Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00235/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01642/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1642 del 2024, proposto da
Fater S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marina D'Orsogna e Pietro Paolo Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria del 12 giugno 2019, n. 1205.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RA AR;
Osservato che con nota del 19 gennaio 2026 parte ricorrente ha richiesto di essere autorizzata a notificare nuovamente il ricorso introduttivo all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, non costituita, onde consentire la corretta instaurazione del contraddittorio;
Osservato, in effetti, che il ricorso è stato notificato all’indirizzo aspvibovalentia@pec.it, relativo ad altra amministrazione, e in particolare l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia;
Ricordato che è inesistente la notificazione quando manca del tutto il collegamento con il destinatario dell'atto, mentre è nulla quando esiste un collegamento ma non rispetta le modalità previste dalla legge (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 10 settembre 2024, n. 24329);
Ritenuto che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per ritenere nulla la notifica;
Ricordato che in caso di mancata notifica del ricorso giurisdizionale amministrativo all'amministrazione che ha emesso l'atto impugnato il ricorso stesso è inammissibile e non può essere disposta la rinnovazione della notifica ai sensi dell'articolo 44, comma 4, c.p.a., atteso che nel caso di specie non si tratta di nullità della notificazione ma di inesistenza (cfr. TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 14 luglio 2025, n. 2260, la cui argomentazione trova applicazione anche al caso di notificazione inesistente);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo alla regolamentazione delle spese di lite, stante la mancata costituzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV RR, Presidente
RA AR, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AR | IV RR |
IL SEGRETARIO