Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/06/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Proc. N. 428 /2025
Nell'udienza del 17/06/2025 innanzi al Giudice Istruttore dott. Marcello Bellomo alle ore 09.40 sono presenti per parte attrice l'avv. Antonino Carmicio anche in sostituzione dell'avv. Di Vita e l'attore personalmente;
per parte convenuta l'avv. Antonino Alabiso Parte_1
L'avv. Carmicio insiste nell'opposizione e nella memoria integrativa depositata
L'avv. Alabiso osserva che con la memoria del 30.5, gli opponenti hanno preso atto dell'adesione dell'opposta alla eccezione di difetto di competenza per valore del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo;
che hanno rinunciato a fronte della contestazione dell'opposta alla domanda con la quale avevano chiesto la revoca del decreto ingiuntivo in quanto costituente una duplicazione del decreto di liquidazione delle spese e competenze già ottenuto da essa opposta e premesso ciò si associa alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo per difetto di competenza per valore di codesto Tribunale e chiede la compensazione delle spese del presente giudizio stante la parziale reciproca soccombenza. Con riferimento all'oggetto del giudizio innanzi al giudice di pace che è stato indicato dagli opponenti, ritiene che la questione dovrà essere valutata ad esisto di quel giudizio e non nel presente processo
L'avv. Carmicio rileva di non aver rinunciato alla domanda subordinata nella quale insiste come pure insiste nella eccezione di incompetenza per valore del Tribunale.
Il Giudice sentite le parti, ritenuto opportuno di dover decidere l'eccezione di incompetenza dell'intestata Curia, si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 17:28 assenti le parti, il Giudice decide la causa dando lettura del dispositivo della sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita.
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 428 /2025 R.G.A.C.C. oggetto: prestazione d'opera intellettuale vertente tra
nato a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1
, C.F. e C.F.
[...] Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_2 C.F._3
, rappresentati e difesi dall'Avv. CARMICIO ANTONINO e dall'Avv. DI VITA PIERO
[...]
giusta procura in atti, attori nei confronti di
, nata a [...] il [...], CF , rappresentata e Controparte_1 C.F._4
difesa dall'Avv. ALABISO ANTONINO , giusta procura in atti, convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa come da verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori hanno chiesto “in via preliminare Ritenere
e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
Nel merito ritenere e dichiarare che l'opposta è già munita di titolo esecutivo per le stesse causali poste a fondamento del ricorso monitorio e, dunque, che la stessa ha abusato del diritto al solo fine di gravare gli odierni opponenti di ulteriori spese;
Per effetto accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 15/2025 pubblicato in data 12 gennaio 2025 da codesto Ufficio. Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Costituitasi in giudizio la convenuta opposta chiedeva “che il Presidente del Tribunale voglia disporre l'anticipazione della prima udienza di comparizione;
l'adito Tribunale voglia - in via preliminare, disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato;
nel merito: 1)- revocare il D.I. per difetto di competenza per valore;
2)- dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare la richiesta di revoca di tale D.I. per duplicazione di titolo esecutivo;
3)- compensare fra le parti le spese del presente giudizio”.
Accolta l'istanza di anticipazione di udienza e di trasformazione del rito, all'udienza odierna le parti hanno discusso come da verbale che precede.
Parte convenuta ha dichiarato di aderire alla eccezione di incompetenza per valore del
Tribunale sollevata dagli attori.
Ebbene tale eccezione è fondata.
In materia di compensi professionali l'art 28 della L. n. 794 del 1942, espressamente prevede che per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti l'avvocato, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Qualora quindi l'avvocato decida ai fini della liquidazione del compenso di fare ricorso al procedimento di cui agli art. 633 e ss cpc, -senza dunque adire il giudice funzionalmente competente innanzi al quale ha svolto la propria attività professionale– devono trovare applicazione gli ordinari criteri in punto di ripartizione di competenza per territorio, materia e valore.
Nel caso di specie non essendo la liquidazione del compenso dell'avvocato rimessa per materia alla competenza esclusiva del Tribunale, deve trovare applicazione il criterio della individuazione del giudice competente sulla base del valore della controversia.
Nello specifico avendo l'odierna opposta chiesto l'ingiunzione in danno degli attori, del pagamento della complessiva somma di € 5.739,12 come nel ricorso monitorio specificata, la controversia si appartiene per valore alla competenza del Giudice di Pace di Marsala atteso che a norma dell'art 7 cpc il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro. La declaratoria di incompetenza dell'intestato Tribunale determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto
Quanto alle spese del giudizio si ritiene di dare corso alla giurisprudenza di legittimità formatasi in punto di incompetenza per territorio ma che di fatto risulta applicabile a tutte le statuizioni di incompetenza, secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'adesione all'eccezione di incompetenza proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38
c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 21300 del 30/07/2024 (Rv. 671783 - 01).
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 428/2025 r.g.a.c.:
- dichiara la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace di Marsala e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 15/2025 reso in data 12/13.01.2025 nell'ambito del proc. n.
27/2025 RG;
- rimette al giudice del merito la liquidazione delle spese del presente giudizio;
- fissa in giorni trenta il termine per la riassunzione del procedimento innanzi al giudice dichiarato competente.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 17 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo