizione di cui si è detto, decorrente dal consumo.
pagina 7 di 11 Nella specie la ha contestato di aver ricevuto il primo sollecito di pagamento della suddetta Pt_1
fattura, perché sottoscritto da persona non convivente, né autorizzata a ricevere corrispondenza ed effettivamente dal doc. 7 prodotto da si evince che non sia stata la a sottoscrivere la CP_1 Pt_1
relativa raccomandata in data 14.08.2013, ma un terzo;
ne deriva che, in difetto di prova contraria da parte del creditore, si presume che la non ne abbia avuto conoscenza in tale data. Pt_1
La prima comunicazione ricevuta e sottoscritta dalla è quella del 22.01.2014 di cui al doc. 8 Pt_1
di confermata anche dalla stessa utente. CP_1
Di conseguenza il credito calcolato a saldo da è prescritto sino al 22.01.2009, in difetto CP_1
della prova di atti interruttivi precedenti.
Sul punto tramite CTU è stato, quindi, possibile stabilire, al netto dei periodi prescritti, quale fosse il credito di relativo al periodo dal 23.01.2009 al 31.12.2012. CP_1
Ebbene, il perito, nella relazione depositata in data 7.12.2024, della quale si condividono la correttezza del metodo seguito e la coerenza delle conclusioni riportate, ha calcolato che il totale dovuto dall'utente per il servizio idrico dal 23/01/2009 al 31/12/2012 è pari ad euro 4.264,13- importo ottenuto sommando all'importo imponibile di euro 3.871,95 l'importo di euro 387,19 dovuto per IVA, le spese postali per euro 3,23 oltre IVA per 0,68 e interessi di mora per euro 1,08. (3.871,95 + 387,19 +3,23 + 0,68 + 1,08
- 4.264,13).
6) quanto alla contestazione secondo la quale lo slaccio avvenuto in data 8.10.2014 sarebbe stato arbitrario e illegittimo - perché eseguito in spregio al Regolamento del Servizio di conciliazione, in quanto la aveva avviato un procedimento di conciliazione con non ancora Pt_1 CP_1
conclusosi a quella data, e poiché in contrasto con i tempi e le modalità del suo esercizio, come indicate dal Regolamento del S.I.I..- e, pertanto, nel caso di accoglimento parziale della pretesa creditoria,
sarebbe dovuto nei suoi confronti il risarcimento del danno patito in conseguenza dello slaccio, da liquidarsi in via equitativa, essa non merita accoglimento.
pagina 8 di 11 Ebbene, nella specie è circostanza incontestata che la si sia resa inadempiente nel pagamento Pt_1
delle fatture ingiunte, per le ragioni dette in precedenza, e l'eccezione di inadempimento ex art. 1460
cc, sollevata da che legittimerebbe la sospensione del servizio idrico da parte dell'ente è in CP_1
parte fondata, poiché vi è agli atti la prova che l'interruzione dell'erogazione dell'acqua potabile all'abitazione della sia stata preceduta da diversi solleciti, tra cui anche secondi solleciti di Pt_1
pagamento, per le medesime fatture ingiunte e ciò in ottemperanza alla normativa vigente (art B21
regolamento del servizio idrico integrato e artt. 8.10.1, 8.10.2 e 8.10.6 della Carta del servizio idrico integrato).
In particolare, della fattura n. 20130297642 del 8.02.2013 con scadenza 12.09.2013, che prevede l'importo più rilevante pari a euro 6.700,83, è stato sollecitato per due volte il pagamento da CP_1
con comunicazione del 27.05.2014, sottoscritta dalla stessa (doc. 10). Pt_1
Pur tuttavia, lo slaccio avvenuto in data 8.10.2014 è arbitrario e illegittimo, perché eseguito in spregio all'art. 11 del Regolamento del Servizio di conciliazione ( non può intraprendere iniziative di CP_1
autotutela fino ai sette giorni successivi la redazione del verbale di conclusione della procedura di
conciliazione”), in quanto la aveva avviato un procedimento di conciliazione con Pt_1 CP_1
non ancora conclusosi a quella data, come risulta dalla documentazione prodotta (si veda verbale di conciliazione del 18.11.2015).
Irrilevanti le difese sul punto di che ha giustificato la suddetta violazione, sostenendo che già CP_1
sapesse di dover rigettare l'istanza della Pt_1
Accertato, quindi, l'inadempimento di sul punto, invero, la domanda con cui la ha CP_1 Pt_1
invocato una pronuncia di condanna al risarcimento del danno, patito in conseguenza dello slaccio, da liquidarsi in via equitativa, non merita accoglimento.
L'attrice ha specificato che si tratta di un danno non patrimoniale, dovuto alla perdita di un bene primario, sostenendo che lo stesso sia in re ipsa.
pagina 9 di 11 Nel caso di specie è peculiare il fatto che la invochi una richiesta risarcitoria di tal fatta, Pt_1
senza aver mai avanzato in tutti questi anni una richiesta di riattivazione dell'utenza e del servizio idrico, che sarebbe stata una logica conseguenza dell'accertata illegittimità dello slaccio e, invece,
preferisca domandare il risarcimento del danno morale, subito per aver perso un bene essenziale.
Ebbene, in difetto di allegazione, ancor prima che della prova del danno effettivamente subito, il quale non viene indicato nemmeno nella sua consistenza effettiva, la domanda sul punto non merita accoglimento.
In mancanza di elementi obiettivi, emergenti dagli atti in ordine al concreto pregiudizio subito, non può
essere accolta la domanda di condanna al risarcimento, vieppiù considerato, sotto altro profilo, anche l'obiettiva difficoltà di determinazione del quantum, non essendo stati allegati i parametri di quantificazione, che potessero consentire, per lo meno, la liquidazione equitativa, invocata ai sensi dell'art. 1226 cc.
Alla luce di quanto precede, risultato provato l'inadempimento della all'obbligo di Pt_1
pagamento delle fatture azionate da a esclusione dei periodi prescritti, la stessa deve essere CP_1
condannata a pagare ad la somma pari a euro 5.963,43 (somma ottenuta sottraendo a CP_1
quanto chiesto da pari a euro 8.400,13, la somma relativa ai periodi prescritti, pari a euro CP_1
2.436,70), oltre interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo, a eccezione della fattura n. 201402947569 del 9 giugno 2014, i cui interessi moratori non decorrono dalla data di scadenza (14.08.2014), ma dal 19.01.2015, per le ragioni dette.
Data la soccombenza reciproca, le spese vengano compensate tra le parti.
Per le stesse ragioni i costi della CTU, come liquidati nel decreto del 9.01.2025, sono posti a carico di entrambe.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanusei, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 10 di 11 1) Revoca il Decreto ingiuntivo n. 50/2015 del 11.08.2015 del Tribunale di Lanusei e dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di della somma pari a euro Parte_1 CP_1
5.963,43 oltre interessi di mora dalle scadenze delle singole fatture sino al saldo, a eccezione della fattura n. 201402947569 del 9 giugno 2014, i cui interessi moratori decorrono dal 19.01.2015.
2) Rigetta tutte le altre domande.
3) Spese di lite compensate tra le parti.
4) Costi della CTU a carico di entrambe le parti, come liquidati con decreto del Tribunale del
9.01.2025.
Cagliari-Lanusei, 31.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Aresu
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott. Giulia Aresu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 139/2016 R.G. promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Tortolì Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. FRANCESCO ANTONIO CORRIAS, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore del 2.06.2021
OPPONENTE
contro
(P. IVA ), nella persona dell'Amministratore Unico nonché legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv.
GIUSEPPE MACCIOTTA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
*
CONCLUSIONI
Il Procuratore di chiede e conclude: Parte_1
pagina 1 di 11 “1) In via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta di esecuzione provvisoria del decreto opposto ex
art. 648 cpc 2) In via pregiudiziale accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo per
avvenuta notificazione oltre i termini di legge e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto 3)
Nel merito e in via principale, dichiarare che l'opponente non è debitore della somma ingiunta perché
prescritto estinto o insussistente il credito, e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo il decreto
ingiuntivo opposto 4) Condannare la società opposta, anche nell'ipotesi di accoglimento parziale della
pretesa creditoria, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dello slaccio per fatto e colpa
dell'opposta, da liquidarsi in via equitativa. 5) Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore
del procuratore antistatario”.
Il Procuratore di Abbanoa spa chiede e conclude:
“In via preliminare: dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 50/2015, in
quanto l'opposizione avversa non risulta fondata su idonea prova scritta o di pronta soluzione;
Nel
merito, in via principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 50/2015 e, per l'effetto,
condannare l'odierna opponente al pagamento della somma pari ad € 8.400,13, oltre agli interessi di
mora a far data dalla scadenza dei termini indicati nelle fatture fino al saldo, nella misura stabilita
all'art. B22 del Regolamento del SII e dall'Allegato D allo stesso. Nel merito, in via subordinata:
Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in espositiva, il credito vantato da nei CP_1
confronti del signora per l'effetto, condannare la signora Parte_1 Parte_1
al pagamento in favore di se del caso ai sensi dell'art. 2041 c.c., della
[...] CP_1
somma pari ad € 8.150,99, oltre agli interessi di mora a far data dalla scadenza dei termini indicati
nelle fatture fino al saldo, nella misura stabilita all'art. B22 del Regolamento del SII e dall'Allegato D
allo stesso, o agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. In ogni caso: con vittoria di spese e
competenze del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione da distrarsi in favore
del sottoscritto procuratore antistatario”.
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 11 Con decreto n. 50/2015 del 11.08.2015 il Tribunale di Lanusei ha ingiunto ad di Parte_1
pagare ad la somma di euro 8.400,13, con interessi come per legge decorrenti sino CP_1
all'effettivo soddisfo, oltre competenze e spese della procedura monitoria, in forza dell'emissione di sei fatture, rimaste insolute, e prodotte dall'ente idrico (fattura n. 200902953312 del 9 dicembre 2009; n.
2011029100361 del 30 settembre 2011; n. 2011029148859 del 28 dicembre 2011; n. 20130297642
dell'8 febbraio 2013; n. 201402910479 del 15 aprile 2014; n. 201402947569 del 9 giugno 2014).
Con atto di opposizione ha domandato pronunciarsi la nullità e/o la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto, deducendo a sostegno delle sue ragioni che:
in via preliminare il decreto ingiuntivo è inefficace, per essere stato notificato oltre i termini ex art. 644
cpc; nel merito:
1) l'importo complessivamente richiesto sarebbe errato, sproporzionato ed eccessivo rispetto ai consumi riferibili mediamente a un'utenza a uso domestico, come la sua, e ai componenti della sua famiglia;
le letture sarebbero state, quindi, emesse in virtù di un contatore non funzionante, dato che i consumi rilevati non sarebbero quelli effettivi;
2) non avrebbe adottato una condotta improntata alla buona fede, posto che avrebbe violato CP_1
l'obbligo di lettura e di fatturazione dei consumi con la cadenza indicata dall'art. B.16 del Regolamento
A.A.T.O. e dall'art.
6.2 della Carta del Servizio idrico integrato;
3) le fatture ingiunte sono state tutte contestate tramite reclamo rivolto ad CP_1
4) la fattura n. 201402947569 del 9 giugno 2014 non le sarebbe mai stata recapitata;
5) con riguardo alla fatt. n. 20130297642 del 8.02.2013 con scadenza 12.09.2013, emessa a saldo e relativamente ai consumi dal 31.12.2005 al 31.12.2012, con lo storno degli importi già richiesti in acconto tramite fatture emesse in precedenza in relazione al medesimo periodo, essa è stata ricevuta in data 22.01.2014 e, pertanto, il credito calcolato a saldo da sarebbe prescritto sino al CP_1
22.01.2009;
pagina 3 di 11 6) lo slaccio avvenuto in data 8.10.2014 sarebbe stato arbitrario e illegittimo, perché eseguito in spregio al Regolamento del Servizio di conciliazione, in quanto la aveva avviato un Pt_1
procedimento di conciliazione con non ancora conclusosi a quella data, e poiché in contrasto CP_1
con i tempi e le modalità del suo esercizio, come indicati dal Regolamento del S.I.I. Nel caso di accoglimento parziale della pretesa creditoria, sarebbe, quindi, dovuto nei suoi confronti il risarcimento del danno patito, in conseguenza dello slaccio, da liquidarsi in via equitativa.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta da CP_1 Parte_1
e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, di accertare il credito
[...]
dovuto dall'opponente, deducendo che:
aveva inviato alla numerosi solleciti di pagamento delle fatture ingiunte e CP_1 Pt_1
quest'ultima è risultata inadempiente, tanto da legittimare in data 8.10.2014 lo slaccio, anche in costanza di procedura conciliativa, in quanto sapeva che sarebbe stata un rigetto. CP_1
Secondo quanto asserito dall'ente idrico, inoltre, la non aveva mai proposto reclamo sul mal Pt_1
funzionamento del contatore.
Della fattura n. 201402947569 del 9 giugno 2014 è stato comunicato il sollecito in data 19.01.2015.
Con riguardo alla fatt. n. 20130297642 del 8.02.2013 con scadenza 12.09.2013, emessa a saldo e relativamente ai consumi dal 31.12.2005 al 31.12.2012, il credito di non sarebbe prescritto, CP_1
perché i cinque anni non erano ancora decorsi quando sono stati comunicati alla i solleciti di Pt_1
pagamento, posto che la prescrizione decorre dal giorno della scadenza della fattura.
La legittimità dello slaccio, più volte sollecitato, escluderebbe il diritto della a ottenere il Pt_1
risarcimento del danno subito, di cui in ogni caso non è stato chiarito né l'an e né il quantum.
Anche qualora il decreto ingiuntivo fosse inefficace, l'ente potrebbe comunque far valere in questa sede la sua pretesa creditoria e chiederne l'accertamento, oltre che la condanna.
pagina 4 di 11 Con ordinanza del 19.07.2017 è stata dichiarata l'inefficacia del DI opposto, perché notificato oltre il termine di cui all'art. 644 cpc, disponendosi per il prosieguo, quanto all'accertamento del credito, in quanto aveva con la sua costituzione riproposto la domanda. CP_1
Rimessa la causa sul ruolo dello scrivente magistrato, è stata formulata in data 25.08.2021 una proposta ex art. 185 bis cpc, accettata solo dalla Pt_1
Si è proceduto, quindi, alla nomina di un CTU per la ricostruzione di quanto effettivamente dovuto dalla con riguardo alla fatt. n. 20130297642 del 8.02.2013. Pt_1
Per il resto la causa è stata istruita con produzioni documentali.
***
Preliminarmente occorre rilevare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, “La
notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c., pur implicando la
necessità di revocare il provvedimento monitorio, non pregiudica la qualificabilità del ricorso per
ingiunzione come domanda giudiziale, sicché, ove su detta domanda si costituisca il rapporto
processuale mediante l'opposizione, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso
sostanziale), la quale eccepisca tale inefficacia, il giudice adito ha il potere-dovere non solo di
vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata
dal creditore ricorrente” (per tutti Tribunale sez. XVII - Roma, 16/12/2022, n. 18537).
Ne deriva che il decreto ingiuntivo n. 50/2015 del 11.08.2015 del Tribunale di Lanusei, in quanto notificato tardivamente, è inefficace e si intende revocato. Si procede, quindi, con l'accertamento della sussistenza del credito di per le ragioni richiamate. CP_1
*
La domanda di è accolta solo parzialmente. CP_1
pagina 5 di 11 Nel caso di specie è pacifico che sia stato concluso un contratto di fornitura idrica tra Parte_1
e e, una volta allegato l'inadempimento della nel pagamento delle sei
[...] CP_1 Pt_1
fatture azionate nel procedimento monitorio, spettava a quest'ultima, secondo le regole generali di allocazione dell'onere della prova, dimostrare di aver adempiuto alla prestazione ovvero provare i fatti a fondamento delle sue eccezioni.
Invero, la non ha mai affermato di aver eseguito il pagamento delle fatture ingiunte, ma ha Pt_1
dedotto l'insussistenza del credito di tramite delle eccezioni, fondate solo in parte: CP_1
1) quanto all'eccezione di abnormità dei consumi e di mal funzionamento del contatore, essa non merita accoglimento, in quanto le contestazioni relative alla anomalia dei consumi sono state formulate dalla solo genericamente, limitandosi ella a rapportare i consumi rilevati da con Pt_1 CP_1
quelli riferibili a un'utenza media a uso domestico e a un nucleo familiare come il suo, che sarebbe variato, nel numero dei membri, da tre a quattro persone.
Le tariffe del sistema idrico integrato, allegate alle seconde memorie ex art. 183 comma 6 cpc, non consentono di per sé sole di provare l'asserita abnormità dei consumi, se non supportate da ulteriore documentazione, necessaria a comprovare tale anomalia, come le fatture degli anni precedenti per medesimi intervalli di tempo, ovvero l'opponente avrebbe potuto indicare, perlomeno, un parametro cui fare riferimento, per valutare in concreto la sproporzione dei consumi lamentata.
Si rammenta che, quando la contestazione da parte dell'utente dei consumi rilevati dal gestore del servizio idrico è supportata dalla prova dell'abnormità e anomalia degli stessi, l'onere della prova circa il corretto funzionamento del contatore è posto a carico del gestore (sul punto, si veda Cass. civ. Sez.
III, 16-06-2011, n. 13193).
Qualora, per contro, difetti la prova dell'anomalia suddetta, la CTU sull'abnormità dei consumi sarebbe stata, quindi, esplorativa.
pagina 6 di 11 2) quanto alla contestazione dell'inadempimento di per aver violato l'obbligo di lettura e di CP_1
fatturazione dei consumi con la cadenza indicata dall'art. B.16 del Regolamento A.A.T.O. e dall'art.
6.2 della Carta del Servizio idrico integrato, anch'essa non merita accoglimento, in quanto la mancanza di regolarità nelle letture e di fatturazione in alcuni periodi non legittima l'omesso pagamento da parte dell'utente del servizio idrico di cui ha usufruito, fermo restando che non sono mai state comunicate letture e consumi diversi, attraverso l'autolettura dei misuratori.
3) quanto all'eccezione relativa al fatto che le fatture ingiunte sono state tutte contestate tramite reclamo rivolto ad essa non merita accoglimento, in quanto circostanza del tutto irrilevante in CP_1
ordine alla sussistenza e alla contestazione del credito.
4) quanto all'eccezione riguardante la fattura n. 201402947569 del 9 giugno 2014, asseritamente mai recapitata, questa merita accoglimento solo in parte, posto che è pur vero che ha dimostrato CP_1
con il doc. 12 che il sollecito di pagamento è stato comunicato alla in data 19.01.2015, dalla Pt_1
stessa sottoscritto e non contesto, ma, all'evidenza, gli interessi moratori per l'omesso pagamento del dovuto non decorrono dalla data di scadenza della fattura (14.08.2014), ma dal 19.01.2015, in mancanza della prova della comunicazione della fattura, ma solo del primo sollecito.
5) l'eccezione di prescrizione parziale del credito di quanto alla fattura n. 20130297642 CP_1
del 8.02.2013 con scadenza 12.09.2013, emessa a saldo e relativamente ai consumi dal 31.12.2005 al
31.12.2012, con lo storno degli importi già richiesti in acconto tramite fatture emesse in precedenza in relazione al medesimo periodo, merita accoglimento.
A tal riguardo non è inutile premettere che, con riferimento a tutto ciò che debba pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, l'art. 2948, comma 1, n. 4), c.c. prevede un termine prescrizionale pari a cinque anni. L'erogazione del servizio idrico da parte di ben può essere CP_1
considerata una prestazione il cui corrispettivo l'utente è tenuto a pagare periodicamente e il relativo diritto di credito è, pertanto, soggetto al termine di prescrizione di cui si è detto, decorrente dal consumo.
pagina 7 di 11 Nella specie la ha contestato di aver ricevuto il primo sollecito di pagamento della suddetta Pt_1
fattura, perché sottoscritto da persona non convivente, né autorizzata a ricevere corrispondenza ed effettivamente dal doc. 7 prodotto da si evince che non sia stata la a sottoscrivere la CP_1 Pt_1
relativa raccomandata in data 14.08.2013, ma un terzo;
ne deriva che, in difetto di prova contraria da parte del creditore, si presume che la non ne abbia avuto conoscenza in tale data. Pt_1
La prima comunicazione ricevuta e sottoscritta dalla è quella del 22.01.2014 di cui al doc. 8 Pt_1
di confermata anche dalla stessa utente. CP_1
Di conseguenza il credito calcolato a saldo da è prescritto sino al 22.01.2009, in difetto CP_1
della prova di atti interruttivi precedenti.
Sul punto tramite CTU è stato, quindi, possibile stabilire, al netto dei periodi prescritti, quale fosse il credito di relativo al periodo dal 23.01.2009 al 31.12.2012. CP_1
Ebbene, il perito, nella relazione depositata in data 7.12.2024, della quale si condividono la correttezza del metodo seguito e la coerenza delle conclusioni riportate, ha calcolato che il totale dovuto dall'utente per il servizio idrico dal 23/01/2009 al 31/12/2012 è pari ad euro 4.264,13- importo ottenuto sommando all'importo imponibile di euro 3.871,95 l'importo di euro 387,19 dovuto per IVA, le spese postali per euro 3,23 oltre IVA per 0,68 e interessi di mora per euro 1,08. (3.871,95 + 387,19 +3,23 + 0,68 + 1,08
- 4.264,13).
6) quanto alla contestazione secondo la quale lo slaccio avvenuto in data 8.10.2014 sarebbe stato arbitrario e illegittimo - perché eseguito in spregio al Regolamento del Servizio di conciliazione, in quanto la aveva avviato un procedimento di conciliazione con non ancora Pt_1 CP_1
conclusosi a quella data, e poiché in contrasto con i tempi e le modalità del suo esercizio, come indicate dal Regolamento del S.I.I..- e, pertanto, nel caso di accoglimento parziale della pretesa creditoria,
sarebbe dovuto nei suoi confronti il risarcimento del danno patito in conseguenza dello slaccio, da liquidarsi in via equitativa, essa non merita accoglimento.
pagina 8 di 11 Ebbene, nella specie è circostanza incontestata che la si sia resa inadempiente nel pagamento Pt_1
delle fatture ingiunte, per le ragioni dette in precedenza, e l'eccezione di inadempimento ex art. 1460
cc, sollevata da che legittimerebbe la sospensione del servizio idrico da parte dell'ente è in CP_1
parte fondata, poiché vi è agli atti la prova che l'interruzione dell'erogazione dell'acqua potabile all'abitazione della sia stata preceduta da diversi solleciti, tra cui anche secondi solleciti di Pt_1
pagamento, per le medesime fatture ingiunte e ciò in ottemperanza alla normativa vigente (art B21
regolamento del servizio idrico integrato e artt. 8.10.1, 8.10.2 e 8.10.6 della Carta del servizio idrico integrato).
In particolare, della fattura n. 20130297642 del 8.02.2013 con scadenza 12.09.2013, che prevede l'importo più rilevante pari a euro 6.700,83, è stato sollecitato per due volte il pagamento da CP_1
con comunicazione del 27.05.2014, sottoscritta dalla stessa (doc. 10). Pt_1
Pur tuttavia, lo slaccio avvenuto in data 8.10.2014 è arbitrario e illegittimo, perché eseguito in spregio all'art. 11 del Regolamento del Servizio di conciliazione ( non può intraprendere iniziative di CP_1
autotutela fino ai sette giorni successivi la redazione del verbale di conclusione della procedura di
conciliazione”), in quanto la aveva avviato un procedimento di conciliazione con Pt_1 CP_1
non ancora conclusosi a quella data, come risulta dalla documentazione prodotta (si veda verbale di conciliazione del 18.11.2015).
Irrilevanti le difese sul punto di che ha giustificato la suddetta violazione, sostenendo che già CP_1
sapesse di dover rigettare l'istanza della Pt_1
Accertato, quindi, l'inadempimento di sul punto, invero, la domanda con cui la ha CP_1 Pt_1
invocato una pronuncia di condanna al risarcimento del danno, patito in conseguenza dello slaccio, da liquidarsi in via equitativa, non merita accoglimento.
L'attrice ha specificato che si tratta di un danno non patrimoniale, dovuto alla perdita di un bene primario, sostenendo che lo stesso sia in re ipsa.
pagina 9 di 11 Nel caso di specie è peculiare il fatto che la invochi una richiesta risarcitoria di tal fatta, Pt_1
senza aver mai avanzato in tutti questi anni una richiesta di riattivazione dell'utenza e del servizio idrico, che sarebbe stata una logica conseguenza dell'accertata illegittimità dello slaccio e, invece,
preferisca domandare il risarcimento del danno morale, subito per aver perso un bene essenziale.
Ebbene, in difetto di allegazione, ancor prima che della prova del danno effettivamente subito, il quale non viene indicato nemmeno nella sua consistenza effettiva, la domanda sul punto non merita accoglimento.
In mancanza di elementi obiettivi, emergenti dagli atti in ordine al concreto pregiudizio subito, non può
essere accolta la domanda di condanna al risarcimento, vieppiù considerato, sotto altro profilo, anche l'obiettiva difficoltà di determinazione del quantum, non essendo stati allegati i parametri di quantificazione, che potessero consentire, per lo meno, la liquidazione equitativa, invocata ai sensi dell'art. 1226 cc.
Alla luce di quanto precede, risultato provato l'inadempimento della all'obbligo di Pt_1
pagamento delle fatture azionate da a esclusione dei periodi prescritti, la stessa deve essere CP_1
condannata a pagare ad la somma pari a euro 5.963,43 (somma ottenuta sottraendo a CP_1
quanto chiesto da pari a euro 8.400,13, la somma relativa ai periodi prescritti, pari a euro CP_1
2.436,70), oltre interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo, a eccezione della fattura n. 201402947569 del 9 giugno 2014, i cui interessi moratori non decorrono dalla data di scadenza (14.08.2014), ma dal 19.01.2015, per le ragioni dette.
Data la soccombenza reciproca, le spese vengano compensate tra le parti.
Per le stesse ragioni i costi della CTU, come liquidati nel decreto del 9.01.2025, sono posti a carico di entrambe.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanusei, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 10 di 11 1) Revoca il Decreto ingiuntivo n. 50/2015 del 11.08.2015 del Tribunale di Lanusei e dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di della somma pari a euro Parte_1 CP_1
5.963,43 oltre interessi di mora dalle scadenze delle singole fatture sino al saldo, a eccezione della fattura n. 201402947569 del 9 giugno 2014, i cui interessi moratori decorrono dal 19.01.2015.
2) Rigetta tutte le altre domande.
3) Spese di lite compensate tra le parti.
4) Costi della CTU a carico di entrambe le parti, come liquidati con decreto del Tribunale del
9.01.2025.
Cagliari-Lanusei, 31.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Aresu
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