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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 18 febbraio 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3843 Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ester Ada Vita Pt_1
Sciplino,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Murineddu, CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 6241/2021 del 24.6.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto accertarsi l'illegittimità del Parte_2 provvedimento con cui l' (succeduto a titolo universale all' ha liquidato in suo favore Pt_1 CP_2
la pensione con decorrenza 1.4.2008 ed il supplemento con decorrenza 1.8.2013, determinando la cd.
“quota B” della prestazione sulla base di un numero di contributi giornalieri inferiore a quello risultante dall'estratto contributivo e utilizzando come base di calcolo la media delle retribuzioni
“ridotte” entro il limite di £ 315.000, rivalutate – a decorrere dal 1.1.1998 – anno per anno in base all'indice ISTAT;
ha chiesto quindi condannarsi l' al ricalcolo della prestazione e, in CP_3 particolare della “quota B” del trattamento di quiescenza e del relativo supplemento, sulla base del numero effettivo di contributi giornalieri maturati nei periodi di riferimento, pari asseritamente a n.
1.636 per la pensione e a n. 580 per il supplemento, nonché sulla base della media delle migliori 1.900 retribuzioni giornaliere, ridotte entro il limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari
1 a £ 1.000.000 oltre rivalutazione, e per il supplemento sulla base della media delle retribuzioni del relativo periodo di competenza, e così a corrispondergli un differenziale di € 184,33 mensili per la pensione a decorrere dal 1.4.2008 e di € 110,21 mensili per il supplemento a decorrere dal 1.8.2013, pari rispettivamente ad un importo lordo complessivo mensile di € 603,77 a titolo di pensione e di €
234,62 a titolo di supplemento, salvo il pagamento delle differenze arretrate maturate dalle stesse date, maggiorate di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
A tal fine, il ricorrente ha lamentato l'erronea applicazione ad opera dell' dell'art. 4, co. Pt_1
8, d. lgs. n. 182/1997, norma innovativa e speciale – adottata in virtù della delega conferita dalla l. n.
335/1995 – la quale, riformando integralmente le modalità di liquidazione della “quota B” del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, avrebbe introdotto una compiuta ed autonoma disciplina, facendo dunque venir meno l'applicabilità – ai lavoratori del settore in questione
– dell'art. 12, co. 7, d.P.R. n. 1420/1971, norma di carattere generale sino ad allora applicata alle pensioni erogate dall'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive, ivi inclusi i trattamenti in favore dei lavoratori dello spettacolo.
L' si è costituito, resistendo alle avverse pretese ed eccependo l'intervenuta decadenza ex Pt_1 art. 47, d.P.R. n. 639/1970, “anche alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 38 del DL n. 98/2011
(convertito in legge n. 111/2011)”, e comunque l'infondatezza del ricorso nel merito.
A tale ultimo fine – negando la portata innovativa e speciale del d.lgs. n. 182/1997, volto in realtà, in virtù della delega di cui alla l. n. 553/1995, alla mera armonizzazione dei diversi trattamenti pensionistici ed al contenimento della relativa spesa pubblica –, l' ha ribadito che le pensioni ex Pt_1 sarebbero tuttora disciplinate anche con riguardo alla “quota B” dall'art. 12, co. 7, d.P.R. CP_2
n. 1420/71 (come modificato dall'art. 1, co. 10, d. lgs. n. 182/1997) nonché, quanto alle modalità di calcolo mediante applicazione delle aliquote di rendimento, dall'art. 21, co. 6, l. n. 67/1988, anteriore all'introduzione delle “quote A e B” ad opera del d. lgs. n. 503/1992 (cd. riforma Amato) ma esteso ai lavoratori dello spettacolo dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, d.l. n. 11/1993
(conv. in l. n. 70/1993); di tal ché, l'art. 4, co. 8, d. lgs. n. 182/1997 avrebbe l'unico effetto di individuare le diverse aliquote di rendimento da utilizzare per la “quota B”, ferma l'applicabilità alla
“quota A” delle aliquote di cui all'art. 21, co. 6, l. n. 67/1988, nonché ad entrambe le “quote”, A e B, del tetto massimo di £ 315.000, come espressamente confermato dall'art. 1, co. 10, d. lgs. n. 182/1997; ha inoltre rammentato che sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 7, d.P.R. n.
1420/71 (come modificato dall'art. 1, co. 10, d. lgs. n. 182/1997) alla stregua degli artt. 3 e 38 Cost., si era già pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza n. 202/2008, ritenendola inammissibile ed infondata.
Nulla ha invece dedotto l' con riguardo al numero dei contributi giornalieri utili ai fini CP_3
2 del calcolo della “quota B”, omettendo di contestare che essi, nel caso di specie, ammontassero alla misura dedotta da parte ricorrente per la pensione ed il supplemento.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha accolto l'eccezione di decadenza, qualificandola tuttavia di natura “mobile” (come ritenuto da Cass. n. 17430/2021), e ha rilevato che le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente erano rimaste del tutto incontestate, di tal ché la controversia verteva esclusivamente sui criteri di calcolo della quota B;
ha quindi accolto parzialmente la domanda attorea, osservando che le modifiche introdotte dall'art. 4, co. 8, d.lgs. n.
182/1997 al calcolo della “quota B” costituiscono una disciplina nuova ed autosufficiente, dunque incompatibile con il precedente limite massimo di cui all'art. 12, co. 7, d.P.R. n. 1420/1971; di tal ché il trattamento pensionistico ed il supplemento in questione andavano ricalcolati sulla base della media effettiva delle migliori 1.900 retribuzioni giornaliere, senza applicazione del tetto massimo di
£ 315.000, salva la decadenza maturata sui ratei di pensione e supplemento anteriori al triennio, da computarsi a ritroso rispetto alla data di deposito del ricorso (28.1.2021), e pertanto maturata sino al
28.1.2018; ha quindi condannato l' a corrispondere le differenze retributive risultanti dai Pt_1 conteggi prodotti da parte ricorrente, non specificamente contestati dall' , che ha quindi CP_3
condannato anche alla refusione delle spese di lite, stante la soccombenza.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l' , chiedendone l'integrale riforma, previo Pt_1
rigetto di ogni avversa domanda.
A tal fine, l' ha ribadito l'eccezione di decadenza, da interpretarsi tuttavia – CP_3
diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure – come integralmente preclusiva della stessa possibilità di valutare nel merito la fondatezza della pretesa, destinata pertanto ad un integrale rigetto;
e, richiamata la ricostruzione normativa già illustrata con gli atti del giudizio di primo grado, ha precisato che il d. lgs. n. 182/1997 si inserirebbe nel processo di omogeneizzazione ed armonizzazione dei diversi sistemi pensionistici come programmato dalla l. n. 335/1995 in virtù dei principi da essa dettati, con conseguente “applicazione dell'incremento dell'aliquota contributiva, del massimale di retribuzione giornaliera imponibile o del massimale annuo di retribuzione imponibile”; di tal ché la liquidazione della “quota B”, per i lavoratori dello spettacolo, sarebbe caratterizzata da:
a) base di calcolo uguale alla media delle migliori 1.900 retribuzioni giornaliere;
b) applicazione di una serie di aliquote di rendimento decrescenti (dal 2% alle diverse inferiori aliquote di cui alla tabella contenuta nell'art. 12, d. lgs. n. 503/1992; c) applicazione del tetto massimo di £ 315.000, come espressamente previsto dall'art. 2, co. 22 e 23, lett. a), l. n. 335/1995.
Si è costituito l'appellato, chiedendo la conferma della sentenza impugnata ed insistendo sulla validità della propria ricostruzione normativa.
A tal fine ha dedotto che, ferme la nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 202/2008 e la
3 legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 7, d.P.R. n. 1420/1971, in realtà mai contestate, detta ultima norma sarebbe tuttavia inapplicabile alla liquidazione della “quota B” del trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dello spettacolo, essendo la relativa disciplina dettata invece in via esclusiva ed esaustiva dal d. lgs. n. 182/1997, il cui art. 4, co. 8 avrebbe richiamato l'art. 12, d. lgs. n. 503/1992
(di modifica dell'art. 21, co. 6, l. n. 67/1988) solo quanto alle aliquote di rendimento, e non anche quanto al tetto massimo, quest'ultimo dunque applicabile in conclusione solo alla “quota A”.
Ha inoltre contestato la correttezza dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 36056/2022.
Ebbene, proprio sulla scorta di tali principi, all'udienza del 18.6.2024 questa Corte ha invece disposto apposita CTU contabile al fine di determinare l'esatto ammontare del trattamento pensionistico mensile spettante all'appellato per la quota B a decorrere dal 1.4.2008 (data di decorrenza del trattamento) nonché del supplemento a decorrere dal 1.8.2013, tenuto conto del numero dei contributi dedotti dal ricorrente e risultanti dall'estratto contributivo prodotto in primo grado, mai contestato dall' , nonché dell'applicazione del massimale di retribuzione imponibile, Pt_1
come da principi enunciati dalla Corte di Cassazione.
Espletata la CTU, all'udienza del 18.2.2025 parte appellata ha chiesto rinvio per note anche al fine di precisare le conclusioni all'esito dell'accertamento peritale. Tuttavia la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura del dispositivo in udienza.
2. L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
2.1. Quanto all'eccezione di decadenza, si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni già poste da questa Sezione a fondamento del parziale accoglimento delle domande spiegate da altro pensionato ex in analogo giudizio (cfr. sentenza Corte d'Appello di Roma CP_2
n. 3537/2024).
“In merito alla latitudine degli effetti della decadenza prevista dalla norma di cui all'art. 47, ultimo comma, del D.P.R. n. 639/1970, così come introdotto dall'art. 38, comma 1, lettera d) del D.L.
n. 98/2011, convertito in legge 111 /2011 la Suprema Corte di Cassazione ha escluso quella
“tombale” e ha sancito: “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n.
639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (Cass. N. 17430/2021).
Quindi la decadenza non riguarda l'intera prestazione, ma i soli ratei maturati in epoca precedente al triennio decorrente dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Né sussistono dubbi di compatibilità costituzionale quanto al regime di decadenza cd. “mobile”
4 come delineato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 17430/2021 cit. secondo quanto già condivisibilmente argomentato nella stessa pronuncia:
“23. L'intento del legislatore con l'introduzione della decadenza anche in tema di ricalcoli pensionistici è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi. Tale interpretazione trova conferma anche da quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile.
24. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte
Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio
2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
25. Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed infratriennali) sarebbe del resto incompatibile con la
Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale. Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l'art. 38 Cost.
26. L'interpretazione che qui si critica del resto porrebbe problemi di non agevole soluzione volti ad inviduare (per ciascuna prestazione periodica, peraltro), in difetto di criteri legali o costituzionali chiari, quale sia il nucleo essenziale della prestazione pensionistica incomprimibile.
27. Le indicate considerazioni inducono pertanto questa Corte ad optare per l'altra interpretazione, che non pone gli indicati problemi e che appare costituzionalmente conforme.
28. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una
5 situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta”.
2.2. Quanto poi al merito della pretesa, si richiamano parimenti ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. le motivazioni della sentenza di questa Corte n. 500/2024.
“Va premesso che, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 503/1992, il trattamento pensionistico spettante a coloro che, come la parte appellata, siano iscritti alla Gestione speciale del
Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (istituita presso l a seguito della soppressione Pt_1
dell in virtù del D.L. n. 201/2011, art. 21, conv. con L. n. 214/2011), si compone di una CP_2
"quota A" e di una "quota B", nei termini delineati dall'art. 13 del D.lgs. n. 503/1992, secondo cui: la "quota A" corrisponde “all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al
1 gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile” (D.lgs. n. 503/1992, art. 13, lett. a); la "quota B" corrisponde invece
“all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993”, che viene liquidato secondo i più restrittivi criteri previsti dal D.lgs. n.
503/1992 quanto all'età pensionabile, ai requisiti contributivi minimi, alla retribuzione media pensionabile (art. 13, lett. b), D.lgs. cit.).
Ciò premesso, la materia del contendere concerne la determinazione della "quota B", corrispondente agli anni di anzianità contributiva successivi al 1 gennaio 1993, e, in particolare, se debba permanere anche per la "quota B" il limite della retribuzione giornaliera pensionabile di cui al D.P.R. n. 1420/1971, art. 12, comma 7.
Il giudice di primo grado, richiamando un orientamento consolidato della giurisprudenza di merito anche di questa Corte, ha ritenuto, in buona sostanza, che, non contenendo l'art. 4, comma 8, del D.lgs. n. 182/1997 alcun richiamo al limite massimo di cui all'art. 12, comma 7, del D.P.R.
1420/1971, ma prevedendo piuttosto un rinvio al diverso limite della retribuzione annua pensionabile valevole per l'a.g.o. (ancorché con l'adozione di un diverso criterio di determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2% e con la precisazione che le quote di retribuzione giornaliera pensionabile superiori a tale limite sarebbero state computate secondo le aliquote di rendimento decrescenti previste dal D.lgs. n. 503 del 1992, art. 12), la quota B della pensione non potesse esser calcolata adottando il precedente limite di retribuzione giornaliera pensionabile fissato in L. 315.000 e soggetto a rivalutazione annuale.
6 Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 36056 del 9.12.2022, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso segno (Cass. n.
36641/2022, n. 36644/2022, n. 36646/2022, n. 36945/2022, n. 36946/2022, n. 36947/2022, n.
37043/2022, n. 3801672022, n. 38017/2022, n. 38018/2022, n. 867/2023, n. 868/2023, n. 869/2023,
n. 870/2023, n. 1773/2023, n. 1774/2023, n. 1775/2023), che, a confutazione della tesi sostenuta costantemente da questa Corte territoriale sul punto, ha chiarito che: “molteplici e concordanti sono gli indici, di carattere tanto letterale quanto sistematico, che confermano la perdurante operatività del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile anche per la quota B della pensione”.
Queste in dettaglio le argomentazioni della S.C.:
“8.- In chiave ricostruttiva, occorre ponderare, in primo luogo, la mancanza di un'abrogazione espressa.
Il massimale di cui al D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, è rimasto inalterato nell'avvicendarsi delle riforme del sistema previdenziale, che hanno investito anche il settore dei lavoratori dello spettacolo.
Tale limite, che si correla in linea generale a "una politica di contenimento della spesa pubblica" e alle esigenze di "risanamento delle gestioni previdenziali" (Corte costituzionale, sentenza n. 173 del 1986, punto 10 del Considerato in diritto), è l'espressione di una scelta discrezionale del legislatore e costituisce il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi.
Con riguardo alla disciplina dei lavoratori dello spettacolo, la Corte costituzionale ha riconosciuto che compete al legislatore la facoltà di individuare come base di calcolo della pensione una misura della retribuzione, inferiore a quella effettivamente percepita dal lavoratore (sentenza n.
202 del 2008).
8.1.- Il D.Lgs. n. 503 del 1992, nel tracciare quella linea di demarcazione tra la "quota A" e la
"quota B" che è rilevante nel presente giudizio, non incide sul limite oggi contestato.
8.2.- Neppure la L. n. 335 del 1995 abroga in maniera espressa il tetto della retribuzione giornaliera pensionabile.
Il legislatore, con l'art. 1, comma 22, ha conferito al Governo una delega per l'armonizzazione dei regimi pensionistici operanti presso in conformità ai seguenti principi e criteri CP_4
direttivi: "a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento alla L. 30 aprile
1969, n. 153, art. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1; b) revisione del sistema di calcolo
7 delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'art. 1; c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1; d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati".
La L. n. 335 del 1995, ha demandato al Governo anche il compito di introdurre norme finalizzate a stabilire "requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività" (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 23, lett. a).
Nessuna delle previsioni citate tocca quel massimale che la Corte d'appello ritiene implicitamente abrogato.
Per la determinazione della "quota B", la L. n. 335 del 1995, non rinnega la specialità dell'assetto preesistente, che ha nel massimale della retribuzione giornaliera pensionabile uno snodo essenziale.
8.3.- Neppure nel D.Lgs. n. 182 del 1997, si rinviene traccia di un esplicito superamento di tale regime per la "quota B". Su tale superamento non si sofferma neppure il dibattito parlamentare che accompagna l'esame dello schema di decreto.
Il legislatore, nell'alveo delle indicazioni della L. n. 335 del 1995, ha introdotto gradualmente il nuovo sistema contributivo, con modificazioni che s'innestano sulla normativa previgente, senza alterarne le caratteristiche salienti con riguardo alla "quota B".
8.4.- E' dunque significativo il silenzio che il legislatore serba su un punto di rilievo capitale.
Dal succedersi degl'interventi normativi, non si evince una scelta gravida d'implicazioni, come l'abolizione, per la "quota B", del tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile.
Ne' possono condurre a diverse conclusioni gli studi attuariali elaborati dall' invocati CP_2
dalla parte controricorrente: documenti meramente interni, che neppure la sentenza impugnata accredita di un valore probante, essi non possono far luce sulla ratio legis.
La "intenzione del legislatore" (art. 12 preleggi) dev'essere individuata in chiave oggettiva sulla scorta del dato normativo in cui si estrinseca. Depositarie di tale intenzione non possono essere elaborazioni interne, eccentriche rispetto alla sede in cui la volontà del legislatore si forma e si manifesta.
9.- La pregnanza significativa della mancanza di un'abrogazione espressa si apprezza anche
8 alla luce del modus procedendi del legislatore.
9.1.- Il D.Lgs. n. 182 del 1997 ha provveduto ad abrogare in maniera esplicita la normativa pregressa quando l'ha reputato necessario: il D.Lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 7, ultimo periodo, abroga ex professo il D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 3, comma 2, relativo alla rivalsa delle imprese in materia di contributi.
9.2.- Per il personale che sia iscritto al Fondo pensione per i lavoratori dello spettacolo dopo il 31 dicembre 1995 o che abbia optato per l'applicazione del sistema contributivo, il D.Lgs. n. 182 del 1997 detta una disciplina puntuale, che ridefinisce la retribuzione giornaliera di riferimento, pari al "massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 18, diviso per 312" (art. 1, comma 11).
9.3.- Con riguardo alla "quota B", il legislatore non abroga in maniera espressa il D.P.R. n.
1420 del 1971, art. 12, comma 7, né delinea una diversa disciplina, volta a regolare in maniera compiuta un elemento imprescindibile del regime previdenziale in esame.
Il legislatore ha scelto, al contrario, di rimodulare in termini generali il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile (D.Lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 10), senza alcuna specificazione volta a circoscrivere alla "quota A" l'operatività delle innovazioni.
9.4.- Rispetto a una tecnica normativa che predilige le modificazioni espresse, sarebbe distonica la scelta di abrogare in maniera tacita una disciplina basilare, senza mai esternare tale volontà né nel testo di legge né nel dibattito che prelude alla sua approvazione.
In contrasto con le esigenze di certezza, preminenti nella materia previdenziale, una innovazione di ragguardevole impatto sarebbe affidata alle controvertibili opzioni dell'interprete, chiamato a ravvisare, di volta in volta, i presupposti tipizzati dall'art. 15 preleggi.
10.- La mancanza di "una dichiarazione espressa del legislatore", che abroghi una normativa dotata di primaria rilevanza, induce a valutare con rigore la configurabilità di un'abrogazione tacita.
A tal fine sono indispensabili la "incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti" o l'intervento di una nuova legge che regoli "l'intera materia già regolata dalla legge anteriore" (art. 15 preleggi).
Nessuno di tali presupposti si ravvisa nell'odierna fattispecie.
11.- Quanto all'incompatibilità tra le nuove e le vecchie disposizioni di legge, questa Corte ha affermato che "si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra (Cass. n.
1429 del 2002; 2002; n. 10053 del 2002)" (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022, n. 29974).
9 12.- Non milita a favore dell'incompatibilità tra nuova e pregressa normativa il mero riferimento del D.Lgs. n. 182 del 1997, art. 4, comma 8, all'applicazione dell'aliquota del 2 per cento
"sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312".
12.1.- Tale riferimento ben si concilia, da un punto di vista logico e operativo, con il permanere del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito per i lavoratori dello spettacolo, in termini generali, dalla legge preesistente.
Il D.Lgs. n. 182 del 1997, art. 4, comma 8, modifica l'aliquota di rendimento per la determinazione del trattamento di quiescenza, senza dispensare dall'osservanza del tetto fissato dalla normativa previgente con riguardo al profilo specifico e autonomo della retribuzione giornaliera pensionabile.
12.2.- Ne' giova obiettare che l'applicazione del "massimale pensionabile" anche alla "quota
B" consenta d'impiegare solo in parte la tabella del D.Lgs. n. 503 del 1992, citato art. 12, e implichi l'irrilevanza della terza e della quarta aliquota di rendimento.
La tabella allegata al D.Lgs. n. 503 del 1992, ha valenza generale e non è calibrata in via esclusiva sul regime del personale appartenente al settore dello spettacolo. Essa non può che operare nel rispetto dei limiti che tale regime contempla, in virtù della descritta disciplina speciale.
Il medesimo inconveniente è stato segnalato anche con riguardo alla L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 21, comma 6, concernente, tra l'altro, la determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, gestita dall (D.L. 18 gennaio 1993, n. 11, art. 5, convertito, con modificazioni, CP_2
nella L. 19 marzo 1993, n. 70).
In forza della disposizione citata, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione generale obbligatoria in esame è computata secondo le aliquote decrescenti di cui alla tabella allegata. La quota aggiuntiva così calcolata diviene parte integrante della pensione.
Anche con riguardo a tale disciplina, strutturata in termini non dissimili rispetto a quella oggi rilevante, si è osservato che, per i lavoratori assicurati presso l' essa riceve piena applicazione, Pt_1
laddove, per i dipendenti in regime le quote aggiuntive di pensione sono riconosciute CP_2
soltanto fino al raggiungimento del massimale di retribuzione pensionabile giornaliera rivalutato in base all'indice ISTAT (Corte costituzionale, sentenza n. 202 del 2008, punto 1 del Ritenuto in fatto).
Tale elemento, tuttavia, non è valso ad escludere la necessità di applicare la disciplina generale della L. n. 67 del 1988, art. 21, comma 6, nell'osservanza del limite specifico alla retribuzione giornaliera pensionabile posto dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7.
10 Anche da questo punto di vista, pertanto, non si possono trarre inferenze decisive dal fatto che alcune aliquote, nel caso concreto, siano inapplicabili.
12.3.- Ne' l'incompatibilità tra vecchia e nuova disciplina si può evincere dalla circostanza che la norma in esame richiami le sole aliquote di rendimento di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 12, comma 1, senza rimandare ai "limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti" di cui al comma 2.
L'enfasi sull'omesso richiamo non considera che sono indissolubilmente connesse le previsioni dei commi 1 e 2, riguardanti le aliquote di rendimento e il modo in cui esse operano, entro i limiti alla retribuzione pensionabile specificamente ribaditi dal comma 2.
Quel che rileva è che il riferimento al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 12, comunque non investe il distinto e autonomo profilo del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito dalla normativa speciale del D.P.R. n. 1420 del 1971.
12.4.- Alla luce delle considerazioni svolte, non sussiste, dunque, quella palese antinomia che sola consente di ravvisare i presupposti di un'abrogazione tacita, in mancanza di un'espressa volontà del legislatore.
13.- L'abrogazione tacita non è suffragata neppure dal D.Lgs. n. 182 del 1997, art. 3, che enuclea i criteri d'individuazione delle giornate rilevanti, senza dispiegare alcun effetto sul diverso profilo del limite imposto alla retribuzione giornaliera pensionabile.
La disposizione citata, con precipuo riguardo alla retribuzione giornaliera pensionabile, richiama a più riprese il D.P.R. n. 1420 del 1971.
La retribuzione giornaliera pensionabile - dispone la previsione richiamata - è quella di cui al
D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, e l'art. 12 individua nel tetto di cui al comma 7 una caratteristica fondamentale della retribuzione di riferimento.
Anche in questa prospettiva, emerge che la normativa del 1971 e quella del 1997 non sono antitetiche, ma complementari, per quel che riguarda la determinazione della "quota B".
La nozione di retribuzione giornaliera pensionabile mantiene intatto anche in tale ambito il suo ruolo di categoria ordinante ed è proprio la fonte più risalente (D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12), aggiornata per l'occasione, a definirla, anche alla stregua del limite invalicabile posto dal comma 7.
Le molteplici correlazioni tra le due discipline impediscono di configurare il D.Lgs. n. 182 del
1997, quanto alla regolamentazione delle anzianità contributive posteriori al 31 dicembre 1992, come una normativa autosufficiente, avulsa da quella più antica e perciò destinata a regolare per intero la materia.
Per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992,
11 si deve escludere, di conseguenza, l'abrogazione tacita del D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma
7.
14.- Sono le stesse argomentazioni addotte dal controricorrente a confutare quell'abrogazione tacita che costituisce il fulcro della decisione impugnata.
Lungi dall'avere abrogato, per la "quota B", il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, il legislatore l'avrebbe rimodulato. Il limite applicabile alla "quota B" sarebbe parametrato a quello di un milione di lire, che rappresenta l'importo della retribuzione massima imponibile a fini contributivi. Su tali aspetti il controricorrente si sofferma con dovizia di dettagli nella memoria illustrativa.
Il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile sarebbe così allineato all'importo della retribuzione imponibile a fini contributivi, in forza di una scelta legislativa implicita, sfornita, nondimeno, di ogni elemento testuale di conferma. Elemento tanto più necessario alla luce delle ripercussioni di una siffatta innovazione, che rimediterebbe la scelta compiuta dal legislatore soltanto nel 1991, con la L. n. 412, elevando il massimale contributivo e differenziandolo rispetto al limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile.
L'abrogazione per incompatibilità dell'originaria disciplina condurrebbe, in difetto di ogni appiglio testuale, all'introduzione di una nuova disciplina, calibrata su un diverso limite, meno restrittivo.
Anche da quest'angolo visuale, risaltano con plastica evidenza le asperità del percorso ermeneutico che approda al superamento della disciplina più risalente, in quanto inconciliabile con la nuova.
15.- Tale considerazione introduce all'esame dei profili sistematici che corroborano la perdurante vigenza del limite di cui al D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, anche per la determinazione della "quota B" della pensione.
Il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile è un elemento indefettibile anche nella determinazione della "quota B", come la stessa parte controricorrente non manca di riconoscere, pur ventilando correttivi che travalicano i confini dell'interpretazione del diritto vigente.
Il regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo - come conferma anche la sua evoluzione più recente - presuppone l'indicazione legislativa, univoca e vincolante, di un massimale della retribuzione pensionabile e di un massimale contributivo.
16.- E' proprio la particolarità del regime applicabile ai lavoratori dello spettacolo a indirizzare l'interprete e ad avvalorare la continuità, in ordine al massimale pensionabile, tra il regime della "quota A" e quello della "quota B".
17.- Uno dei tratti distintivi del regime applicabile ratione temporis risiede nella retribuzione
12 massima imponibile a fini contributivi.
17.1.- Il precedente sistema di contribuzione prevedeva l'obbligo per il lavoratore di versare l'aliquota del 14,70 per cento fino all'ammontare massimo di lire 315.000 di compenso giornaliero, corrispondente al limite della retribuzione giornaliera pensionabile. Sull'eccedenza si applicava un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento.
L'importo della retribuzione imponibile a fini contributivi era dunque speculare a quello della retribuzione giornaliera pensionabile.
17.2.- La L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 11, comma 2, nel modificare il D.P.R. n. 1420 del
1971, art. 2, comma 3, "ha elevato l'aliquota percentuale al 26,97 per cento ed ha stabilito che essa si applichi ai compensi giornalieri fino alla concorrenza di lire un milione, innalzando nel contempo il contributo di solidarietà dal 3 al 5 per cento" (Corte costituzionale, ordinanza n. 369 del 1998).
17.3.- Per i lavoratori, come il controricorrente, già iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo alla data del 31 dicembre 1995, il massimale contributivo permane, nei termini definiti dal D.Lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 8: le aliquote contributive "si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di Lire 1.000.000.
Fermo restando il disposto di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 2, comma 5, qualora la retribuzione giornaliera sia superiore a Lire 1.000.000 l'aliquota contributiva è dovuta sul massimale di retribuzione giornaliera imponibile corrispondente a ciascuna fascia ed è accreditato un numero di giorni di contribuzione, con un massimo di otto, secondo l'allegata Tabella A fino al raggiungimento di 312 giornate annue superate le quali si applica la previgente normativa. Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione imponibile relativo a ciascuna fascia, si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento di cui 2,50 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore".
La retribuzione soggetta a prelievo contributivo è più elevata rispetto alla retribuzione giornaliera pensionabile.
17.4.- Diversa è la disciplina per il personale che sia iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo in data successiva al 31 dicembre 1995 o che eserciti l'opzione per il sistema contributivo (D.Lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 14): si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, secondo le modalità stabilite, con valenza generale, dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 18.
18.- L'indiscriminata abolizione, per la "quota B", di un limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile darebbe àdito a una situazione rovesciata rispetto a quella che la Corte costituzionale ha vagliato nella già menzionata sentenza n. 202 del 2008.
18.1.- Oggetto di censure era, in quel frangente, il divario tra la retribuzione sottoposta a
13 contribuzione piena (Lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (Lire
315.000).
La Corte costituzionale ha affermato che tale divario non è di per sé lesivo dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale,
"purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 Cost." (sentenza n. 202 del 2008, punto 2 del Considerato in diritto).
La Carta fondamentale non richiede una "necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate" (sentenza n. 202 del 2008, punto 2), in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (sentenza n. 173 del 1986, punto 10 del Considerato in diritto).
Ne' lo "squilibrio di notevole entità che esisterebbe tra la misura del tetto pensionabile e quella, all'incirca tripla, della retribuzione assoggettata a contribuzione" pregiudica quelle esigenze minime di protezione della persona, che s'impongono come nucleo intangibile anche alla discrezionalità del legislatore (sentenza n. 202 del 2008, il già richiamato punto 2 del Considerato in diritto), chiamato a tener conto delle risorse finanziarie disponibili.
Alla disarmonia denunciata non potrebbe comunque porre rimedio la Corte costituzionale, in quanto un intervento di tal fatta implicherebbe "valutazioni e bilanciamenti di interessi comportanti scelte politiche che, nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali, competono al legislatore" (il citato punto 2 del Considerato in diritto).
18.2.- Il sindacato di costituzionalità era stato sollecitato in giudizi riguardanti la liquidazione di pensioni costituite da una "quota A" e da una "quota B".
Nel giudizio promosso dal Tribunale di Sanremo, aveva agito un "dipendente a tempo indeterminato del Casinò municipale di Sanremo con la qualifica di impiegato ... collocato a riposo in data 31 dicembre 1998 all'età di sessantaquattro anni, avendo maturato trentaquattro anni di anzianità di servizio, pari a complessive 10.620 giornate di contribuzione".
Il rimettente aveva esposto che la pensione erogata a decorrere dal 1 gennaio 1999 era stata calcolata - sia per la quota a) sia per la quota b) - "assumendo come massimale di retribuzione giornaliera pensionabile una somma inferiore a quella realmente percepita, con la conseguenza che il trattamento pensionistico globale è risultato inferiore rispetto a quello che il ricorrente avrebbe ottenuto ove il criterio di calcolo fosse stato quello della retribuzione effettiva" (punto 1 del Ritenuto in fatto).
Anche nel giudizio promosso dal Tribunale di Torino, l'azione era stata intrapresa da
"dipendenti a tempo indeterminato rispettivamente fino alle date del 31 agosto 2001 e del 30 giugno
14 2003" (punto 3 del Ritenuto in fatto), che potevano dunque vantare anzianità contributive in data successiva al 1 gennaio 1993.
La Corte costituzionale non considera erroneo il presupposto interpretativo da cui muovono entrambi i rimettenti, che fanno leva sulla perdurante applicabilità del limite di cui al D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, anche per la "quota B". Limite che il Tribunale di Sanremo ritiene sia stato confermato proprio dal D.Lgs. n. 503 del 1992.
Il giudice delle leggi ha dichiarato inammissibili le questioni, in ragione del carattere manifestamente manipolativo della pronuncia auspicata dai rimettenti. La correzione dello squilibrio postula scelte squisitamente discrezionali, che esorbitano dai poteri della Corte costituzionale (L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).
Quanto alla disparità di trattamento con il regime dell'assicurazione generale obbligatoria, non sussiste l'adombrata lesione del principio di eguaglianza e le censure, pertanto, sono state dichiarate non fondate.
La pronuncia della Corte costituzionale non si arresta a un rilievo di mera inammissibilità e, nel dichiarare in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate, muove comunque dal presupposto che sussista lo squilibrio denunciato in termini generali, con riguardo a entrambe le quote di pensione, e che sia corretta la premessa interpretativa che fonda il dedotto contrasto con i parametri invocati.
Anche da questo punto di vista, trova conferma il fatto che, anche per la "quota B", non cessi di trovare applicazione il limite di cui al D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7.
19.- Nell'interpretazione avallata dal giudice d'appello e dalla parte controricorrente, si determinerebbe una diversa asimmetria rispetto a quella esaminata dal giudice delle leggi nella sentenza n. 202 del 2008.
Il sistema, che impone il pagamento della contribuzione in misura piena fino ad un certo importo (Lire 1.000.000) e, per l'eccedenza, il versamento di un mero contributo di solidarietà, si combinerebbe con l'eliminazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile.
20.- A una disciplina, che ancora fissa ratione temporis un limite alla retribuzione imponibile a fini contributivi, è coessenziale, per contro, la presenza di un limite alla retribuzione pensionabile.
Il permanere del primo limite, svincolato dal secondo, non può che generare criticità e sperequazioni, in contrasto con il disegno di armonizzazione e razionalizzazione perseguito dal legislatore con le riforme del 1995 e del 1997.
Invero, al lavoratore, che pure abbia pagato i contributi in misura piena solo entro la soglia del massimale di un milione delle vecchie lire, sarebbe corrisposta la pensione sulla base dell'intera retribuzione percepita, senza limitazioni di sorta in ordine alla retribuzione giornaliera di
15 riferimento.
Di tali incongruenze, che condurrebbero a creare un sistema d'inedito favore anche rispetto a quello vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, si mostra consapevole e si fa carico la stessa parte controricorrente, adombrando l'introduzione di un limite meno stringente, con una soluzione non scevra da incertezze e carente di un solido fondamento legislativo.
21.- La fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile contribuisce a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale e si colloca in "un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l di talché non è possibile lamentare il Pt_1
semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce"
(Corte costituzionale, sentenza n. 202 del 2008, punto 3 del Considerato in diritto).
21.1.- Tale regime previdenziale, che prescinde dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e dal settore di appartenenza dell'impresa, è contraddistinto dall'accredito di contributi d'ufficio, da un accesso alle pensioni di vecchiaia, che è anticipato per talune figure rispetto ai regimi ordinari, dall'erogazione di uno specifico trattamento d'invalidità professionale.
21.2.- La specialità, legata a un lavoro spesso discontinuo e precario, permea anche l'evoluzione normativa più recente, contrassegnata dall'esigenza di sovvenire alla crisi generata dall'emergenza da Covid-19 (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 66, convertito, con modificazioni, nella
L. 23 luglio 2021, n. 106) e di apprestare una riforma di più ampio respiro, prefigurata dalla L. 15 luglio 2022, n. 106, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo".
Il Parlamento ha delegato il Governo all'introduzione di appropriate misure di sostegno, nel doveroso "riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo" (art. 2, comma 4, lettera a, della legge da ultimo citata)
21.3.- L'indicata specialità, tuttavia, non si può tramutare nell'introduzione di un regime d'incongruo favore o nella configurazione di un sistema previdenziale che, di questa specialità, riproduca solo gli aspetti più convenienti, disgiunti dal complessivo bilanciamento attuato dal legislatore al fine di garantire la sostenibilità del sistema globalmente inteso.
In questa prospettiva, si coglie la giustificazione del permanere del limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile, con riferimento alla determinazione della "quota B" della pensione.
21.4.- Tanto l'abolizione del limite quanto l'introduzione di un limite meno rigoroso determinerebbero irragionevoli disparità tra il calcolo delle due quote, caratterizzate da limiti
16 sensibilmente diversi anche nell'interpretazione correttiva perorata dal controricorrente. Non si attuerebbe quel "bilanciamento tra i metodi di calcolo delle due quote", delineato nella sentenza impugnata.
21.5.- Si deve poi rilevare che, per il calcolo della "quota B", il legislatore, con il D.Lgs. n. 503 del 1992, ha introdotto criteri più rigidi, in una prospettiva di contenimento della spesa previdenziale.
In antitesi con le linee ispiratrici degl'interventi di riforma, si dovrebbe ipotizzare che, per i lavoratori dello spettacolo, la determinazione della "quota B" sia improntata a criteri più favorevoli, disancorati da ogni limite alla retribuzione giornaliera pensionabile o commisurati a un limite notevolmente meno severo rispetto alla "quota A".
22.- Inoltre, un sistema, che superi il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile e perpetui l'operatività di una retribuzione massima imponibile a fini contributivi, sarebbe disarmonico rispetto alla legge di delegazione, che non soltanto non racchiude indicazioni di sorta in ordine a tale superamento, ma vincola il legislatore a salvaguardare le esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali.
22.1.- L'indiscriminato superamento del massimale della retribuzione giornaliera pensionabile, a fronte del permanere di un massimale contributivo, porrebbe a repentaglio quelle esigenze di equilibrio che la legge di delegazione ha enunciato come criterio direttivo cogente, richiamato anche dalle conclusioni del Pubblico Ministero.
Tale criterio direttivo non può non orientare anche l'opera dell'interprete, chiamato ad assicurare la compatibilità del decreto legislativo con i principi e i criteri direttivi prescritti dal delegante e, di conseguenza, con la Carta fondamentale (art. 76 Cost.).
Proprio nell'esame del D.Lgs. n. 182 del 1997, questa Corte, sia pure con riguardo alla diversa questione dell'incidenza dello ius superveniens sulle pensioni già liquidate, ha posto l'accento sulla necessità di un'interpretazione conforme ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione, rimarcando che "quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale (...) impone all'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione" (Cass., sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4163).
22.2.- Ne' si può ribattere che la gestione allorché è stata inglobata nell non CP_2 Pt_1
registrasse disavanzi di sorta.
Tale elemento, indicato dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa, non è dirimente per un duplice ordine di ragioni.
Insuperabile, anzitutto, è il dato testuale, che indica a chiare lettere l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio delle gestioni previdenziali, esigenza che s'impone anche come criterio interpretativo delle disposizioni adottate dal legislatore delegato.
17 Per altro verso, occorre avere riguardo al momento in cui le innovazioni sono state adottate, prima con la L. n. 335 del 1995m e quindi con il D.Lgs. n. 182 del 1997.
Il legislatore ha dovuto soppesare tali esigenze di equilibrio, tutt'altro che ipotetiche o remote in quell'arco di tempo.
Nell'esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo, si è notato che "il sistema di finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, realizzato tramite il prelievo contributivo sulle retribuzioni, si è da tempo rivelato insufficiente a garantirne l'equilibrio finanziario, anche a causa delle favorevoli condizioni di accesso ai trattamenti pensionistici, che hanno determinato un notevole incremento dei fruitori di essi" (Undicesima Commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato, Seduta del 23 gennaio 1997), determinando "un pesante passivo"
(seduta del 6 febbraio 1997 della medesima Commissione).
Anche l'allineamento tra massimale pensionabile e massimale contributivo con riguardo alla
"quota B", nei termini ipotizzati dal controricorrente, sarebbe dissonante rispetto all'obiettivo di garantire l'equilibrio delle gestioni previdenziali e alla necessità di razionalizzare la spesa previdenziale, necessità che ha ispirato tutti gl'interventi riformatori.
23.- Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte territoriale, nel ritenere oramai superato, per la "quota B" della pensione, il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui al D.P.R.
n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, è incorsa nell'errore di diritto denunciato dal ricorrente”.
La S.C., quindi, nel cassare le sentenze impugnate e nel rinviarle alla Corte di appello, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo già iscritti all' relativa alle anzianità maturate successivamente CP_2
al 31 dicembre 1992, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 7, così come modificato dal D. Lgs. 30 aprile
1997, n. 182, art. 1, comma 10, non essendo stato tale limite abrogato per incompatibilità dal D. Lgs.
n. 182 del 1997, art. 4, comma 8".
Ebbene, tali conclusioni, ben possono essere poste a fondamento dell'odierna decisione, essendo state affermate dalla S.C. nell'esercizio della funzione di nomofilachia attribuitale dalla legge e non ravvisando questa Corte ragioni per discostarsene, anche alla luce del consolidato orientamento ormai formatosi nella giurisprudenza di legittimità.
Le argomentazioni della S.C. sopra riportate consentono anche di superare eventuali rilievi di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 8, del D.lgs. n. 182/1997 per contrasto con l'art. 76
Cost.
Ed infatti, l'indiscriminata abolizione, per la "quota B", di un tetto della retribuzione
18 giornaliera pensionabile darebbe adito ad un sistema fortemente squilibrato, dal momento che, a fronte del pagamento della contribuzione in misura piena fino ad un certo importo (lire 1.000.000)
e, per l'eccedenza, del versamento di un mero contributo di solidarietà, il lavoratore beneficerebbe dell'eliminazione di qualsiasi tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, vedendosi così commisurata la pensione sulla base dell'intera retribuzione percepita, senza limitazioni di sorta. E un sistema che, pur perpetuando il massimale imponibile a fini contributivi, abolisse invece il massimale pensionabile, sarebbe ovviamente disarmonico rispetto alla legge di delegazione, che, nel vincolare il legislatore delegato a salvaguardare le esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, ha formulato un criterio direttivo che non può non orientare anche l'opera dell'interprete, chiamato ad assicurare la compatibilità del decreto legislativo con i principi e i criteri direttivi prescritti dal delegante e, di conseguenza, con l'art. 76 Cost..
Sotto questo profilo, non può non rilevarsi che, nel dettare la disciplina per il personale iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo in data successiva al 31 dicembre 1995 o che abbia esercitato l'opzione per il sistema contributivo, il D.lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 14, ha previsto un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, secondo le modalità stabilite, con valenza generale, dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 18: non è infatti logicamente possibile configurare un limite alla retribuzione imponibile a fini contributivi senza contestualmente prevedere la fissazione di un limite alla retribuzione pensionabile. E atteso che i dubbi di costituzionalità sorti in relazione alla diversa modulazione del limite per i lavoratori iscritti in data anteriore al 31 dicembre 1995 (che, come si è detto in precedenza, contempla un divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena, pari a lire 1.000.000, e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione, pari a lire 315.000) sono stati fugati da Corte Cost. n. 202 del 2008, resa peraltro sul presupposto - condiviso tanto dai giudici rimettenti quanto dal giudice delle leggi - della perdurante applicabilità del limite di cui al D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, sarebbe senz'altro irragionevole ipotizzare che, ad onta delle finalità restrittive che hanno ispirato le riforme di cui al D.lgs. n. 503 del 1992 e alla L. n. 335 del 1995, i lavoratori dello spettacolo vedessero determinata la "quota B" della loro pensione in base a criteri addirittura più favorevoli, siccome disancorati da ogni limite alla retribuzione giornaliera pensionabile o comunque ad un limite meno severo rispetto a quello previsto per il calcolo della "quota A" (cfr. Cass. n. 38018/2022)”.
3. Ebbene, così delineato il quadro normativo ed interpretativo di riferimento, nel caso di specie, quanto alla decadenza mobile, essendo già decorso il termine triennale tra la liquidazione della pensione e del supplemento (aventi decorrenza rispettivamente dall'aprile 2008 e dall'agosto 2013)
e il deposito del ricorso ex art. 442 c.p.c. (28.1.2021), come correttamente statuito dal giudice di prime cure, l'appellante deve dichiararsi decaduto esclusivamente con riferimento ai ratei maturati
19 anteriormente al triennio precedente il 28.1.2021, sussistendo invece il suo diritto alla riliquidazione della pensione e del supplemento nonché alla corresponsione delle relative differenze per il periodo dal 28.1.2018 in avanti.
Quanto poi alla corretta liquidazione delle spettanze dovute all'appellato per la quota B, deve tenersi conto dei conteggi elaborati dal CTU nominato, dott.ssa , in applicazione dei Persona_1
seguenti parametri, come da quesiti articolati da questa Corte:
- contributi giornalieri come indicati (in n.
1.636 per la pensione ed in n. 580 per il supplemento) nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e posti dalla sentenza impugnata a fondamento del calcolo dell'importo spettante per la quota B, peraltro documentati con il deposito dell'estratto contributivo (all. 7 al ricorso) e comunque non specificamente contestati dall' né con la memoria Pt_1
difensiva ex art. 416 c.p.c. dinanzi al Tribunale, né con l'atto di appello;
- limite alle retribuzioni giornaliere previsto dall'art. 12, co. 7, d.P.R. n. 1420/1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, co. 10, d.lgs. n. 182/1997.
Rispetto a tali conteggi – privi di vizi logici, di metodo o di calcolo – le parti non risultano aver articolato osservazioni critiche, né hanno lamentato di non aver potuto fruire del termine all'uopo assegnato da questa Corte in ragione del tardivo deposito dell'elaborato peritale. Di tal ché la concessione di un termine per note conclusionali, come richiesto dall'appellato all'udienza del
18.2.2025, sarebbe stata ultronea.
Da tali conteggi emerge dunque che il valore mensile della quota B della pensione risulta essere pari ad € 452,00 anziché ad € 439,57, come liquidato dall' , mentre quello della quota B del Pt_1 supplemento è pari ad € 160,29 anziché ad € 138,58 come liquidato dall' . Pt_1
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza gravata, deve dichiararsi che la Quota B della pensione spettante all'appellato va determinata in un importo lordo mensile complessivo pari a
€ 452,00 e la quota B del supplemento in € 150,29 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il medesimo va condannato al pagamento in favore dell'appellato delle differenze CP_3
sui soli ratei maturati a decorrere dal 28.1.2018, stante l'intervenuta decadenza per il periodo pregresso, con maggiorazione di interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
4. Le spese del doppio grado devono essere integralmente compensate, essendo intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione – favorevole alla tesi sostenuta dall'appellante – solo nel 2022 in pendenza del presente giudizio, circostanza tale da integrare le ragioni di eccezionale gravità di cui all'art. 92, co. 2 c.p.c., nel testo risultante in seguito alla sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale.
Per gli stessi motivi, le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico delle parti in solido, in ragione della metà.
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P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, accerta che la quota B della pensione spettante all'appellato va determinata nell'importo lordo mensile complessivo di € 452,00
e la quota B del supplemento nell'importo lordo mensile di € 160,29, condannando l' Pt_1 al pagamento in favore dell'appellato delle relative differenze, maggiorate di interessi legali dalle singole scadenze al saldo, limitatamente ai ratei mensili maturati dal 28.1.2018;
2. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
3. pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, in via definitiva a carico di entrambe le parti in solido, in ragione della metà.
Così deciso in Roma, lì 18.2.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro
IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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