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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 25.03.2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione – seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3225/2023 R.G. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Pt_1 dall'Avv. Antonello Monoriti giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina Via XXVII Luglio 34 is. 195, presso lo studio dell'Avv. Francesco Micali che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.10.2023 parte ricorrente esponeva che aveva presentato domanda amministrativa in data 30.03.2021 per Controparte_1 essere sottoposto ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dell'assegno ordinario di invalidità; che tale domanda era stata respinta in data 28.04.2021 e che pertanto parte resistente aveva depositato in data
03.08.2022 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. 2996/2022 R.G.) volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva accertato che le patologie sofferte da determinassero il diritto dello stesso all'assegno ordinario di Parte_2 invalidità, a decorrere dalla domanda amministrativa. L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere non sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata, ossia dell'assegno ordinario d'invalidità. Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che non versava in uno stato di minorazione tale da renderla Controparte_1 bisognoso dell'assegno ordinario di invalidità dalla data indicata dal perito nominato dal Tribunale, ossia dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi.
, dal canto suo, si costituiva con memoria depositata in data Controparte_1
07.03.2024 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 445, comma 4, c.p.c. e nel merito l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre nei confronti del proprio procuratore.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
La domanda ha per oggetto la prestazione previdenziale dell'assegno ordinario di invalidità, previsto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, in favore dell'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di un terzo ed in presenza del requisito contributivo di
2 cui al successivo art. 4 (5 anni, pari a 260 contributi settimanali di cui almeno 3 anni, pari a 156 contributi settimanali nell'ultimo quinquennio antecedente la data della domanda amministrativa).
In via preliminare, va vagliata l'eccezione preliminare di verifica del rispetto dei termini di deposito del dissenso e del ricorso di post ATP avanzata da parte resistente. Infatti, da un controllo effettuato dalla Cancelleria, all'uopo delegata, sui registri telematici, ed in particolare sul SICID, risulta che la perizia redatta dal
Consulente nominato da Codesto Tribunale veniva registrata e comunicata alle parti in data 17.08.2023 e depositava le contestazioni alla Controparte_1
relazione peritale in data 15.09.2023 ed inviava telematicamente il ricorso del merito ATP in data 16.10.2023.
In ragione di ciò, il presente ricorso e l'atto di dissenso risultano presentati tempestivamente nei termini di legge, per cui va rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per deposito oltre i termini di legge avanzata da parte resistente.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso CP_1
al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il
[...] beneficio dell'assegno ordinario d'invalidità (giudizio iscritto al 2996/2022 R.G.), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza dei requisiti per poter concedere alla parte resistente l'assegno ordinario d'invalidità, a decorrere dalla domanda amministrativa. Veniva dunque assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione. Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la non sussistenza in capo alla parte resistente del diritto al beneficio dell'assegno ordinario d'invalidità.
La domanda non può trovare accoglimento.
Valga infatti osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c. “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma
3 primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale. Ove invece le contestazioni manchino del tutto ovvero siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ciò, invero, è stato anche ribadito dalla giurisprudenza secondo cui in tema di accertamento tecnico preventivo, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne
i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, quarto comma, cod. proc. civ., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., poiché - in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma
- è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione (vedi Cass. n. 12332 del 2015).
Nel caso che occupa, parte ricorrente censura la consulenza tecnica d'ufficio in maniera assolutamente generica ed apodittica, limitandosi a riportare le patologie dalle quali risulta affetto il ed affermando sic et Controparte_1
4 simpliciter che le stesse non sono tali da rendere l'odierno resistente meritevole dell'assegno ordinario d'invalidità, a decorrere dalla domanda amministrativa.
Orbene, occorre inoltre rilevare che il consulente tecnico ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede di accertamento tecnico preventivo;
le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e la documentazione medica esaminata, né parte ricorrente ha specificamente contestato o evidenziato dove starebbe l'errore compiuto dal consulente.
Da ultimo, è appena il caso di precisare, contrariamente a quanto affermato in ricorso dalla parte ricorrente, che il C.t.u. si è espresso anche sui rilievi formulati dalla stessa, rispondendo esaustivamente a tutte le censure formulate, con argomentazioni logico-scientifiche che questo Tribunale ritiene esaustive e condivisibili.
Infatti, in merito alla capacità e/o attitudine lavorativa della parte resistente, il ctu nominato in sede di ricorso per accertamento tecnico preventivo ha chiarito espressamente che “Il sig. svolge attività lavorativa di Controparte_1
bracciante agricolo, lavoro invero faticoso e come tale richiedente impegno fisico. Le infermità di cui è affetto il sig. incidono, ognuna in Controparte_1
varia misura, sulla sua capacità di lavoro. A parere del sottoscritto, la documentazione agli atti mostra una condizione cardiologica poco compatibile con un'attività lavorativa che richiede continui sforzi fisici, a volte prolungati e spesso particolarmente gravosi. Tuttavia, non è condivisibile la classificazione
Nyha in II-III classe NYHA formulata in varie certificazioni basata su indagini strumentali ritenuti insufficienti per l'attribuzione di tale classe funzionale. Le discopatie L3-SI incidono indubbiamente sulla capacità lavorativa del ricorrente
e il rischio di un aggravamento della patologia è ritenuto alto. Sulla capacità lavorative del ricorrente incide, pure, il disturbo depressivo, sebbene in maniera modesta anche in considerazione della data di rilascio dalle certificazioni.
Considerato il curriculum lavorativo del ricorrente, si ritiene che le infermità di cui egli risulta essere affetto incidano in maniera negativa sulle sue attitudini lavorative, riducendo complessivamente la sua capacità di lavoro in occupazioni
5 confacenti a meno di un terzo. Sulla base della visita peritale e sulla base dei referti sanitari presenti agli atti, si ritiene che il sig. abbia Controparte_1
diritto all' assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa” (cfr. relazione medico-legale fase ATP).
Orbene, la giurisprudenza di legittimità recentemente ha disposto che “Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando una valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato, con riferimento alla sua incidenza non solo sull'attività svolta in precedenza, ma su ogni altra che egli possa svolgere, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre a ulteriore danno la propria salute” (Cassazione, sentenza 27.05.2019 n. 14414;
Cassazione, Ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30871).
Concludendo rileva il decidente che la genericità delle allegazioni e delle contestazioni attoree e la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta in sede di ATP dal , anche nel rispondere in maniera puntuale sulla Controparte_1
sua capacità e/o attitudine lavorativa, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque al rigetto della domanda.
Vanno confermate, dunque, le conclusioni del CTU nella fase di ATPO.
Ogni altro aspetto legato alle vicende socio economiche della prestazione sottostante l'accertamento richiesto esulano dall'oggetto del presente giudizio ex art. 445 bis c.p.c.
Le spese vanno, quindi, liquidate ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, in favore di parte resistente, tenuto conto del valore della causa rispetto a quanto domandato in ricorso, l'entità dell'attività difensiva svolta, con l'applicazione dei parametri minimi ivi previsti e l'esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dall'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_3
6 con ricorso depositato in data 16.10.2023 nei confronti di in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione;
- per l'effetto, dichiara che sia affetto da infermità che Controparte_1
incidono in maniera negativa sulle sue attitudini lavorative, riducendo complessivamente la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti a meno di un terzo, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Pt_1
resistente, che liquida in complessivi euro 2.800,00 per entrambe le fasi del giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell' le spese di CTU della prima fase. Pt_1
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 25.03.2025. Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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