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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/06/2025, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di imprese, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott.ssa Giuseppe Rana - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone - Giudice
3. Dott. Michele De Palma - Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13058/2019 R.G. vertente tra:
e (con l'Avv. Antonio Pio Pinto, Antonio Parte_1 Parte_2
Amendola e Pio Giorgio Di Leo)
-ATTORI-
E
con gli Avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani) RO
-CONVENUTA-
- FATTO E DIRITTO -
1. Con atto di citazione notificato in data 24.5.2017 i sigg.ri , Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , e , e
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_1 [...]
in persona del suo Amministratore e l.r.p.t. hanno Parte_2 Parte_13 convenuto dinanzi a questo Tribunale e (all'epoca ancora in RO CO bonis), al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) In via principale, accertare e dichiarare la nullità, ex art. 1418 c.1 c.c., dei contratti di acquisto dei titoli dagli odierni attori, per Parte_14 violazione di norme imperative, di rilevanza penale, di cui agli artt. 2621, 2637, e 2638, c.c. e 173 bis del
T.U.F., di cui si chiede l'accertamento anche incidenter tantum - ovvero in subordine la nullità dei contratti di acquisto ex art. 1418 c.c. comma II - e, per l'effetto, condannare la e la RO [...]
in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido tra loro, alla restituzione degli importi così _2 illegittimamente percepiti, pari a € 11.850,00 in favore del sig. , € 11.850,00 in favore del sig. Parte_3
, € 57.377,00 in favore del sig. , € 52.522,00 in favore del Parte_4 Parte_5 sig. , € 7.625,00 in favore del sig. , € 13.597,00 in favore del Parte_6 Parte_7
Sig. , , € 33.977,00 in favore del sig. , € 99.910,00 in favore Parte_8 Parte_9 dei sigg.ri , e , in qualità di eredi del sig. , € 27.533,58 in Parte_10 Pt_11 Pt_12 Persona_1 favore delle sigg.re e , € 3.600,00 in favore della Parte_1 Parte_15 Parte_13
in persona del suo Amministratore e l.r.p.t. fatta salva la somma maggiore o minore che risulterà
[...] giusta e/o provata, il tutto oltre maggior danno da rivalutazione monetaria ex art. 1224 II comma c.c., nonché interessi legali dal dì del versamento, sino al soddisfo;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare
l'annullabilità per errore ex artt. 1427,1428 e 1429 c.c., ovvero, in via gradata, per dolo ex art. 1439 c.c., dei contratti di acquisto dei titoli azionari stipulati dagli odierni attori, e, per l'effetto, _2 condannare la e la in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido tra RO CO loro, alla restituzione degli importi percepiti a titolo di prezzo delle azioni vendute, pari a quelli indicati nella domanda sub a) che precede;
c) in via autonoma e concorrente, per le causali indicate nel capitolo 2 e nei suoi paragrafi da 2.1 a 2.4 della parte in diritto del presente atto, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale, ovvero contrattuale, ovvero per violazione dei principi di buona fede e correttezza, ovvero, in via gradata, la responsabilità da contatto sociale, ovvero, in via ancor più gradata, la responsabilità da falso in prospetto, ovvero ancor più gradatamente la responsabilità extracontrattuale della con il concorso della controllata e, per l'effetto, condannare la CO RO
e la in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido fra loro, al CO RO risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli odierni attori, pari agli importi indicati e quantificati nella domanda sub a) che precede;
d) in via autonoma e concorrente, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel capitolo 3 e nei suoi paragrafi da 3.1 a 3.4 della parte in diritto del presente atto, i vizi di forma, le violazioni e l'inadempimento della convenuta rispetto alle prescrizioni contenute nel RO
TUIF D.Lgs.n.58/98 e nei Regolamenti Consob 16190/2007 e 9019104/2009 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ovvero l'annullabilità o pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti di acquisto dei titoli stipulati dagli odierni attori, o quantomeno accertare e dichiarare _2
l'inadempimento di alle predette prescrizioni e, sempre e comunque, condannare la RO convenuta in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione delle somme investite dagli RO odierni attori ovvero al risarcimento dei danni subiti, sempre pari agli importi come quantificati e indicati nella domanda sub a) che precede;
e) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Costituendosi, ha chiesto di essere estromessa dal giudizio, riconoscere e RO dichiarare unica legittimata passivamente a conoscere delle domande degli Parte_16 istanti, dichiarare inammissibili e/o, comunque, rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto;
in caso di soccombenza, la ha chiesto di condannare parte attrice a restituire i titoli in CP_1 contestazione e i dividendi nelle more incassati;
il tutto, con vittoria di spese, competenze e onorari.
Con altra comparsa, la ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità delle Parte_16 domande formulate nei suoi confronti, ex art. 83 del TUB;
con vittoria delle spese di lite.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 29.5.2019, in parziale modifica della precedente ordinanza del 3.8.2018, è stata disposta la separazione delle domande ai sensi dell'art. 103, comma 2 c.p.c., sicché il presente giudizio riguarda unicamente la posizione delle sig.re e Parte_1
. Parte_2
Proseguendo il presente giudizio rispetto alle domande proposte dalle predette attrici, con sentenza parziale n. 3684/2019, e pubblicata in data 07.10.2019, questo Tribunale ha dichiarato improcedibili le domande proposte nei confronti della in LCA, con condanna di parte attrice al CO pagamento delle spese processuali quantificate in complessivi € 900,00, oltre accessori;
contestualmente, è stata fissata l'udienza del 10.12.2019 per il prosieguo.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e le prove orali.
All'esito delle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 18.03.2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva (rectius, estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio) della convenuta . Al riguardo, occorre premettere RO che nella sua qualità di intermediario, ha posto in essere le operazioni di RO commercializzazione dei titoli della ed è in ragione di tali operazioni che parte attrice CO deduce la sussistenza di distinti profili di invalidità degli atti negoziali e di responsabilità.
In argomento, va rilevato che il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di
Potenza con ordinanza del 14.9.2023, al quale ha fatto riferimento la difesa della per la RO risoluzione della questione qui in esame, è stato dichiarato inammissibile con decreto del Primo Presidente della Cassazione del 19 ottobre 2023, n. 29032, a causa della non riconducibilità del quesito sottoposto nella questione di puro diritto, implicando lo stesso un giudizio in fatto in relazione alla portata delle cessioni operate con il contratto di cessione di azienda del 26 giugno 2017 tra e Parte_16 [...]
da un lato, come cedenti, e dall'altro, come cessionaria, sul NT Controparte_4 quale ci si soffermerà nel prosieguo.
Nel decreto si legge che “l'accertamento che il giudice del merito deve svolgere (nell'attività di interpretazione della volontà delle parti) si articola su tre piani, tutti involgenti questioni di fatto: la qualificazione giuridica appropriata delle azioni svolte (nullità dei contratti-quadro e degli ordini di acquisto, risoluzione per inadempimento;
conseguenze risarcitorie negoziali ed extracontrattuali) aventi, comunque, il tratto comune dell'accertamento della condotta precontrattuale, contrattuale e attinente all'esecuzione del contratto, esclusivamente dell'intermediario e non dell'emittente dei titoli azionari od obbligazionari;
l'incidenza della sottomissione a l.c.a. del proprietario dei titoli sui diritti derivanti all'investitore quando l'intermediaria sia una controllata, tenuto conto della costante affermazione dell'autonomia patrimoniale delle società componenti un “gruppo” societario;
la consequenziale collocazione di questi peculiari debiti, derivanti esclusivamente dal rapporto investitore intermediario, come nella generalità delle azioni che hanno a oggetto censure relative a contratti d'investimento, all'interno dei contratti di cessione o al di fuori, con conseguente necessità di esplorare oltre che la cornice normativa il contenuto negoziale dei contratti”.
Nel caso di specie, ricorre senz'altro il primo dei profili indicati, poiché la presente controversia verte proprio sull'accertamento della condotta precontrattuale, contrattuale e attinente all'esecuzione del contratto, esclusivamente dell'intermediario ( e non dell'emittente dei titoli azionari od RO obbligazionari ( e sui conseguenti profili di invalidità/responsabilità. Quanto al terzo dei CO profili indicati dal Primo Presidente nel richiamato decreto, ossia “la necessità di esplorare oltre che la cornice normativa il contenuto negoziale dei contratti” di cessione, si rende opportuna una breve ricostruzione dell'iter normativo-contrattuale che ha coinvolto e CO RO
(all'epoca dei fatti la prima partecipava al capitale della seconda nella misura del 70,414%).
Viene, innanzitutto, all'attenzione il D.L. 25 giugno 2017, n. 99, convertito con modificazioni con legge 31 luglio 2017, n. 121, con cui è stato disposto l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di e di , al fine di far fronte alla gravissima crisi interessante i CO NT predetti istituti di credito. In particolare, ai sensi dell'art. 1, il citato decreto disciplina “l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di NT _2
(ciascuna singolarmente, la « o, collettivamente, le «Banche») nonché le modalità e le condizioni CP_1 delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato”.
In forza dell'art.
1.1. lett. c), i commissari liquidatori devono procedere “alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo
3, comma 3”, cioè Intesa San Paolo spa. La cessione, ex art. 3 D.L. n. 99/2017 include “l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”. Sono, tuttavia, esclusi, per quel che qui interessa, “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” (art. 3, co. 1, lett. b). In base a quanto previsto dal D.L. n. 99/2017, in data 26 giugno 2017, in LCA e la CO
concludevano con un contratto di cessione di azienda, NT Controparte_4 prodotto in giudizio, comprendente, tra l'altro, le partecipazioni di in , in CO RO forza dell'art. 3.1.2. (xi) del contratto. Inoltre, per “Attività incluse” e “Passività incluse” di _2
[...
, l'art.
3.1.1. prevede debbano intendersi “anche quelle delle sue partecipate (tra cui ), RO che siano espressamente incluse nell'”Insieme Aggregato” (si noti che l'Allegato D al contratto di cessione, relativo ai “Prospetti relativi all'Insieme Aggregato”, indica nel “Perimetro consolidato (sintetico)” anche le voci patrimoniali di . Tuttavia, ai sensi del successivo art.
3.1.4. lett. (b) - (iv) (in linea con RO quanto previsto dal predetto art. 3, co. 1, lett. b D.L. n. 99/2017) devono ritenersi esclusi dalla cessione “i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in
LCA”.
Quindi, alla luce di tale ultima diposizione del contratto di cessione di azienda concluso il 26 giugno
2017 tra in LCA (cedente) e (cessionario), sono escluse CO Controparte_4 espressamente dalla cessione i debiti e le responsabilità derivanti da o comunque connessi con le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili della in LCA, CO effettuate dalla e in questa sede contestate. Pertanto, resta in capo a quest'ultima la RO responsabilità delle violazioni commesse in dette operazioni di commercializzazione. Per comprendere compiutamente la portata della disposizione negoziale appena menzionata (cioè quella di cui all'art.
3.1.4. lett. (b) - (iv) e quindi il fatto che questa riguardi anche la responsabilità per l'attività di collocazione sul mercato dei titoli da parte della (controllata dalla società i cui titoli venivano _2 RO collocati), va ribadito che, come visto, il contratto di cessione di azienda in questione ha riguardato anche le attività e le passività delle partecipate della cedente nel senso che anche queste sono CO incluse nell'”Insieme Aggregato” oggetto di cessione.
La previsione negoziale di cui all'art. 3.1.4. (in deroga alla previsione generale di cui all'art.
3.1.1. per cui anche le passività delle controllate rientrano nella cessione) ha escluso tra le passività delle partecipate (come la cessione di quelle originate dalla responsabilità di queste per RO
l'attività di collocazione sul mercato dei titoli _2
La difesa della ha dedotto che con il “Secondo Atto ricognitivo del contratto di RO cessione in data 26 giugno 2017 relativo a e Controparte_5 Parte_16
del 17 gennaio 2018 e indicavano nella Tabella B che il
[...] CO Controparte_4 contenzioso giudiziale relativo anche a in materia di azioni delle ex Banche Venete rientra RO nel “Contenzioso Escluso” dalla cessione, ai sensi dell'art.
3.1.1 e dell'art.
3.1.4 lett. (b) - (iv) del contratto di cessione di azienda in discussione. Nella predetta tabella si legge che il “Contenzioso giudiziale in materia di azioni / obbligazioni subordinate delle ex Banche Venete” deve intendersi “escluso dalla cessione ad
[...]
e resta quindi di competenza della LCA”. CP_4 Tale previsione (che comunque conferma quanto si dirà a breve sull'esclusione dalla cessione a
Intesa San Paolo del contenzioso che qui rileva: quello sulla commercializzazione dei titoli va _2 correttamente intesa: se infatti, come si è già esposto, in base al contratto del 26 giungo 2017 oggetto di cessione ad Intesa San Paolo spa erano state anche le passività della controllata con RO esclusione però delle responsabilità relative alla commercializzazione delle azioni o obbligazioni
[...]
il relativo contenzioso è conseguentemente e logicamente escluso dalla cessione e resta in capo ai _2 soggetti/parti originari, cioè, per quanto qui interessa, ritenuta responsabile delle attività RO compiute.
D'altronde, non può sostenersi che rientri nella sfera della LCA della un CO contenzioso che prima della cessione di cui si discute non rientrava tra le poste passive di tale società, ma tra quelle della , soggetto di diritto autonomo (neppure, come già esposto, controllato al 100% RO dalla , che aveva posto in essere le relative operazioni di collocazione sul mercato dei CO titoli società questa comunque estranea all'operato della . CO RO
Alla luce di quanto fin qui esposto, la previsione negoziale del contratto di cessione del 26 giungo
2017 per cui deve ritenersi escluso dalla cessione “qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o Passività Incluse, diverso dal Contenzioso
Pregresso” (art.
3.1.4. lett. (b) - (vi), in linea con il comma 1 dell'art. 3 D.L. n. 99/2017 (che esclude dalla prevista cessione "le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività") va intesa nel senso che la stessa fa riferimento a tutte le controversie relative all'attivo ed al passivo ceduto, con esclusione di quelle, al di là del dato temporale, relative alle responsabilità per le operazioni di commercializzazione dei titolo che, come visto, sono CO escluse dalla cessione. Si noti, a tal proposito, che l'art. 3.1.2. (b) - (vii) del contratto prevede che tra le
“Passività Incluse” nella cessione vi sono, tra l'altro, “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi anche per oneri e spese legali), relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA o con obbligazionisti convertibili e/o obbligazionisti subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in
LCA …”, con la conseguenza che le controversie relative alla negoziazione di azioni e obbligazioni convertibili/subordinate delle Banche in LCA, a prescindere dal momento in cui sono state instaurate, sono, ratione materiae, fuori dalla cessione a Intesa San Paolo.
Quindi, questo contenzioso resta a carico del soggetto che si assume essere responsabile e cioè la stessa se la stessa ha collocato direttamente i propri titoli, ovvero la che CO RO ha collocato i titoli della prima (ne deriva, che solo rispetto al contenzioso diverso da quello che qui Pt_1 interessa, e cioè quello relativo alle responsabilità per negoziazione di titoli della in LCA, vale la regola dell'esclusione delle controversie non ancora pendenti alla data della cessione d'azienda e dell'inclusione, invece, delle controversie pendenti a tale data (“Contenzioso pregresso”) con il subentro di Intesa San Paolo spa, quale cessionaria, in tali rapporti processuali pendenti). In questo senso, è esplicativa la sentenza della Corte Costituzionale del 7 novembre 2022, n. 225, che ha dichiarato inammissibili talune questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al D.L. n.
99/2017.
I Giudici delle leggi, nel delineare dichiaratamente la portata normativa di detto provvedimento legislativo, osservano con estrema puntualità che “il perimetro della cessione ha lasciato fuori sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. Il legislatore statale ha ravvisato, quale misura di tutela delle capacità operative della cessionaria, che la stessa dovesse restare esonerata anche dalle pretese di terzi e dalle passività collegate a condotte di misselling nella commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle due Banche, seppure si trattasse di «atti o fatti» verificatisi prima della cessione, ma non già oggetto di controversia” (né quanto fin qui esposto si ritiene possa essere smentito dalla pronuncia della
Cassazione del 21 giugno 2023 n. 17834, invocata dalla difesa della , che, con riferimento RO all'affermato subentro dell'Intesa San Paolo in una delle due Banche Venente ha valorizzato, rispetto al caso esaminato, solo il profilo per cui sono escluse dalla cessione le sole controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, ma sorte successivamente, senza però tenere conto del tipo di contenzioso esaminato, cioè quello delle responsabilità conseguenti alle negoziazioni di titoli di una delle Banche venete che, come visto, resta comunque escluso).
Giova ulteriormente osservare che, come riferito, intanto la disposizione negoziale appena menzionata può riguardare anche il passivo legato all'attività di collocazione sul mercato dei titoli _2 da parte della (controllata dalla società i cui titoli venivano collocati), in quanto,
[...] RO come visto, il contratto di cessione di azienda in questione ha espressamente riguardato anche le attività e le passività delle partecipate dalla cedente, come . RO
Tuttavia, una siffatta previsione negoziale va ritenuta, a monte ed in via incidentale, priva di effetti poiché, in tesi generale, con l'atto di cessione di azienda la società cedente (nel nostro caso, _2
[...
) non è legittimata, sul piano sostanziale, a disporre delle attività e delle passività delle quali è titolare una sua partecipata (nel nostro caso, , che, quale soggetto autonomo, è titolare di proprie RO situazioni giuridiche attive e passive, di cui solo lui può disporre (d'altronde, nel menzionato decreto del
Primo Presidente della Cassazione del 19 ottobre 2023, n. 29032 si evidenzia tale autonomia tanto che la questione di cui si discorre deve tenere conto dell' “l'incidenza della sottomissione a l.c.a. del proprietario dei titoli sui diritti derivanti all'investitore quando l'intermediaria sia una controllata, tenuto conto della costante affermazione dell'autonomia patrimoniale delle società componenti un “gruppo” societario”).
Dunque, a fronte dell'inequivocabile previsione contrattuale, va affermato che in LCA CO non era legittimata a disporre del patrimonio della partecipata tanto più che nel caso in RO esame la partecipazione non era nemmeno totalitaria (come visto, era partecipata da RO nella misura del 70,414%). _2
D'altronde, il contratto di cessione di azienda non può avere ad oggetto situazioni attive e passive di un soggetto estraneo all'accordo (cfr. art. 1372 c.c.).
Così argomentando, si deve concludere che il passivo in genere relativo alla non è RO stato oggetto della cessione di cui si discute, compreso quindi quello afferente alle responsabilità di tale banca per la commercializzazione dei titoli CO
Del resto, da nessuna delle norme del D.L. n. 99/2017 emerge, in modo inequivocabile, che lo stesso si applichi anche ai rapporti giuridici facenti capo alle banche partecipate dagli istituti di credito in LCA, tra cui Infatti, l'art. 3 co. 1 di detto decreto prevede che i commissari liquidatori delle LCA RO di e di in linea con quanto previsto dal decreto NT CO ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 2, co. 1, lett. c) “provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonchè beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”. Infatti, tanto l'art. 1 quanto l'art. 2, co. 2 del D.L. n. 99/2017, sono precisi nel restringere il campo applicativo della LCA alle due banche venete, nel cui ambito opera la cessione di azienda, cioè al patrimonio della e della NT CO
Comunque, per quanto fin qui esposto e tenendo a parametro il diritto di difesa e la tutela del risparmio, valori costituzionalmente protetti (artt. 24 e 47 Cost.), il D.L. n. 99/2017 non può essere, in qualche modo, inteso nel senso che consente di arrivare alla conclusione per cui ammette il trasferimento della responsabilità per comportamenti posti in essere dalla controllata ( in capo alla banca RO controllante, e ciò solo perché i comportamenti della prima hanno riguardato azioni emesse dalla seconda. In altri termini, la disciplina di cui al D.L. n. 99/2017 non può essere letta come volta ad esonerare la società controllata da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni dell'allora capogruppo.
Dal complesso di tali rilievi discende pertanto la titolarità da lato passivo del rapporto dedotto in giudizio della . RO
3. Sempre in via preliminare, in relazione all'eccezione di prescrizione, va osservato che per la giurisprudenza di legittimità il termine decennale di prescrizione dell'azione di risoluzione del contratto decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento dell'inadempimento (Cass. n. 11640/2003) e a tale principio si è conformata la giurisprudenza in materia di intermediazione finanziaria che identifica il dies a quo della prescrizione con il momento in cui l'intermediario non ha fornito le dovute informazioni all'investitore e, quindi, con la data di acquisto del titolo contestato (tra le altre, Trib. Firenze, 18 settembre
2019; Trib. Ancona, 21 maggio 2019, n. 986,).
Nel caso che ci occupa, il termine decennale non è trascorso poiché gli investimenti più risalenti risalgono al 2012 e l'azione introduttiva del presente giudizio è stata proposta nell'anno 2017. 4. Venendo al merito della vicenda, deve anzitutto premettersi che le attrici erano contitolari di un deposito titoli recante n. 111-02348805700-000, ove venivano immessi tutti gli acquisti azionari e obbligazionari per cui è causa.
Le operazioni delle quali si duole la difesa attorea sono i seguenti acquisti effettuati da : Parte_1
a) 22.10.2012 acquisto di n. 100 azioni VB per un costo complessivo dell'operazione pari ad €
4.025,00;
b) 09.01.2013 acquisto di “obbligazioni convertibili 5% 2013-2017 con facoltà di _2 rimborso in azioni” per € 4.995,00 (convertite in azioni VB in data 30.06.2014);
c) 07.06.2013 acquisto di n. 200 azioni VB per un costo complessivo dell'operazione pari ad €
8.150,00;
d) 28.10.2013 acquisto di n. 100 azioni VB per un costo complessivo dell'operazione pari ad €
4.075,00;
e) 01.07.2014 acquisto di n 65 azioni VB per un costo complessivo dell'operazione pari ad €
2.340,00;
f) 16.10.2014 acquisto di n. 100 azioni VB per un costo complessivo dell'operazione pari ad €
3.950,00.
In particolare, parte attrice lamenta la drastica perdita di valore delle azioni acquistate _2 dalle attrici (si prospetta che la convenuta a seguito dell'assemblea del 5 maggio del CO
2016, che approvava, in particolare, il bilancio dell'esercizio 2015, azzerava sostanzialmente il valore delle proprie azioni, fissato ad un prezzo di 0,10 centesimi per azione) ed una serie di irregolarità, compiute dall'emittente e dall'intermediario fonte di invalidità del contratto e CO RO comunque di risarcimento del danno e/o risoluzione degli atti di negoziazione dei titoli per _2 violazione della disciplina in tema di intermediazione finanziaria.
La disciplina in materia di contratti di intermediazione finanziaria prevede che nell'esercizio del servizio di investimento il proponente deve “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti” ed “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” (art. 21 co. 1 lett. a) e b) d.lgs. 58/1998).
È necessario che il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento assolva ad un obbligo di informazione c.d. passiva (in termini di adeguatezza, art. 39 delibera Consob n. 16190/2007, e di appropriatezza, art. 42 delibera Consob cit.) e conseguentemente ad un obbligo di informazione c.d. attiva, ossia di fornire “ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: … b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento” (art. 27 delibera
Consob n. 16190/2007 che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al citato art. 21 d.lgs.
58/1998 e alla successiva direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004
(c.d. "Direttiva MiFID") che all'art. 19 co. 2 stabilisce che "tutte le informazioni ... indirizzate dalle imprese di investimento a clienti ... sono corrette, chiare e non fuorvianti"). Prevede inoltre l'art. 31 della delibera
Consob n. 16190/2007, rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”, che “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”).
Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno il servizio di consulenza) dell'acquisito rispetto al profilo di rischio del proprio cliente ed a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto, tenuto anche conto del grado di conoscenza del cliente.
In questo senso, costituisce ius receptum nel nostro ordinamento il principio secondo cui l'intermediario, dopo aver diligentemente raccolto le informazioni necessarie e prima di effettuare qualsiasi operazione, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (tra le altre, Cass. n. 18121/2020).
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario opera per tutti i tipi di servizi di investimento, sia di esecuzione di ordini per conto dei clienti sia di consulenza (tra le altre, Cass. n. 3914/2018) ed impone, in capo agli intermediari, un costante obbligo di informazione, non solo prima e in occasione della stipula del c.d. contratto quadro disciplinante i depositi di strumenti finanziari, ma anche prima dell'esecuzione della singola operazione di investimento (tra le altre,
Cass. 7932/2023; 35789/2022).
Con riguardo alla violazione degli obblighi di informazione c.d. passiva e c.d. attiva, la giurisprudenza è ormai consolidata (fin dalle pronunce delle Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del 2007) nel senso che il ricorso allo strumento di tutela consistente nella nullità del contratto per violazione di norme di comportamento gravanti sull'intermediario nella fase prenegoziale ed in quella esecutiva, non è giustificato, a meno che non ci siano disposizioni specifiche, principi generali o regole sistematiche che lo prevedano espressamente. Va pertanto seguito il tradizionale insegnamento per il quale la violazione di norme di comportamento, “tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può essere causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità” (v. sentt. Sez Un. cit.).
Sulla base della distinzione tra gli obblighi che precedono ed accompagnano la stipulazione del contratto d'intermediazione e quelli che si riferiscono alla successiva fase esecutiva, viene affermato che “la violazione dei primi (ove non si traduca addirittura in situazioni tali da determinare l'annullabilità - mai comunque la nullità – del contratto per vizi del consenso) è naturalmente destinata a produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni. Non osta a ciò l'avvenuta stipulazione del contratto. Infatti, per le ragioni già da tempo poste in luce dalla migliore dottrina e puntualmente riprese dalla citata sentenza di questa Corte n. 19024 del 2005 - alla quale si intende su questo punto dare continuità - la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto;
ed in siffatta ipotesi il risarcimento del danno deve essere commisurato al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto
d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che
l'eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso” (v. sent. Sez Un. cit.).
La Suprema Corte (in tal senso Cass. Civ. n. 18122/2020) ha avuto cura di precisare che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario non può dirsi assolto con la mera consegna di documenti informativi generici, ma richiede (in tal senso Cass. Civ. n. 10099/2020) una informativa personalizzata nei confronti del singolo cliente specificamente riguardante la natura e rischiosità del prodotto finanziario. Tale obbligo permane anche nei confronti di un cliente classificato con elevata propensione al rischio (in tal senso
Cass. Civ. n 9018/2020).
Inoltre, con riferimento ai titoli illiquidi, l'intermediario – in ottemperanza alla Comunicazione
Consob n. 9019104 del 02.03.2009 – è tenuto a fornire al cliente informazioni ancor più di dettaglio atte a valorizzare: le diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente quali per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido;
il valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato;
il confronto con prodotti semplici, noti, liquidi, a basso rischio e di analoga durata;
le modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, ovvero in merito alle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione.
Quindi, secondo l'orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è ragione di discostarsi, le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del c.d. contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del c.d. contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo (tra le altre, più di recente, Cass. n.
10646/2023).
Inoltre, ha chiarito la Cassazione che qualora sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'articolo 2038 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'articolo 1243 c.c. (tra le altre, Cass. n. 17948/2020). Dunque, la restituzione del capitale investito, da un lato, e la restituzione delle cedole corrisposte, nonché dei titoli, dall'altro lato, costituiscono l'oggetto delle reciproche obbligazioni derivanti dalla risoluzione del contratto.
Passando all'esame degli acquisti eseguiti da occorre premettere che questa, Parte_1 congiuntamente alla cointestataria in data 25.9.2003, ha sottoscritto un c.d. contratto Parte_2 quadro poi rinnovato in data 21.5.2008 e 22.9.2011, consegnatole in copia e contenete le norme che regolano i servizi e le attività di investimento, oltre alle relative profilature delle clienti (cfr. doc. 36, 37 e 38 del fascicolo di . CP_1
In occasione della stipulazione di detti contratti, come in occasione della sottoscrizione degli ordini di acquisto di cui alle lettere a) c), d), f) difetta in atti la prova che la banca abbia assolto all'obbligo di informazione c.d. attiva, omettendo di consegnare la documentazione idonea a descrivere le caratteristiche dei prodotti finanziari commercializzati (cfr. doc. 42 del fascicolo di . CP_1
In particolare, dai documenti prodotti dalle parti, risulta che nei suddetti ordini di acquisto venisse fatto esclusivo riferimento alla presa visione delle norme statutarie, senza operare alcun rinvio all'avvenuta consegna del prospetto informativo contenente altresì il set informativo specifico e rafforzato previsto dalla comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 in materia di prodotti illiquidi.
Esaminando, invece, le operazioni di cui alle lettere b) ed e) deve essere rilevato che in occasione di tali operazioni se da un lato risultano ottemperati gli obblighi di informazione c.d. attiva, dall'altro risultano pacificamente violati i diversi obblighi di informazione c.d. passiva. Tali investimenti, infatti, sono stati eseguiti da sulla base della profilatura del 2011 CP_1
(ovverosia quella più prossima alla sottoscrizione degli ordini, cfr. doc. 39 del fascicolo di CP_1 ove emergono risposte contraddittorie e comunque una propensione al rischio della inconciliabile con Pt_1
l'acquisto di titoli illiquidi.
Invero, sebbene la cliente abbia dichiarato in sede di compilazione del predetto questionario di non avere svolto in passato un'attività lavorativa per la quale ritiene di avere conoscenze in ambito finanziario, nonché di aver soltanto investito in obbligazioni semplici e di conoscere obbligazioni strutturate o emesse da aziende, l'intermediario le ha attribuito un'esperienza finanziaria “alta”, evidentemente in distonia con l'effettivo bagaglio conoscitivo della Pt_1
Peraltro, quest'ultima ha dichiarato di essere disposta ad accettare un rischio di liquidità medio-alto e un rischio di credito medio-alto, vale a dire relativo a obbligazioni “a carattere speculativo”, in cui il rimborso è assicurato soltanto se le condizioni congiunturali rimangono stabili o migliorano.
Ebbene, tale propensione al rischio mal si concilia con l'acquisto in titoli azionari i quali, invece, richiedono l'assunzione di un rischio alto.
Vieppiù che tali circostanze non vengono smentite dalla prova testimoniale assunta all'udienza del
15.12.2020, in quanto i testi nulla hanno riferito in ordine agli acquisti eseguiti dalla Pt_1
Le considerazioni che precedono giustificano l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione contrattuale in ragione dell'inadempimento imputabile all'intermediario con riferimento ai CP_1 singoli ordini di acquisto.
Trattasi, invero, di violazioni gravi che giustificano, in base al criterio della ragione più liquida,
l'accoglimento della domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento, atteso che l'intermediario ha, per un verso, omesso di fornire all'investitore, prima della sottoscrizione degli ordini di acquisito, ogni informazione in relazione alle caratteristiche dei titoli azionari e alla rischiosità _2 dell'investimento speculativo in questione, trattandosi, tra l'altro, di azioni non quotate, emesse cioè su un mercato non regolamentato il cui valore è calcolato dalla banca che li emette;
per altro verso, sottoposto le clienti a operazioni inadeguate al proprio profilo di rischio.
Venendo alla domanda di restituzione, si è visto che parte attrice ha corrisposto per l'acquisito delle azioni in discussione la somma di complessivi € 27.535,00, importo dal quale va decurtato quanto percepito a titolo di cedole per complessivi € 270,06 (v. doc. n. 79 p. 46 e 56, del fascicolo di parte convenuta); per l'effetto, la somma ancora dovuta alle esponenti in forza delle operazioni di investimento qui contestate è pari ad € 27.264,94 (ossia l'importo investito diminuito delle cedole incassate).
A tale importo, vertendosi in tema di obbligazione di valuta, vanno aggiunti gli interessi nella misura legale dalla data di ciascun pagamento e, come richiesto, nella misura delle transazioni commerciali dalla data della domanda ex art 1284 c. 4 c.c., atteso il carattere retroattivo della risoluzione (art. 1468 c.c.). Nulla è dovuto per la pure richiesta rivalutazione monetaria in assenza di alcuna allegazione e prova del maggior danno (art. 1224 co. 2 c.c.),
La domanda di parte convenuta di ridimensionamento dell'eventuale danno riconosciuto a parte attrice in ragione del grave concorso colposo di quest'ultima consistito nel non aver chiesto l'indennizzo al
FIR deve essere rigettata poiché sfornita di alcun elemento probatorio.
Quanto precede è, di per sé, assorbente ed esime dall'esame delle ulteriori domande proposte.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da 26.001,00 a € 52.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, così provvede:
1) dichiara la risoluzione per inadempimento della delle operazioni negoziali di acquisto RO dei titoli azionari di cui in motivazione e condanna da un lato la alla restituzione della RO somma di € 27.264,94 in favore delle attrici, oltre al pagamento degli interessi come indicato in motivazione,
e dall'altro parte attrice alla restituzione dei titoli azionari;
2) condanna la al pagamento delle spese processuali in favore delle sig.re e RO Parte_1 che si liquidano in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP Parte_2 come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 23.6.2025.
Il Giudice est.
Dott. Michele De Palma Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana