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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/11/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 203/2025 R.G.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
Dr. NATALINO SAPONE Consigliere
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 203/2025 e vertente tra nata a [...] il [...] -C.F. Parte_1
- elettivamente domiciliata in Via del Gelsomino n. C.F._1
37, Reggio Calabria presso e nello Studio dell'Avv. Attilio Parrelli, che la rappresenta ed assiste giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 07.01.1968 ed ivi residente a[...] p. 1
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 1584/24 del 18/11/2024, pubblicata il 18.11.2024 (proc. civ. n° 2367/2021 R.G.), emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione
1 collegiale, nel procedimento avviato per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: la parte appellante ha concluso come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, per l'udienza del 27.10.2025
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 5.04.2025, adiva la Corte d'Appello di Reggio
Calabria proponendo appello avverso alla sentenza Parte_1
n° 1584/24 del 18/11/2024, pubblicata il 18.11.2024 (proc. civ. n° 2367/2021
R.G.), con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nel procedimento avviato per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha rigettato la domanda di corresponsione di un contributo economico in favore del figlio maggiorenne e della stessa ricorrente.
Riferiva l'istante di avere contratto matrimonio concordatario in Reggio
Calabria, in data 20.12.1997, con e che dalla loro unione Controparte_1
erano nati, il 18.01.2000, i gemelli e US;
aggiungeva che la Per_1
vita coniugale non era stata priva di incomprensioni, così da indurla ad attivare il procedimento di separazione dinnanzi al Tribunale di Reggio
Calabria che, con Sentenza parziale n. 131/2020 pubblicata il 03.02.2020, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con Sentenza definitiva n. 1113/2020 del 23.11.2020, disposto a carico del convenuto “di corrispondere al coniuge la somma mensile di euro Parte_1
300,00 di cui euro 200,00 per il mantenimento del figlio ed euro Per_1
100,00 per il mantenimento della moglie”; che, maturato il decorso del tempo, aveva presentato ricorso per richiedere la cessazione degli effetti civile del matrimonio e l'attribuzione di un assegno divorzile in proprio favore per il medesimo importo di € 100,00, già riconosciuto in fase di separazione, oltre all'assegno di mantenimento per il figlio , per un Per_1
importo pari ad € 200,00 (nulla per il figlio US economicamente
2 autonomo); che il Tribunale di Reggio Calabria, con Sentenza non definitiva n. 933/2023 pubblicata il 07.07.2023, aveva rilevato la contumacia del
, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1
e rimesso la causa sul ruolo dell'istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle questioni economiche;
che, infine, con l'impugnata sentenza, il tribunale aveva rigettato la richiesta di disporre a carico del resistente l'assegno divorzile, ritenendo non assolto l'onere probatorio circa la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento.
Faceva presente la ricorrente che il trascorrere del tempo e l'avviato inserimento lavorativo del figlio la inducevano a soprassedere sulla domanda di contributo per il mantenimento della prole, limitandosi ad insistere per il riconoscimento dell'assegno in suo favore, a suo dire, ricorrendone in pieno i presupposti.
Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: (a)
Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 della Legge 898/1970 e all'art. 2697 c.c. - Erronea valutazione del materiale probatorio;
(b)
Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 della Legge 898/1970 -
Error in iudicando.
Sulla scorta di ciò, l'appellante chiedeva alla Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, di riconoscere il diritto il suo diritto a ricevere l'assegno divorzile e, per l'effetto, disporre che corrisponda un Controparte_1
assegno divorzile mensile nella misura di € 100,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Fissata l'udienza per la discussione, sostituita con la trattazione scritta, e disposta l'integrazione del contraddittorio, , seppure Controparte_1
ritualmente convenuto, non si costituiva.
Riscontrata l'apposizione del visto da parte del Procuratore Generale, sul deposito di note scritte da parte della ricorrente che ha insistito in atti, con ordinanza collegiale del giorno 4.11.2025, la causa è stata assegnata in decisione senza termini ai sensi dell'art. 473bis. 34 c.p.c.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia di , ritualmente Controparte_1
convenuto e non comparso.
Ciò detto, occorre rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (cfr., da ultimo e in questi termini, Cass. civ. SU 16/02/2023,
n. 4835, richiamando Cass. civ. n. 27199/2017 e Cass.civ.SU n. 7940/2019), essendo quindi perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure (espressamente ovvero implicitamente) e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (su cui cfr. da ultimo
Cass. civ. SU 21/03/2019 n. 7940).
In particolare, va specificato che la stessa parte appellante ha riferito di volere limitare il gravame alla parte della sentenza appellata con cui è stata rigettata la sua domanda di corresponsione dell'assegno divorzile.
Chiarito, pertanto, il limitato perimetro dell'odierna procedura, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
Invero, con il primo motivo d'appello, la censura la sentenza di primo Pt_1
grado nella parte in cui con essa il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio, trascurando così di considerare le allegazioni e gli elementi di prova forniti dall'appellante che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbero stati a suo dire pienamente idonei a dimostrare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
In particolare, sempre a dire dell'appellante, pur affermando di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce funzione
4 assistenziale, compensativa e perequativa all'assegno divorzile, il primo giudice avrebbe finito per distorcerne il significato.
Tale assunto, tuttavia, a parere di questa Corte, non coglie nel segno per quanto appresso.
In punto di diritto, va osservato come l'art. 5 della Legge 898/1970, al comma 6, così dispone: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”(cfr.).
Ora, come ribadito di recente dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
32354/2024) che compie una ricognizione dei principi stabiliti in materia), la giurisprudenza consolidata (Cass., Sez. Un. Sentenza n. 18287/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell' art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della
5 finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno ( Cass., Sez. I, Sentenza n. 32398 dell'11/12/2019).
In particolare, il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione).
Quanto alla sua funzione perequativo-compensativa, l'assegno conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31.3.2023), avendo in proposito le Sezioni
Unite precisato che "l'autoresponsabilità deve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine,
l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in
6 autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole" (Cass., Sez.
U, Sentenza n. 18287 dell' 11/07/2018).
Pertanto, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale;
mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da un' esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
Ricordato quanto sopra affermato dalla Corte di Cassazione in ordine alla funzione che assume l'assegno divorzile, va rilevato come correttamente nella sentenza impugnata si sia dato atto anzitutto della suddetta funzione.
Ha specificato- tuttavia- correttamente il Tribunale come, nel caso di specie, sebbene la abbia dedotto di non svolgere alcuna attività lavorativa e Pt_1
che la sua condizione di inoccupazione sarebbe stata una conseguenza della scelta familiare, condivisa con il marito, di dedicarsi alla cura dei figli e del coniuge, la stessa non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, non avendo prodotto in giudizio la documentazione necessaria da cui dovrebbe emergere la sussistenza di un netto squilibrio patrimoniale tra le parti.
7 Ha ancora correttamente dedotto il primo giudice che l'istante, nulla ha prodotto in merito alla propria situazione patrimoniale, nonostante fosse stata onerata al deposito della documentazione reddituale già con il decreto presidenziale di fissazione della prima udienza di comparizione né -di
contro
- ha prodotto alcunchè in merito alla situazione patrimoniale del marito, limitandosi rispetto a quest'ultima a dedurre genericamente che egli percepirebbe una pensione di invalidità senza indicarne nemmeno l'ammontare, e svolgerebbe dei non meglio precisati tirocini, pur ammettendo al contempo espressamente che lo stesso è disoccupato come lei.
Per quanto sopra, nessun elemento di prova, in breve, ha fornito la ricorrente circa l'asserito squilibrio patrimoniale tra le parti.
Né, per altro verso, avrebbe potuto assume rilievo la mancata contestazione dei fatti da parte della controparte, essendo la stessa rimasta contumace, e neanche quanto risultante dalla sentenza di separazione allegata agli atti, dovendosi valutare i requisiti reddituali richiesti con riferimento al momento del divorzio.
Ad analoghe conclusioni si giunge con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui la censura la sentenza di primo grado nella parte in Pt_1
cui con essa non sarebbe stato valutato opportunamente che il matrimonio è durato oltre 20 anni, durante i quali la stessa si sarebbe dedicata esclusivamente alla famiglia e alla cura dei figli gemelli;
che la ricorrente, ormai cinquantacinquenne, si troverebbe nell'impossibilità oggettiva di inserirsi nel mercato del lavoro, non avendo mai maturato esperienze professionali a causa del suo ruolo esclusivamente familiare.
Sul punto, sempre richiamando quanto sopra in ordine al deficit probatorio in cui è incorsa la ricorrente, va ribadito come, per un verso, l'eventuale accertamento della cura della famiglia (comunque ove provato tempestivamente ed adeguatamente), avrebbe rappresentato soltanto un prerequisito per l'attribuzione dell'assegno di cui trattasi, in assenza di alcun
8 riscontro delle condizioni economiche delle parti;
per un altro, nulla ha provato la parte, ovvero offerto di provare, circa l'impossibilità della stessa di inserirsi nel mercato del lavoro (cfr. Cassazione civile sez. I, 17/09/2025,
n.25523 sulla necessità anche per il beneficiario dell'assegno divorzile di fornire prova di essersi attivato per rendersi economicamente indipendente).
Per quanto sopra, come detto, l'appello va rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
Sulle spese del presente grado del giudizio non ci si pronunzia in assenza di costituzione dell'appellato
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. R.G. 203/2025, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1
appellata;
- nulla sulle spese del presente grado del giudizio.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, c. 1 quater, d.p.r. n.
115 del 30 maggio 2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 25 novembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Mauro Mirenna dott. ssa Patrizia Morabito
9
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
Dr. NATALINO SAPONE Consigliere
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 203/2025 e vertente tra nata a [...] il [...] -C.F. Parte_1
- elettivamente domiciliata in Via del Gelsomino n. C.F._1
37, Reggio Calabria presso e nello Studio dell'Avv. Attilio Parrelli, che la rappresenta ed assiste giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 07.01.1968 ed ivi residente a[...] p. 1
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 1584/24 del 18/11/2024, pubblicata il 18.11.2024 (proc. civ. n° 2367/2021 R.G.), emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione
1 collegiale, nel procedimento avviato per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: la parte appellante ha concluso come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, per l'udienza del 27.10.2025
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 5.04.2025, adiva la Corte d'Appello di Reggio
Calabria proponendo appello avverso alla sentenza Parte_1
n° 1584/24 del 18/11/2024, pubblicata il 18.11.2024 (proc. civ. n° 2367/2021
R.G.), con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nel procedimento avviato per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha rigettato la domanda di corresponsione di un contributo economico in favore del figlio maggiorenne e della stessa ricorrente.
Riferiva l'istante di avere contratto matrimonio concordatario in Reggio
Calabria, in data 20.12.1997, con e che dalla loro unione Controparte_1
erano nati, il 18.01.2000, i gemelli e US;
aggiungeva che la Per_1
vita coniugale non era stata priva di incomprensioni, così da indurla ad attivare il procedimento di separazione dinnanzi al Tribunale di Reggio
Calabria che, con Sentenza parziale n. 131/2020 pubblicata il 03.02.2020, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con Sentenza definitiva n. 1113/2020 del 23.11.2020, disposto a carico del convenuto “di corrispondere al coniuge la somma mensile di euro Parte_1
300,00 di cui euro 200,00 per il mantenimento del figlio ed euro Per_1
100,00 per il mantenimento della moglie”; che, maturato il decorso del tempo, aveva presentato ricorso per richiedere la cessazione degli effetti civile del matrimonio e l'attribuzione di un assegno divorzile in proprio favore per il medesimo importo di € 100,00, già riconosciuto in fase di separazione, oltre all'assegno di mantenimento per il figlio , per un Per_1
importo pari ad € 200,00 (nulla per il figlio US economicamente
2 autonomo); che il Tribunale di Reggio Calabria, con Sentenza non definitiva n. 933/2023 pubblicata il 07.07.2023, aveva rilevato la contumacia del
, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1
e rimesso la causa sul ruolo dell'istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle questioni economiche;
che, infine, con l'impugnata sentenza, il tribunale aveva rigettato la richiesta di disporre a carico del resistente l'assegno divorzile, ritenendo non assolto l'onere probatorio circa la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento.
Faceva presente la ricorrente che il trascorrere del tempo e l'avviato inserimento lavorativo del figlio la inducevano a soprassedere sulla domanda di contributo per il mantenimento della prole, limitandosi ad insistere per il riconoscimento dell'assegno in suo favore, a suo dire, ricorrendone in pieno i presupposti.
Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: (a)
Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 della Legge 898/1970 e all'art. 2697 c.c. - Erronea valutazione del materiale probatorio;
(b)
Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 della Legge 898/1970 -
Error in iudicando.
Sulla scorta di ciò, l'appellante chiedeva alla Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, di riconoscere il diritto il suo diritto a ricevere l'assegno divorzile e, per l'effetto, disporre che corrisponda un Controparte_1
assegno divorzile mensile nella misura di € 100,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Fissata l'udienza per la discussione, sostituita con la trattazione scritta, e disposta l'integrazione del contraddittorio, , seppure Controparte_1
ritualmente convenuto, non si costituiva.
Riscontrata l'apposizione del visto da parte del Procuratore Generale, sul deposito di note scritte da parte della ricorrente che ha insistito in atti, con ordinanza collegiale del giorno 4.11.2025, la causa è stata assegnata in decisione senza termini ai sensi dell'art. 473bis. 34 c.p.c.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia di , ritualmente Controparte_1
convenuto e non comparso.
Ciò detto, occorre rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (cfr., da ultimo e in questi termini, Cass. civ. SU 16/02/2023,
n. 4835, richiamando Cass. civ. n. 27199/2017 e Cass.civ.SU n. 7940/2019), essendo quindi perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure (espressamente ovvero implicitamente) e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (su cui cfr. da ultimo
Cass. civ. SU 21/03/2019 n. 7940).
In particolare, va specificato che la stessa parte appellante ha riferito di volere limitare il gravame alla parte della sentenza appellata con cui è stata rigettata la sua domanda di corresponsione dell'assegno divorzile.
Chiarito, pertanto, il limitato perimetro dell'odierna procedura, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
Invero, con il primo motivo d'appello, la censura la sentenza di primo Pt_1
grado nella parte in cui con essa il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio, trascurando così di considerare le allegazioni e gli elementi di prova forniti dall'appellante che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbero stati a suo dire pienamente idonei a dimostrare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
In particolare, sempre a dire dell'appellante, pur affermando di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce funzione
4 assistenziale, compensativa e perequativa all'assegno divorzile, il primo giudice avrebbe finito per distorcerne il significato.
Tale assunto, tuttavia, a parere di questa Corte, non coglie nel segno per quanto appresso.
In punto di diritto, va osservato come l'art. 5 della Legge 898/1970, al comma 6, così dispone: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”(cfr.).
Ora, come ribadito di recente dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
32354/2024) che compie una ricognizione dei principi stabiliti in materia), la giurisprudenza consolidata (Cass., Sez. Un. Sentenza n. 18287/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell' art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della
5 finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno ( Cass., Sez. I, Sentenza n. 32398 dell'11/12/2019).
In particolare, il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione).
Quanto alla sua funzione perequativo-compensativa, l'assegno conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31.3.2023), avendo in proposito le Sezioni
Unite precisato che "l'autoresponsabilità deve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine,
l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in
6 autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole" (Cass., Sez.
U, Sentenza n. 18287 dell' 11/07/2018).
Pertanto, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale;
mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da un' esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
Ricordato quanto sopra affermato dalla Corte di Cassazione in ordine alla funzione che assume l'assegno divorzile, va rilevato come correttamente nella sentenza impugnata si sia dato atto anzitutto della suddetta funzione.
Ha specificato- tuttavia- correttamente il Tribunale come, nel caso di specie, sebbene la abbia dedotto di non svolgere alcuna attività lavorativa e Pt_1
che la sua condizione di inoccupazione sarebbe stata una conseguenza della scelta familiare, condivisa con il marito, di dedicarsi alla cura dei figli e del coniuge, la stessa non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, non avendo prodotto in giudizio la documentazione necessaria da cui dovrebbe emergere la sussistenza di un netto squilibrio patrimoniale tra le parti.
7 Ha ancora correttamente dedotto il primo giudice che l'istante, nulla ha prodotto in merito alla propria situazione patrimoniale, nonostante fosse stata onerata al deposito della documentazione reddituale già con il decreto presidenziale di fissazione della prima udienza di comparizione né -di
contro
- ha prodotto alcunchè in merito alla situazione patrimoniale del marito, limitandosi rispetto a quest'ultima a dedurre genericamente che egli percepirebbe una pensione di invalidità senza indicarne nemmeno l'ammontare, e svolgerebbe dei non meglio precisati tirocini, pur ammettendo al contempo espressamente che lo stesso è disoccupato come lei.
Per quanto sopra, nessun elemento di prova, in breve, ha fornito la ricorrente circa l'asserito squilibrio patrimoniale tra le parti.
Né, per altro verso, avrebbe potuto assume rilievo la mancata contestazione dei fatti da parte della controparte, essendo la stessa rimasta contumace, e neanche quanto risultante dalla sentenza di separazione allegata agli atti, dovendosi valutare i requisiti reddituali richiesti con riferimento al momento del divorzio.
Ad analoghe conclusioni si giunge con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui la censura la sentenza di primo grado nella parte in Pt_1
cui con essa non sarebbe stato valutato opportunamente che il matrimonio è durato oltre 20 anni, durante i quali la stessa si sarebbe dedicata esclusivamente alla famiglia e alla cura dei figli gemelli;
che la ricorrente, ormai cinquantacinquenne, si troverebbe nell'impossibilità oggettiva di inserirsi nel mercato del lavoro, non avendo mai maturato esperienze professionali a causa del suo ruolo esclusivamente familiare.
Sul punto, sempre richiamando quanto sopra in ordine al deficit probatorio in cui è incorsa la ricorrente, va ribadito come, per un verso, l'eventuale accertamento della cura della famiglia (comunque ove provato tempestivamente ed adeguatamente), avrebbe rappresentato soltanto un prerequisito per l'attribuzione dell'assegno di cui trattasi, in assenza di alcun
8 riscontro delle condizioni economiche delle parti;
per un altro, nulla ha provato la parte, ovvero offerto di provare, circa l'impossibilità della stessa di inserirsi nel mercato del lavoro (cfr. Cassazione civile sez. I, 17/09/2025,
n.25523 sulla necessità anche per il beneficiario dell'assegno divorzile di fornire prova di essersi attivato per rendersi economicamente indipendente).
Per quanto sopra, come detto, l'appello va rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
Sulle spese del presente grado del giudizio non ci si pronunzia in assenza di costituzione dell'appellato
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. R.G. 203/2025, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1
appellata;
- nulla sulle spese del presente grado del giudizio.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, c. 1 quater, d.p.r. n.
115 del 30 maggio 2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 25 novembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Mauro Mirenna dott. ssa Patrizia Morabito
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