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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/12/2025, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Potenza sezione Civile, dott.ssa RA
Galderisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1024 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima e collazione
TRA
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
UE NE preso il cui studio è domiciliata in Venosa alla Via Giacomo
Di Chirico, 26
ATTRICE
E
, c.f. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente a[...];
c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._3 residente a[...];
c.f. nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_3 C.F._4 residente a[...];
c.f. , nato a [...] l'[...] Controparte_4 C.F._5
e residente in [...]
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
A seguito dell'udienza tenutasi il 19.12.2025 mediante le modalità di cui all'art. 127 ter cp.c., il Giudice dott.ssa RA Galderisi, lette le note depositate dall'unica parte costituita tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
affinché, dichiaratasi aperta la successione della de cuius
[...] [...]
, deceduta il 3.5.2018, e previa ricostruzione del suo asse ereditario, il Per_1
Tribunale accertasse la lesione della quota di riserva dell'attrice, ne ordinasse la reintegrazione e disponesse lo scioglimento della comunione ereditaria instauratasi tra i coeredi. Non si costituivano, invece, i convenuti.
Con Decreto del 4.04.2023, il Giudice adito, in persona del dott. Vecchio, rilevata la necessità di stabilire il rito applicabile trattandosi di processo incardinato a ridosso della Riforma Cartabia, invitava la parte a depositare l'atto di citazione con avviso di ricevimento da parte di ciascun convenuto, la quale provvedeva con apposita istanza il successivo 18.05.2023.
Appurato, pertanto, che la notifica si era perfezionata nei confronti di ciascuna parte convenuta in data successiva al 28.02.2023, e dunque in pieno regime
Cartabia, il Giudice con successivo Decreto del 20.05.2023 rilevava la nullità della citazione per mancanza degli avvisi di cui all'art. 163 n. 7) c.p.c. ed ordinava la sua rinnovazione nel termine perentorio del 28.07.2023.
Senonché, con decreto del 21.10.2023, il Giudice adito rilevava il mancato adempimento dell'ordine di rinnovazione, invitando la parte onerata di interloquire sul punto con le memorie ex art. 171 ter c.p.c. da depositare antecedentemente l'udienza del14.12.2023 fissata per la prima comparizione.
Anche siffatto invito restava inadempiuto, provvedendo piuttosto la parte attrice a richiedere con istanza del 28.11.2023 un breve rinvio per procedere al bonario componimento della lite e così anche per le udienze successive, senza mai addivenirvi.
Da ultimo, all'esito dell'udienza tenutasi il 19.12.2025, lette le note depositate da a mezzo del suo difensore ed a fronte dell'ennesima richiesta di Parte_1 rinvio per bonario componimento, si rilevava il persistente mancato rinnovo dell'atto di citazione emendato dal vizio di nullità da cui è risultato, fin da principio, affetto. Ebbene, l'inadempimento all'ordine di rinnovazione del Giudice entro il termine perentorio dallo stesso stabilito comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 164, co 2 e 307, co 3 c.p.c..
La predetta statuizione, del resto, allorquando viene adottata dal Giudice monocratico, per orientamento giurisprudenziale consolidato, assume la veste sostanziale di sentenza, impugnabile con i mezzi ordinari anche quando adottata
– erroneamente – nella forma dell'ordinanza (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I,
15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile
2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile , sez. I, 28 aprile 2004, n.
8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile , sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in
Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ.
Mass. 2002, 1829).
Nulla per le spese che le parti convenute non hanno dovuto sostenere in quanto contumaci.
P.Q.M.
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, co 3 c.p.c..
Si comunichi.
Potenza, 28 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa RA Galderisi
Sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Potenza sezione Civile, dott.ssa RA
Galderisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1024 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima e collazione
TRA
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
UE NE preso il cui studio è domiciliata in Venosa alla Via Giacomo
Di Chirico, 26
ATTRICE
E
, c.f. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente a[...];
c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._3 residente a[...];
c.f. nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_3 C.F._4 residente a[...];
c.f. , nato a [...] l'[...] Controparte_4 C.F._5
e residente in [...]
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
A seguito dell'udienza tenutasi il 19.12.2025 mediante le modalità di cui all'art. 127 ter cp.c., il Giudice dott.ssa RA Galderisi, lette le note depositate dall'unica parte costituita tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
affinché, dichiaratasi aperta la successione della de cuius
[...] [...]
, deceduta il 3.5.2018, e previa ricostruzione del suo asse ereditario, il Per_1
Tribunale accertasse la lesione della quota di riserva dell'attrice, ne ordinasse la reintegrazione e disponesse lo scioglimento della comunione ereditaria instauratasi tra i coeredi. Non si costituivano, invece, i convenuti.
Con Decreto del 4.04.2023, il Giudice adito, in persona del dott. Vecchio, rilevata la necessità di stabilire il rito applicabile trattandosi di processo incardinato a ridosso della Riforma Cartabia, invitava la parte a depositare l'atto di citazione con avviso di ricevimento da parte di ciascun convenuto, la quale provvedeva con apposita istanza il successivo 18.05.2023.
Appurato, pertanto, che la notifica si era perfezionata nei confronti di ciascuna parte convenuta in data successiva al 28.02.2023, e dunque in pieno regime
Cartabia, il Giudice con successivo Decreto del 20.05.2023 rilevava la nullità della citazione per mancanza degli avvisi di cui all'art. 163 n. 7) c.p.c. ed ordinava la sua rinnovazione nel termine perentorio del 28.07.2023.
Senonché, con decreto del 21.10.2023, il Giudice adito rilevava il mancato adempimento dell'ordine di rinnovazione, invitando la parte onerata di interloquire sul punto con le memorie ex art. 171 ter c.p.c. da depositare antecedentemente l'udienza del14.12.2023 fissata per la prima comparizione.
Anche siffatto invito restava inadempiuto, provvedendo piuttosto la parte attrice a richiedere con istanza del 28.11.2023 un breve rinvio per procedere al bonario componimento della lite e così anche per le udienze successive, senza mai addivenirvi.
Da ultimo, all'esito dell'udienza tenutasi il 19.12.2025, lette le note depositate da a mezzo del suo difensore ed a fronte dell'ennesima richiesta di Parte_1 rinvio per bonario componimento, si rilevava il persistente mancato rinnovo dell'atto di citazione emendato dal vizio di nullità da cui è risultato, fin da principio, affetto. Ebbene, l'inadempimento all'ordine di rinnovazione del Giudice entro il termine perentorio dallo stesso stabilito comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 164, co 2 e 307, co 3 c.p.c..
La predetta statuizione, del resto, allorquando viene adottata dal Giudice monocratico, per orientamento giurisprudenziale consolidato, assume la veste sostanziale di sentenza, impugnabile con i mezzi ordinari anche quando adottata
– erroneamente – nella forma dell'ordinanza (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I,
15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile
2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile , sez. I, 28 aprile 2004, n.
8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile , sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in
Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ.
Mass. 2002, 1829).
Nulla per le spese che le parti convenute non hanno dovuto sostenere in quanto contumaci.
P.Q.M.
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, co 3 c.p.c..
Si comunichi.
Potenza, 28 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa RA Galderisi