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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/07/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 03/07/2025, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7743/2024 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Muolo, domiciliato Parte_1 come in atti, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di in persona del l.r.p.t., e per essa , in Controparte_1 Controparte_2 persona del l.r.p.t. e nella riferita qualitas, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo
Poliseno e Massimo Poliseno, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c..
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. notificato il
09/07/2024, ha agito dinanzi a questo Tribunale impugnando il Parte_1 precetto notificatogli il 21/05/2024 su istanza di (e, per essa, quale Controparte_1 procuratrice e servicer, capogruppo di Banca Finanziaria Controparte_3
Internazionale, quest'ultima incorporante , che a sua volta Controparte_4 agisce tramite la mandataria con rappresentanza e , con il Controparte_5
1 TRIBUNALE DI BARI
quale la parte creditrice, odierna opposta, gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di €18.934,10, oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n.
1098/2018, non opposto, emesso dal Tribunale di Bari in favore del ricorrente (primo cessionario del creditore originario) CP_6
A fondamento dell'opposizione, il precettato, quale unica doglianza, ha contestato la
“legittimazione attiva” della società precettante ovvero la titolarità effettiva del credito in capo all'attuale presunto cessionario (come detto, rappresentato in Controparte_1 giudizio dalla mandataria , acquisito in forza di un'operazione di Controparte_2 cartolarizzazione mediante cessione di crediti in blocco conclusa con la Banca procedente ai sensi degli artt.
1-4 l. n. 130/1999, cui trovano applicazione le norme dell'art. 58, co. 2-4, TUB;
in particolare, ha così dedotto: “la Controparte_1 precisa di aver acquisito, con efficacia a decorrere dal 05/12/2019, dalla CP_7
a sua volta cessionaria della predetta un portafoglio di crediti
[...] Controparte_6 individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge n.
130/1999, tra cui rientrava quello vantato nei confronti del SI . In Parte_1 sostanza, il soggetto che odiernamente agisce in via esecutiva è del tutto estraneo al soggetto che aveva ottenuto il titolo esecutivo originario. Sul punto, si rileva come
l'odierna precettante non ha fornito alcuna prova circa la propria titolarità ad agire in via esecutiva, né tanto meno la documentazione citata in seno al medesimo atto di precetto fornisce piena certezza del credito preteso dall'intimante. In particolare, vi è assoluta mancanza di prove circa l'asserita avvenuta cessione, da a Controparte_6
del credito relativo al SI;
in particolare, Controparte_7 Parte_1
l'intimato non ha fornito alcuna evidenza circa il contratto che sarebbe stato stipulato tra e per la cessione del succitato credito. Inoltre, il Controparte_6 Controparte_7 successivo contratto di cessione del credito richiamato in atto di precetto, ossia quello stipulato tra e con efficacia a decorrere dal Controparte_7 Controparte_1
05/12/2019, avrebbe per oggetto un portafoglio di crediti individuabili in “blocco” e, quindi, non contiene una dettagliata descrizione dei singoli crediti ceduti, ivi compreso quello relativo al SI ”. Parte_1
Ha pertanto invocato la nullità e/o inefficacia del precetto gravato, vinte le spese.
I.2.- La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza delle avverse doglianze, perciò concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese (comparsa di costituzione e risposta depositata il 21/10/2024).
2 TRIBUNALE DI BARI
I.3.- All'esito della prima udienza, con ord. 06/02/2025 è stata disattesa da questo magistrato l'istanza sospensiva spiegata dalla parte opponente, con la seguente motivazione:
<considerato che l'opposizione si fonda su un'unica doglianza, con cui la parte precettata contesta la titolarità effettiva del credito (fondato su titolo esecutivo giudiziale emesso in favore del primo cedente in capo al secondo CP_6 cessionario (rappresentato in giudizio dalla mandataria Controparte_1 CP_2
[...
, in forza di un'operazione di cartolarizzazione mediante cessione di crediti in blocco conclusa con la procedente ai sensi degli artt.
1-4 l. n. 130/1999, cui CP_3 trovano applicazione le norme dell'art. 58, co. 2-4, TUB (“vi è assoluta mancanza di prove circa l'asserita avvenuta cessione, da a del Controparte_6 Controparte_7 credito relativo al SI;
in particolare, l'intimato non ha fornito Parte_1 alcuna evidenza circa il contratto che sarebbe stato stipulato tra e Controparte_6
per la cessione del succitato credito. Inoltre, il successivo contratto Controparte_7 di cessione del credito richiamato in atto di precetto, ossia quello stipulato tra
[...]
e con efficacia a decorrere dal 05/12/2019, avrebbe per CP_7 Controparte_1 oggetto un portafoglio di crediti individuabili in “blocco” e, quindi, non contiene una dettagliata descrizione dei singoli crediti ceduti, ivi compreso quello relativo al SI
”); Parte_1 richiamata la copiosa giurisprudenza in materia (tra le molte, Cass., nn. 24047/2021 e
5857/2022); osservato, nei limiti della sommarietà della cognizione di fase, che la censura risulta superata dalle successive difese dell'opposto (cfr. comparsa di costituzione e memoria istruttoria “vi è che: • l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 dell'08.08.2019, allegato sub Doc. E, riflette, fra le altre, le seguenti informazioni utili
a identificare i crediti oggetto di cessione da a Controparte_6 Controparte_7
• “crediti acquistati dal Cedente in forza di un contratto di cessione di crediti
"individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
130 concluso con in data 20 dicembre 2016 [OSSIA IL Controparte_8
CONTRATTO CON CUI A Controparte_9 Controparte_6
IL CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEL COME ESPOSTO NEL CP_10
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO CHE SI ALLEGA, IN UNO AL RELATIVO
TITOLO, SUB DOC. “G” PROSEGUENDO NELL'ORDINE PROGRESSIVO] ed individuati in base ai criteri oggettivi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
3 TRIBUNALE DI BARI
Repubblica Italiana n. 152 del 27 dicembre 2016, Parte II”; • l'estratto della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 141 del 30.11.2019, allegato sub Doc. F, riflette, fra le altre, le seguenti informazioni utili a identificare i crediti oggetto di cessione da
a • “crediti che sono ancora esigibili per Controparte_7 Controparte_6 intero o in parte, alla data del 30 settembre 2019”. Ad ogni buon conto, senza riconoscimento alcuno delle avverse eccezioni e solo per completezza del fascicolo di parte, si allegano, rispettivamente sub Doc. H e I, i contratti di cessione “ - CP_6
” e “ - ”)”; si rileva, in relazione all'avversa CP_7 CP_7 CP_1 produzione dei due contratti di cessione in allegato alla memoria istruttoria, la parte opponente non ha reso successive difese a confutazione (non consta deposito della memoria n. 3 ex art. 171 ter c.p.c., né vi sono deduzioni rese a verbale di udienza)>>.
Si osserva sin d'ora che la prima cessione tra (originario creditore) e Controparte_8
(primo cessionario, nonché ricorrente in sede ingiuntiva) è stata già CP_6 oggetto di implicito vaglio del giudice del monitorio e, invero, sul punto non sono state sollevate questioni nella presente sede.
Infine, la causa, di natura documentale, è stata rinviata all'ud. 03/07/2025 per la precisazione delle conclusioni ed ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per memorie finali.
I.4.- In assenza di attività istruttoria, al netto della prova documentale, la causa perviene quindi all'udienza odierna, in cui viene decisa ai sensi art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate.
II.- L'opposizione (correttamente qualificata dall'opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per il tenore delle doglianze) merita le sorti del rigetto, per le ragioni già puntualmente esposte da questo magistrato nella citata ord. 06/02/2025 (par. I.3.) ai fini del vaglio, poi reiettivo, dell'istanza cautelare ex art. 615, co. 1, c.p.c.; ragioni da intendersi confermate anche in quanto non superate da differenti e tempestive deduzioni difensive rese nel contraddittorio tra le parti. A seguito degli specifici rilievi ivi operati, alcuna successiva contraria e più convincente difesa a confutazione è invero pervenuta dalla parte opponente, le cui argomentazioni sono rimaste in sostanziale linea con quelle introduttive pur a fronte del mutamento del quadro allegatorio.
Ad colorandum, in caso di pagamento al cessionario/precettante non legittimato (ipotesi nel caso di specie come detto comunque insussistente), non risulterebbe peregrino sostenere, per il debitore (che nel caso di specie si è limitato a contestare la titolarità del credito in capo al precettante, al fine di scongiurare il recupero coattivo del credito, non
4 TRIBUNALE DI BARI
contestato nella sua esistenza e consistenza, senza la proposizione di un'azione di accertamento dell'effettivo creditore all'attualità e senza deduzione, e men che meno evocazione, del soggetto reputato creditore;
tanto si osserva anche sul piano delle valutazioni del concreto interesse ex art. 100 c.p.c. all'opposizione), l'effetto liberatorio conseguente al versamento al creditore almeno apparente e il rilievo delle questioni sollevate dal debitore nell'atto oppositivo a valere, a fini precipuamente restitutori e/o risarcitori, esclusivamente nel rapporto tra i soggetti contraenti dell'operazione di cessione.
Per completezza va dato atto, stante la natura del titolo esecutivo giudiziale, che i motivi di opposizione non coinvolgono in alcun modo i profili consumeristici di cui a Cass.,
SS.U.. n. 9479/2023.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n.
17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della difficoltà delle questioni trattate, nonché del meccanismo decisorio adottato (parametri medi per le prime due fasi;
parametri minimi per l'ultima fase;
fase istruttoria insussistente).
IV.- Questa sentenza è redatta a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
e si ha per letta in udienza mediante il deposito telematico eseguito dal Giudice.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 09/07/2024, da Pt_1
nei confronti di ( ), ogni
[...] Controparte_1 Controparte_2 contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali, che liquida in €2.547,00, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 03/07/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 03/07/2025, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7743/2024 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Muolo, domiciliato Parte_1 come in atti, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di in persona del l.r.p.t., e per essa , in Controparte_1 Controparte_2 persona del l.r.p.t. e nella riferita qualitas, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo
Poliseno e Massimo Poliseno, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c..
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. notificato il
09/07/2024, ha agito dinanzi a questo Tribunale impugnando il Parte_1 precetto notificatogli il 21/05/2024 su istanza di (e, per essa, quale Controparte_1 procuratrice e servicer, capogruppo di Banca Finanziaria Controparte_3
Internazionale, quest'ultima incorporante , che a sua volta Controparte_4 agisce tramite la mandataria con rappresentanza e , con il Controparte_5
1 TRIBUNALE DI BARI
quale la parte creditrice, odierna opposta, gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di €18.934,10, oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n.
1098/2018, non opposto, emesso dal Tribunale di Bari in favore del ricorrente (primo cessionario del creditore originario) CP_6
A fondamento dell'opposizione, il precettato, quale unica doglianza, ha contestato la
“legittimazione attiva” della società precettante ovvero la titolarità effettiva del credito in capo all'attuale presunto cessionario (come detto, rappresentato in Controparte_1 giudizio dalla mandataria , acquisito in forza di un'operazione di Controparte_2 cartolarizzazione mediante cessione di crediti in blocco conclusa con la Banca procedente ai sensi degli artt.
1-4 l. n. 130/1999, cui trovano applicazione le norme dell'art. 58, co. 2-4, TUB;
in particolare, ha così dedotto: “la Controparte_1 precisa di aver acquisito, con efficacia a decorrere dal 05/12/2019, dalla CP_7
a sua volta cessionaria della predetta un portafoglio di crediti
[...] Controparte_6 individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge n.
130/1999, tra cui rientrava quello vantato nei confronti del SI . In Parte_1 sostanza, il soggetto che odiernamente agisce in via esecutiva è del tutto estraneo al soggetto che aveva ottenuto il titolo esecutivo originario. Sul punto, si rileva come
l'odierna precettante non ha fornito alcuna prova circa la propria titolarità ad agire in via esecutiva, né tanto meno la documentazione citata in seno al medesimo atto di precetto fornisce piena certezza del credito preteso dall'intimante. In particolare, vi è assoluta mancanza di prove circa l'asserita avvenuta cessione, da a Controparte_6
del credito relativo al SI;
in particolare, Controparte_7 Parte_1
l'intimato non ha fornito alcuna evidenza circa il contratto che sarebbe stato stipulato tra e per la cessione del succitato credito. Inoltre, il Controparte_6 Controparte_7 successivo contratto di cessione del credito richiamato in atto di precetto, ossia quello stipulato tra e con efficacia a decorrere dal Controparte_7 Controparte_1
05/12/2019, avrebbe per oggetto un portafoglio di crediti individuabili in “blocco” e, quindi, non contiene una dettagliata descrizione dei singoli crediti ceduti, ivi compreso quello relativo al SI ”. Parte_1
Ha pertanto invocato la nullità e/o inefficacia del precetto gravato, vinte le spese.
I.2.- La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza delle avverse doglianze, perciò concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese (comparsa di costituzione e risposta depositata il 21/10/2024).
2 TRIBUNALE DI BARI
I.3.- All'esito della prima udienza, con ord. 06/02/2025 è stata disattesa da questo magistrato l'istanza sospensiva spiegata dalla parte opponente, con la seguente motivazione:
<considerato che l'opposizione si fonda su un'unica doglianza, con cui la parte precettata contesta la titolarità effettiva del credito (fondato su titolo esecutivo giudiziale emesso in favore del primo cedente in capo al secondo CP_6 cessionario (rappresentato in giudizio dalla mandataria Controparte_1 CP_2
[...
, in forza di un'operazione di cartolarizzazione mediante cessione di crediti in blocco conclusa con la procedente ai sensi degli artt.
1-4 l. n. 130/1999, cui CP_3 trovano applicazione le norme dell'art. 58, co. 2-4, TUB (“vi è assoluta mancanza di prove circa l'asserita avvenuta cessione, da a del Controparte_6 Controparte_7 credito relativo al SI;
in particolare, l'intimato non ha fornito Parte_1 alcuna evidenza circa il contratto che sarebbe stato stipulato tra e Controparte_6
per la cessione del succitato credito. Inoltre, il successivo contratto Controparte_7 di cessione del credito richiamato in atto di precetto, ossia quello stipulato tra
[...]
e con efficacia a decorrere dal 05/12/2019, avrebbe per CP_7 Controparte_1 oggetto un portafoglio di crediti individuabili in “blocco” e, quindi, non contiene una dettagliata descrizione dei singoli crediti ceduti, ivi compreso quello relativo al SI
”); Parte_1 richiamata la copiosa giurisprudenza in materia (tra le molte, Cass., nn. 24047/2021 e
5857/2022); osservato, nei limiti della sommarietà della cognizione di fase, che la censura risulta superata dalle successive difese dell'opposto (cfr. comparsa di costituzione e memoria istruttoria “vi è che: • l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 dell'08.08.2019, allegato sub Doc. E, riflette, fra le altre, le seguenti informazioni utili
a identificare i crediti oggetto di cessione da a Controparte_6 Controparte_7
• “crediti acquistati dal Cedente in forza di un contratto di cessione di crediti
"individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
130 concluso con in data 20 dicembre 2016 [OSSIA IL Controparte_8
CONTRATTO CON CUI A Controparte_9 Controparte_6
IL CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEL COME ESPOSTO NEL CP_10
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO CHE SI ALLEGA, IN UNO AL RELATIVO
TITOLO, SUB DOC. “G” PROSEGUENDO NELL'ORDINE PROGRESSIVO] ed individuati in base ai criteri oggettivi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
3 TRIBUNALE DI BARI
Repubblica Italiana n. 152 del 27 dicembre 2016, Parte II”; • l'estratto della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 141 del 30.11.2019, allegato sub Doc. F, riflette, fra le altre, le seguenti informazioni utili a identificare i crediti oggetto di cessione da
a • “crediti che sono ancora esigibili per Controparte_7 Controparte_6 intero o in parte, alla data del 30 settembre 2019”. Ad ogni buon conto, senza riconoscimento alcuno delle avverse eccezioni e solo per completezza del fascicolo di parte, si allegano, rispettivamente sub Doc. H e I, i contratti di cessione “ - CP_6
” e “ - ”)”; si rileva, in relazione all'avversa CP_7 CP_7 CP_1 produzione dei due contratti di cessione in allegato alla memoria istruttoria, la parte opponente non ha reso successive difese a confutazione (non consta deposito della memoria n. 3 ex art. 171 ter c.p.c., né vi sono deduzioni rese a verbale di udienza)>>.
Si osserva sin d'ora che la prima cessione tra (originario creditore) e Controparte_8
(primo cessionario, nonché ricorrente in sede ingiuntiva) è stata già CP_6 oggetto di implicito vaglio del giudice del monitorio e, invero, sul punto non sono state sollevate questioni nella presente sede.
Infine, la causa, di natura documentale, è stata rinviata all'ud. 03/07/2025 per la precisazione delle conclusioni ed ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per memorie finali.
I.4.- In assenza di attività istruttoria, al netto della prova documentale, la causa perviene quindi all'udienza odierna, in cui viene decisa ai sensi art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate.
II.- L'opposizione (correttamente qualificata dall'opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per il tenore delle doglianze) merita le sorti del rigetto, per le ragioni già puntualmente esposte da questo magistrato nella citata ord. 06/02/2025 (par. I.3.) ai fini del vaglio, poi reiettivo, dell'istanza cautelare ex art. 615, co. 1, c.p.c.; ragioni da intendersi confermate anche in quanto non superate da differenti e tempestive deduzioni difensive rese nel contraddittorio tra le parti. A seguito degli specifici rilievi ivi operati, alcuna successiva contraria e più convincente difesa a confutazione è invero pervenuta dalla parte opponente, le cui argomentazioni sono rimaste in sostanziale linea con quelle introduttive pur a fronte del mutamento del quadro allegatorio.
Ad colorandum, in caso di pagamento al cessionario/precettante non legittimato (ipotesi nel caso di specie come detto comunque insussistente), non risulterebbe peregrino sostenere, per il debitore (che nel caso di specie si è limitato a contestare la titolarità del credito in capo al precettante, al fine di scongiurare il recupero coattivo del credito, non
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contestato nella sua esistenza e consistenza, senza la proposizione di un'azione di accertamento dell'effettivo creditore all'attualità e senza deduzione, e men che meno evocazione, del soggetto reputato creditore;
tanto si osserva anche sul piano delle valutazioni del concreto interesse ex art. 100 c.p.c. all'opposizione), l'effetto liberatorio conseguente al versamento al creditore almeno apparente e il rilievo delle questioni sollevate dal debitore nell'atto oppositivo a valere, a fini precipuamente restitutori e/o risarcitori, esclusivamente nel rapporto tra i soggetti contraenti dell'operazione di cessione.
Per completezza va dato atto, stante la natura del titolo esecutivo giudiziale, che i motivi di opposizione non coinvolgono in alcun modo i profili consumeristici di cui a Cass.,
SS.U.. n. 9479/2023.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n.
17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della difficoltà delle questioni trattate, nonché del meccanismo decisorio adottato (parametri medi per le prime due fasi;
parametri minimi per l'ultima fase;
fase istruttoria insussistente).
IV.- Questa sentenza è redatta a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
e si ha per letta in udienza mediante il deposito telematico eseguito dal Giudice.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 09/07/2024, da Pt_1
nei confronti di ( ), ogni
[...] Controparte_1 Controparte_2 contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali, che liquida in €2.547,00, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 03/07/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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