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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1880/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Laura D'Amelio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1880/2022 promossa da:
(C.F. , già denominata e, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 prima ancora, (nel prosieguo anche “ ” o “ Parte_3 Pt_3 Pt_2
o “ ocinio dell'Avv. PULVIRENT ELLA
[...] Pt_1
APPELLANTE contro
IN PERSONA DEL PROC. Controparte_1 Controparte_2
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. LAIS NICOLA (CF P.IVA_2
) C.F._1
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3 P.IVA_3
C.F._2
(GIÀ (CF ) con il CP_4 Controparte_5 P.IVA_4
ROS C.F._3
APPELLATO
(C.F. ), col patrocinio dell'Avv. VALENTE CP_6 P.IVA_5
RICCARDO
INTERVENUTO
avverso pagina 1 di 20 la sentenza n. 541/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo pubblicata il 12/05/2022
CONCLUSIONI
Per Parte_2
IN VIA PRINCIPALE:
accertata l'intervenuta successione a titolo particolare, in riferimento al presente giudizio, di nei confronti di ed il rituale e fondato intervento ex art. CP_6 Parte_1
111 c.p.c. di nel presente giudizio, disporre l'estromissione dallo stesso di CP_6
Parte_1
IN VIA SUBORDINATA, per l'ipotesi in cui non venisse estromessa, previa Pt_1 ammissione dei mezzi istruttori richiesti, in accoglimento delle eccezioni e dei motivi d'appello, dichiarata la nullità della sentenza impugnata e/o in riforma della stessa, nonché accertata l'intervenuta successione a titolo particolare, in riferimento al presente giudizio, di nei confronti di ed il rituale e fondato intervento CP_6 Parte_1 ex art. 111 c.p.c. di nel presente giudizio, CP_6
in via preliminare, in rito:
dichiarare la nullità della chiamata in giudizio di (già denominata Parte_1 Pt_2
e, prima ancora, ;
[...] Parte_3
•in ogni caso, nel merito:
−accertare e dichiarare che nulla era, ed è, dovuto da (già Parte_1 Parte_2
e, prima ancora, a e che pertanto nulla è dovuto da Parte_3 Controparte_1
a in persona del rappresentante legale pro-tempore e CP_6 Controparte_1 del suo procuratore speciale società a titolo di garanzia e/o manleva e/o ad CP_2 altro titolo, in relazione al contratto di locazione del 25.5.2011 ed alle pretese fatte valere dal di CP_3 CP_3
−in ogni caso, condannare in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro-tempore e del suo procuratore speciale società a versare a CP_2 CP_6
l'importo che è stato pagato da a a titolo di Parte_2 Controparte_1 provvisoria esecuzione della sentenza appellata, con bonifici del 20 aprile 2023 [All. 3] di
€ 59.736,96 (euro cinquantanovemilasettecentotrentasei/96) e del 29 dicembre 2023
[All. 4] di € 163.115,22 (euro centosessantatremilacentoquindici/22), al netto di quanto restituito da con bonifico del 2 maggio 2024 [All. 5] di € 89.151,18 (euro CP_1 pagina 2 di 20 ottantanovemilacentocinquantuno/18), e, quindi, l'importo di € 133.701,00 (euro centotrentatremilasettecentouno/00);
•in via subordinata nel merito:
−rideterminare, in riduzione, l'indennità eventualmente spettante al
[...]
pari a € 516,46, ovvero € 800,00 annui, ovvero nella somma che sarà CP_3 eventualmente rideterminata dall'Ecc.ma Corte in applicazione di quanto al punto 8 dell'atto di appello, ovvero ex lege, comunque dichiarando che nulla era, ed è, dovuto da
(già e prima ancora né da per il Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_6 periodo antecedente la data del 1.6.2012;
−in ogni caso, condannare in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro-tempore e del suo procuratore speciale società a versare a CP_2 CP_6
la differenza tra la maggior somma già corrisposta da a
[...] Parte_1 [...]
a titolo di provvisoria esecuzione della sentenza appellata, con i rammentati CP_1 bonifici del 20 aprile 2023 di € 59.736,96 (euro cinquantanovemilasettecentotrentasei/96) e del 29 dicembre 2023 di € 163.115,22
(euro centosessantatremilacentoquindici/22), al netto di quanto pagato da con CP_1 bonifico del 2 maggio 2024 di € 89.151,18 (euro ottantanovemilacentocinquantuno/18),
e l'indennità eventualmente spettante al Comune come rideterminata;
− dichiarare la prescrizione di ogni eventuale risarcimento dovuto al
[...] per eventuali danni anteriori all'ultimo quinquennio. CP_3
3. IN VIA DI GRADATO SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere, per qualsivoglia motivo, insussistente/inopponibile/inefficace la successione a titolo particolare in riferimento al presente giudizio, di nei confronti di e/o CP_6 Parte_1
l'inammissibilità/infondatezza dell'intervento in giudizio di previa CP_6 ammissione dei mezzi istruttori richiesti, in accoglimento delle eccezioni e dei motivi d'appello, dichiarata la nullità della sentenza impugnata e/o in riforma della stessa,
• in via preliminare, in rito:
dichiarare la nullità della chiamata in giudizio di (già denominata Parte_1 Pt_2
e, prima ancora, ;
[...] Parte_3
pagina 3 di 20 • in ogni caso, nel merito:
• accertare e dichiarare che nulla era, ed è, dovuto da (già e, prima ancora, a Parte_1 Parte_2 Parte_3
in persona del rappresentante legale pro-tempore e del suo Controparte_1 procuratore speciale società a titolo di garanzia e/o manleva e/o ad altro CP_2 titolo, in relazione al contratto di locazione del 25.5.2011 ed alle pretese fatte valere dal
Comune di CP_3
• in ogni caso, condannare
[...]
in persona del rappresentante legale pro-tempore e del suo procuratore CP_1 speciale società all'integrale restituzione in favore di (già CP_2 Parte_1
di quanto dalla stessa già corrisposto a a titolo di Parte_2 Controparte_1 provvisoria esecuzione della sentenza appellata, con i rammentati bonifici del 20 aprile
2023 di € 59.736,96 (euro cinquantanovemilasettecentotrentasei/96) e del 29 dicembre
2023 di € 163.115,22 (euro centosessantatremilacentoquindici/22), al netto di quanto restituito da con bonifico del 2 maggio 2024 di € 89.151,18 (euro CP_1
• e, quindi, dell'importo di € 133.701,00
(euro centotrentatremilasettecentouno/00);
• in via subordinata nel merito:
• rideterminare, in riduzione, l'indennità eventualmente spettante al pari a € 516,46, ovvero € 800,00 Controparte_3 annui, ovvero nella somma che sarà eventualmente rideterminata dall'Ecc.ma Corte secondo quanto richiesto al punto 8 dell'appello, ovvero ex lege, comunque dichiarando che nulla è dovuto da (già denominata e prima ancora Parte_1 Parte_2
per il periodo antecedente la data del 1.6.2012; Parte_3
• in ogni caso, condannare
[...] in persona del rappresentante legale pro-tempore e del suo procuratore CP_1 speciale società alla restituzione in favore di (già CP_2 Parte_1 Pt_2
della differenza tra la maggior somma dalla stessa già corrisposta a
[...] [...]
a titolo di provvisoria esecuzione della sentenza appellata, con i rammentati CP_1 bonifici del 20 aprile 2023 di € 59.736,96 (euro cinquantanovemilasettecentotrentasei/96) e del 29 dicembre 2023 di € 163.115,22 (euro centosessantatremilacentoquindici/22), al netto di quanto pagato da con CP_1
pagina 4 di 20 bonifico del 2 maggio 2024 di € 89.151,18 (euro ottantanovemilacentocinquantuno/18),
e l'indennità eventualmente spettante al Comune come rideterminata;
• dichiarare la prescrizione di ogni eventuale risarcimento dovuto al per eventuali danni anteriori Controparte_3 all'ultimo quinquennio.
• In ogni caso, con vittoria di spese, compensi e accessori di legge.
• In via istruttoria, si insiste in ogni caso, affinché codesta Ecc.ma Corte d'Appello voglia ammettere gli allegati 13 e 14 all'atto introduttivo del presente giudizio
Per : CP_6
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla parte appellante, in accoglimento dei motivi dell'appello, dichiarata la nullità della sentenza impugnata o in riforma della stessa:
in via preliminare, in rito:
accertato il diritto di di CP_6 intervenire ex art. 111 c.p.c. nel presente giudizio, nonché la ritualità za dell'intervento, disporre l'estromissione di dal presente giudizio;
Parte_1
in ogni caso, dichiarare la nullità della chiamata in giudizio di (già e prima ancora Parte_1 Parte_2 Pt_3
effettuata da;
[...] CP_1 nel merito:
accertare e dichiarare che nulla era, ed è, dovuto da (già denominata e prima ancora Parte_1 Parte_2 Pt_3
a e che pertanto nulla è dovuto da a
[...] Controparte_1 CP_6
a del rappresentante legale pro-t suo Controparte_1 procuratore speciale società a titolo di garanzia e/o manleva e/o ad CP_2 altro titolo, in relazione al co zione del 25.5.2011 ed alle pretese fatte valere dal Comune di CP_3
in ogni caso, condannare
[...]
in persona del rappresentante legale pro-tempore e del suo pr CP_1 speciale società a versare a l'importo che è stato pagato da CP_2 CP_6
(o ), a a titolo di provvisoria Parte_2 Parte_1 Controparte_1 esecuzione della sentenza appellata, con bonifici del 20 aprile 2023 [All.4] di € 59.736,96 (euro cinquantanovemilasettecentotrentasei/96) e del 29 dicembre 2023
[All.5] di € 163.115,22 (euro centosessantatremilacentoquindici/22), al netto di quanto restituito da con bonifico del 2 maggio 2024 [All.6] di € 89.151,18 CP_1 pagina 5 di 20 (euro ottantanovemilacentocinquantuno/18), e quindi l'importo di € 133.701,00 (euro centotrentatremilasettecentouno/00);
in via del tutto subordinata:
rideterminare, in riduzione, l'indennità eventualmente spettante al di pari a € 516,46, CP_3 CP_3 ovvero € 800,00 annui, ovvero nella somma che sarà eventualmente rideterminata dall'Ecc.ma Corte secondo quanto richiesto al punto 8 dell'atto di appello, ovvero ex lege, comunque dichiarando che nulla era dovuto da (già Parte_1 Pt_2
e prima ancora , e che pertanto nu
[...] Parte_3 CP_6 per il periodo antecedente la data del 1.6.2012;
in ogni caso, condannare
[...] in persona del rappresentante legale pro-tempore e del suo pr CP_1 speciale società a versare a la differenza tra la maggior CP_2 CP_6 somma corrispo a titolo di Controparte_7 Controparte_1 provvisoria esecuzione ta, ifici del 21 aprile 2023 [cfr. All.4] di € 59.736,96 (euro cinquantanovemilasettecentotrentasei/96) e del 29 dicembre 2023 [cfr. All.5] di € 163.115,22 (euro centosessantatremilacentoquindici/22), al netto di quanto pagato da con bonifico del 2 maggio 2024 [cfr. All.6] di € 89.151,18 (euro CP_1 ottantanovemilacentocinquantuno/18), e l'indennità eventualmente spettante al come rideterminata;
CP_3
dichiarare la prescrizione di ogni eventuale risarcimento dovuto al per eventuali danni Controparte_3 anteriori all'ultimo quinquennio. Con vittoria di spese, compensi e accessori di legge. In via istruttoria, si insiste in ogni caso, affinché codesta Ecc.ma Corte d'Appello voglia ammettere gli allegati 13 e 14 all'atto introduttivo del presente giudizio.
Per: la Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni Controparte_1 avversa eccezione, deduzione ed istanza, così provvedere:
1) In via principale nel merito: rigettare tutti i motivi di appello avversari che non si sono condivisi e dei quali si è eccepita l'infondatezza in fatto e diritto. Si chiede di non ammettere tutti i documenti prodotti da non prodotti nel giudizio di primo grado. Pt_2
2) in via incidentale, in parziale riforma della sentenza impungnata:
- dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda dispiegata dal Comune di nei confronti della CP_3 Controparte_1
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del in Controparte_3 quanto non titolare dell'area per cui è causa;
- in via gradata, ove ritenuta ammissibile e/o procedibile la domanda e sussistente la legittimazione attiva del rigettare ogni domanda dallo stesso Controparte_3
pagina 6 di 20 formulata nei confronti della siccome del tutto infondata e non Controparte_1 provata sia nell'an che nel quantum.
- in via ulteriormente gradata ove ritenuta ammissibile e/o procedibile la domanda e sussistente la legittimazione attiva del e fondata anche solo Controparte_3 parzialmente la domanda da esso formulata nei confronti della Controparte_8 confermare sul punto l'impugnata sentenza, e, per l'effetto, condannare la Controparte_5
e la (già , in persona dei loro rispettivi legali
[...] Parte_2 Parte_3 rappresentanti in carica pro tempore, a tenere indenne e/o garantire e/o manlevare la di ogni somma eventualmente dovuta alle controparti, ai loro Controparte_1 difensori ed ai propri patrocinatori e consulenti di parte.
In ogni caso con vittoria dei compensi di entrambi igradi di giudizio oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cap nelle rispettive misure di legge.
Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis,
Nel merito, accertata l'infondatezza dei II, VI e VIII motivi d'appello proposti dalla società
ed altresì dei II e III avanzati in via incidentale dalla società Parte_2 [...]
per il tramite della procuratrice speciale respingere il gravame CP_1 CP_2 perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in comparsa di costituzione, confermando la sentenza appellata.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Con riserva di ogni eccezione, deduzione, istanza istruttoria occorrenda”.
(GIÀ fusa per incorporazione con atto del CP_4 Controparte_5
16.07.2024 rep. n. 8421 racc. n. 6024 (alleg. C) con efficacia dal giorno 1° agosto 2024 nella società unipersonale Controparte_9
in via preliminare
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo ad e CP_4 conseguentemente disporne l'estromissione dal giudizio con qualunque statuizione;
nel merito
- respingere l'appello formulato da per le causali di cui in narrativa e dunque Parte_2 limitatamente al terzo ed al quarto motivo d'appello che contrastano con la posizione pagina 7 di 20 processuale di perché infondati in fatto e in diritto con qualsiasi CP_4 statuizione;
- respingere la domanda avanzata in via ulteriormente gradata nell'appello incidentale da in quanto infondata in fatto e in diritto e confliggente Controparte_1 con il giudicato di cui alla sentenza definitiva n. 515/2018 del Tribunale di Arezzo;
in ogni caso
- con vittoria di anticipazioni, compenso professionale, rimborso spese generali 15%, CPA
4%, IVA 22%.
in via istruttoria
- rigettare la richiesta di ammissione della appellante alla prova documentale ex art. 345 comma 3 c.p.c. per carenza dei presupposti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Arezzo pronunciava sentenza 862-2022 con la quale condannava
[...]
a mezzo della procuratrice speciale a corrispondere al CP_1 CP_2 [...] ai sensi dell'articolo 2041 c.c. la somma complessiva di 129.600 € oltre CP_3 interessi legali dalla data della decisione al saldo;
accoglieva la domanda di manleva proposta dalla convenuta a mezzo della sopraddetta procuratrice Controparte_1 speciale nei confronti di e per l'effetto condannava a tenere Parte_3 Pt_3 indenne di quanto quest'ultima doveva pagare per CP_1 Controparte_3 effetto del precedente capo di condanna. Compensava le spese di lite.
Premetteva in fatto il Tribunale che il Comune di aveva citato in giudizio la CP_3
per sentir dichiarare l'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., a vantaggio della CP_1 società convenuta per la presenza abusiva di un'antenna della compagnia telefonica sul terreno di proprietà del Comune di e per chiedere la condanna al CP_3 pagamento della somma di € 129.600 quale indennità di occupazione per le annualità dal
2012 al 2019 o somma maggiore o minore. Affermava parte attrice che la vicenda aveva avuto origine in virtù di una convenzione che il Comune aveva stipulato con la
[...] per la gestione del piano insediamenti produttivi in zona denominata Parte_4
Levanella 1, censita al catasto foglio 21 particella 580. A seguito di specifico accordo intercorso tra la e la , la presentava al Comune di Pt_4 Controparte_5 CP_5 il 5/10/2006, una denuncia di inizio attività per la realizzazione di CP_3 un'antenna per telefonia mobile con potenza inferiore ai 20 W da realizzarsi sull'area pagina 8 di 20 distinta al Catasto al foglio 21 particella 580. L'ente comunale trasmetteva a il CP_5 parere favorevole rilasciato da comunicando che gli effetti del provvedimento erano CP_10 subordinati alla sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune stesso poiché
l'istallazione interessavano terreno oggetto di futura cessione dalla Valdarno Comune.
Con determina 21/4/2010 il Comune stabiliva di procedere all'acquisizione delle aree ed opere di urbanizzazione primaria, tra cui quella identificata al foglio 21 particella 580, prevedendo la conclusione di apposite convenzioni per la gestione dell'impianto di telecomunicazione insistente su dette aree. Il 17 maggio del 2010 il Comune procedeva all'acquisto del terreno in oggetto. Il 22/8/2011 il Comune veniva informato della stipula di un contratto di locazione ad uso non abitativo tra e avente ad CP_5 CP_1 oggetto una porzione di terreno e una porzione di struttura per supporto di antenne sito nell'area di titolarità dell'ente comunale. Il 16/5/2011 richiedeva autorizzazione CP_1 alla installazione di un'antenna superiore ai 20 W da ubicarsi sul palo esistente ed oggetto del citato contratto di locazione. Il 2/9/2011 l'amministrazione comunale rilasciava a l'autorizzazione a installare l'antenna superiore 20 W sotto la CP_1 condizione della stipula di apposita convenzione con il Comune trattandosi di area di proprietà pubblica. Il 20 luglio 2012 la comunicò al Comune la cessione del CP_5 ramo di azienda denominato Wireless toscano alla . Pur avendo periodicamente Pt_3 diffidato a stipulare un atto di concessione dell'area demaniale e pagare le CP_1 somme per l'occupazione senza titolo dell'area, la compagnia telefonica non procedeva con la stipula dell'atto di concessione dell'area e pertanto l'occupazione abusiva di area demaniale per la presenza di una stazione radio determinava a vantaggio della CP_1 un indebito arricchimento essendosi sottratta al pagamento della somma di 16.200 € pari all'entità dell'indennizzo per occupazione in assenza di titolo di cui al combinato disposto degli articoli 78 delibera del Comune di 18/10/2012. Detta delibera CP_3 prevedeva che per gli impianti di telefonia in coubicazione l'applicazione di un canone pari a 16.200 € anni. Concludeva quindi come in atti.
contestava ogni addebito di responsabilità chiedendo la chiamata in giudizio dei CP_1 propri dati causa e . CP_5 Pt_3
La si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto della domanda o per la Pt_3 pronuncia in subordine di prescrizione. non si costituiva. CP_5
Per quanto qui di interesse il Tribunale riteneva infondata la eccezione di inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento per difetto dei presupposti di cui all'articolo pagina 9 di 20 2042 c.c. Il principio di residualità era rispettato non essendovi altra azione a disposizione del depauperato.
Sul tema del riconoscimento dell'indebito vantaggio costituito dal persistente godimento di mobile altrui in difetto di titolo, la fattispecie andava sussunta sotto l'articolo 2041 c.c.
In particolare se la Pubblica Amministrazione non subisce un pregiudizio per il solo fatto della locazione, essendo indifferente che la detenzione sia mantenuta dal locatore abusivo ovvero dal conduttore avente causa da quest'ultimo, il carattere eventualmente abusivo dell'occupazione da parte del locatore del terreno demaniale si risolve comunque in fonte di responsabilità da fatto illecito per l'autore dell'occupazione, fatte salve le iniziative che la P.A. ritenga di intraprendere a tutela della particolare destinazione demaniale. Non vi era pertanto per l'amministrazione altra azione sperimentabile al di fuori dell'azione generale di arricchimento, per la mancanza di uno specifico rapporto che avrebbe potuto legittimare da una parte la detenzione del bene demaniale e dall'altra parte la richiesta di un corrispettivo. Era riconoscibile poi il concorso simultaneo dell'arricchimento di un soggetto, , che aveva ottenuto la possibilità di installare CP_1 un'antenna di potenza maggiore su area di competenza del Comune, e della corrispondente diminuzione patrimoniale dell'altro soggetto, la P.A., con la riconduzione dell'uno o dell'altro accadimento allo stesso fatto causativo. L'azione ex art. 2041 c.c. era pertanto ammissibile e fondata né poteva accogliersi la eccezione di prescrizione formulata da , non vertendosi in tema di canone di locazione, ma di azione che Pt_3 soggiace al termine decennale di prescrizione, di arricchimento senza causa. La citazione era stata notificata il 19/11/2019 quando ancora non era decorso il termine decennale.
Le somme erano poi dovute non a titolo di tributo ma a titolo di indennizzo.
Conseguentemente le censure sollevate da devono intendersi superate. Né CP_1 poteva ritenersi che fosse esonerata dal pagamento dell'indennizzo sull'assunto CP_1 che il aveva già stipulato con titolare di altra antenna posta sul palo CP_3 Pt_3 oggetto di causa, l'atto di concessione dell'area demaniale. La concessione, infatti, è rilasciata solo a titolo personale esclusivamente al titolare del titolo autorizzativo corrispondente alla tipologia di impianto per questa richiesta autorizzazione.
L'ammontare dell'indennizzo andava determinato con riferimento ai parametri di arricchimento della parte senza titolo e del relativo impoverimento. La valutazione della diminuzione patrimoniale poteva essere commisurata, in assenza di altri criteri, al canone previsto dalla delibera 229-2012, analogo atto di concessione dell'area demaniale pagina 10 di 20 nell'ipotesi di installazione di un impianto di telefonia. Sulla congruità si richiamava l'atto di concessione tra il e per un canone annuo di 8000 €. Seguiva la CP_3 Pt_3 condanna della . CP_1
Con riguardo alla domanda di garanzia, premesso che aveva ceduto a il CP_5 Pt_3 proprio ramo d'azienda e che detta cessione era stata comunicata al Comune di rilevava che l'articolo 2558 c.c. prevede il trasferimento dei contratti a CP_3 prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguiti non aventi carattere personale. Gli effetti del contratto trasferito si producono ipso iure obbligando il terzo a prescindere dall'accettazione e senza il bisogno di comunicazione, la quale si configura come onere posto a carico delle parti del contratto di trasferimento di azienda e dei soggetti ad essi equiparati, finalizzato al decorso dei 3 mesi previsto per il recesso del terzo, motivato da giusta causa. Contrariamente a quanto sostenuto da e in Pt_3 difetto di prova contraria, con la cessione del ramo di azienda denominato ramo wireless toscano dalla alla , deve intendersi trasferita automaticamente anche in CP_5 Pt_3 contratto di locazione in esame avente ad oggetto l'impianto della detenuto CP_5 dalla stessa . A riprova richiamava l'atto di concessione dell'area tra quest'ultima e Pt_3 il comune di dell'11/6/2013. Nelle premesse dell'atto si richiama l'avvenuta CP_3 cessione del ramo di azienda tra e con previsione di manleva. La CP_5 Pt_3 manleva andava prestata dalla la quale era subentrata alla nel contratto Pt_3 CP_5 di locazione a partire dall'anno 2012. La garanzia aveva oggetto le sole somme richieste dal Comune a e non poteva estendersi alle spese legali. CP_1
Impugnava sulla base dei seguenti motivi di impugnazione: Parte_2
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 269 c.p.c. per non avere il Tribunale dichiarato la nullità della chiamata in causa di . Pt_3
2. Inammissibilità dell'azione del ex art. 2041 c.c. – in ogni caso CP_3 intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.
3. Sulla cessione del ramo di azienda – Mancato trasferimento del contratto di locazione – a – Erroneità della sentenza impugnata CP_5 CP_1 Pt_3
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2558 e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.
4. Proprietà di della struttura porta-antenne - irrilevanza ai Controparte_11 fini della sentenza della concessione stipulata da con il Comune di Pt_3
– erroneità della sentenza - violazione e falsa applicazione dell'art. CP_3 pagina 11 di 20 2558 c.c. - Errore di fatto. Violazione e falsa applicazione degli artt.101, 112
c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c.
5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 269 c.p.c. per non avere il Tribunale dichiarato la nullità della chiamata in causa di . Pt_3
6. Violazione e falsa applicazione degli art.2041 c.c. e 2697 c.c. – Errore di fatto.
7. In ogni caso inoperatività della manleva prevista dal contratto di locazione
– – erroneità della sentenza impugnata CP_5 CP_1
8. Sul quantum – palese erroneità della quantificazione della “indennità di occupazione” - violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 c.c. e 116 c.p.c.
In corso di causa si costituiva ai sensi dell'art. 111 c.p.c., deducendo che CP_6
(C.F. oggi denominata , in data 31.07.2024 Parte_2 P.IVA_1 Parte_1 ha conferito, con efficacia in pari data, alla odierna interveniente (C.F. CP_6
denominata al momento del conferimento Brigthco S.r.l.) un ramo P.IVA_5
d'azienda comprendente il rapporto di cui in atti. Deduceva come la cedente.
Si costituiva svolgendo appello incidentale. Nel merito, in ordine al Controparte_1 primo motivo di appello, ne denunciava la infondatezza per assenza di norma che commini la nullità dell'atto di chiamata in causa in assenza della trascrizione in esso dell'atro del produttivo del giudizio. Inoltre, come evidenziato dal tribunale, erano evincibili sia la causa petendi che il petitum. Sul secondo motivo di appello, si associava alla eccezione di non residualità della domanda svolta dal e Controparte_3 svolgeva appello incidentale sul punto . Il Comune aveva svolto un'azione che doveva essere dichiarata improponibile poiché nella fattispecie esisteva la azione tipica di cui all'articolo 2043 CC fondata sulla asserita occupazione senza titolo da parte di . CP_1
Sul terzo motivo di appello, lo considerava non condivisibile laddove censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il contratto di locazione stipulato fra e sarebbe stato automaticamente trasferito ai sensi e per gli effetti CP_5 CP_1 dell'articolo 2558 CC con l'effetto naturale della cessione del ramo di azienda denominato wireless toscano avvenuto nel 2012 da a . Tutti i contratti stipulati per CP_5 Pt_3
l'esercizio dell'azienda fatta eccezione unicamente per quelli di carattere personale sono automaticamente trasferiti dal cedente al cessionario ai sensi dell'articolo 1558 c.c.. Non ricorreva il carattere personale . In ogni caso, ad ulteriore conferma dell'avvenuto trasferimento del contratto di locazione doveva leggersi l'articolo 8 del medesimo pagina 12 di 20 contratto. Non era pertanto revocabile in dubbio che con atto 18 gennaio 2012 CP_5 aveva ceduto alla il proprio ramo di azienda in cui era compreso anche il Pt_3 contratto di locazione;
subentrando in esso la essa aveva assunto nei confronti Pt_3 della gli obblighi in esso previsti e per quanto ci occupa quelli dell'articolo 2 di CP_1 manleva da evizione o pretesa qualsivoglia titolo. Sul quarto motivo di appello svolgeva analoghe considerazioni. Si lamentava la violazione dell'articolo 2558 CC ma tale vizio non sussisteva non rientrando il contratto di locazione nella tipologia di contratto avente carattere personale comportando quindi la cessione di tutti gli obblighi primi fra tutti obblighi di garanzia e manleva. Nè poteva pervenirsi a diversa conclusione in considerazione dell'avvenuto acquisto da parte di dalla il CP_12 CP_5
17/05/2019 di parte della infrastruttura sita in Montevarchi -Levanella in quanto circostanza che nulla ha a che vedere con la cessione del contratto di locazione di interesse. La locazione prescinde dalla proprietà del bene locato essendo sufficiente che vi sia la disponibilità dello stesso e la il 18/01/2012 aveva la disponibilità che CP_5 aveva trasferito alla . La motivazione era confermata dal tribunale. Sul quinto Pt_3 motivo d'appello, violazione dell'articolo 112 per mancato accoglimento dell'eccezione secondo cui la aveva omesso di ottemperare alla stipula della concessione CP_1 dell'area e quindi non poteva invocare la garanzia, la eccezione era stata formulata nella memoria numero 2 di cui all'articolo 183 sesto comma c pc ed era pertanto tardiva. Non prendeva posizione sul sesto motivo di appello. Sul settimo motivo di appello rilevava che le eccezioni erano tardive. Sull'ottavo motivo di appello lo faceva proprio svolgendo appello incidentale.
L'appello accidentale aveva ad oggetto l'omessa valutazione dell'eccezione di carenza di legittimazione ad agire del ove aveva ritenuto ammissibile Controparte_3
l'azione di indebito arricchimento in difetto di residualità; ove aveva ritenuto CP_1 tenuta al pagamento dell'importo richiesto dal pur a fronte del Controparte_3 fatto che essa occupa legittimamente l'area in virtù di regolare contratto di locazione e che il ha già stipulato con titolare di antenna posta sul palo oggetto di CP_3 Pt_3 causa, l'atto di concessione dell'area demaniale e aveva statuito che l'importo di cui sopra è dovuto dalla non a titolo di tributo ma di indennizzo così disattendendo CP_1 tutte le censure da essa sollevate relativamente al fatto che la delibera di giunta non sarebbe applicabile perché la materia dei canoni concessori sarebbe esclusiva competenza del Consiglio Comunale o perché in contrasto con la normativa in tema di
Cosap- Tosap o infine perché in contrasto con l'articolo 93 decreto legislativo 259 -2003. pagina 13 di 20 Si costituiva il replicando come segue: Controparte_3
Sui motivi di appello introdotti da Pt_2
Sul primo motivo nulla quaestio essendo questione interna ai rapporti tra e la CP_1 chiamata in causa. Sul secondo motivo di censura, richiamava i due presupposti di cui all'articolo 2041 CC arricchimento e impoverimento di altro soggetto e assenza di un'azione tipica, ipotesi ricorrente anche nella previsione di una azione prevista da clausole generali quali l'articolo 2043 CC. Da ciò derivava anche la eccezione di prescrizione. Sul terzo, quarto e quinto motivo motivava come sub 1 salva la eccepita inammissibilità della produzione documentale degli allegati 13 e 14 depositati tardivamente senza causa ad esso non imputabile . Sul quinto motivo rilevava la personalità della concessione. Sull'ottavo motivo ne rilevava la infondatezza.
Sui motivi di appello incidentale introdotti da , quanto al primo rilevava la CP_1 completezza della documentazione relativa alla proprietà del terreno, quanto al secondo richiamava quanto espresso sopra, quanto al terzo rilevava che la fattispecie andava inquadrata nella mancata stipula da parte di dell'atto di concessione richiesto CP_1 dal per l'installazione su aree pubbliche di reti e servizi di Controparte_3 comunicazione elettronica: se la convenuta riteneva illegittima o nulla la delibera del consiglio anziché della giunta avrebbe dovuto provvedere a impugnarla innanzi al Tar e non facendolo decideva di non sottoporsi al regime concessorio previsto. Pertanto, correttamente in considerazione della natura di occupazione di bene demaniale senza titolo della fattispecie, le somme dovevano intendersi dovute non come tributo ma a titolo di indennizzo ex art 2041 CC . Infondato l'assunto del presunto esonero per avere la stipulato atto di concessione demaniale, mentre era tecnicamente possibile Pt_3 montare varie antenne sullo stesso palo di telefonia. L'unica contestazione svolta era l'assenza di titolo concessorio. Concludeva per il rigetto dell'appello e dell'appello incidentale.
Si costituiva , già , contumace in primo grado, chiedendo la conferma CP_4 CP_5 integrale della sentenza limitandosi a contestare l'appello avanzato per i motivi che contrastavano con la propria posizione ovvero il terzo e il quarto motivo ed in particolare l'inammissibilità e l'infondatezza delle difese dell'appellante a tenore delle quali le garanzie dovevano essere prestate a da . Richiamava la sentenza del CP_1 CP_5
Tribunale di Arezzo 515- 2018 passata in giudicato che aveva dichiarato la legittimità
pagina 14 di 20 dell'occupazione da parte di dell'area del oggetto del CP_5 Controparte_3 giudizio per il periodo di propria competenza ovvero sino alla cessione del ramo di azienda wireless toscano del 18/01/2012 escludendo la legittimità di qualsivoglia pretesa economica del nei confronti di ora . Ripercorreva Controparte_3 CP_5 CP_4
i fatti di causa motivava sulle singole censure. Pt_5
Le parti concludevano all'udienza del 19 novembre 2024 con concessione dei termini per memorie e repliche.
In particolare, ora richiamava il contenuto della sentenza del Parte_2 CP_13
Tribunale di Arezzo 515- 2018 passata in giudicato e le conseguenze della stessa, articolando la eccezione di violazione dell'articolo 2909 cc per contrasto della sentenza appellata con il preesistente giudicato di cui alla sentenza Tribunale di Arezzo ora menzionata. Rilevava in particolare che la sentenza aveva statuito che l'infrastruttura di comunicazione elettroniche installata da non occupava sine titulo l'area censita CP_5 bensì sulla base di un'autorizzazione tacitamente intervenuta senza previsione di alcun canone di locazione;
che non spettano al Comune di né canoni per il CP_3 godimento dell'area né indennità per occupazione sine titulo nè risarcimenti;
che il
Comune si era determinato a richiedere il canone di locazione o indennità per occupazione solo dopo circa sei anni dalla denuncia di inizio attività e solo dopo la delibera 141 del 2012 laddove si stabiliva che il canone poteva essere richiesto in occasione della stipula di nuovi contratti;
che pertanto tutto quanto sopra precisato faceva stato anche a favore degli aventi causa di , e e loro CP_5 CP_1 Pt_3 successivi aventi causa stante il disposto dell'articolo 2909 c.c.. Pertanto, l'impianto di non ha occupato e non occupa sine titulo la particella e trattandosi di locazione CP_1
o installazione antecedente alla delibera 14/06/2012; non era e non è dovuto alcun canone al Comune di né da né da e meno che meno da CP_3 CP_5 CP_1
. Le eccezioni di controparti erano comunque inammissibili. Pt_3
Il replicava in ordine alla eccezione sopra riportata, sussistenza di una Controparte_14 vistosa forzatura atteso che il merito di procedimento attiene alla installazione da parte di di apparecchio antenna superiore ai 20 watt di potenza senza che vi sia CP_1 stata la sottoscrizione di apposita convenzione tra ente pubblico e società interessata. Sia la sentenza che il contratto di cessione della infrastruttura da a CP_5 CP_15 non hanno rilevanza in relazione al rapporto intercorrente tra l'ente pubblico e CP_1 alla quale viene piuttosto contestata la violazione di un obbligo amministrativo che ha pagina 15 di 20 comportato per il Comune di l'impossibilità di chiudere il procedimento CP_3 originariamente iniziato con domanda rivolta al il 02/09/2011. Ugualmente non Pt_6 atteneva all'interesse giuridico dell'appellato la natura del rapporto contrattuale tra appellante e da cui possa o meno derivare per la seconda l'obbligo di CP_15 garanzia nei confronti della prima. Per il resto si richiamava quanto già dedotto.
_______________________________________________________________________
La decisione sulla sospensione della p.e. è assorbita dalla decisione sul merito.
In primo luogo, deve essere valutata la eccezione di giudicato in relazione alla sentenza del T. Arezzo 515 2018 resa tra il e laddove si Controparte_3 Controparte_5 rigetta la domanda del che era del seguente tenore CP_3
Si deve rilevare che l'area di cui si discuteva era la medesima di quella oggetto della presente causa, e che la questione riguardava l'indennizzo richiesto dal alla CP_3
per l'occupazione di tale area e del palo;
nella causa attuale la medesima CP_5 richiesta viene effettuata a che era conduttrice di . CP_1 CP_5
La questione dell'eventuale effetto di tale sentenza sull'odierno giudizio è stato oggetto di discussione tra le parti come sopra riportato. Non si tratta pertanto di decisione che viene presa in assenza di contraddittorio.
La sentenza 515 2018 è stata resa l'8 maggio 2018 e di essa vi è la attestazione del passaggio in giudicato.
La sentenza 515/2018 è stata resa prima dell'istaurarsi del presente procedimento poiché
l'r.g. del I grado di questo giudizio è il n. 3513 del 2019 con atto di citazione notificato il
19 novembre 2019 : al momento della istaurazione della lite la sentenza del T. Arezzo resa l'8 maggio 20218 era sicuramente passata in giudicato per decorso comunque del pagina 16 di 20 termine lungo dell'appello. In ogni caso Cass. civ., Sez. II, 19/03/2003, n. 4014 La preclusione nascente da giudicato si risolve in un ostacolo a che il giudice possa nuovamente pronunciare su di un bene della vita già riconosciuto o negato, sicché la relativa esistenza va verificata con riferimento al momento della decisione, sussistendo essa anche nel caso in cui il giudicato medesimo si sia formato in un momento successivo
a quello dell'instaurazione del nuovo giudizio o a quello dell'invocazione della sua autorità, ma anteriore alla decisione. Ancora Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
07/01/2021, n. 48 L'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile
d'ufficio.
L'art. 2909 reca “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
L'avente causa è il titolare del rapporto in cui è succeduto a titolo particolare dopo la formazione del giudicato: Cass. civ., 23/10/1985, n. 5194 Gli aventi causa nei cui confronti, a norma dell'art. 2909 c. c., fa stato l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, sono quei soggetti che, dopo la formazione del giudicato, sono subentrati alle parti nella titolarità delle correlative situazioni giuridiche, attive e passive, dedotte in giudizio e sulle quali incide il comando giurisdizionale passato in giudicato.
Nel caso di specie, la aveva stipulato atto di locazione con la già nel CP_1 CP_5
2011: si legge in sentenza “il 22.8.2011 il Comune veniva informato della stipula di un contratto di locazione ad uso non abitativo tra e in data 25.5.2011 CP_5 CP_1 avente ad oggetto una porzione di terreno e una porzione di struttura per supporto di antenne, sito nel l'area ( Foglio 21 particella 580 ) d i titolarità dell'ente comunale
Ed in effetti la causa conclusasi con la sentenza del 2018 aveva ad oggetto la richiesta di indennità sino al 2012.
Non vi è pertanto efficacia diretta del giudicato.
Tuttavia la sentenza del 2018 esplica i suoi effetti riflessi sulla situazione dedotta nel presente giudizio essendo il rapporto dedotto dal verso la dipendente CP_3 CP_1 dal rapporto dedotto rispetto alla . Infatti, il rapporto corrente originariamente CP_5 tra il e la , si pone come elemento costitutivo del rapporto tra il CP_3 CP_5
e la . La ha stipulato contratto di locazione del bene con la CP_3 CP_1 CP_1 pagina 17 di 20 , bene di cui la godeva in forza di concessione a titolo gratuito dal CP_5 CP_5 così qualificata dal Giudice di Arezzo nel 2018 con statuizione passata in CP_3 giudicato. Quindi la gratuità che assisteva il rapporto tra e si riverbera CP_3 CP_5 sul rapporto tra e ( estraneo evidentemente al rapporto tra e CP_3 CP_1 CP_5
). La ha locato un bene di cui godeva a titolo gratuito, la gratuità della CP_1 CP_5 concessione è stata accertata con efficacia di giudicato, essa esclude quindi che il possa richiedere un canone cui non aveva diritto antecedentemente, in assenza CP_3 di diverse pattuizioni intercorse tra le parti. Il Comune cede alla un bene a titolo CP_5 gratuito, la loca il medesimo bene alla , la conduce un bene CP_5 CP_1 CP_1 per il quale paga un canone alla , il Comune non ha diritto di richiedere un CP_5 canone alla conduttrice poiché la locatrice, da cui la deriva il suo diritto, non CP_1 pagava alcun canone;
la concessione, che è il titolo originario da cui la locazione deriva la sua efficacia, era a titolo gratuito e tale statuizione permane nel titolo derivato. Come da nota dottrina “l'efficacia riflessa è, invece, quella che promana dalla sentenza, intesa come «affermazione oggettiva di verità», esplicando conseguenze giuridiche nei confronti dei terzi, rimasti estranei al processo in cui il giudicato si forma, i quali si assumano titolari di un diritto dipendente dal rapporto giuridico irretrattabilmente "accertato" in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato ad esso “.
Che si tratti del medesimo bene non è contestato dal il quale nelle sue ultime CP_3 difese invoca a sua difesa quanto segue “…. il merito del presente procedimento attiene piuttosto all'installazione, da parte di di apparecchio/antenna superiore Controparte_1 ai 20 Watt di potenza, senza che vi sia stata la sottoscrizione di apposita convenzione tra
l'Ente pubblico e la società interessata. Sia la sentenza di cui sopra, sia il contratto di cessione dell'infrastruttura da a a decorrere dal Controparte_11 CP_16
31.05.2012, non hanno rilevanza in relazione al rapporto intercorrente tra l' Parte_7
e la società , alla quale viene piuttosto contestata la violazione di un obbligo CP_1 amministrativo, che ha comportato, per il comune di l'impossibilità di CP_3 chiudere il procedimento originariamente iniziato con domanda rivolta al in data Pt_6
02.09.2011 (Prot. n.. 27499).”.
La difesa è tuttavia inconferente: la domanda svolta nei confronti della non CP_1 faceva alcun riferimento alla diversa potenza sviluppata mediante istallazione nuova da parte di;
essa faceva riferimento generico all'indebito arricchimento “derivante CP_1 dalla presenza sine titulo di stazione radio base” su terreno individuato al NCEU …etc… .
pagina 18 di 20 In parte motiva dell'atto di citazione si faceva effettivamente riferimento alla notizia della locazione mediante informativa al Comune, alla funzionalità di tale comunicazione al completamento del progetto esistente, al parere positivo espresso dal condizionato Pt_6 alla stipula di nuova convenzione, mai stipulata. Tuttavia, ciò non è assolutamente sufficiente a ritenere che tale fosse la ragione della domanda di indennizzo a;
le CP_1 conclusioni non fanno riferimento alcuno a una nuova installazione ma solo all'indebita presenza dell'impianto , nessuna distinzione ponendosi tra le varie potenze e CP_1 nessuna istruttoria essendo stata domandata e svolta sul punto come si evince con facilità dalla lettura delle memorie. Inoltre, con comportamento processuale censurabile, la questione della esistenza di una previa sentenza sul punto è stata taciuta per tutto il giudizio, mentre se veramente la domanda avesse avuto presupposti diversi dalla previa domanda rigettata, la descrizione del fatto e dei presupposti avrebbe dovuto contenere la disamina dei pregressi fatti e illustrare perché essa avesse presupposti diversi.
Si ritiene quindi che contrariamente alle tardive allegazioni della parte pubblica, la domanda di indennità era la medesima per la e per la e che la CP_5 CP_1 sentenza del 2018 esplichi la sua efficacia riflessa sulla presente decisione, comportando la riforma della sentenza ed il rigetto della domanda avanzata in I grado.
La disamina degli ulteriori motivi di appello e di appello incidentale è assorbita. Poiché la domanda di condanna era infondata segue la infondatezza delle domande di garanzia.
Le spese della lite sia di I che si II grado, atteso la complessità della ricostruzione in fatto anche imputabile alle parti del procedimento, devono esser compensate.
Si rinviene in atti solo la domanda di restituzione delle somme pagate svolta da
[...]
, provate con bonifici effettuati dalla spa, a , domanda che va accolta CP_17 CP_1 atteso il tenore della decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, decidendo sull'appello principale e sugli appelli incidentali avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo 541/2022 in totale riforma della stessa,
RESPINGE
la domanda del di IN Controparte_18 Controparte_1
PERSONA DEL PROC. SPECIALE per la presenza di giudicato di cui alla CP_2 sentenza del medesimo Tribunale di Arezzo 515/2018;
DICHIARA ASSORBITE pagina 19 di 20 nel rigetto le domande di manleva svolte da Controparte_19
PROC. contro già denominata e, Controparte_2 Parte_1 Parte_2 prima ancora, e (GIÀ . Parte_3 CP_4 Controparte_5
CONDANNA
IN PERSONA DEL PROC. SPECIALE .all'integrale Controparte_1 CP_2 restituzione in favore di già denominata e, prima ancora, Parte_1 Parte_2 di quanto dalla stessa già corrisposto a , a titolo Parte_3 Controparte_1 di provvisoria esecuzione della sentenza appellata, al netto di quanto restituito da e, quindi, dell'importo di € 133.701,00; CP_1
Compensa tra le parti le spese di lite del I e del II grado.
Firenze, camera di consiglio del 20 luglio 2025
la Presidente relatore ed estensore
dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Laura D'Amelio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1880/2022 promossa da:
(C.F. , già denominata e, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 prima ancora, (nel prosieguo anche “ ” o “ Parte_3 Pt_3 Pt_2
o “ ocinio dell'Avv. PULVIRENT ELLA
[...] Pt_1
APPELLANTE contro
IN PERSONA DEL PROC. Controparte_1 Controparte_2
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. LAIS NICOLA (CF P.IVA_2
) C.F._1
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3 P.IVA_3
C.F._2
(GIÀ (CF ) con il CP_4 Controparte_5 P.IVA_4
ROS C.F._3
APPELLATO
(C.F. ), col patrocinio dell'Avv. VALENTE CP_6 P.IVA_5
RICCARDO
INTERVENUTO
avverso pagina 1 di 20 la sentenza n. 541/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo pubblicata il 12/05/2022
CONCLUSIONI
Per Parte_2
IN VIA PRINCIPALE:
accertata l'intervenuta successione a titolo particolare, in riferimento al presente giudizio, di nei confronti di ed il rituale e fondato intervento ex art. CP_6 Parte_1
111 c.p.c. di nel presente giudizio, disporre l'estromissione dallo stesso di CP_6
Parte_1
IN VIA SUBORDINATA, per l'ipotesi in cui non venisse estromessa, previa Pt_1 ammissione dei mezzi istruttori richiesti, in accoglimento delle eccezioni e dei motivi d'appello, dichiarata la nullità della sentenza impugnata e/o in riforma della stessa, nonché accertata l'intervenuta successione a titolo particolare, in riferimento al presente giudizio, di nei confronti di ed il rituale e fondato intervento CP_6 Parte_1 ex art. 111 c.p.c. di nel presente giudizio, CP_6
in via preliminare, in rito:
dichiarare la nullità della chiamata in giudizio di (già denominata Parte_1 Pt_2
e, prima ancora, ;
[...] Parte_3
•in ogni caso, nel merito:
−accertare e dichiarare che nulla era, ed è, dovuto da (già Parte_1 Parte_2
e, prima ancora, a e che pertanto nulla è dovuto da Parte_3 Controparte_1
a in persona del rappresentante legale pro-tempore e CP_6 Controparte_1 del suo procuratore speciale società a titolo di garanzia e/o manleva e/o ad CP_2 altro titolo, in relazione al contratto di locazione del 25.5.2011 ed alle pretese fatte valere dal di CP_3 CP_3
−in ogni caso, condannare in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro-tempore e del suo procuratore speciale società a versare a CP_2 CP_6
l'importo che è stato pagato da a a titolo di Parte_2 Controparte_1 provvisoria esecuzione della sentenza appellata, con bonifici del 20 aprile 2023 [All. 3] di
€ 59.736,96 (euro cinquantanovemilasettecentotrentasei/96) e del 29 dicembre 2023
[All. 4] di € 163.115,22 (euro centosessantatremilacentoquindici/22), al netto di quanto restituito da con bonifico del 2 maggio 2024 [All. 5] di € 89.151,18 (euro CP_1 pagina 2 di 20 ottantanovemilacentocinquantuno/18), e, quindi, l'importo di € 133.701,00 (euro centotrentatremilasettecentouno/00);
•in via subordinata nel merito:
−rideterminare, in riduzione, l'indennità eventualmente spettante al
[...]
pari a € 516,46, ovvero € 800,00 annui, ovvero nella somma che sarà CP_3 eventualmente rideterminata dall'Ecc.ma Corte in applicazione di quanto al punto 8 dell'atto di appello, ovvero ex lege, comunque dichiarando che nulla era, ed è, dovuto da
(già e prima ancora né da per il Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_6 periodo antecedente la data del 1.6.2012;
−in ogni caso, condannare in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro-tempore e del suo procuratore speciale società a versare a CP_2 CP_6
la differenza tra la maggior somma già corrisposta da a
[...] Parte_1 [...]
a titolo di provvisoria esecuzione della sentenza appellata, con i rammentati CP_1 bonifici del 20 aprile 2023 di € 59.736,96 (euro cinquantanovemilasettecentotrentasei/96) e del 29 dicembre 2023 di € 163.115,22
(euro centosessantatremilacentoquindici/22), al netto di quanto pagato da con CP_1 bonifico del 2 maggio 2024 di € 89.151,18 (euro ottantanovemilacentocinquantuno/18),
e l'indennità eventualmente spettante al Comune come rideterminata;
− dichiarare la prescrizione di ogni eventuale risarcimento dovuto al
[...] per eventuali danni anteriori all'ultimo quinquennio. CP_3
3. IN VIA DI GRADATO SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere, per qualsivoglia motivo, insussistente/inopponibile/inefficace la successione a titolo particolare in riferimento al presente giudizio, di nei confronti di e/o CP_6 Parte_1
l'inammissibilità/infondatezza dell'intervento in giudizio di previa CP_6 ammissione dei mezzi istruttori richiesti, in accoglimento delle eccezioni e dei motivi d'appello, dichiarata la nullità della sentenza impugnata e/o in riforma della stessa,
• in via preliminare, in rito:
dichiarare la nullità della chiamata in giudizio di (già denominata Parte_1 Pt_2
e, prima ancora, ;
[...] Parte_3
pagina 3 di 20 • in ogni caso, nel merito:
• accertare e dichiarare che nulla era, ed è, dovuto da (già e, prima ancora, a Parte_1 Parte_2 Parte_3
in persona del rappresentante legale pro-tempore e del suo Controparte_1 procuratore speciale società a titolo di garanzia e/o manleva e/o ad altro CP_2 titolo, in relazione al contratto di locazione del 25.5.2011 ed alle pretese fatte valere dal
Comune di CP_3
• in ogni caso, condannare
[...]
in persona del rappresentante legale pro-tempore e del suo procuratore CP_1 speciale società all'integrale restituzione in favore di (già CP_2 Parte_1
di quanto dalla stessa già corrisposto a a titolo di Parte_2 Controparte_1 provvisoria esecuzione della sentenza appellata, con i rammentati bonifici del 20 aprile
2023 di € 59.736,96 (euro cinquantanovemilasettecentotrentasei/96) e del 29 dicembre
2023 di € 163.115,22 (euro centosessantatremilacentoquindici/22), al netto di quanto restituito da con bonifico del 2 maggio 2024 di € 89.151,18 (euro CP_1
• e, quindi, dell'importo di € 133.701,00
(euro centotrentatremilasettecentouno/00);
• in via subordinata nel merito:
• rideterminare, in riduzione, l'indennità eventualmente spettante al pari a € 516,46, ovvero € 800,00 Controparte_3 annui, ovvero nella somma che sarà eventualmente rideterminata dall'Ecc.ma Corte secondo quanto richiesto al punto 8 dell'appello, ovvero ex lege, comunque dichiarando che nulla è dovuto da (già denominata e prima ancora Parte_1 Parte_2
per il periodo antecedente la data del 1.6.2012; Parte_3
• in ogni caso, condannare
[...] in persona del rappresentante legale pro-tempore e del suo procuratore CP_1 speciale società alla restituzione in favore di (già CP_2 Parte_1 Pt_2
della differenza tra la maggior somma dalla stessa già corrisposta a
[...] [...]
a titolo di provvisoria esecuzione della sentenza appellata, con i rammentati CP_1 bonifici del 20 aprile 2023 di € 59.736,96 (euro cinquantanovemilasettecentotrentasei/96) e del 29 dicembre 2023 di € 163.115,22 (euro centosessantatremilacentoquindici/22), al netto di quanto pagato da con CP_1
pagina 4 di 20 bonifico del 2 maggio 2024 di € 89.151,18 (euro ottantanovemilacentocinquantuno/18),
e l'indennità eventualmente spettante al Comune come rideterminata;
• dichiarare la prescrizione di ogni eventuale risarcimento dovuto al per eventuali danni anteriori Controparte_3 all'ultimo quinquennio.
• In ogni caso, con vittoria di spese, compensi e accessori di legge.
• In via istruttoria, si insiste in ogni caso, affinché codesta Ecc.ma Corte d'Appello voglia ammettere gli allegati 13 e 14 all'atto introduttivo del presente giudizio
Per : CP_6
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla parte appellante, in accoglimento dei motivi dell'appello, dichiarata la nullità della sentenza impugnata o in riforma della stessa:
in via preliminare, in rito:
accertato il diritto di di CP_6 intervenire ex art. 111 c.p.c. nel presente giudizio, nonché la ritualità za dell'intervento, disporre l'estromissione di dal presente giudizio;
Parte_1
in ogni caso, dichiarare la nullità della chiamata in giudizio di (già e prima ancora Parte_1 Parte_2 Pt_3
effettuata da;
[...] CP_1 nel merito:
accertare e dichiarare che nulla era, ed è, dovuto da (già denominata e prima ancora Parte_1 Parte_2 Pt_3
a e che pertanto nulla è dovuto da a
[...] Controparte_1 CP_6
a del rappresentante legale pro-t suo Controparte_1 procuratore speciale società a titolo di garanzia e/o manleva e/o ad CP_2 altro titolo, in relazione al co zione del 25.5.2011 ed alle pretese fatte valere dal Comune di CP_3
in ogni caso, condannare
[...]
in persona del rappresentante legale pro-tempore e del suo pr CP_1 speciale società a versare a l'importo che è stato pagato da CP_2 CP_6
(o ), a a titolo di provvisoria Parte_2 Parte_1 Controparte_1 esecuzione della sentenza appellata, con bonifici del 20 aprile 2023 [All.4] di € 59.736,96 (euro cinquantanovemilasettecentotrentasei/96) e del 29 dicembre 2023
[All.5] di € 163.115,22 (euro centosessantatremilacentoquindici/22), al netto di quanto restituito da con bonifico del 2 maggio 2024 [All.6] di € 89.151,18 CP_1 pagina 5 di 20 (euro ottantanovemilacentocinquantuno/18), e quindi l'importo di € 133.701,00 (euro centotrentatremilasettecentouno/00);
in via del tutto subordinata:
rideterminare, in riduzione, l'indennità eventualmente spettante al di pari a € 516,46, CP_3 CP_3 ovvero € 800,00 annui, ovvero nella somma che sarà eventualmente rideterminata dall'Ecc.ma Corte secondo quanto richiesto al punto 8 dell'atto di appello, ovvero ex lege, comunque dichiarando che nulla era dovuto da (già Parte_1 Pt_2
e prima ancora , e che pertanto nu
[...] Parte_3 CP_6 per il periodo antecedente la data del 1.6.2012;
in ogni caso, condannare
[...] in persona del rappresentante legale pro-tempore e del suo pr CP_1 speciale società a versare a la differenza tra la maggior CP_2 CP_6 somma corrispo a titolo di Controparte_7 Controparte_1 provvisoria esecuzione ta, ifici del 21 aprile 2023 [cfr. All.4] di € 59.736,96 (euro cinquantanovemilasettecentotrentasei/96) e del 29 dicembre 2023 [cfr. All.5] di € 163.115,22 (euro centosessantatremilacentoquindici/22), al netto di quanto pagato da con bonifico del 2 maggio 2024 [cfr. All.6] di € 89.151,18 (euro CP_1 ottantanovemilacentocinquantuno/18), e l'indennità eventualmente spettante al come rideterminata;
CP_3
dichiarare la prescrizione di ogni eventuale risarcimento dovuto al per eventuali danni Controparte_3 anteriori all'ultimo quinquennio. Con vittoria di spese, compensi e accessori di legge. In via istruttoria, si insiste in ogni caso, affinché codesta Ecc.ma Corte d'Appello voglia ammettere gli allegati 13 e 14 all'atto introduttivo del presente giudizio.
Per: la Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni Controparte_1 avversa eccezione, deduzione ed istanza, così provvedere:
1) In via principale nel merito: rigettare tutti i motivi di appello avversari che non si sono condivisi e dei quali si è eccepita l'infondatezza in fatto e diritto. Si chiede di non ammettere tutti i documenti prodotti da non prodotti nel giudizio di primo grado. Pt_2
2) in via incidentale, in parziale riforma della sentenza impungnata:
- dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda dispiegata dal Comune di nei confronti della CP_3 Controparte_1
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del in Controparte_3 quanto non titolare dell'area per cui è causa;
- in via gradata, ove ritenuta ammissibile e/o procedibile la domanda e sussistente la legittimazione attiva del rigettare ogni domanda dallo stesso Controparte_3
pagina 6 di 20 formulata nei confronti della siccome del tutto infondata e non Controparte_1 provata sia nell'an che nel quantum.
- in via ulteriormente gradata ove ritenuta ammissibile e/o procedibile la domanda e sussistente la legittimazione attiva del e fondata anche solo Controparte_3 parzialmente la domanda da esso formulata nei confronti della Controparte_8 confermare sul punto l'impugnata sentenza, e, per l'effetto, condannare la Controparte_5
e la (già , in persona dei loro rispettivi legali
[...] Parte_2 Parte_3 rappresentanti in carica pro tempore, a tenere indenne e/o garantire e/o manlevare la di ogni somma eventualmente dovuta alle controparti, ai loro Controparte_1 difensori ed ai propri patrocinatori e consulenti di parte.
In ogni caso con vittoria dei compensi di entrambi igradi di giudizio oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cap nelle rispettive misure di legge.
Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis,
Nel merito, accertata l'infondatezza dei II, VI e VIII motivi d'appello proposti dalla società
ed altresì dei II e III avanzati in via incidentale dalla società Parte_2 [...]
per il tramite della procuratrice speciale respingere il gravame CP_1 CP_2 perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in comparsa di costituzione, confermando la sentenza appellata.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Con riserva di ogni eccezione, deduzione, istanza istruttoria occorrenda”.
(GIÀ fusa per incorporazione con atto del CP_4 Controparte_5
16.07.2024 rep. n. 8421 racc. n. 6024 (alleg. C) con efficacia dal giorno 1° agosto 2024 nella società unipersonale Controparte_9
in via preliminare
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo ad e CP_4 conseguentemente disporne l'estromissione dal giudizio con qualunque statuizione;
nel merito
- respingere l'appello formulato da per le causali di cui in narrativa e dunque Parte_2 limitatamente al terzo ed al quarto motivo d'appello che contrastano con la posizione pagina 7 di 20 processuale di perché infondati in fatto e in diritto con qualsiasi CP_4 statuizione;
- respingere la domanda avanzata in via ulteriormente gradata nell'appello incidentale da in quanto infondata in fatto e in diritto e confliggente Controparte_1 con il giudicato di cui alla sentenza definitiva n. 515/2018 del Tribunale di Arezzo;
in ogni caso
- con vittoria di anticipazioni, compenso professionale, rimborso spese generali 15%, CPA
4%, IVA 22%.
in via istruttoria
- rigettare la richiesta di ammissione della appellante alla prova documentale ex art. 345 comma 3 c.p.c. per carenza dei presupposti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Arezzo pronunciava sentenza 862-2022 con la quale condannava
[...]
a mezzo della procuratrice speciale a corrispondere al CP_1 CP_2 [...] ai sensi dell'articolo 2041 c.c. la somma complessiva di 129.600 € oltre CP_3 interessi legali dalla data della decisione al saldo;
accoglieva la domanda di manleva proposta dalla convenuta a mezzo della sopraddetta procuratrice Controparte_1 speciale nei confronti di e per l'effetto condannava a tenere Parte_3 Pt_3 indenne di quanto quest'ultima doveva pagare per CP_1 Controparte_3 effetto del precedente capo di condanna. Compensava le spese di lite.
Premetteva in fatto il Tribunale che il Comune di aveva citato in giudizio la CP_3
per sentir dichiarare l'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., a vantaggio della CP_1 società convenuta per la presenza abusiva di un'antenna della compagnia telefonica sul terreno di proprietà del Comune di e per chiedere la condanna al CP_3 pagamento della somma di € 129.600 quale indennità di occupazione per le annualità dal
2012 al 2019 o somma maggiore o minore. Affermava parte attrice che la vicenda aveva avuto origine in virtù di una convenzione che il Comune aveva stipulato con la
[...] per la gestione del piano insediamenti produttivi in zona denominata Parte_4
Levanella 1, censita al catasto foglio 21 particella 580. A seguito di specifico accordo intercorso tra la e la , la presentava al Comune di Pt_4 Controparte_5 CP_5 il 5/10/2006, una denuncia di inizio attività per la realizzazione di CP_3 un'antenna per telefonia mobile con potenza inferiore ai 20 W da realizzarsi sull'area pagina 8 di 20 distinta al Catasto al foglio 21 particella 580. L'ente comunale trasmetteva a il CP_5 parere favorevole rilasciato da comunicando che gli effetti del provvedimento erano CP_10 subordinati alla sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune stesso poiché
l'istallazione interessavano terreno oggetto di futura cessione dalla Valdarno Comune.
Con determina 21/4/2010 il Comune stabiliva di procedere all'acquisizione delle aree ed opere di urbanizzazione primaria, tra cui quella identificata al foglio 21 particella 580, prevedendo la conclusione di apposite convenzioni per la gestione dell'impianto di telecomunicazione insistente su dette aree. Il 17 maggio del 2010 il Comune procedeva all'acquisto del terreno in oggetto. Il 22/8/2011 il Comune veniva informato della stipula di un contratto di locazione ad uso non abitativo tra e avente ad CP_5 CP_1 oggetto una porzione di terreno e una porzione di struttura per supporto di antenne sito nell'area di titolarità dell'ente comunale. Il 16/5/2011 richiedeva autorizzazione CP_1 alla installazione di un'antenna superiore ai 20 W da ubicarsi sul palo esistente ed oggetto del citato contratto di locazione. Il 2/9/2011 l'amministrazione comunale rilasciava a l'autorizzazione a installare l'antenna superiore 20 W sotto la CP_1 condizione della stipula di apposita convenzione con il Comune trattandosi di area di proprietà pubblica. Il 20 luglio 2012 la comunicò al Comune la cessione del CP_5 ramo di azienda denominato Wireless toscano alla . Pur avendo periodicamente Pt_3 diffidato a stipulare un atto di concessione dell'area demaniale e pagare le CP_1 somme per l'occupazione senza titolo dell'area, la compagnia telefonica non procedeva con la stipula dell'atto di concessione dell'area e pertanto l'occupazione abusiva di area demaniale per la presenza di una stazione radio determinava a vantaggio della CP_1 un indebito arricchimento essendosi sottratta al pagamento della somma di 16.200 € pari all'entità dell'indennizzo per occupazione in assenza di titolo di cui al combinato disposto degli articoli 78 delibera del Comune di 18/10/2012. Detta delibera CP_3 prevedeva che per gli impianti di telefonia in coubicazione l'applicazione di un canone pari a 16.200 € anni. Concludeva quindi come in atti.
contestava ogni addebito di responsabilità chiedendo la chiamata in giudizio dei CP_1 propri dati causa e . CP_5 Pt_3
La si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto della domanda o per la Pt_3 pronuncia in subordine di prescrizione. non si costituiva. CP_5
Per quanto qui di interesse il Tribunale riteneva infondata la eccezione di inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento per difetto dei presupposti di cui all'articolo pagina 9 di 20 2042 c.c. Il principio di residualità era rispettato non essendovi altra azione a disposizione del depauperato.
Sul tema del riconoscimento dell'indebito vantaggio costituito dal persistente godimento di mobile altrui in difetto di titolo, la fattispecie andava sussunta sotto l'articolo 2041 c.c.
In particolare se la Pubblica Amministrazione non subisce un pregiudizio per il solo fatto della locazione, essendo indifferente che la detenzione sia mantenuta dal locatore abusivo ovvero dal conduttore avente causa da quest'ultimo, il carattere eventualmente abusivo dell'occupazione da parte del locatore del terreno demaniale si risolve comunque in fonte di responsabilità da fatto illecito per l'autore dell'occupazione, fatte salve le iniziative che la P.A. ritenga di intraprendere a tutela della particolare destinazione demaniale. Non vi era pertanto per l'amministrazione altra azione sperimentabile al di fuori dell'azione generale di arricchimento, per la mancanza di uno specifico rapporto che avrebbe potuto legittimare da una parte la detenzione del bene demaniale e dall'altra parte la richiesta di un corrispettivo. Era riconoscibile poi il concorso simultaneo dell'arricchimento di un soggetto, , che aveva ottenuto la possibilità di installare CP_1 un'antenna di potenza maggiore su area di competenza del Comune, e della corrispondente diminuzione patrimoniale dell'altro soggetto, la P.A., con la riconduzione dell'uno o dell'altro accadimento allo stesso fatto causativo. L'azione ex art. 2041 c.c. era pertanto ammissibile e fondata né poteva accogliersi la eccezione di prescrizione formulata da , non vertendosi in tema di canone di locazione, ma di azione che Pt_3 soggiace al termine decennale di prescrizione, di arricchimento senza causa. La citazione era stata notificata il 19/11/2019 quando ancora non era decorso il termine decennale.
Le somme erano poi dovute non a titolo di tributo ma a titolo di indennizzo.
Conseguentemente le censure sollevate da devono intendersi superate. Né CP_1 poteva ritenersi che fosse esonerata dal pagamento dell'indennizzo sull'assunto CP_1 che il aveva già stipulato con titolare di altra antenna posta sul palo CP_3 Pt_3 oggetto di causa, l'atto di concessione dell'area demaniale. La concessione, infatti, è rilasciata solo a titolo personale esclusivamente al titolare del titolo autorizzativo corrispondente alla tipologia di impianto per questa richiesta autorizzazione.
L'ammontare dell'indennizzo andava determinato con riferimento ai parametri di arricchimento della parte senza titolo e del relativo impoverimento. La valutazione della diminuzione patrimoniale poteva essere commisurata, in assenza di altri criteri, al canone previsto dalla delibera 229-2012, analogo atto di concessione dell'area demaniale pagina 10 di 20 nell'ipotesi di installazione di un impianto di telefonia. Sulla congruità si richiamava l'atto di concessione tra il e per un canone annuo di 8000 €. Seguiva la CP_3 Pt_3 condanna della . CP_1
Con riguardo alla domanda di garanzia, premesso che aveva ceduto a il CP_5 Pt_3 proprio ramo d'azienda e che detta cessione era stata comunicata al Comune di rilevava che l'articolo 2558 c.c. prevede il trasferimento dei contratti a CP_3 prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguiti non aventi carattere personale. Gli effetti del contratto trasferito si producono ipso iure obbligando il terzo a prescindere dall'accettazione e senza il bisogno di comunicazione, la quale si configura come onere posto a carico delle parti del contratto di trasferimento di azienda e dei soggetti ad essi equiparati, finalizzato al decorso dei 3 mesi previsto per il recesso del terzo, motivato da giusta causa. Contrariamente a quanto sostenuto da e in Pt_3 difetto di prova contraria, con la cessione del ramo di azienda denominato ramo wireless toscano dalla alla , deve intendersi trasferita automaticamente anche in CP_5 Pt_3 contratto di locazione in esame avente ad oggetto l'impianto della detenuto CP_5 dalla stessa . A riprova richiamava l'atto di concessione dell'area tra quest'ultima e Pt_3 il comune di dell'11/6/2013. Nelle premesse dell'atto si richiama l'avvenuta CP_3 cessione del ramo di azienda tra e con previsione di manleva. La CP_5 Pt_3 manleva andava prestata dalla la quale era subentrata alla nel contratto Pt_3 CP_5 di locazione a partire dall'anno 2012. La garanzia aveva oggetto le sole somme richieste dal Comune a e non poteva estendersi alle spese legali. CP_1
Impugnava sulla base dei seguenti motivi di impugnazione: Parte_2
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 269 c.p.c. per non avere il Tribunale dichiarato la nullità della chiamata in causa di . Pt_3
2. Inammissibilità dell'azione del ex art. 2041 c.c. – in ogni caso CP_3 intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.
3. Sulla cessione del ramo di azienda – Mancato trasferimento del contratto di locazione – a – Erroneità della sentenza impugnata CP_5 CP_1 Pt_3
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2558 e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.
4. Proprietà di della struttura porta-antenne - irrilevanza ai Controparte_11 fini della sentenza della concessione stipulata da con il Comune di Pt_3
– erroneità della sentenza - violazione e falsa applicazione dell'art. CP_3 pagina 11 di 20 2558 c.c. - Errore di fatto. Violazione e falsa applicazione degli artt.101, 112
c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c.
5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 269 c.p.c. per non avere il Tribunale dichiarato la nullità della chiamata in causa di . Pt_3
6. Violazione e falsa applicazione degli art.2041 c.c. e 2697 c.c. – Errore di fatto.
7. In ogni caso inoperatività della manleva prevista dal contratto di locazione
– – erroneità della sentenza impugnata CP_5 CP_1
8. Sul quantum – palese erroneità della quantificazione della “indennità di occupazione” - violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 c.c. e 116 c.p.c.
In corso di causa si costituiva ai sensi dell'art. 111 c.p.c., deducendo che CP_6
(C.F. oggi denominata , in data 31.07.2024 Parte_2 P.IVA_1 Parte_1 ha conferito, con efficacia in pari data, alla odierna interveniente (C.F. CP_6
denominata al momento del conferimento Brigthco S.r.l.) un ramo P.IVA_5
d'azienda comprendente il rapporto di cui in atti. Deduceva come la cedente.
Si costituiva svolgendo appello incidentale. Nel merito, in ordine al Controparte_1 primo motivo di appello, ne denunciava la infondatezza per assenza di norma che commini la nullità dell'atto di chiamata in causa in assenza della trascrizione in esso dell'atro del produttivo del giudizio. Inoltre, come evidenziato dal tribunale, erano evincibili sia la causa petendi che il petitum. Sul secondo motivo di appello, si associava alla eccezione di non residualità della domanda svolta dal e Controparte_3 svolgeva appello incidentale sul punto . Il Comune aveva svolto un'azione che doveva essere dichiarata improponibile poiché nella fattispecie esisteva la azione tipica di cui all'articolo 2043 CC fondata sulla asserita occupazione senza titolo da parte di . CP_1
Sul terzo motivo di appello, lo considerava non condivisibile laddove censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il contratto di locazione stipulato fra e sarebbe stato automaticamente trasferito ai sensi e per gli effetti CP_5 CP_1 dell'articolo 2558 CC con l'effetto naturale della cessione del ramo di azienda denominato wireless toscano avvenuto nel 2012 da a . Tutti i contratti stipulati per CP_5 Pt_3
l'esercizio dell'azienda fatta eccezione unicamente per quelli di carattere personale sono automaticamente trasferiti dal cedente al cessionario ai sensi dell'articolo 1558 c.c.. Non ricorreva il carattere personale . In ogni caso, ad ulteriore conferma dell'avvenuto trasferimento del contratto di locazione doveva leggersi l'articolo 8 del medesimo pagina 12 di 20 contratto. Non era pertanto revocabile in dubbio che con atto 18 gennaio 2012 CP_5 aveva ceduto alla il proprio ramo di azienda in cui era compreso anche il Pt_3 contratto di locazione;
subentrando in esso la essa aveva assunto nei confronti Pt_3 della gli obblighi in esso previsti e per quanto ci occupa quelli dell'articolo 2 di CP_1 manleva da evizione o pretesa qualsivoglia titolo. Sul quarto motivo di appello svolgeva analoghe considerazioni. Si lamentava la violazione dell'articolo 2558 CC ma tale vizio non sussisteva non rientrando il contratto di locazione nella tipologia di contratto avente carattere personale comportando quindi la cessione di tutti gli obblighi primi fra tutti obblighi di garanzia e manleva. Nè poteva pervenirsi a diversa conclusione in considerazione dell'avvenuto acquisto da parte di dalla il CP_12 CP_5
17/05/2019 di parte della infrastruttura sita in Montevarchi -Levanella in quanto circostanza che nulla ha a che vedere con la cessione del contratto di locazione di interesse. La locazione prescinde dalla proprietà del bene locato essendo sufficiente che vi sia la disponibilità dello stesso e la il 18/01/2012 aveva la disponibilità che CP_5 aveva trasferito alla . La motivazione era confermata dal tribunale. Sul quinto Pt_3 motivo d'appello, violazione dell'articolo 112 per mancato accoglimento dell'eccezione secondo cui la aveva omesso di ottemperare alla stipula della concessione CP_1 dell'area e quindi non poteva invocare la garanzia, la eccezione era stata formulata nella memoria numero 2 di cui all'articolo 183 sesto comma c pc ed era pertanto tardiva. Non prendeva posizione sul sesto motivo di appello. Sul settimo motivo di appello rilevava che le eccezioni erano tardive. Sull'ottavo motivo di appello lo faceva proprio svolgendo appello incidentale.
L'appello accidentale aveva ad oggetto l'omessa valutazione dell'eccezione di carenza di legittimazione ad agire del ove aveva ritenuto ammissibile Controparte_3
l'azione di indebito arricchimento in difetto di residualità; ove aveva ritenuto CP_1 tenuta al pagamento dell'importo richiesto dal pur a fronte del Controparte_3 fatto che essa occupa legittimamente l'area in virtù di regolare contratto di locazione e che il ha già stipulato con titolare di antenna posta sul palo oggetto di CP_3 Pt_3 causa, l'atto di concessione dell'area demaniale e aveva statuito che l'importo di cui sopra è dovuto dalla non a titolo di tributo ma di indennizzo così disattendendo CP_1 tutte le censure da essa sollevate relativamente al fatto che la delibera di giunta non sarebbe applicabile perché la materia dei canoni concessori sarebbe esclusiva competenza del Consiglio Comunale o perché in contrasto con la normativa in tema di
Cosap- Tosap o infine perché in contrasto con l'articolo 93 decreto legislativo 259 -2003. pagina 13 di 20 Si costituiva il replicando come segue: Controparte_3
Sui motivi di appello introdotti da Pt_2
Sul primo motivo nulla quaestio essendo questione interna ai rapporti tra e la CP_1 chiamata in causa. Sul secondo motivo di censura, richiamava i due presupposti di cui all'articolo 2041 CC arricchimento e impoverimento di altro soggetto e assenza di un'azione tipica, ipotesi ricorrente anche nella previsione di una azione prevista da clausole generali quali l'articolo 2043 CC. Da ciò derivava anche la eccezione di prescrizione. Sul terzo, quarto e quinto motivo motivava come sub 1 salva la eccepita inammissibilità della produzione documentale degli allegati 13 e 14 depositati tardivamente senza causa ad esso non imputabile . Sul quinto motivo rilevava la personalità della concessione. Sull'ottavo motivo ne rilevava la infondatezza.
Sui motivi di appello incidentale introdotti da , quanto al primo rilevava la CP_1 completezza della documentazione relativa alla proprietà del terreno, quanto al secondo richiamava quanto espresso sopra, quanto al terzo rilevava che la fattispecie andava inquadrata nella mancata stipula da parte di dell'atto di concessione richiesto CP_1 dal per l'installazione su aree pubbliche di reti e servizi di Controparte_3 comunicazione elettronica: se la convenuta riteneva illegittima o nulla la delibera del consiglio anziché della giunta avrebbe dovuto provvedere a impugnarla innanzi al Tar e non facendolo decideva di non sottoporsi al regime concessorio previsto. Pertanto, correttamente in considerazione della natura di occupazione di bene demaniale senza titolo della fattispecie, le somme dovevano intendersi dovute non come tributo ma a titolo di indennizzo ex art 2041 CC . Infondato l'assunto del presunto esonero per avere la stipulato atto di concessione demaniale, mentre era tecnicamente possibile Pt_3 montare varie antenne sullo stesso palo di telefonia. L'unica contestazione svolta era l'assenza di titolo concessorio. Concludeva per il rigetto dell'appello e dell'appello incidentale.
Si costituiva , già , contumace in primo grado, chiedendo la conferma CP_4 CP_5 integrale della sentenza limitandosi a contestare l'appello avanzato per i motivi che contrastavano con la propria posizione ovvero il terzo e il quarto motivo ed in particolare l'inammissibilità e l'infondatezza delle difese dell'appellante a tenore delle quali le garanzie dovevano essere prestate a da . Richiamava la sentenza del CP_1 CP_5
Tribunale di Arezzo 515- 2018 passata in giudicato che aveva dichiarato la legittimità
pagina 14 di 20 dell'occupazione da parte di dell'area del oggetto del CP_5 Controparte_3 giudizio per il periodo di propria competenza ovvero sino alla cessione del ramo di azienda wireless toscano del 18/01/2012 escludendo la legittimità di qualsivoglia pretesa economica del nei confronti di ora . Ripercorreva Controparte_3 CP_5 CP_4
i fatti di causa motivava sulle singole censure. Pt_5
Le parti concludevano all'udienza del 19 novembre 2024 con concessione dei termini per memorie e repliche.
In particolare, ora richiamava il contenuto della sentenza del Parte_2 CP_13
Tribunale di Arezzo 515- 2018 passata in giudicato e le conseguenze della stessa, articolando la eccezione di violazione dell'articolo 2909 cc per contrasto della sentenza appellata con il preesistente giudicato di cui alla sentenza Tribunale di Arezzo ora menzionata. Rilevava in particolare che la sentenza aveva statuito che l'infrastruttura di comunicazione elettroniche installata da non occupava sine titulo l'area censita CP_5 bensì sulla base di un'autorizzazione tacitamente intervenuta senza previsione di alcun canone di locazione;
che non spettano al Comune di né canoni per il CP_3 godimento dell'area né indennità per occupazione sine titulo nè risarcimenti;
che il
Comune si era determinato a richiedere il canone di locazione o indennità per occupazione solo dopo circa sei anni dalla denuncia di inizio attività e solo dopo la delibera 141 del 2012 laddove si stabiliva che il canone poteva essere richiesto in occasione della stipula di nuovi contratti;
che pertanto tutto quanto sopra precisato faceva stato anche a favore degli aventi causa di , e e loro CP_5 CP_1 Pt_3 successivi aventi causa stante il disposto dell'articolo 2909 c.c.. Pertanto, l'impianto di non ha occupato e non occupa sine titulo la particella e trattandosi di locazione CP_1
o installazione antecedente alla delibera 14/06/2012; non era e non è dovuto alcun canone al Comune di né da né da e meno che meno da CP_3 CP_5 CP_1
. Le eccezioni di controparti erano comunque inammissibili. Pt_3
Il replicava in ordine alla eccezione sopra riportata, sussistenza di una Controparte_14 vistosa forzatura atteso che il merito di procedimento attiene alla installazione da parte di di apparecchio antenna superiore ai 20 watt di potenza senza che vi sia CP_1 stata la sottoscrizione di apposita convenzione tra ente pubblico e società interessata. Sia la sentenza che il contratto di cessione della infrastruttura da a CP_5 CP_15 non hanno rilevanza in relazione al rapporto intercorrente tra l'ente pubblico e CP_1 alla quale viene piuttosto contestata la violazione di un obbligo amministrativo che ha pagina 15 di 20 comportato per il Comune di l'impossibilità di chiudere il procedimento CP_3 originariamente iniziato con domanda rivolta al il 02/09/2011. Ugualmente non Pt_6 atteneva all'interesse giuridico dell'appellato la natura del rapporto contrattuale tra appellante e da cui possa o meno derivare per la seconda l'obbligo di CP_15 garanzia nei confronti della prima. Per il resto si richiamava quanto già dedotto.
_______________________________________________________________________
La decisione sulla sospensione della p.e. è assorbita dalla decisione sul merito.
In primo luogo, deve essere valutata la eccezione di giudicato in relazione alla sentenza del T. Arezzo 515 2018 resa tra il e laddove si Controparte_3 Controparte_5 rigetta la domanda del che era del seguente tenore CP_3
Si deve rilevare che l'area di cui si discuteva era la medesima di quella oggetto della presente causa, e che la questione riguardava l'indennizzo richiesto dal alla CP_3
per l'occupazione di tale area e del palo;
nella causa attuale la medesima CP_5 richiesta viene effettuata a che era conduttrice di . CP_1 CP_5
La questione dell'eventuale effetto di tale sentenza sull'odierno giudizio è stato oggetto di discussione tra le parti come sopra riportato. Non si tratta pertanto di decisione che viene presa in assenza di contraddittorio.
La sentenza 515 2018 è stata resa l'8 maggio 2018 e di essa vi è la attestazione del passaggio in giudicato.
La sentenza 515/2018 è stata resa prima dell'istaurarsi del presente procedimento poiché
l'r.g. del I grado di questo giudizio è il n. 3513 del 2019 con atto di citazione notificato il
19 novembre 2019 : al momento della istaurazione della lite la sentenza del T. Arezzo resa l'8 maggio 20218 era sicuramente passata in giudicato per decorso comunque del pagina 16 di 20 termine lungo dell'appello. In ogni caso Cass. civ., Sez. II, 19/03/2003, n. 4014 La preclusione nascente da giudicato si risolve in un ostacolo a che il giudice possa nuovamente pronunciare su di un bene della vita già riconosciuto o negato, sicché la relativa esistenza va verificata con riferimento al momento della decisione, sussistendo essa anche nel caso in cui il giudicato medesimo si sia formato in un momento successivo
a quello dell'instaurazione del nuovo giudizio o a quello dell'invocazione della sua autorità, ma anteriore alla decisione. Ancora Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
07/01/2021, n. 48 L'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile
d'ufficio.
L'art. 2909 reca “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
L'avente causa è il titolare del rapporto in cui è succeduto a titolo particolare dopo la formazione del giudicato: Cass. civ., 23/10/1985, n. 5194 Gli aventi causa nei cui confronti, a norma dell'art. 2909 c. c., fa stato l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, sono quei soggetti che, dopo la formazione del giudicato, sono subentrati alle parti nella titolarità delle correlative situazioni giuridiche, attive e passive, dedotte in giudizio e sulle quali incide il comando giurisdizionale passato in giudicato.
Nel caso di specie, la aveva stipulato atto di locazione con la già nel CP_1 CP_5
2011: si legge in sentenza “il 22.8.2011 il Comune veniva informato della stipula di un contratto di locazione ad uso non abitativo tra e in data 25.5.2011 CP_5 CP_1 avente ad oggetto una porzione di terreno e una porzione di struttura per supporto di antenne, sito nel l'area ( Foglio 21 particella 580 ) d i titolarità dell'ente comunale
Ed in effetti la causa conclusasi con la sentenza del 2018 aveva ad oggetto la richiesta di indennità sino al 2012.
Non vi è pertanto efficacia diretta del giudicato.
Tuttavia la sentenza del 2018 esplica i suoi effetti riflessi sulla situazione dedotta nel presente giudizio essendo il rapporto dedotto dal verso la dipendente CP_3 CP_1 dal rapporto dedotto rispetto alla . Infatti, il rapporto corrente originariamente CP_5 tra il e la , si pone come elemento costitutivo del rapporto tra il CP_3 CP_5
e la . La ha stipulato contratto di locazione del bene con la CP_3 CP_1 CP_1 pagina 17 di 20 , bene di cui la godeva in forza di concessione a titolo gratuito dal CP_5 CP_5 così qualificata dal Giudice di Arezzo nel 2018 con statuizione passata in CP_3 giudicato. Quindi la gratuità che assisteva il rapporto tra e si riverbera CP_3 CP_5 sul rapporto tra e ( estraneo evidentemente al rapporto tra e CP_3 CP_1 CP_5
). La ha locato un bene di cui godeva a titolo gratuito, la gratuità della CP_1 CP_5 concessione è stata accertata con efficacia di giudicato, essa esclude quindi che il possa richiedere un canone cui non aveva diritto antecedentemente, in assenza CP_3 di diverse pattuizioni intercorse tra le parti. Il Comune cede alla un bene a titolo CP_5 gratuito, la loca il medesimo bene alla , la conduce un bene CP_5 CP_1 CP_1 per il quale paga un canone alla , il Comune non ha diritto di richiedere un CP_5 canone alla conduttrice poiché la locatrice, da cui la deriva il suo diritto, non CP_1 pagava alcun canone;
la concessione, che è il titolo originario da cui la locazione deriva la sua efficacia, era a titolo gratuito e tale statuizione permane nel titolo derivato. Come da nota dottrina “l'efficacia riflessa è, invece, quella che promana dalla sentenza, intesa come «affermazione oggettiva di verità», esplicando conseguenze giuridiche nei confronti dei terzi, rimasti estranei al processo in cui il giudicato si forma, i quali si assumano titolari di un diritto dipendente dal rapporto giuridico irretrattabilmente "accertato" in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato ad esso “.
Che si tratti del medesimo bene non è contestato dal il quale nelle sue ultime CP_3 difese invoca a sua difesa quanto segue “…. il merito del presente procedimento attiene piuttosto all'installazione, da parte di di apparecchio/antenna superiore Controparte_1 ai 20 Watt di potenza, senza che vi sia stata la sottoscrizione di apposita convenzione tra
l'Ente pubblico e la società interessata. Sia la sentenza di cui sopra, sia il contratto di cessione dell'infrastruttura da a a decorrere dal Controparte_11 CP_16
31.05.2012, non hanno rilevanza in relazione al rapporto intercorrente tra l' Parte_7
e la società , alla quale viene piuttosto contestata la violazione di un obbligo CP_1 amministrativo, che ha comportato, per il comune di l'impossibilità di CP_3 chiudere il procedimento originariamente iniziato con domanda rivolta al in data Pt_6
02.09.2011 (Prot. n.. 27499).”.
La difesa è tuttavia inconferente: la domanda svolta nei confronti della non CP_1 faceva alcun riferimento alla diversa potenza sviluppata mediante istallazione nuova da parte di;
essa faceva riferimento generico all'indebito arricchimento “derivante CP_1 dalla presenza sine titulo di stazione radio base” su terreno individuato al NCEU …etc… .
pagina 18 di 20 In parte motiva dell'atto di citazione si faceva effettivamente riferimento alla notizia della locazione mediante informativa al Comune, alla funzionalità di tale comunicazione al completamento del progetto esistente, al parere positivo espresso dal condizionato Pt_6 alla stipula di nuova convenzione, mai stipulata. Tuttavia, ciò non è assolutamente sufficiente a ritenere che tale fosse la ragione della domanda di indennizzo a;
le CP_1 conclusioni non fanno riferimento alcuno a una nuova installazione ma solo all'indebita presenza dell'impianto , nessuna distinzione ponendosi tra le varie potenze e CP_1 nessuna istruttoria essendo stata domandata e svolta sul punto come si evince con facilità dalla lettura delle memorie. Inoltre, con comportamento processuale censurabile, la questione della esistenza di una previa sentenza sul punto è stata taciuta per tutto il giudizio, mentre se veramente la domanda avesse avuto presupposti diversi dalla previa domanda rigettata, la descrizione del fatto e dei presupposti avrebbe dovuto contenere la disamina dei pregressi fatti e illustrare perché essa avesse presupposti diversi.
Si ritiene quindi che contrariamente alle tardive allegazioni della parte pubblica, la domanda di indennità era la medesima per la e per la e che la CP_5 CP_1 sentenza del 2018 esplichi la sua efficacia riflessa sulla presente decisione, comportando la riforma della sentenza ed il rigetto della domanda avanzata in I grado.
La disamina degli ulteriori motivi di appello e di appello incidentale è assorbita. Poiché la domanda di condanna era infondata segue la infondatezza delle domande di garanzia.
Le spese della lite sia di I che si II grado, atteso la complessità della ricostruzione in fatto anche imputabile alle parti del procedimento, devono esser compensate.
Si rinviene in atti solo la domanda di restituzione delle somme pagate svolta da
[...]
, provate con bonifici effettuati dalla spa, a , domanda che va accolta CP_17 CP_1 atteso il tenore della decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, decidendo sull'appello principale e sugli appelli incidentali avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo 541/2022 in totale riforma della stessa,
RESPINGE
la domanda del di IN Controparte_18 Controparte_1
PERSONA DEL PROC. SPECIALE per la presenza di giudicato di cui alla CP_2 sentenza del medesimo Tribunale di Arezzo 515/2018;
DICHIARA ASSORBITE pagina 19 di 20 nel rigetto le domande di manleva svolte da Controparte_19
PROC. contro già denominata e, Controparte_2 Parte_1 Parte_2 prima ancora, e (GIÀ . Parte_3 CP_4 Controparte_5
CONDANNA
IN PERSONA DEL PROC. SPECIALE .all'integrale Controparte_1 CP_2 restituzione in favore di già denominata e, prima ancora, Parte_1 Parte_2 di quanto dalla stessa già corrisposto a , a titolo Parte_3 Controparte_1 di provvisoria esecuzione della sentenza appellata, al netto di quanto restituito da e, quindi, dell'importo di € 133.701,00; CP_1
Compensa tra le parti le spese di lite del I e del II grado.
Firenze, camera di consiglio del 20 luglio 2025
la Presidente relatore ed estensore
dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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