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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 08/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr. ssa Anna Maria Marra - Consigliere
3) Dr. Michele Campanale - Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 140 del ruolo generale anno
2023, rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc del
18.12.2024
tra rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Orlando, Parte_1
giusta mandato allegato all'atto di appello
Appellante
e
, rappresentato e difeso dagli avv Simona Mancone e Controparte_1
Alessandro Tedesco, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione
Appellato e appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. Orlando per il appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata e previa Pt_1
rinnovazione della CT, il finale rigetto della domanda risarcitoria proposta da controparte ovvero, in subordine, l'ulteriore riduzione della sua entità, con vittoria delle spese dell'intero giudizio .
Gli avv Mancone e Tedesco per l'appellato hanno chiesto il rigetto del gravame del e Pt_1
l'accoglimento di quello incidentale, con condanna dell' al pagamento dell'intera CP_2
somma di E 57.100,00 stimata dal CT ed al ripristino dei luoghi, onde evitare future inondazioni,
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione datata 13.4.2023, il interponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 603/2023 emessa dal Tribunale di Taranto, il 14.3.2023, con cui era stata parzialmente accolta nei limiti dell'importo di E 25.695,00 e con il favore delle spese la domanda risarcitoria proposta da in relazione alle inondazioni ed ai danni subiti dalla sua villetta in Controparte_1
occasione nei nubifragi avvenuti in data 14.11.2014 e 16.10.2015 a causa dell'errata pendenza della sede stradale e dell'assenza di efficienti canali di scolo .
In particolare, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure non abbia considerato sia l'eccezionalità dell' evento atmosferico avvenuto nei giorni 15 e 16 ottobre 2015, così come documentato nella relazione dell'arch e tale da configurare l'esimente del caso fortuito di Per_1
cui all'art 2051 cc, sia la circostanza che l'intero territorio circostante l'immobile dell'attore aveva subito gravi alterazioni del normale declivio delle acque meteoritiche a causa dei manufatti abusivi ivi realizzati, in particolari i muretti di recinzione in c.a. che avevano sostituito gli originari a secco;
osservava che il fondo del situato a valle di altri terreni aventi maggior quota, CP_1
era tenuto a riceverne gli scoli delle acque ex art 913 cc e di ciò non si era tenuto alcun conto al momento della realizzazione del villino e della sua recinzione;
si doleva della genericità
dell'espletata CT, che nel quantificare i danni non aveva effettuato alcun dettagliato computo metrico, stimandoli in evidente eccesso;
si lamentava dell'ingiusta condanna alle spese nonostante il parziale accoglimento nella misura del 45% della domanda risarcitoria . Si costituiva anche in questa fase anche il sig. concludendo per il rigetto dell'appello CP_1
principale e proponendo gravame incidentale tendente a conseguire per intero il risarcimento dei danni stimati dal CT, oltre alla condanna del all'esecuzione delle opere necessarie per Pt_1
evitare future inondazioni del suo fondo, con integrale ristoro anche delle spese legali sopportate per la preliminare fase stragiudiziale .
Rigettata l'istanza del di rinnovazione della CT, la causa veniva rimessa alla Corte per Pt_1
la decisione all'udienza ex art 352 cpc del 18.12.2024, dopo il deposito di scritti conclusivi a cura dei difensori delle parti .
Entrambi gli appelli sono infondati e vanno pertanto rigettati, con integrale conferma dell'impugnata sentenza .
Va preliminarmente ribadito dalla Corte quanto già osservato dal Presidente istruttore nell'ordinanza del 25.9.2023 con cui veniva rigettata l'istanza del di rinnovazione della Pt_1
CT, poiché a distanza di quasi dieci anni dai fatti di causa davvero non si comprende quale utilità
possa avere un rinnovato accertamento tecnico, magari su luoghi non più rispondenti a quelli per cui è causa .
Nel merito il continua a lamentare anche in questa sede l'omessa considerazione da parte Pt_1
del primo Giudice dell'eccezionalità degli avversi fenomeni atmosferici verificatisi nell'intera
Regione Puglia ed in particolare nel territorio di a metà ottobre 2015, nonché della Parte_1
naturale orografia della zona, declinante a valle e quindi tale da comportare la scolo delle acque piovane a carico dei fondi sottoposti, come quello del L' . CP_1
L'obiezione non coglie però nel segno, sia perché l'attore si è lamentato dei danni subiti non solo in occasione del nubifragio dell'ottobre 2015 ma anche di quello del novembre 2014 e più in generale delle inondazioni subite dal suo fondo in occasione di qualsiasi non lieve pioggia, sia perché la CT espletata in primo grado ha accertato che la strada comunale che costeggia il terreno dell'attore ( via Mannara ) è in forte pendenza verso la sua proprietà ed è priva di canali scolo e/o di qualsiasi opera provvisionale di convogliamento a valle delle acque meteoritiche .
Non è affatto vero che il primo Giudice non abbia tenuto conto della naturale orografia dei luoghi e dell'ordinario scolo delle acque da monte a valle, perché anzi l'ha data per pacifica ( anche in base al corredo fotografico della CT ) e proprio per questo ha ritenuto la parziale responsabilità
al 45% del evidentemente addossando all'attore la colpa concorrente di non aver tenuto Pt_1
conto di quanto disposto dall'art 913 cc in ordine al naturale scolo delle acque dal fondo dominante a quello servente, realizzando il muro di cinta ed il suo villino in modo da preservarlo dalle possibili ( anzi assai probabili ) alluvioni .
La pendenza della strada comunale verso il fondo del L' e la mancanza di canali di scolo, CP_1
se da un lato sono indubbi fattori di aggravamento delle inondazioni per cause naturali ( anche estreme come quelle verificatesi nell'ottobre 2015 ), dall'altro non consentono di esonerare il da ogni responsabilità ex art 2051 cc, non potendo per tale ragione invocarsi l'esimente Pt_1
assoluta ( quella parziale ovviamente non rileva, in quanto concausa di carattere naturale ) del caso fortuito .
D'altra parte appare intuitivo che, al di là di quanto abbia potuto accertare il CT a distanza di anni dagli eventi lamentati, danni così rilevanti come quelli subiti dall'immobile dell'attore ( crollo dei pilastrini in c.a. e del cancello metallico, smantellamento della pavimentazione del vialetto di accesso e del cortile, nonché dei muretti che li delimitano ) non possano certo essere stati provocati unicamente dall'errata pendenza della strada pubblica, priva di canali di scolo, ma traggano la loro
( preponderante ) origine da fenomeni alluvionali provocati dall'orografia e dal naturale declivio delle acque meteoritiche che scorrono sui terreni dell'intera zona, circostanza di cui evidentemente il L' non ha tenuto affatto conto al momento della realizzazione dei suoi manufatti . CP_1 Tutto ciò considerato il primo Giudice ha saggiamente ed equitativamente limitato al 45% la responsabilità risarcitoria del in sostanza più che dimezzando la sua condanna al ristoro Pt_1
dei danni subiti dall'attore, e tale conclusione non può quindi che essere confermata dalla Corte .
L'appello principale del va quindi rigettato, anche nella parte in cui lamenta la mancanza Pt_1
nella CT del computo metrico, dal momento che l'ing ha comunque ben distinto le Persona_2
varie voci di danno, attribuendo ad ognuna di esse congrui costi di rispristino;
quanto infine alla condanna alle spese, la stessa è stata parametrata al decisum ed appare anch'essa congrua,
dovendosi qui ribadire che la possibilità di compensare le spese di lite è una facoltà e non un obbligo per il Giudice, come tale rimanendo non sindacabile ove ( come nella specie )
correttamente motivata .
Passando alla trattazione dell'appello incidentale, lo stesso appare anch'esso infondato per quanto sopra argomentato a proposito dell'evidente concorso di colpa da parte dell'attore nel non aver realizzato i suoi manufatti prevedendo adeguate opere di protezione dalle alluvioni causate dal naturale declivio dei fondi circostanti e dal normale scolo delle acque piovane, il che osta ad un integrale ristoro dei danni subiti .
Non può inoltre accedersi alla richiesta di ulteriore condanna del alla realizzazione di non Pt_1
meglio precisate ( né stabilite da parte del CT ) opere provvisionali, anche tenuto conto di quanto correttamente osservato dall'ing a pp. 5 ed 8 della sua relazione e cioè “che senza un Persona_2
opportuno e consistente adeguamento idraulico dell'intera zona limitrofa all' u.i. oggetto della presente, sicuramente i danni riscontrati si ripeteranno ogni qualvolta si verificheranno eventi atmosferici di una certa entità, mettendo in pericolo la sicurezza dei residenti e delle loro abitazioni”.
In altri termini, se non viene interamente risistemato l'intero comparto, salvaguardandolo dal rischio idrogeologico mediante adeguate opere provvisionali a cura di tutti gli Enti a ciò preposti e dei singoli proprietari, ben esiguo beneficio si potrà trarre dall'eliminazione della pendenza di via Mannara ovvero dalla predisposizione in loco di adeguati canali di scolo .
Quanto infine alla richiesta di rimborso di ulteriori E 900,00 per attività stragiudiziale, basti qui osservare che non vi è in atti la minima prova di tale esborso da parte dell'attore e che comunque nel dispositivo il è stato già condannato al pagamento di ulteriori E 200,00 a titolo di Pt_1
spese ante causam .
Così rigettati entrambi gli appelli, la sentenza di prime cure va quindi integralmente confermata,
mentre appare equo e ragionevole compensare le spese di questa fase, stante la reciproca soccombenza delle parti .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1. rigetta sia l'appello principale che quello incidentale, confermando integralmente l' impugnata sentenza n. 603/2023 emessa dal Tribunale di Taranto in data 14.3.2023 ;
2. compensa tra le parti le spese di questa fase;
3. dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale del doppio del contributo unificato di cui all'art. 13
comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 .
Così deciso in Taranto in data 3.1.2025, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile della Corte
d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto.
Il Presidente estensore
(dott. Pietro Genoviva)