Art. 10.
In relazione a particolari obiettivi nei settori di rispettivo interesse, le imprese, gli enti di ricerca, gli enti pubblici economici, le amministrazioni pubbliche, anche regionali, possono proporre al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica gli oggetti delle ricerche da commettere con i contratti.
Nel caso in cui la ricerca sia effettuata su proposta di un'amministrazione pubblica o che questa vi sia comunque interessata, il contratto deve prevedere la partecipazione, in forma appropriata, di detta amministrazione, al fine di definire compiti e responsabilita' in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ".
In relazione a particolari obiettivi nei settori di rispettivo interesse, le imprese, gli enti di ricerca, gli enti pubblici economici, le amministrazioni pubbliche, anche regionali, possono proporre al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica gli oggetti delle ricerche da commettere con i contratti.
Nel caso in cui la ricerca sia effettuata su proposta di un'amministrazione pubblica o che questa vi sia comunque interessata, il contratto deve prevedere la partecipazione, in forma appropriata, di detta amministrazione, al fine di definire compiti e responsabilita' in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ".