Articolo 2 della Legge 11 dicembre 1985, n. 775
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 dicembre 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 2 del trattato stesso.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1985