Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1978/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.02.2025
da
1) Parte_1
Nato a Milano in data 16.01.1971 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Eliana Schiatti presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata a Milano in data 09.11.1974 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Eliana Schiatti presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
, nata il [...] Pt_3
Con ricorso depositato in data 17.02.2025, le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Milano emesso in data 06.05.2015 (N.
22731/2015 R.G.).
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“-disporre che la responsabilità genitoriale sulla figlia minore sia esercitata da entrambi i Pt_3
genitori che si impegnano ad assumere concordemente tutte le decisioni di maggior interesse per la stessa ed ad informarsi reciprocamente di tutte le questioni a lei inerenti;
-Greta a trascorrerà una settimana con il padre e una settimana con la madre secondo quanto disposto dall'affido paritetico dove il Signor s'impegnerà a portare ogni lunedì sera Pt_1 Pt_3
entro le ore 21,00 presso la residenza della madre e la RA provvederà a prelevarla il Pt_2
lunedì sera successivo entro le ore 21,00 presso la residenza del padre.
-Entro il 15 giugno di ogni anno i genitori concorderanno i 15 giorni del mese delle vacanze estive che trascorrerà con il papà e i 15 giorni che trascorrerà con la mamma. Per quanto Pt_3
riguarda le vacanze natalizie, trascorrerà la settimana di Natale (23-30 dicembre) con un Pt_3
genitore e quella di Capodanno (31 dicembre-6 gennaio) con l'altro seguendo il regime dell'alternanza. I genitori si forniranno reciprocamente i recapiti della località di villeggiatura ove trascorreranno le vacanze con e si impegnano a informarsi reciprocamente sulle condizioni Pt_3
della figlia e ad autorizzarsi reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
-La piccola trascorrerà Pasqua con il papà e Lunedì dell'Angelo con la mamma e questo seguirà il principio dell'alternanza. trascorrerà il compleanno con uno dei genitori secondo il Pt_3 principio dell'alternanza.
-Il Signor si obbliga a contribuire al mantenimento di corrispondendo alla RA Pt_1 Pt_3
l'importo di Euro 400,00 mensili da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese in via Pt_2
anticipata e da assoggettarsi a rivalutazione ISTAT annuale fino al 31 dicembre 2024. Dal 31 dicembre 2024 fino al 30 giugno 2025, il Signor si obbliga a versare la somma di Euro Pt_1
200,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata e da assoggettarsi a rivalutazione ISTAT. Dopo il 30 giugno 2025, il Signor verserà, entro il 5 di ogni mese, su Pt_1
un conto intestato a la somma di Euro 50,00 per i propri svaghi, fino al raggiungimento Pt_3 dell'indipendenza economica della figlia, e verrà meno il mantenimento che, visto il regime di affido paritetico, avverrà in maniera diretta. Il signor sarà inoltre tenuto a rimborsare alla Pt_1
RA il 50% delle spese scolastiche e straordinarie documentate, che i genitori Pt_2
concorderanno alla luce degli interessi di . Pt_3 -Il Signor deve riconoscere alla RA l'adeguamento istat mai riconosciuto fino ad Pt_1 Pt_2
oggi.
-Le parti concordano di scambiarsi le comunicazioni relative alla figlia via mail o messaggi, anche tramite applicazione di messaggistica istantanea whatsapp.
-I Signori e CA danno atto di essere entrambi precettori di reddito e non avanzano Pt_2 reciproche richieste di natura economica l'uno nei confronti dell'altro. devono comunicare qualsiasi cambio di residenza. CP_1
-Le spese di lite saranno ad esclusivo carico del Signor ” Pt_1
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere poste integralmente a carico del Sig.
atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso. Pt_1
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica di cui al decreto del Tribunale di Milano emesso in data
06.05.2015 (N. 22731/2015 R.G.), così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Spese legali interamente a carico del Sig. . Parte_1
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Maria Cosmai