Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4094/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 4094/2024 promosso da: nata il [...] a [...] e nato il Parte_1 Parte_2
24.12.1976 a JESI (AN), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DE GREGORIO ROBERTO;
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
1) I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di fissare ciascuno la residenza nel luogo che riterrà più opportuno;
gli stessi si prestano reciproco consenso a che vengano rilasciati i rispettivi passaporti, e che su ciascuno di essi venga iscritto il loro figlio minore.
Gli stessi si obbligano a porre in essere comportamenti tali da preservare sempre la stima e la fiducia che il loro figlio ripone in ciascuno dei Per_1 genitori, nonché a comunicare all'altro le loro eventuali nuove residenze in cui si trasferiranno.
2) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_1 la responsabilità genitoriale: le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del loro figlio saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno invece esercitare la responsabilità separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con il minore.
1
Per i fine settimana, il padre terrà con sé il figlio, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita dalla scuola (nel periodo estivo, dal venerdì mattina) sino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola (o casa dalla madre). Durante la settimana, il minore trascorrerà con il padre:
- il mercoledì, sempre da dopo la scuola (nel periodo estivo, dalla mattina) e sino alla mattina successiva, quando lo riaccompagnerà a scuola (o nel periodo estivo dalla madre), nella settimana in cui sta con lo stesso anche nel week end;
Per_1
- il mercoledì e venerdì, sempre da dopo la scuola (nel periodo estivo, dalla mattina) sino alla mattina successiva, quando lo riaccompagnerà a scuola (o dalla madre, quando non c'è scuola), nella settimana in cui passa il sabato e la domenica con la stessa.
Il minore trascorrerà inoltre, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre con uno dei genitori e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, eguale alternanza si avrà per il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo.
Sarà cura dei genitori in ogni caso alternarsi il giorno della Vigilia di Natale con il giorno di Natale
e, conseguentemente, il genitore che non terrà il figlio durante il periodo dal 24 al 30 dicembre, lo terrà con sé per il giorno di Natale, il tutto sempre facendo salvo diversi accordi tra i coniugi.
Durante le vacanze estive, il minore trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre,
e due settimane anche non consecutive con la madre, in periodi da concordarsi previamente fra i coniugi entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base delle rispettive ferie: ciascuno dei genitori, di intesa con l'altro ed anche in deroga a quanto ora previsto, potrà comunque trascorrere periodi di vacanza continuativi (anche all'estero) con il proprio figlio minore.
I ricorrenti si danno infine reciprocamente atto che il loro figlio continuerà a mantenere l'abituale frequentazione dei nonni.
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento del figlio minore , un assegno mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), Per_1
da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il sig. sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla sig.ra il 70% delle Parte_2 Parte_1
spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio, secondo quanto indicato dal
Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia elaborato in data 10.07.2024 dalla Conferenza Distrettuale del Distretto della Corte d'Appello di Ancona sulla c.d. Riforma Cartabia in materia di famiglia, protocollo che
2 di seguito viene integralmente trascritto in corsivo ed accettato dai ricorrenti con la sottoscrizione del presente ricorso:
1. SPESE MEDICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche – con eventuale acquisto di apparecchi – oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
3 - libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
4 - baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice. Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo. Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
Le parti convengono, inoltre, che la sig.ra avrà diritto di percepire l'intero importo Parte_1 dell'assegno unico universale per il figlio , con espressa rinuncia da parte del sig. Per_1 [...]
a qualsivoglia pretesa a riguardo;
infine, la sig.ra usufruirà delle Parte_2 Parte_1
detrazioni fiscali per il figlio, fatta eccezione per quelle relative alle spese straordinarie, che saranno
5 invece ripartite tra i ricorrenti, in ragione di quanto sopra, nella misura del 70% alla madre e 30% al padre.
4) L'abitazione già adibita a residenza familiare, sita in Maiolati Spontini (AN) via Castelli 11, di proprietà dei genitori del sig. rimane nella disponibilità esclusiva dello stesso. Parte_2
5) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver a pretendere l'uno dall'altro alcuna somma a titolo di assegno di mantenimento.
6) I ricorrenti dichiarano di aver risolto ogni questione patrimoniale tra loro pendente con l'adempimento degli obblighi di cui sopra e con separata scrittura privata del 03.03.2023 - sottoscritta in sede di separazione e da ritenersi tuttora efficace e vincolante tra le parti, per le obbligazioni ancora non adempiute - e di non aver reciprocamente altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione o causa”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 02.10.2024, e Parte_1 [...]
hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Orbassano (TO) Parte_2
il 7.09.2008.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del
1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 476/2023 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano in precedenza comparsi davanti al giudice relatore all'udienza del 21.04.2023, sostituita dal deposito di note scritte. Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
6 Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Orbassano
(TO) il 7.09.2008 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Orbassano (TO) al n. 54, parte 2, serie A dell'anno 2008.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Orbassano (TO) il 7/09/2008 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Parte_2
Orbassano (TO) al n. 54, parte 2, serie A dell'anno 2008; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Orbassano (TO) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.01.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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