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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/07/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile n. 1765/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to FAZIO LAURA) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to NIEDDU MARIA ADELAIDE) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.05.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 11.06.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente presenta infermità tali da determinare una permanente riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini personali, con decorrenza dai sei mesi antecedenti l'accertamento medico-legale condotto dal CTU nel mese di febbraio 2025, ossia dal mese di agosto 2024 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite, della fase di ATP e della presente fase di opposizione, si compensano per intero, vista la decorrenza dell'invalidità.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente Pt_1
è in possesso del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento
[...] dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dai sei mesi antecedenti l'accertamento medico-legale condotto dal CTU nel mese di febbraio 2025 (mese di agosto 2024); compensa per intero le spese di lite, della fase di ATP e della presente fase di opposizione, vista la decorrenza dell'invalidità; pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 11.06.2025 per il deposito di note
Il Giudice
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile n. 1765/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to FAZIO LAURA) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to NIEDDU MARIA ADELAIDE) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.05.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 11.06.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente presenta infermità tali da determinare una permanente riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini personali, con decorrenza dai sei mesi antecedenti l'accertamento medico-legale condotto dal CTU nel mese di febbraio 2025, ossia dal mese di agosto 2024 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite, della fase di ATP e della presente fase di opposizione, si compensano per intero, vista la decorrenza dell'invalidità.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente Pt_1
è in possesso del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento
[...] dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dai sei mesi antecedenti l'accertamento medico-legale condotto dal CTU nel mese di febbraio 2025 (mese di agosto 2024); compensa per intero le spese di lite, della fase di ATP e della presente fase di opposizione, vista la decorrenza dell'invalidità; pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 11.06.2025 per il deposito di note
Il Giudice
Giorgia Marcatajo