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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 161/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Filippo Labellarte Presidente - relatore
Luciano Guaglione Consigliere
Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 161 del 2020
T R A
(C.F.: , residente a [...], rappresentato e TE CodiceFiscale_1
difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato in data 27.01.2020 allegata all'atto in appello, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe Dimonte e dall'Avv. Maddalena Petronelli,
del foro di Trani, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Barletta (BT), alla via
Pappalettere n. 16, nonché presso il loro domicilio digitale Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
in persona del suo ON
legale rappresentante pro tempore, con sede in Matera, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Filippo Pingue e
Massimino Loconte presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Matera alla via Timari n. 25;
APPELLATA
pagina 1 di 13 n persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2
Roma, rappresentata e difesa rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Filippo Pingue e Massimino Loconte presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Matera alla via Timari n. 25;
APPELLATI
avverso la sentenza n. 1612/2019 del 02.07.2019, emessa dal Tribunale di Trani, in composizione
monocratica, nel giudizio portante il numero di R.G. 1052/2014.
****
All'udienza del 26.01.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex artt. 190 per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 11.02.2019, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale TE
di Trani la ed al fine di sentire ON Controparte_2
accertare e dichiarare la nullità, e, in subordine, l'annullabilità del contratto di assicurazione sulla vita
“Index Linked” dallo stesso stipulato in data 02/04/2007, ed al fine di sentire condannare, in solido, e in via autonoma tra loro, le convenute alla restituzione dell'importo pari al premio versato, importo contenuto nella misura di €. 25.000,00, oltre interessi legali, dalla data di sottoscrizione del contratto, e sino all'effettivo soddisfo, maggiorato a titolo di risarcimento del danno della svalutazione monetaria;
A fondamento della domanda, l'attore aveva dedotto: - a) di aver sottoscritto, in data 02/04/2007 presso una filiale della , di cui ancora era correntista, un contratto di ON
“assicurazione sulla vita” denominato “Index Linked”, emesso da con Controparte_2
decorrenza dal 06/04/2007 e con scadenza il 06/04/2013, versando mediante bonifico bancario un premio di euro 25.000,00; - b) di aver ricevuto, dai dipendenti della che avevano agito da CP_1
intermediari nella sottoscrizione del contratto stipulato con la rassicurazioni Controparte_2
sulla possibilità di far fruttare i propri risparmi senza alcun rischio, con garanzia dell'integrale restituzione del premio inizialmente versato, oltre alla corresponsione degli interessi;
- c) che la polizza in questione, in realtà, aveva come sottostante un'obbligazione emessa dalla banca irlandese pagina 2 di 13 NG BA HF (banca emittente) e un'opzione emessa dalla Banca SOCIETE'
GENERALE; - d) che pertanto erano state corrisposte le cedole in suo favore sino alla data del
06/04/2012, ma che, a distanza di un mese dalla scadenza naturale della polizza e del relativo rimborso del premio, la e la – quest'ultima in qualità di intermediario- gli CP_2 ON
avevano comunicato l'impossibilità di restituzione del premio a causa delle traversie finanziarie della società garante della polizza - tra cui la banca NG BA HF, fallita nel 2009, e proposto - in tale circostanza - un differimento della scadenza contrattuale, previa rinuncia ad ogni diritto sulla polizza originaria, garantendogli, alla nuova scadenza contrattuale, il rimborso del 70% del premio originariamente versato, al netto delle spese di emissione con la sottoscrizione di una nuova polizza di tipo misto costante;
- e) che tale proposta era stata rifiutata da esso , che aveva insistito nella Pt_1
richiesta di rimborso del capitale alla scadenza originariamente prevista e nella misura concordata al momento della sottoscrizione della polizza stessa, evocando in giudizio la ON
, ed
[...] Controparte_2
Si erano costituite in giudizio, entrambe le società convenute, contestando, ciascuna, la fondatezza le domande attoree;
in particolare la eccepiva il proprio difetto di ON
legittimazione passiva, in relazione a tutte quelle domande che involgevano profili di invalidità del contratto per essere essa deducente soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale sorto tra
[...]
e la società Pt_1 Controparte_2
La causa veniva decisa con sentenza n. 1612/2019 del 02.07.2019, con la quale il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, così definitivamente provvedeva: “1) accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della banca convenuta;
2) rigetta la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della TE [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore e di ON [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida nella complessiva somma di € Controparte_2
4.806,43 (applicando gli onorari, ai sensi del D.M 55/2014, nella misura media dello scaglione del valore da €5.201,00 a €26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria con aumento del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale) oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge”.
In particolare, il Tribunale aveva riqualificato il contratto sorto tra parte attrice ed
[...]
come investimento finanziario, con conseguente applicazione del T.U.F. e del Controparte_2
regolamento affermando che la polizza assicurativa de qua, sebbene denominata contratto di CP_3
assicurazione, non presentasse alcuna garanzia della conservazione del capitale investito alla scadenza.
La domanda proposta dall'attore era – secondo il Tribunale - infondata perché dalla documentazione in pagina 3 di 13 atti era emerso che l'attore avesse sottoscritto l'apposita dichiarazione con cui affermava di aver ricevuto il fascicolo informativo, di aver preso conoscenza nelle condizioni di assicurazione riportate e di conoscerne il relativo contenuto, accettandole in ogni loro parte. Concorreva a fondare il convincimento del giudice, anche il mancato esercizio del diritto di recesso da parte dell'attore, pure previsto. Inoltre, malgrado la banca non potesse considerarsi parte contraente nella stipulazione della polizza, aveva dimostrato di aver svolto con diligenza la propria attività di intermediario producendo i questionari recanti data del 2.4.2007 firmati dal per la valutazione dell'adeguatezza del contratto Pt_1
e il fascicolo informativo, contenente la scheda sintetica, la nota informativa e le condizioni di assicurazione.
Avverso detta pronuncia, con atto di citazione del 27.1.2020, ha proposto appello che TE
ha chiesto riformarsi l'impugnata sentenza, nei sensi qui di seguito indicati: 1)“in via preliminare, dichiarare la legittimazione passiva della in relazione alle ON domande formulate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado; 2) nel merito accertare dichiarare la nullità ex articolo 1418 c.c. e 120, comma 3, d.lgs 209/2005 del contratto di assicurazione sulla vita Index linked stipulato dal sig. in data 02/04/2007 e, per l'effetto, Pt_1
condannare in solido e/o in via autonoma tra di loro la Controparte_4 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore ed in persona
[...] Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione del premio versato che si contiene nella misura di 25.000 €, oltre interessi legali dalla data di sottoscrizione del contratto e sino all'effettivo soddisfo, maggiorato a titolo di risarcimento del danno, della svalutazione monetaria;
3) Accertare dichiarare la nullità per difetto di causa ex articolo 1418 e 1882 c.c. del contratto di assicurazione sulla vita Index linked stipulato dal sig in data 02/04/2007 e, per l'effetto, condannare in solido Pt_1
e/o in via autonoma tra di loro la in ON
persona del legale rappresentante pro tempore ed in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, alla restituzione del premio versato che si contiene nella misura di 25.000
€ oltre interessi legali dalla data di sottoscrizione del contratto e siano effettivo soddisfo maggiorato a titolo di risarcimento della valutazione monetaria;
4)accertare dichiarare l'annullabilità del contratto ex articolo 1439 e 1429 c.c. del contratto di assicurazione sulla vita Index Linked stipulato dal sig
in data 02/04/2007 e, per l'effetto, condannare in solido e/o in via autonoma tra loro la Pt_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro ON
tempore e dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2 restituzione del premio versato che si contiene nella misura di 25.000 € oltre interessi legali dalla data di sottoscrizione del contratto sino all'effettivo soddisfo maggiorato a titolo di risarcimento del danno
pagina 4 di 13 da svalutazione monetaria;
4)Accertare e dichiarare l'annullabilità del contratto ex artt. 1439 1429 c.c. del contratto di assicurazione sulla vita Index linked stipulato dal sig. in data 02/04/2007 e, per Pt_1
l'effetto, condannare in solido e/o in via autonoma tra loro la ON
in persona del legale rappresentante pro tempore ed
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione del premio versato che si
[...] contiene nella misura di 25.000 € oltre interessi legali dalla data di sottoscrizione del contratto e sia un effettivo soddisfo maggiorato a titolo di risarcimento del danno della svalutazione monetaria;
5)Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale ex artt. 1337, 1338 2043 e 2029 c.c. degli appellati derivante dalla stipulazione del contratto di assicurazione sulla vita Index linked stipulato dal sig in data 02/04/2007 e, per l'effetto, condannare in solido e/o in via autonoma tra loro la Pt_1
in persona del legale rappresentante pro ON
tempore ed in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2 restituzione del premio versato che si contiene nella misura di 25.000 € oltre interessi legali tra la data di l'iscrizione del contratto e si all'effettivo soddisfo maggiorato a titolo di risarcimento del danno della svalutazione monetaria;
6)Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori fatta in anticipazione”
Instaurato il contradittorio, gli appellati hanno resistito all'impugnazione, contestando le avverse difese e insistendo per la conferma in toto della sentenza, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 26.1.2024, la difesa degli appellati comunicava che con decreto ministeriale del 27 ottobre 2023 era stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della chiedendo Controparte_2
l'interruzione del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 300 c.p.c.;
Con ordinanza del 31.1.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 26.1.2024, la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., nella vecchia formulazione, per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, questo Collegio deve pronunciarsi sulla richiesta di interruzione del procedimento formulata da parte appellata come conseguenza della dichiarazione dello stato di liquidazione coatta amministrativa della con decreto del 27 ottobre 2023 del Ministro delle Controparte_2
Imprese e del Made in Italy, depositato in atti in data 26.01.2024.
Evidenzia la Corte che, ai sensi dell'articolo 200 della Legge Fallimentare che disciplina espressamente questa ipotesi, l'apertura del procedimento di liquidazione coatta amministrativa determina la perdita pagina 5 di 13 della capacità di stare in giudizio del legale rappresentante dell'impresa, ma non l'interruzione dei giudizi pendenti.
La citata norma, al comma 2, stabilisce infatti che: “nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore atteso che la messa in liquidazione coatta amministrativa della società non determina l'interruzione delle cause pendenti poiché la rappresentanza processuale viene conferita al commissario liquidatore con tutte le conseguenze tipiche del caso. Ciò vuol dire che è al commissario liquidatore che la controparte dovrà opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto proporre all'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
Ne consegue, come sottolineato dalla Suprema Corte, con ordinanza n. 1010/2004 che: “A seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari e per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo, della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria prima dell'inizio della procedura concorsuale”. Ancora la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “la messa in liquidazione coatta amministrativa di una Banca, al pari della dichiarazione di fallimento, non determina
l'interruzione del processo di legittimità. Tuttavia, poiché anche nella liquidazione coatta amministrativa tutti i crediti devono essere azionati in sede di formazione e verifica del passivo, davanti gli organi della procedura, la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e l'improcedibilità è rilevabile
d'ufficio anche nel giudizio di Cassazione, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum” (Cfr. Cass n. 9461/2020 del 22/05/2020).
Pertanto, uniformandosi a tale consolidato principio giuridico, questa Corte non può che dichiarare l'improcedibilità delle domande formulate dall'appellante nei confronti della appellata
[...]
stante la dichiarazione dello stato di liquidazione coatta amministrativa, cui la medesima CP_2
impresa assicuratrice è stata assoggettata.
Infatti, l'appellante, nella comparsa conclusionale di replica, ha così dedotto:
“Sul punto occorre evidenziare in via preliminare che – a differenza di quanto addotto dalla controparte – il provvedimento assunto in data 27 ottobre 2023 dal Controparte_5
non legittima l'interruzione del giudizio, incidendo – invece – sulla proponibilità e/o
[...] proseguibilità dell'azione.
Sul punto la Suprema Corte ha ribadito che “ Nelle procedure concorsuali opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le
pagina 6 di 13 norme che ne disciplinano il concorso, sicché la domanda formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della liquidazione coatta amministrativa, diviene improcedibile e tale improcedibilità sussiste anche se la procedura concorsuale sia stata aperta, dopo una pronuncia di condanna nei confronti dell'impresa insolvente, nel corso del giudizio in Cassazione.
(Nella specie la S.C. ha dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento del danno proposta dal cliente di un istituto di credito sottoposto a liquidazione coatta amministrativa soltanto nel corso del giudizio di legittimità, dopo che la banca ancora "in bonis" era rimasta soccombente all'esito di un giudizio di condanna in appello) (Cass. 22 maggio 2020, n. 9461).
Ovviamente tale principio potrà operare limitatamente alle domande formulate esclusivamente nei confronti di e non in relazione a tutte quelle che coinvolgono la posizione Controparte_2
processuale della per azioni. ON
Alla stessa andrà, infatti, riconosciuta la qualifica di intermediario finanziario rispetto alla fattispecie contrattuale dedotta in giudizio ed ampiamente evidenziata in tutti i precedenti atti difensivi, con ciò che ne consegue ai fini del suo diretto coinvolgimento in qualità di proponente della polizza e, dunque, ai fini dell'accoglibilità dell'azione.
Ciò posto, passando al vaglio dei motivi di gravame e delle domande formulate nei confronti della
, l'appellante ha censurato la sentenza in prime cure nella parte ON
in cui il Tribunale ha accolto, ritenendola fondata, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'istituto di credito convenuto, in ordine alla domanda di nullità e annullamento.
Il Tribunale avrebbe ritenuto fondata l'eccezione sull'errato presupposto che l'istituto di credito non sarebbe parte contrattuale, avendo svolto “solo” attività di promozione del predetto prodotto assicurativo - finanziario, non valutando adeguatamente gli atti di causa, dai quali sarebbe emerso, invece, in maniera inequivoca, che l'attività informativa e di promozione del prodotto d'investimento fu compiuta proprio dai dipendenti della e non in maniera chiara e completa, come previsto dalla CP_1
legge.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Ad una più attenta analisi sul punto, si osserva, infatti, che l'attività posta in essere dall'Istituto di
Credito - a mezzo dei suoi dipendenti e nei locali della Banca - non può essere definita solo un'attività di mera promozione del prodotto finanziario, avendo chiaramente assunto i connotati tipici dell'attività dell'intermediazione finanziaria, attraverso lo svolgimento di tutte quelle attività connesse e/o propedeutiche all'acquisizione del consenso, perfezionatosi poi con la sottoscrizione del contratto da parte del , come la profilatura del cliente o la sottoposizione a questi del prospetto informativo Pt_1 dell'operazione a compiersi.
pagina 7 di 13 Sul punto la avversata sentenza merita riforma, dovendosi riconoscere, come diretta conseguenza dell'attività di intermediazione finalizzata alla sottoscrizione del contratto, da parte della Banca, la legittimazione passiva di quest'ultima all'azione proposta dal . Pt_1
Con il secondo motivo di gravame, infatti, in stretta connessione e dipendenza logico - giuridica con il primo motivo proposto, l'appellante ha riproposto l'analisi del corretto assolvimento in capo all'istituto di credito convenuto di tutti i doveri informativi nei confronti del cliente, censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata l'azione proposta, considerando trasparente e completa l'attività informativa compiuta dai dipendenti dell'istituto di credito sugli effettivi rischi dell'investimento ad eseguirsi, ma, in realtà, omettendo ogni corretta valutazione circa le risultanze documentali.
L'appellante inoltre evidenzia l'incongruenza dell'iter motivazione seguito dal giudice di prime cure che, se da un lato riqualifica il rapporto negoziale intercorso tra le parti come prodotto finanziario, dall'altro, non valorizza adeguatamente le conseguenze derivanti dalla diversa riqualificazione.
Anche il secondo motivo è fondato e merita accoglimento.
L'art. 21 comma 1 TUF, la cui applicazione consegue anche alla riqualificazione giuridica del contratto come finanziario prevede che nei casi di prestazione dei servizi di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per
l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedura, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati..”
Con sentenza n. 18293 del 2023, la S.C. ha stabilito che: “Le linee dell'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte in materia di risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligo informativo sono state connotate, negli ultimi anni, da una prolungata riflessione circa la possibilità di stabilire una vera e propria presunzione quanto alla derivazione del pregiudizio patrimoniale subito dall'investitore dal detto inadempimento. Il punto di approdo di questo percorso è marcato da Cass. 17 aprile 2020, n. 7905 (cui hanno fatto seguito Cass. 28 luglio 2020, n. 16126 e Cass. 11 novembre 2021,
n. 33596). Muovendo dal rilievo per cui nei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento
l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, la Corte ha osservato che al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore:
pagina 8 di 13 presunzione che spetta all'intermediario superare, dimostrando che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse. La presunzione di sussistenza del nesso causale così delineata, pur suscettibile di prova contraria, scaturisce dalla funzione assegnata dal sistema normativo all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, che è preordinato al riequilibrio dell'asimmetria strutturale del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta di investimento realmente consapevole.
Si tratta di una conclusione basata sul rilievo per cui la previsione di una presunzione legale può derivare, in modo implicito ma inequivocabile, da una disposizione normativa, ma anche da un complesso sistematico di disposizioni di legge, che la implichino in modo logicamente e giuridicamente necessario.
L'assunzione di questa presunzione del nesso di causalità si pone in linea di continuità con la giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato, da tempo, a partire da Cass. 29 dicembre 2011, n.
29864, cit., il principio (ribadito, più di recente da Cass. 27 aprile 2018, n. 10286, cit. e da Cass. 14 novembre 2018, n. 29353, cit.) secondo cui nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste "nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato": danno che può essere poi liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria.
Quanto alla prova contraria, di cui è gravato l'intermediario, si è precisato che essa non possa consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perchè anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass. 28 luglio 2020, n. 16126, cit.; Cass. 17 aprile 2020, n. 7905, cit.; Cass. 11 novembre
2021, n. 33596, cit.). In altri termini, il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non esclude "che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo, grazie appunto alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli, o altrimenti reperite" (Cass. 4 aprile 2018, n. 8333).
Ben si intende, allora, come una valorizzazione del nesso di causa fondata - come nella specie - sul dato della propensione al rischio dell'investitore (oltretutto impropriamente desunta da dichiarazioni dallo stesso rese anni dopo il perfezionarsi delle operazioni finanziarie in contestazione) non valga a superare l'indicata presunzione”.
pagina 9 di 13 Questa Corte non può che porre in evidenza, proprio alla luce della dettagliata descrizione degli obblighi precontrattuali di informativa elencati dall'art. 21, comma 1 TUF, come la non abbia CP_1
assolto agli obblighi informativi in maniera completa, trasparente e corretta, come invece era tenuta a fare, non avendo curato di informare adeguatamente il cliente sui rischi finanziari che sarebbero potuti derivare dalla sottoscrizione del prodotto finanziario proposto;
anzi, ingenerando in quest'ultimo, scarsa chiarezza sulla tipologia dell'investimento sottoscritto.
Il Giudice in prime cure ha sicuramente tralasciato l'analisi più puntuale di tale aspetto e tanto si evince dal più attento esame dei documenti prodotti dalla Banca: in primis della nota informativa1 allegata al contratto sottoscritto, ove si legge testualmente che “..alla data scadenza è prevista, oltre all'eventuale cedola, la restituzione del capitale investito” senza in alcun modo chiarire che tale garanzia dipenda dalla solvibilità della banca emittente del titolo sottostante - poi realmente fallita;
inoltre il cliente è stato profilato con un livello di rischio “medio” mentre il prodotto sottoscritto richiedeva una propensione al rischio “medio-alta” o “alta”; ancora, si rileva che sia il c.d.
“questionario per la valutazione della propensione al rischio” sia il prospetto informativo facciano espresso riferimento ad una “polizza di assicurazione” e non ad un prodotto finanziario: rilevazioni tutte che concorrono a ritenere non assolto gli obblighi di informativa precontrattuale del cliente, gravanti sulla Banca.
Sul corretto assolvimento degli obblighi informativi, la Suprema Corte ha avuto recentemente modo di puntualizzare che l'intermediario, nell'ambito dei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, ha l'obbligo di fornire all'investitore informazioni adeguate e complete e che, “al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore” (v. Cass. nn. 7905/2020, 16126/2020 e 33596/2021).
La presunzione è suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario, il quale, però, per andare esente da responsabilità, è tenuto a dimostrare che “il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse”. Nell'ordinanza la Suprema Corte ha affermato che la predetta presunzione del nesso di causalità “scaturisce dalla funzione assegnata dal sistema normativo all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, che è preordinato al riequilibrio dell'asimmetria strutturale del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta di investimento realmente consapevole. Si tratta di una conclusione basata sul rilievo per cui la previsione di una presunzione legale può derivare, in modo implicito ma inequivocabile, da una disposizione normativa, ma anche da un complesso 1 Pag 7 della nota informativa. pagina 10 di 13 sistematico di disposizioni di legge, che la implichino in modo logicamente e giuridicamente necessario”.
L'assunzione di questa presunzione si pone in linea di continuità con altro principio evidenziato da tempo dalla giurisprudenza (v. sul punto Cass. nn. 29864/2011, 10286/2018 e 29353/2018), in forza del quale “nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste "nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato": danno che può essere poi liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria” (Cfr. Cass. Ordinanza n.18293/2023 pubbl. 27 giugno 2023).
Pertanto, facendo buon governo del principio di diritto innanzi affermato, accertato che l'istituto di credito appellato non ha correttamente assolto agli obblighi informativi sullo stesso gravanti, questa
Corte non può che condannare la al risarcimento dei danni ON
causati al e quantificabili, secondo i criteri dettati dall'ordinanza della Suprema Corte, in misura Pt_1
“pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria” (Cass. n. 18293 del 2023 cit).
Orbene, nella presente fattispecie, essendo stato completamente annullato il valore dei titoli al momento della proposizione dell'azione risarcitoria, la somma è pari al valore dell'investimento iniziale nell'acquisto del prodotto finanziario, di 25.000.00 €, al netto delle cedole corrisposte, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Secondo un consolidato indirizzo interpretativo in tema di indebito oggettivo, infatti, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, deve essere intesa in senso soggettivo, alla stregua dell'ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147 c.c., comma 2, relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul solvens, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (Cass. 6200/20, che richiama Cass. 23543/16; cfr. anche, in tema di risoluzione di un contratto di intermediazione finanziaria per inadempimento della banca, Cass.
3912/18, secondo cui “non può reputarsi in re ipsa la prova della mala fede, traendo tale convincimento dalla mera imputabilità ad essa dell'inadempimento che abbia determinato la risoluzione del contratto”). Prova che l'appellante non ha fornito, sì che gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda.
pagina 11 di 13 L'appellante ha chiesto anche la condanna degli appellati alla “restituzione del premio versato che si contiene nella misura di 25.000,00€, oltre interessi legali dalla data di sottoscrizione del contratto, e sino all'effettivo soddisfo, maggiorato a titolo di risarcimento della svalutazione monetaria”.
Con ordinanza n. 26202 del 6/9/2022, la S.C., ha stabilito che: “In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni
(giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto,
l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”.
Conseguentemente, la somma che la banca deve restituire, va quantificata, detratte le cedole versate, in
€ 31.209, 24, per sorte capitale, interessi e svalutazione monetaria, alla data della presente decisione
(26 gennaio 2024, udienza di precisazione delle conclusioni)
Restano assorbite le censure relative all'erronea valutazione della clausola del recesso e dell'annullabilità o nullità del contratto. la regolazione delle spese di primo e secondo grado, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza tra il e la banca, mentre le spese tra il ed possono essere Pt_1 Pt_1 Controparte_2
interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dallo nei confronti di ed TE ON [...]
avverso la sentenza n. 1612 del 02.07.2019, emessa dal Tribunale di Trani, in Controparte_2
composizione monocratica, pubblicata in data 02.07.2019, nel giudizio portante il numero di R.G.
1612/2019, così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità delle domande formulate da nei confronti TE di in persona del suo legale rappresentante, Controparte_2
perché detta società è attualmente sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;
2) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la
[...]
, in persona del suo legale rappresentante, al ON
pagina 12 di 13 rimborso, in favore di della somma complessiva, di € 31.209,24, TE
liquidata alla data del 26 gennaio 2024, di cui € 25.000,00 (valore dell'investimento iniziale), a titolo di alla sorte capitale, ed il residuo, a titolo di interessi legali su detta somma capitale, dalla domanda giudiziale, ed al risarcimento dei danni da svalutazione monetaria;
3) Condanna, altresì, la , al pagamento, in ON
favore di degli ulteriori interessi, legali e da svalutazione, dalla data TE del 26 gennaio 2024, sino all'effettivo soddisfo, il tutto, previa detrazione degli importi delle cedole già corrisposte al;
Pt_1
4) Condanna a rifondere a Controparte_6 [...]
le spese giudiziali, liquidate in €. 5.064,00 (di cui €. 264,00 per esborsi) per il Pt_1 primo grado ed in €. 6.182,50 (di cui €. 382,50 per esborsi) per questo grado di appello, oltre rimborso spese generali, IVA E C.P.A. come per legge;
5) Dichiara interamente compensate le spese tra il ed Pt_1 [...]
Controparte_2
Così deciso l'8 gennaio 2025, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore dott. Filippo Labellarte
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Filippo Labellarte Presidente - relatore
Luciano Guaglione Consigliere
Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 161 del 2020
T R A
(C.F.: , residente a [...], rappresentato e TE CodiceFiscale_1
difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato in data 27.01.2020 allegata all'atto in appello, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe Dimonte e dall'Avv. Maddalena Petronelli,
del foro di Trani, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Barletta (BT), alla via
Pappalettere n. 16, nonché presso il loro domicilio digitale Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
in persona del suo ON
legale rappresentante pro tempore, con sede in Matera, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Filippo Pingue e
Massimino Loconte presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Matera alla via Timari n. 25;
APPELLATA
pagina 1 di 13 n persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2
Roma, rappresentata e difesa rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Filippo Pingue e Massimino Loconte presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Matera alla via Timari n. 25;
APPELLATI
avverso la sentenza n. 1612/2019 del 02.07.2019, emessa dal Tribunale di Trani, in composizione
monocratica, nel giudizio portante il numero di R.G. 1052/2014.
****
All'udienza del 26.01.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex artt. 190 per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 11.02.2019, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale TE
di Trani la ed al fine di sentire ON Controparte_2
accertare e dichiarare la nullità, e, in subordine, l'annullabilità del contratto di assicurazione sulla vita
“Index Linked” dallo stesso stipulato in data 02/04/2007, ed al fine di sentire condannare, in solido, e in via autonoma tra loro, le convenute alla restituzione dell'importo pari al premio versato, importo contenuto nella misura di €. 25.000,00, oltre interessi legali, dalla data di sottoscrizione del contratto, e sino all'effettivo soddisfo, maggiorato a titolo di risarcimento del danno della svalutazione monetaria;
A fondamento della domanda, l'attore aveva dedotto: - a) di aver sottoscritto, in data 02/04/2007 presso una filiale della , di cui ancora era correntista, un contratto di ON
“assicurazione sulla vita” denominato “Index Linked”, emesso da con Controparte_2
decorrenza dal 06/04/2007 e con scadenza il 06/04/2013, versando mediante bonifico bancario un premio di euro 25.000,00; - b) di aver ricevuto, dai dipendenti della che avevano agito da CP_1
intermediari nella sottoscrizione del contratto stipulato con la rassicurazioni Controparte_2
sulla possibilità di far fruttare i propri risparmi senza alcun rischio, con garanzia dell'integrale restituzione del premio inizialmente versato, oltre alla corresponsione degli interessi;
- c) che la polizza in questione, in realtà, aveva come sottostante un'obbligazione emessa dalla banca irlandese pagina 2 di 13 NG BA HF (banca emittente) e un'opzione emessa dalla Banca SOCIETE'
GENERALE; - d) che pertanto erano state corrisposte le cedole in suo favore sino alla data del
06/04/2012, ma che, a distanza di un mese dalla scadenza naturale della polizza e del relativo rimborso del premio, la e la – quest'ultima in qualità di intermediario- gli CP_2 ON
avevano comunicato l'impossibilità di restituzione del premio a causa delle traversie finanziarie della società garante della polizza - tra cui la banca NG BA HF, fallita nel 2009, e proposto - in tale circostanza - un differimento della scadenza contrattuale, previa rinuncia ad ogni diritto sulla polizza originaria, garantendogli, alla nuova scadenza contrattuale, il rimborso del 70% del premio originariamente versato, al netto delle spese di emissione con la sottoscrizione di una nuova polizza di tipo misto costante;
- e) che tale proposta era stata rifiutata da esso , che aveva insistito nella Pt_1
richiesta di rimborso del capitale alla scadenza originariamente prevista e nella misura concordata al momento della sottoscrizione della polizza stessa, evocando in giudizio la ON
, ed
[...] Controparte_2
Si erano costituite in giudizio, entrambe le società convenute, contestando, ciascuna, la fondatezza le domande attoree;
in particolare la eccepiva il proprio difetto di ON
legittimazione passiva, in relazione a tutte quelle domande che involgevano profili di invalidità del contratto per essere essa deducente soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale sorto tra
[...]
e la società Pt_1 Controparte_2
La causa veniva decisa con sentenza n. 1612/2019 del 02.07.2019, con la quale il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, così definitivamente provvedeva: “1) accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della banca convenuta;
2) rigetta la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della TE [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore e di ON [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida nella complessiva somma di € Controparte_2
4.806,43 (applicando gli onorari, ai sensi del D.M 55/2014, nella misura media dello scaglione del valore da €5.201,00 a €26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria con aumento del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale) oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge”.
In particolare, il Tribunale aveva riqualificato il contratto sorto tra parte attrice ed
[...]
come investimento finanziario, con conseguente applicazione del T.U.F. e del Controparte_2
regolamento affermando che la polizza assicurativa de qua, sebbene denominata contratto di CP_3
assicurazione, non presentasse alcuna garanzia della conservazione del capitale investito alla scadenza.
La domanda proposta dall'attore era – secondo il Tribunale - infondata perché dalla documentazione in pagina 3 di 13 atti era emerso che l'attore avesse sottoscritto l'apposita dichiarazione con cui affermava di aver ricevuto il fascicolo informativo, di aver preso conoscenza nelle condizioni di assicurazione riportate e di conoscerne il relativo contenuto, accettandole in ogni loro parte. Concorreva a fondare il convincimento del giudice, anche il mancato esercizio del diritto di recesso da parte dell'attore, pure previsto. Inoltre, malgrado la banca non potesse considerarsi parte contraente nella stipulazione della polizza, aveva dimostrato di aver svolto con diligenza la propria attività di intermediario producendo i questionari recanti data del 2.4.2007 firmati dal per la valutazione dell'adeguatezza del contratto Pt_1
e il fascicolo informativo, contenente la scheda sintetica, la nota informativa e le condizioni di assicurazione.
Avverso detta pronuncia, con atto di citazione del 27.1.2020, ha proposto appello che TE
ha chiesto riformarsi l'impugnata sentenza, nei sensi qui di seguito indicati: 1)“in via preliminare, dichiarare la legittimazione passiva della in relazione alle ON domande formulate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado; 2) nel merito accertare dichiarare la nullità ex articolo 1418 c.c. e 120, comma 3, d.lgs 209/2005 del contratto di assicurazione sulla vita Index linked stipulato dal sig. in data 02/04/2007 e, per l'effetto, Pt_1
condannare in solido e/o in via autonoma tra di loro la Controparte_4 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore ed in persona
[...] Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione del premio versato che si contiene nella misura di 25.000 €, oltre interessi legali dalla data di sottoscrizione del contratto e sino all'effettivo soddisfo, maggiorato a titolo di risarcimento del danno, della svalutazione monetaria;
3) Accertare dichiarare la nullità per difetto di causa ex articolo 1418 e 1882 c.c. del contratto di assicurazione sulla vita Index linked stipulato dal sig in data 02/04/2007 e, per l'effetto, condannare in solido Pt_1
e/o in via autonoma tra di loro la in ON
persona del legale rappresentante pro tempore ed in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, alla restituzione del premio versato che si contiene nella misura di 25.000
€ oltre interessi legali dalla data di sottoscrizione del contratto e siano effettivo soddisfo maggiorato a titolo di risarcimento della valutazione monetaria;
4)accertare dichiarare l'annullabilità del contratto ex articolo 1439 e 1429 c.c. del contratto di assicurazione sulla vita Index Linked stipulato dal sig
in data 02/04/2007 e, per l'effetto, condannare in solido e/o in via autonoma tra loro la Pt_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro ON
tempore e dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2 restituzione del premio versato che si contiene nella misura di 25.000 € oltre interessi legali dalla data di sottoscrizione del contratto sino all'effettivo soddisfo maggiorato a titolo di risarcimento del danno
pagina 4 di 13 da svalutazione monetaria;
4)Accertare e dichiarare l'annullabilità del contratto ex artt. 1439 1429 c.c. del contratto di assicurazione sulla vita Index linked stipulato dal sig. in data 02/04/2007 e, per Pt_1
l'effetto, condannare in solido e/o in via autonoma tra loro la ON
in persona del legale rappresentante pro tempore ed
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione del premio versato che si
[...] contiene nella misura di 25.000 € oltre interessi legali dalla data di sottoscrizione del contratto e sia un effettivo soddisfo maggiorato a titolo di risarcimento del danno della svalutazione monetaria;
5)Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale ex artt. 1337, 1338 2043 e 2029 c.c. degli appellati derivante dalla stipulazione del contratto di assicurazione sulla vita Index linked stipulato dal sig in data 02/04/2007 e, per l'effetto, condannare in solido e/o in via autonoma tra loro la Pt_1
in persona del legale rappresentante pro ON
tempore ed in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2 restituzione del premio versato che si contiene nella misura di 25.000 € oltre interessi legali tra la data di l'iscrizione del contratto e si all'effettivo soddisfo maggiorato a titolo di risarcimento del danno della svalutazione monetaria;
6)Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori fatta in anticipazione”
Instaurato il contradittorio, gli appellati hanno resistito all'impugnazione, contestando le avverse difese e insistendo per la conferma in toto della sentenza, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 26.1.2024, la difesa degli appellati comunicava che con decreto ministeriale del 27 ottobre 2023 era stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della chiedendo Controparte_2
l'interruzione del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 300 c.p.c.;
Con ordinanza del 31.1.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 26.1.2024, la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., nella vecchia formulazione, per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, questo Collegio deve pronunciarsi sulla richiesta di interruzione del procedimento formulata da parte appellata come conseguenza della dichiarazione dello stato di liquidazione coatta amministrativa della con decreto del 27 ottobre 2023 del Ministro delle Controparte_2
Imprese e del Made in Italy, depositato in atti in data 26.01.2024.
Evidenzia la Corte che, ai sensi dell'articolo 200 della Legge Fallimentare che disciplina espressamente questa ipotesi, l'apertura del procedimento di liquidazione coatta amministrativa determina la perdita pagina 5 di 13 della capacità di stare in giudizio del legale rappresentante dell'impresa, ma non l'interruzione dei giudizi pendenti.
La citata norma, al comma 2, stabilisce infatti che: “nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore atteso che la messa in liquidazione coatta amministrativa della società non determina l'interruzione delle cause pendenti poiché la rappresentanza processuale viene conferita al commissario liquidatore con tutte le conseguenze tipiche del caso. Ciò vuol dire che è al commissario liquidatore che la controparte dovrà opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto proporre all'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
Ne consegue, come sottolineato dalla Suprema Corte, con ordinanza n. 1010/2004 che: “A seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari e per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo, della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria prima dell'inizio della procedura concorsuale”. Ancora la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “la messa in liquidazione coatta amministrativa di una Banca, al pari della dichiarazione di fallimento, non determina
l'interruzione del processo di legittimità. Tuttavia, poiché anche nella liquidazione coatta amministrativa tutti i crediti devono essere azionati in sede di formazione e verifica del passivo, davanti gli organi della procedura, la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e l'improcedibilità è rilevabile
d'ufficio anche nel giudizio di Cassazione, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum” (Cfr. Cass n. 9461/2020 del 22/05/2020).
Pertanto, uniformandosi a tale consolidato principio giuridico, questa Corte non può che dichiarare l'improcedibilità delle domande formulate dall'appellante nei confronti della appellata
[...]
stante la dichiarazione dello stato di liquidazione coatta amministrativa, cui la medesima CP_2
impresa assicuratrice è stata assoggettata.
Infatti, l'appellante, nella comparsa conclusionale di replica, ha così dedotto:
“Sul punto occorre evidenziare in via preliminare che – a differenza di quanto addotto dalla controparte – il provvedimento assunto in data 27 ottobre 2023 dal Controparte_5
non legittima l'interruzione del giudizio, incidendo – invece – sulla proponibilità e/o
[...] proseguibilità dell'azione.
Sul punto la Suprema Corte ha ribadito che “ Nelle procedure concorsuali opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le
pagina 6 di 13 norme che ne disciplinano il concorso, sicché la domanda formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della liquidazione coatta amministrativa, diviene improcedibile e tale improcedibilità sussiste anche se la procedura concorsuale sia stata aperta, dopo una pronuncia di condanna nei confronti dell'impresa insolvente, nel corso del giudizio in Cassazione.
(Nella specie la S.C. ha dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento del danno proposta dal cliente di un istituto di credito sottoposto a liquidazione coatta amministrativa soltanto nel corso del giudizio di legittimità, dopo che la banca ancora "in bonis" era rimasta soccombente all'esito di un giudizio di condanna in appello) (Cass. 22 maggio 2020, n. 9461).
Ovviamente tale principio potrà operare limitatamente alle domande formulate esclusivamente nei confronti di e non in relazione a tutte quelle che coinvolgono la posizione Controparte_2
processuale della per azioni. ON
Alla stessa andrà, infatti, riconosciuta la qualifica di intermediario finanziario rispetto alla fattispecie contrattuale dedotta in giudizio ed ampiamente evidenziata in tutti i precedenti atti difensivi, con ciò che ne consegue ai fini del suo diretto coinvolgimento in qualità di proponente della polizza e, dunque, ai fini dell'accoglibilità dell'azione.
Ciò posto, passando al vaglio dei motivi di gravame e delle domande formulate nei confronti della
, l'appellante ha censurato la sentenza in prime cure nella parte ON
in cui il Tribunale ha accolto, ritenendola fondata, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'istituto di credito convenuto, in ordine alla domanda di nullità e annullamento.
Il Tribunale avrebbe ritenuto fondata l'eccezione sull'errato presupposto che l'istituto di credito non sarebbe parte contrattuale, avendo svolto “solo” attività di promozione del predetto prodotto assicurativo - finanziario, non valutando adeguatamente gli atti di causa, dai quali sarebbe emerso, invece, in maniera inequivoca, che l'attività informativa e di promozione del prodotto d'investimento fu compiuta proprio dai dipendenti della e non in maniera chiara e completa, come previsto dalla CP_1
legge.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Ad una più attenta analisi sul punto, si osserva, infatti, che l'attività posta in essere dall'Istituto di
Credito - a mezzo dei suoi dipendenti e nei locali della Banca - non può essere definita solo un'attività di mera promozione del prodotto finanziario, avendo chiaramente assunto i connotati tipici dell'attività dell'intermediazione finanziaria, attraverso lo svolgimento di tutte quelle attività connesse e/o propedeutiche all'acquisizione del consenso, perfezionatosi poi con la sottoscrizione del contratto da parte del , come la profilatura del cliente o la sottoposizione a questi del prospetto informativo Pt_1 dell'operazione a compiersi.
pagina 7 di 13 Sul punto la avversata sentenza merita riforma, dovendosi riconoscere, come diretta conseguenza dell'attività di intermediazione finalizzata alla sottoscrizione del contratto, da parte della Banca, la legittimazione passiva di quest'ultima all'azione proposta dal . Pt_1
Con il secondo motivo di gravame, infatti, in stretta connessione e dipendenza logico - giuridica con il primo motivo proposto, l'appellante ha riproposto l'analisi del corretto assolvimento in capo all'istituto di credito convenuto di tutti i doveri informativi nei confronti del cliente, censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata l'azione proposta, considerando trasparente e completa l'attività informativa compiuta dai dipendenti dell'istituto di credito sugli effettivi rischi dell'investimento ad eseguirsi, ma, in realtà, omettendo ogni corretta valutazione circa le risultanze documentali.
L'appellante inoltre evidenzia l'incongruenza dell'iter motivazione seguito dal giudice di prime cure che, se da un lato riqualifica il rapporto negoziale intercorso tra le parti come prodotto finanziario, dall'altro, non valorizza adeguatamente le conseguenze derivanti dalla diversa riqualificazione.
Anche il secondo motivo è fondato e merita accoglimento.
L'art. 21 comma 1 TUF, la cui applicazione consegue anche alla riqualificazione giuridica del contratto come finanziario prevede che nei casi di prestazione dei servizi di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per
l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedura, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati..”
Con sentenza n. 18293 del 2023, la S.C. ha stabilito che: “Le linee dell'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte in materia di risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligo informativo sono state connotate, negli ultimi anni, da una prolungata riflessione circa la possibilità di stabilire una vera e propria presunzione quanto alla derivazione del pregiudizio patrimoniale subito dall'investitore dal detto inadempimento. Il punto di approdo di questo percorso è marcato da Cass. 17 aprile 2020, n. 7905 (cui hanno fatto seguito Cass. 28 luglio 2020, n. 16126 e Cass. 11 novembre 2021,
n. 33596). Muovendo dal rilievo per cui nei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento
l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, la Corte ha osservato che al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore:
pagina 8 di 13 presunzione che spetta all'intermediario superare, dimostrando che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse. La presunzione di sussistenza del nesso causale così delineata, pur suscettibile di prova contraria, scaturisce dalla funzione assegnata dal sistema normativo all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, che è preordinato al riequilibrio dell'asimmetria strutturale del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta di investimento realmente consapevole.
Si tratta di una conclusione basata sul rilievo per cui la previsione di una presunzione legale può derivare, in modo implicito ma inequivocabile, da una disposizione normativa, ma anche da un complesso sistematico di disposizioni di legge, che la implichino in modo logicamente e giuridicamente necessario.
L'assunzione di questa presunzione del nesso di causalità si pone in linea di continuità con la giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato, da tempo, a partire da Cass. 29 dicembre 2011, n.
29864, cit., il principio (ribadito, più di recente da Cass. 27 aprile 2018, n. 10286, cit. e da Cass. 14 novembre 2018, n. 29353, cit.) secondo cui nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste "nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato": danno che può essere poi liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria.
Quanto alla prova contraria, di cui è gravato l'intermediario, si è precisato che essa non possa consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perchè anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass. 28 luglio 2020, n. 16126, cit.; Cass. 17 aprile 2020, n. 7905, cit.; Cass. 11 novembre
2021, n. 33596, cit.). In altri termini, il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non esclude "che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo, grazie appunto alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli, o altrimenti reperite" (Cass. 4 aprile 2018, n. 8333).
Ben si intende, allora, come una valorizzazione del nesso di causa fondata - come nella specie - sul dato della propensione al rischio dell'investitore (oltretutto impropriamente desunta da dichiarazioni dallo stesso rese anni dopo il perfezionarsi delle operazioni finanziarie in contestazione) non valga a superare l'indicata presunzione”.
pagina 9 di 13 Questa Corte non può che porre in evidenza, proprio alla luce della dettagliata descrizione degli obblighi precontrattuali di informativa elencati dall'art. 21, comma 1 TUF, come la non abbia CP_1
assolto agli obblighi informativi in maniera completa, trasparente e corretta, come invece era tenuta a fare, non avendo curato di informare adeguatamente il cliente sui rischi finanziari che sarebbero potuti derivare dalla sottoscrizione del prodotto finanziario proposto;
anzi, ingenerando in quest'ultimo, scarsa chiarezza sulla tipologia dell'investimento sottoscritto.
Il Giudice in prime cure ha sicuramente tralasciato l'analisi più puntuale di tale aspetto e tanto si evince dal più attento esame dei documenti prodotti dalla Banca: in primis della nota informativa1 allegata al contratto sottoscritto, ove si legge testualmente che “..alla data scadenza è prevista, oltre all'eventuale cedola, la restituzione del capitale investito” senza in alcun modo chiarire che tale garanzia dipenda dalla solvibilità della banca emittente del titolo sottostante - poi realmente fallita;
inoltre il cliente è stato profilato con un livello di rischio “medio” mentre il prodotto sottoscritto richiedeva una propensione al rischio “medio-alta” o “alta”; ancora, si rileva che sia il c.d.
“questionario per la valutazione della propensione al rischio” sia il prospetto informativo facciano espresso riferimento ad una “polizza di assicurazione” e non ad un prodotto finanziario: rilevazioni tutte che concorrono a ritenere non assolto gli obblighi di informativa precontrattuale del cliente, gravanti sulla Banca.
Sul corretto assolvimento degli obblighi informativi, la Suprema Corte ha avuto recentemente modo di puntualizzare che l'intermediario, nell'ambito dei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, ha l'obbligo di fornire all'investitore informazioni adeguate e complete e che, “al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore” (v. Cass. nn. 7905/2020, 16126/2020 e 33596/2021).
La presunzione è suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario, il quale, però, per andare esente da responsabilità, è tenuto a dimostrare che “il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse”. Nell'ordinanza la Suprema Corte ha affermato che la predetta presunzione del nesso di causalità “scaturisce dalla funzione assegnata dal sistema normativo all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, che è preordinato al riequilibrio dell'asimmetria strutturale del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta di investimento realmente consapevole. Si tratta di una conclusione basata sul rilievo per cui la previsione di una presunzione legale può derivare, in modo implicito ma inequivocabile, da una disposizione normativa, ma anche da un complesso 1 Pag 7 della nota informativa. pagina 10 di 13 sistematico di disposizioni di legge, che la implichino in modo logicamente e giuridicamente necessario”.
L'assunzione di questa presunzione si pone in linea di continuità con altro principio evidenziato da tempo dalla giurisprudenza (v. sul punto Cass. nn. 29864/2011, 10286/2018 e 29353/2018), in forza del quale “nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste "nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato": danno che può essere poi liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria” (Cfr. Cass. Ordinanza n.18293/2023 pubbl. 27 giugno 2023).
Pertanto, facendo buon governo del principio di diritto innanzi affermato, accertato che l'istituto di credito appellato non ha correttamente assolto agli obblighi informativi sullo stesso gravanti, questa
Corte non può che condannare la al risarcimento dei danni ON
causati al e quantificabili, secondo i criteri dettati dall'ordinanza della Suprema Corte, in misura Pt_1
“pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria” (Cass. n. 18293 del 2023 cit).
Orbene, nella presente fattispecie, essendo stato completamente annullato il valore dei titoli al momento della proposizione dell'azione risarcitoria, la somma è pari al valore dell'investimento iniziale nell'acquisto del prodotto finanziario, di 25.000.00 €, al netto delle cedole corrisposte, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Secondo un consolidato indirizzo interpretativo in tema di indebito oggettivo, infatti, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, deve essere intesa in senso soggettivo, alla stregua dell'ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147 c.c., comma 2, relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul solvens, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (Cass. 6200/20, che richiama Cass. 23543/16; cfr. anche, in tema di risoluzione di un contratto di intermediazione finanziaria per inadempimento della banca, Cass.
3912/18, secondo cui “non può reputarsi in re ipsa la prova della mala fede, traendo tale convincimento dalla mera imputabilità ad essa dell'inadempimento che abbia determinato la risoluzione del contratto”). Prova che l'appellante non ha fornito, sì che gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda.
pagina 11 di 13 L'appellante ha chiesto anche la condanna degli appellati alla “restituzione del premio versato che si contiene nella misura di 25.000,00€, oltre interessi legali dalla data di sottoscrizione del contratto, e sino all'effettivo soddisfo, maggiorato a titolo di risarcimento della svalutazione monetaria”.
Con ordinanza n. 26202 del 6/9/2022, la S.C., ha stabilito che: “In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni
(giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto,
l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”.
Conseguentemente, la somma che la banca deve restituire, va quantificata, detratte le cedole versate, in
€ 31.209, 24, per sorte capitale, interessi e svalutazione monetaria, alla data della presente decisione
(26 gennaio 2024, udienza di precisazione delle conclusioni)
Restano assorbite le censure relative all'erronea valutazione della clausola del recesso e dell'annullabilità o nullità del contratto. la regolazione delle spese di primo e secondo grado, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza tra il e la banca, mentre le spese tra il ed possono essere Pt_1 Pt_1 Controparte_2
interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dallo nei confronti di ed TE ON [...]
avverso la sentenza n. 1612 del 02.07.2019, emessa dal Tribunale di Trani, in Controparte_2
composizione monocratica, pubblicata in data 02.07.2019, nel giudizio portante il numero di R.G.
1612/2019, così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità delle domande formulate da nei confronti TE di in persona del suo legale rappresentante, Controparte_2
perché detta società è attualmente sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;
2) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la
[...]
, in persona del suo legale rappresentante, al ON
pagina 12 di 13 rimborso, in favore di della somma complessiva, di € 31.209,24, TE
liquidata alla data del 26 gennaio 2024, di cui € 25.000,00 (valore dell'investimento iniziale), a titolo di alla sorte capitale, ed il residuo, a titolo di interessi legali su detta somma capitale, dalla domanda giudiziale, ed al risarcimento dei danni da svalutazione monetaria;
3) Condanna, altresì, la , al pagamento, in ON
favore di degli ulteriori interessi, legali e da svalutazione, dalla data TE del 26 gennaio 2024, sino all'effettivo soddisfo, il tutto, previa detrazione degli importi delle cedole già corrisposte al;
Pt_1
4) Condanna a rifondere a Controparte_6 [...]
le spese giudiziali, liquidate in €. 5.064,00 (di cui €. 264,00 per esborsi) per il Pt_1 primo grado ed in €. 6.182,50 (di cui €. 382,50 per esborsi) per questo grado di appello, oltre rimborso spese generali, IVA E C.P.A. come per legge;
5) Dichiara interamente compensate le spese tra il ed Pt_1 [...]
Controparte_2
Così deciso l'8 gennaio 2025, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore dott. Filippo Labellarte
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