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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/12/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 540 di registro generale dell'anno 2019, avente ad oggetto: lesione personale;
promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. VERSARI MARIA Parte_1 C.F._1
EL (C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO G. MAZZINI N. 14 C.F._2
47100 FORLI', giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. , non costituito;
CP_1 C.F._3 convenuto contumace nonché contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 ora , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. RUCCI Controparte_3
AR (C.F. ), domiciliata in CORSO DIAZ 39, 47100 FORLÌ, in virtù C.F._4 di procura in atti;
convenuto
- ooOoo-
Conclusioni per Parte_1
«In via principale: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. conducente e CP_1 proprietario della vettura Fiat Uno targata AP641KR del sinistro occorso in data 29.4.14 in Meldola,
Via Gualchiera e delle conseguenti lesioni e danni subiti dal Sig. e, per l'effetto, condannare i Parte_1 convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore per come quantificati in premessa, oltre spese legali, già al netto dell'acconto ricevuto, o nella maggiore o minore somma che
1 sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di giudizio, competenze ed onorari, 15% Iva e Cpa come per legge».
Conclusioni per , ora Controparte_2
: Controparte_3
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì adito, contrariis reiectis, DICHIARARE che il sinistro di strada verificatosi il giorno 29.04.2014 in Meldola fra il sig. e la Fiat Uno con trg. AP641KR Parte_1 condotta dal sig. va ascritto a fatto, colpa e responsabilità assorbente, e comunque CP_1 concorsuale, dell'odierno attore e, per l'effetto, RIGETTARE le domande introdotte da in Parte_1 quanto infondate in fatto e diritto e non provate sia sotto il profilo dell' an debeatur che, ancor più, sotto quello del quantum debeatur. DICHIARARE congrua ed esaustiva l'offerta reale dismessa da ante causam, e che controparte documenta al n. 17, per euro 9.500,00 Controparte_4
(novemilacinquecento), giacchè assorbente di ogni possibile istanza di ristoro introdotta dall'attore e, di conseguenza, RIGETTARE le domande proposte dal sig. in quanto infondate anche sotto il Parte_1 profilo della quantificazione del danno alla persona e, ancor più, di presunti danni patrimoniali da vacanza rovinata, risoluzione di contratto di agenzia, al velocipede, e per spese mediche, peritali e legali, di cui si legge in atto introduttivo, costituendo esse istanze impugnate, senza riserve ed anche sotto il profilo della quantificazione economica di ogni singola voce di nocumento, così come esposta, da
In ogni caso con vittoria di spese e compenti professionali oltre 15% spese Controparte_5 generali, IVA e CPA come per legge».
- ooOoo-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa afferisce al sinistro occorso all'attore, in data 29.04.2014, Parte_1 mentre si trovava in sella alla propria bicicletta, in Meldola (FC), quando veniva urtato da un'autovettura e cadeva rovinosamente a terra.
La causa del sinistro è da addebitare alla condotta imperita del conducente dell'autovettura, CP_1
assicurato con la compagnia convenuta.
[...]
Il CTU, dott. , accerta: “esiti algo-disfunzionali stabilizzati di trauma policontusivo Persona_1 all'emisoma sinistro, secondario a caduta di cicloamatore, con contusione spalla – gomito – anca sinistra, quest'ultima interessata da rima di frattura dell'acetabolo ipsilaterale" e conclude affermando la sussistenza del nesso di causalità materiale tra le lesioni accertate ed il sinistro per cui è causa.
2 Sono escluse condotte concorrenti nella causazione dell'evento: “le lesioni riportate dal periziando sono compatibili con il contegno corretto e rispettoso di specifiche disposizioni del codice della strada e/o della normale prudenza, diligenza e perizia”.
Le conclusioni rese dal CTU sono condivise, in quanto coerenti internamente e prive di contraddizioni estrinseche rispetto al restante materiale probatorio in atti.
Il consulente riscontra un danno biologico permanente in misura di cinque punti percentuali, nonché un'invalidità temporanea, sia assoluta che relativa, in misura di ITT per gg. 1 (uno) – ITP al 75
% per gg. 30 (trenta) - ITP al 50 % per gg. 40 (quaranta) - ITP al 25 % per gg. 30 (trenta).
Inoltre, l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti non incidevano sull'attività lavorativa che veniva portata a termine fino al pensionamento intervenuto nell'anno 2019, né risulta che possano impedire il reperimento di ulteriori fonti di reddito, in relazione alla capacità e all'età dell'attore.
Vanno esclude limitazioni ad attività della vita quotidiana, nello specifico, capacità di alimentarsi, deambulare, provvedere alla propria igiene, nonché ulteriori impedimenti ad attività della vita di relazione o di svago, al pari di attività agonistiche, sia a livello agonistico o amatoriale (v. pag. 23, CTU).
Pertanto, da un lato, la perdita di guadagno in connessione con il sinistro va disattesa, sussistendo la piena abilità lavorativa e la di lui capacità di adoperarsi, a maggior ragione considerando l'esiguità del periodo di invalidità temporanea totale e parziale e la tipologia di attività svolta dall'attore, quale agente di commercio.
Dall'altro lato, la richiesta di personalizzazione dell'entità del risarcimento rispetto all'impossibilità e/o alla difficoltà in capo all'attore di riprendere le passeggiate in bicicletta coltivando la propria passione (v. verbale udienza dell'8.9.2021) risulta priva di adeguata meritevolezza e le problematiche lamentate in atti si pongono sul livello del fastidio e/o del disagio non apprezzabili in chiave risarcitoria ulteriore rispetto all'unitarietà del pregiudizio e della globalità del suo risarcimento.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato si ritiene congruo determinare l'entità del risarcimento in misura ridotta rispetto ai valori medi delle tabelle di Milano 2024, tenendo in debito conto tanto la genericità delle dichiarazioni testimoniali in atti quanto il grado lieve dei postumi accertati dal CTU.
Pertanto, il danno oggetto di risarcimento è pari ad € 9.865,00
(4.000,00+115,00+2.587,50+2.300,00+862,50), a cui aggiungere le spese mediche sostenute fino alla
3 stabilizzazione del quadro clinico e considerate congrue e pertinenti (€ 4.103,40), per un totale di €
13.968,40, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro ad oggi.
Infine, le spese di lite.
La condotta tenuta dalla parte attrice rispetto alla proposta giudiziale conciliativa ex art. 185-bis
c.p.c. va stigmatizzata, non solo rispetto alla disposizione processuale civilistica contenuta nell'art. 91
c.p.c. che costituisce deroga al criterio ordinario della soccombenza, ma soprattutto per non avere la parte e il proprio difensore adeguatamente valutato quanto indicato nel decreto del 17.10.2025 che di seguito si ritrascrive:
“Letto l'art. 4, D.L. n. 117/25, nella parte in cui assegna al capo dell'ufficio giudiziario il potere di predisporre un programma straordinario, anche in deroga alle previsioni […], che consenta il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la Delibera plenaria CSM del 3.9.2025; preso atto del Decreto del
Presidente del Tribunale di Forlì n. 42/25 del 3 ottobre 2025 e del Piano straordinario di smaltimento in esso contenuto, ove sono indicati i procedimenti civili che vanno trattati con priorità ai sensi della normativa, primaria e secondaria, sopra richiamata.
Rilevato che:
-il presente procedimento rientra tra quelli da trattarsi con urgenza ed assegnati al sottoscritto magistrato;
-in data 10.10.2025, il precedente titolare scioglieva la riserva assunta in data 12.06.2025;
-la causa risulta iscritta a ruolo in data 19.02.2019.
Ritenuto che
La vertenza è tuttora pendente esclusivamente in ordine all'ammontare del risarcimento invocato dall'attore, il quale ha dato prova idonea della dinamica del sinistro, dei postumi, del nesso causale.
Dalla diagnosi del CTU risulta: esiti algo-disfunzionali stabilizzati di trauma policontusivo all'emisoma sinistro, secondario a caduta di cicloamatore, con contusione spalla – gomito – anca sinistra, quest'ultima interessata da rima di frattura dell'acetabolo ipsilaterale. Avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia ed all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, possa essere formulata una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185-bis,
c.p.c.
P.Q.M.
Formula ex art. 185-bis c.p.c. la seguente proposta transattiva:
“ i obbliga a corrispondere, a titolo dei fatti di cui è causa (r.g. Parte_2
n. 540/2019), in favore di la somma di € 13.600,00, inclusi interessi e rivalutazione, oltre € Parte_1
1.500,00 per compenso professionale, spese generali al 15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge”.
4 Nel citato provvedimento, viene evidenziato come il presente procedimento rientra nel Piano straordinario di smaltimento contenuto nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 42/25 del 3 ottobre
2025, quest'ultimo adottato in conformità all'art. 4 del D.L. n. 117/25 ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Ebbene, se, da un lato, la domanda viene accolta in misura non superiore all'entità della proposta conciliativa quanto alla sorte capitale, dall'altro lato, s'impone una maggiore responsabilizzazione delle parti e dei rispettivi procuratori rispetto alla mole di contenzioso civile attualmente pendente, a maggior ragione rispetto a quei procedimenti civili, tra i quali quello in esame, che rientrano nella “straordinaria necessità ed urgenza di raggiungere gli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza”, ai sensi del Decreto-legge n. 117/25, convertito con modificazioni dalla Legge 3.10.2025, n. 148, recante
“misure urgenti in materia di giustizia”.
Il contegno tenuto nel caso in commento comporta una dispersione delle risorse per la giurisdizione che si traducono concretamente sia in un esborso ingiustificato per l'Erario che in un rischio di non centrare gli obiettivi straordinari di cui al PNRR, compromettendo lo smaltimento di altri e differenti procedimenti civili, oggetto di redistribuzione, rientranti nel Piano di smaltimento e tuttora pendenti innanzi all'adito Tribunale.
Ne deriva che, ai sensi dell'art. 91, c.p.c. la parte attrice risultata vittoriosa dovrà rifondere, in favore della controparte convenuta, quest'ultima adesiva alla soluzione conciliativa, una porzione delle spese processuali relativa alla fase successiva alla formulazione della proposta giudiziale, ossia quella decisionale, pari ad € 1.701,00, oltre spese generali al 15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge.
Quanto alle fasi antecedenti alla formulazione della proposta giudiziale conciliativa, sussistono valide ragioni per una compensazione integrale degli esborsi e dei compensi, dovendo tenere in debito conto non solo l'accoglimento della domanda in misura inferiore rispetto alla pretesa originaria con esclusione della perdita di guadagno e dell'adeguamento rispetto all'attività ricreativa, ma anche del contegno tenuto all'interno del processo per le ragioni anzidette.
Analogo criterio della compensazione integrale regola, infine, le spese necessarie per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
5 definitivamente pronunciando sul proc. n. 540 dell'anno 2019, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1) accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna in solido il contumace CP_1
e
[...] Controparte_2
(C.F. , ora , al pagamento, in favore di P.IVA_1 Controparte_3 Pt_1
dell'importo di € 13.968,40, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
[...]
2) compensa le spese di lite per le restanti fasi, condannando a rifondere, in Parte_1 favore di (C.F. Controparte_2
), ora , la porzione relativa alla fase decisionale P.IVA_1 Controparte_3 determinata in € 1.701,00, oltre spese generali al 15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge;
3) pone le spese di c.t.u. in parti uguali tra tutte le parti in causa.
Forlì, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Emanuele Picci
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 540 di registro generale dell'anno 2019, avente ad oggetto: lesione personale;
promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. VERSARI MARIA Parte_1 C.F._1
EL (C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO G. MAZZINI N. 14 C.F._2
47100 FORLI', giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. , non costituito;
CP_1 C.F._3 convenuto contumace nonché contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 ora , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. RUCCI Controparte_3
AR (C.F. ), domiciliata in CORSO DIAZ 39, 47100 FORLÌ, in virtù C.F._4 di procura in atti;
convenuto
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Conclusioni per Parte_1
«In via principale: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. conducente e CP_1 proprietario della vettura Fiat Uno targata AP641KR del sinistro occorso in data 29.4.14 in Meldola,
Via Gualchiera e delle conseguenti lesioni e danni subiti dal Sig. e, per l'effetto, condannare i Parte_1 convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore per come quantificati in premessa, oltre spese legali, già al netto dell'acconto ricevuto, o nella maggiore o minore somma che
1 sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di giudizio, competenze ed onorari, 15% Iva e Cpa come per legge».
Conclusioni per , ora Controparte_2
: Controparte_3
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì adito, contrariis reiectis, DICHIARARE che il sinistro di strada verificatosi il giorno 29.04.2014 in Meldola fra il sig. e la Fiat Uno con trg. AP641KR Parte_1 condotta dal sig. va ascritto a fatto, colpa e responsabilità assorbente, e comunque CP_1 concorsuale, dell'odierno attore e, per l'effetto, RIGETTARE le domande introdotte da in Parte_1 quanto infondate in fatto e diritto e non provate sia sotto il profilo dell' an debeatur che, ancor più, sotto quello del quantum debeatur. DICHIARARE congrua ed esaustiva l'offerta reale dismessa da ante causam, e che controparte documenta al n. 17, per euro 9.500,00 Controparte_4
(novemilacinquecento), giacchè assorbente di ogni possibile istanza di ristoro introdotta dall'attore e, di conseguenza, RIGETTARE le domande proposte dal sig. in quanto infondate anche sotto il Parte_1 profilo della quantificazione del danno alla persona e, ancor più, di presunti danni patrimoniali da vacanza rovinata, risoluzione di contratto di agenzia, al velocipede, e per spese mediche, peritali e legali, di cui si legge in atto introduttivo, costituendo esse istanze impugnate, senza riserve ed anche sotto il profilo della quantificazione economica di ogni singola voce di nocumento, così come esposta, da
In ogni caso con vittoria di spese e compenti professionali oltre 15% spese Controparte_5 generali, IVA e CPA come per legge».
- ooOoo-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa afferisce al sinistro occorso all'attore, in data 29.04.2014, Parte_1 mentre si trovava in sella alla propria bicicletta, in Meldola (FC), quando veniva urtato da un'autovettura e cadeva rovinosamente a terra.
La causa del sinistro è da addebitare alla condotta imperita del conducente dell'autovettura, CP_1
assicurato con la compagnia convenuta.
[...]
Il CTU, dott. , accerta: “esiti algo-disfunzionali stabilizzati di trauma policontusivo Persona_1 all'emisoma sinistro, secondario a caduta di cicloamatore, con contusione spalla – gomito – anca sinistra, quest'ultima interessata da rima di frattura dell'acetabolo ipsilaterale" e conclude affermando la sussistenza del nesso di causalità materiale tra le lesioni accertate ed il sinistro per cui è causa.
2 Sono escluse condotte concorrenti nella causazione dell'evento: “le lesioni riportate dal periziando sono compatibili con il contegno corretto e rispettoso di specifiche disposizioni del codice della strada e/o della normale prudenza, diligenza e perizia”.
Le conclusioni rese dal CTU sono condivise, in quanto coerenti internamente e prive di contraddizioni estrinseche rispetto al restante materiale probatorio in atti.
Il consulente riscontra un danno biologico permanente in misura di cinque punti percentuali, nonché un'invalidità temporanea, sia assoluta che relativa, in misura di ITT per gg. 1 (uno) – ITP al 75
% per gg. 30 (trenta) - ITP al 50 % per gg. 40 (quaranta) - ITP al 25 % per gg. 30 (trenta).
Inoltre, l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti non incidevano sull'attività lavorativa che veniva portata a termine fino al pensionamento intervenuto nell'anno 2019, né risulta che possano impedire il reperimento di ulteriori fonti di reddito, in relazione alla capacità e all'età dell'attore.
Vanno esclude limitazioni ad attività della vita quotidiana, nello specifico, capacità di alimentarsi, deambulare, provvedere alla propria igiene, nonché ulteriori impedimenti ad attività della vita di relazione o di svago, al pari di attività agonistiche, sia a livello agonistico o amatoriale (v. pag. 23, CTU).
Pertanto, da un lato, la perdita di guadagno in connessione con il sinistro va disattesa, sussistendo la piena abilità lavorativa e la di lui capacità di adoperarsi, a maggior ragione considerando l'esiguità del periodo di invalidità temporanea totale e parziale e la tipologia di attività svolta dall'attore, quale agente di commercio.
Dall'altro lato, la richiesta di personalizzazione dell'entità del risarcimento rispetto all'impossibilità e/o alla difficoltà in capo all'attore di riprendere le passeggiate in bicicletta coltivando la propria passione (v. verbale udienza dell'8.9.2021) risulta priva di adeguata meritevolezza e le problematiche lamentate in atti si pongono sul livello del fastidio e/o del disagio non apprezzabili in chiave risarcitoria ulteriore rispetto all'unitarietà del pregiudizio e della globalità del suo risarcimento.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato si ritiene congruo determinare l'entità del risarcimento in misura ridotta rispetto ai valori medi delle tabelle di Milano 2024, tenendo in debito conto tanto la genericità delle dichiarazioni testimoniali in atti quanto il grado lieve dei postumi accertati dal CTU.
Pertanto, il danno oggetto di risarcimento è pari ad € 9.865,00
(4.000,00+115,00+2.587,50+2.300,00+862,50), a cui aggiungere le spese mediche sostenute fino alla
3 stabilizzazione del quadro clinico e considerate congrue e pertinenti (€ 4.103,40), per un totale di €
13.968,40, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro ad oggi.
Infine, le spese di lite.
La condotta tenuta dalla parte attrice rispetto alla proposta giudiziale conciliativa ex art. 185-bis
c.p.c. va stigmatizzata, non solo rispetto alla disposizione processuale civilistica contenuta nell'art. 91
c.p.c. che costituisce deroga al criterio ordinario della soccombenza, ma soprattutto per non avere la parte e il proprio difensore adeguatamente valutato quanto indicato nel decreto del 17.10.2025 che di seguito si ritrascrive:
“Letto l'art. 4, D.L. n. 117/25, nella parte in cui assegna al capo dell'ufficio giudiziario il potere di predisporre un programma straordinario, anche in deroga alle previsioni […], che consenta il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la Delibera plenaria CSM del 3.9.2025; preso atto del Decreto del
Presidente del Tribunale di Forlì n. 42/25 del 3 ottobre 2025 e del Piano straordinario di smaltimento in esso contenuto, ove sono indicati i procedimenti civili che vanno trattati con priorità ai sensi della normativa, primaria e secondaria, sopra richiamata.
Rilevato che:
-il presente procedimento rientra tra quelli da trattarsi con urgenza ed assegnati al sottoscritto magistrato;
-in data 10.10.2025, il precedente titolare scioglieva la riserva assunta in data 12.06.2025;
-la causa risulta iscritta a ruolo in data 19.02.2019.
Ritenuto che
La vertenza è tuttora pendente esclusivamente in ordine all'ammontare del risarcimento invocato dall'attore, il quale ha dato prova idonea della dinamica del sinistro, dei postumi, del nesso causale.
Dalla diagnosi del CTU risulta: esiti algo-disfunzionali stabilizzati di trauma policontusivo all'emisoma sinistro, secondario a caduta di cicloamatore, con contusione spalla – gomito – anca sinistra, quest'ultima interessata da rima di frattura dell'acetabolo ipsilaterale. Avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia ed all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, possa essere formulata una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185-bis,
c.p.c.
P.Q.M.
Formula ex art. 185-bis c.p.c. la seguente proposta transattiva:
“ i obbliga a corrispondere, a titolo dei fatti di cui è causa (r.g. Parte_2
n. 540/2019), in favore di la somma di € 13.600,00, inclusi interessi e rivalutazione, oltre € Parte_1
1.500,00 per compenso professionale, spese generali al 15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge”.
4 Nel citato provvedimento, viene evidenziato come il presente procedimento rientra nel Piano straordinario di smaltimento contenuto nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 42/25 del 3 ottobre
2025, quest'ultimo adottato in conformità all'art. 4 del D.L. n. 117/25 ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Ebbene, se, da un lato, la domanda viene accolta in misura non superiore all'entità della proposta conciliativa quanto alla sorte capitale, dall'altro lato, s'impone una maggiore responsabilizzazione delle parti e dei rispettivi procuratori rispetto alla mole di contenzioso civile attualmente pendente, a maggior ragione rispetto a quei procedimenti civili, tra i quali quello in esame, che rientrano nella “straordinaria necessità ed urgenza di raggiungere gli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza”, ai sensi del Decreto-legge n. 117/25, convertito con modificazioni dalla Legge 3.10.2025, n. 148, recante
“misure urgenti in materia di giustizia”.
Il contegno tenuto nel caso in commento comporta una dispersione delle risorse per la giurisdizione che si traducono concretamente sia in un esborso ingiustificato per l'Erario che in un rischio di non centrare gli obiettivi straordinari di cui al PNRR, compromettendo lo smaltimento di altri e differenti procedimenti civili, oggetto di redistribuzione, rientranti nel Piano di smaltimento e tuttora pendenti innanzi all'adito Tribunale.
Ne deriva che, ai sensi dell'art. 91, c.p.c. la parte attrice risultata vittoriosa dovrà rifondere, in favore della controparte convenuta, quest'ultima adesiva alla soluzione conciliativa, una porzione delle spese processuali relativa alla fase successiva alla formulazione della proposta giudiziale, ossia quella decisionale, pari ad € 1.701,00, oltre spese generali al 15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge.
Quanto alle fasi antecedenti alla formulazione della proposta giudiziale conciliativa, sussistono valide ragioni per una compensazione integrale degli esborsi e dei compensi, dovendo tenere in debito conto non solo l'accoglimento della domanda in misura inferiore rispetto alla pretesa originaria con esclusione della perdita di guadagno e dell'adeguamento rispetto all'attività ricreativa, ma anche del contegno tenuto all'interno del processo per le ragioni anzidette.
Analogo criterio della compensazione integrale regola, infine, le spese necessarie per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
5 definitivamente pronunciando sul proc. n. 540 dell'anno 2019, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1) accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna in solido il contumace CP_1
e
[...] Controparte_2
(C.F. , ora , al pagamento, in favore di P.IVA_1 Controparte_3 Pt_1
dell'importo di € 13.968,40, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
[...]
2) compensa le spese di lite per le restanti fasi, condannando a rifondere, in Parte_1 favore di (C.F. Controparte_2
), ora , la porzione relativa alla fase decisionale P.IVA_1 Controparte_3 determinata in € 1.701,00, oltre spese generali al 15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge;
3) pone le spese di c.t.u. in parti uguali tra tutte le parti in causa.
Forlì, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Emanuele Picci
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