TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/11/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 334/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 334/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto reso il 29.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato in AVOLA, VIA MAZZINI N. 90, presso lo studio dell'avv. STEFANO LIBRO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Salandra Antonio n. 29, elettivamente domiciliata in AVOLA, VIA MARCONI N. 7, presso lo studio dell'avv. STEPHANIE BUSA', che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 17.3.2025);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.2.2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
27.12.1997 (Atto n. 145, Parte II, Seria A, Anno 1997).
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina 1 di 4 -di aver contratto matrimonio con rito concordatario a Noto, il giorno 27.12.1997;
-che dalla loro unione sono nate le figlie il 19.6.2002 e il 31.10.2008; Per_1 Per_2
-di essersi separati con verbale in data 3.4.2019, omologato con decreto n. 86/2019 emesso dal
Tribunale di Siracusa in data 16.5.2019;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
All'udienza del 28.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i coniugi insistevano in ricorso e il Giudice, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 17.3.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa summenzionato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, senza farsi reciproche molestie e saranno liberi di fissare la loro residenza ovunque riterranno opportuno;
2) ciascun coniuge potrà recarsi all'estero per motivi turistici e\o di lavoro, fissandovi la residenza
o dimora senza autorizzazione dell'altro in quanto tale autorizzazione è da intendersi concessa con il presente atto;
3) la casa coniugale di Piazza Taranto, in Noto (SR) n. 14/2, di proprietà della sig.ra e dei Pt_2 di lei fratelli nato a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_3 Persona_4
18.01.1993 resta assegnata alla moglie;
4) la figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà a Per_2 vivere con la madre mentre la figlia maggiorenne vivrà con il padre;
Per_1
5) il sig. si obbliga a corrispondere un assegno mensile di €.300,00 a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento della figlia minore;
nulla per la figlia maggiore ormai Per_2 Per_1 economicamente indipendente. Entrambi i coniugi contribuiranno, inoltre, in ragione di metà
pagina 2 di 4 ciascuno, a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia minore
, da individuarsi secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Siracusa, e ciò previa Per_2 comunicazione, verifica ed accordo con l'altro genitore;
6) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo liberi accordi con la Per_2 medesima compatibilmente con le esigenze scolastiche e personali della predetta;
7) i coniugi dichiarano di rinunciare, reciprocamente, a qualsiasi forma di mantenimento, ivi compreso l'assegno divorzile, essendo ciascuno di loro in grado di provvedere alle proprie esigenze
e bisogni;
8) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale con reciproca soddisfazione e dichiarano, pertanto, di nulla avere più a pretendere o ripetere l'uno dall'altro, per nessun titolo o causale, salvo, ovviamente, il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte in seno al presente ricorso;
9) le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale la figlia minore convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle Per_2 modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età della minore, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della figlia minore essendo, invece, economicamente indipendente. Per_2 Per_1
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio.
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_2 Pt_1
, a Noto, il giorno 27.12.1997 (Atto n. 145, Parte II, Seria A, Anno 1997), in conformità
[...] alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA
pagina 3 di 4 all'Ufficiale di stato civile del Comune di NOTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 6.11.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 334/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto reso il 29.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato in AVOLA, VIA MAZZINI N. 90, presso lo studio dell'avv. STEFANO LIBRO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Salandra Antonio n. 29, elettivamente domiciliata in AVOLA, VIA MARCONI N. 7, presso lo studio dell'avv. STEPHANIE BUSA', che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 17.3.2025);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.2.2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
27.12.1997 (Atto n. 145, Parte II, Seria A, Anno 1997).
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina 1 di 4 -di aver contratto matrimonio con rito concordatario a Noto, il giorno 27.12.1997;
-che dalla loro unione sono nate le figlie il 19.6.2002 e il 31.10.2008; Per_1 Per_2
-di essersi separati con verbale in data 3.4.2019, omologato con decreto n. 86/2019 emesso dal
Tribunale di Siracusa in data 16.5.2019;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
All'udienza del 28.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i coniugi insistevano in ricorso e il Giudice, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 17.3.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa summenzionato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, senza farsi reciproche molestie e saranno liberi di fissare la loro residenza ovunque riterranno opportuno;
2) ciascun coniuge potrà recarsi all'estero per motivi turistici e\o di lavoro, fissandovi la residenza
o dimora senza autorizzazione dell'altro in quanto tale autorizzazione è da intendersi concessa con il presente atto;
3) la casa coniugale di Piazza Taranto, in Noto (SR) n. 14/2, di proprietà della sig.ra e dei Pt_2 di lei fratelli nato a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_3 Persona_4
18.01.1993 resta assegnata alla moglie;
4) la figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà a Per_2 vivere con la madre mentre la figlia maggiorenne vivrà con il padre;
Per_1
5) il sig. si obbliga a corrispondere un assegno mensile di €.300,00 a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento della figlia minore;
nulla per la figlia maggiore ormai Per_2 Per_1 economicamente indipendente. Entrambi i coniugi contribuiranno, inoltre, in ragione di metà
pagina 2 di 4 ciascuno, a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia minore
, da individuarsi secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Siracusa, e ciò previa Per_2 comunicazione, verifica ed accordo con l'altro genitore;
6) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo liberi accordi con la Per_2 medesima compatibilmente con le esigenze scolastiche e personali della predetta;
7) i coniugi dichiarano di rinunciare, reciprocamente, a qualsiasi forma di mantenimento, ivi compreso l'assegno divorzile, essendo ciascuno di loro in grado di provvedere alle proprie esigenze
e bisogni;
8) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale con reciproca soddisfazione e dichiarano, pertanto, di nulla avere più a pretendere o ripetere l'uno dall'altro, per nessun titolo o causale, salvo, ovviamente, il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte in seno al presente ricorso;
9) le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale la figlia minore convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle Per_2 modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età della minore, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della figlia minore essendo, invece, economicamente indipendente. Per_2 Per_1
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio.
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_2 Pt_1
, a Noto, il giorno 27.12.1997 (Atto n. 145, Parte II, Seria A, Anno 1997), in conformità
[...] alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA
pagina 3 di 4 all'Ufficiale di stato civile del Comune di NOTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 6.11.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4