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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GRASSO PATRIZIA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 105/2025 depositato il 04/02/2025, relativo alla sentenza n.
512/2023 sezione 03
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 proponeva ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 512/23, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Benevento in data 4/5/2023, e depositata in data 1/6/2023, passata in giudicato, recante la condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, dimostrando di aver provveduto al pagamento del dovuto,
e chiedendo l'estinzione del presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
A tale richiesta si associava il ricorrente, con memoria depositata in data 27/11/2025.
All'esito della camera di consiglio del 12/2/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere.
In considerazione dello svolgimento della vicenda e dell'esito del procedimento si ritengono sussistenti i presupposti per compensare le spese tra le parti, come da richiesta di entrambe.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese tra le parti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GRASSO PATRIZIA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 105/2025 depositato il 04/02/2025, relativo alla sentenza n.
512/2023 sezione 03
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 proponeva ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 512/23, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Benevento in data 4/5/2023, e depositata in data 1/6/2023, passata in giudicato, recante la condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, dimostrando di aver provveduto al pagamento del dovuto,
e chiedendo l'estinzione del presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
A tale richiesta si associava il ricorrente, con memoria depositata in data 27/11/2025.
All'esito della camera di consiglio del 12/2/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere.
In considerazione dello svolgimento della vicenda e dell'esito del procedimento si ritengono sussistenti i presupposti per compensare le spese tra le parti, come da richiesta di entrambe.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese tra le parti.