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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 07/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 628/2023
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN LC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 628/2023, promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimiliano Di Scipio, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria CP_1 C.F._2
Rosaria Guglielmi, elettivamente domiciliato come in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello vs. sentenza n. 524/22 del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
L'appellante: “1) nel merito, in via principale, a) accogliere il presente gravame e, per
l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 524/2022 nel giudizio recante R.G. n.
pagina 1 di 15 980/2021, pronunciata dal Giudice di Pace di Chieti il 3.10.2022 depositata il 21.11.2022 e non notificata, respingendo la domanda originariamente proposta, con conseguente integrale conferma del provvedimento monitorio e dichiarandone la sua esecutività; 1.1) in via subordinata, b) accertata e dichiarata l'esistenza di un residuo credito in favore dell'Avv. per l'attività professionale svolta in favore del Dott. condannare la Pt_1 CP_1 controparte al pagamento del saldo di € 465,00, maggiorato degli interessi legali dalla domanda proposta in prima istanza al saldo;
2) in ogni caso, condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come modificato con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio;
3) condannare, inoltre, la controparte ex art. 96 commi I e III c.p.c. al risarcimento del danno da lite temeraria, o al pagamento di una somma equitativamente determinata”.
L'appellato: “dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art.342 c.p.c.; - dichiarare inammissibile, per violazione dell'art. 345 c.p.c. la domanda nuova proposta per la prima volta in grado di appello, in via subordinata, relativa all'accertamento in via ordinaria del credito dell'appellante; dichiarare inammissibile, per violazione dell'art. 345 c.p.c., l'eccezione nuova, proposta per la prima volta in grado di appello di inammissibilità dell'opposizione per erroneità del rito nel merito: - rigettare
l'appello proposto con atto notificato il 20.04.2023 da Avv. avverso la Pt_1 Pt_1 sentenza n. 524/2022, emessa dal Giudice di Pace di Chieti, perché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
- condannare
l'appellante al pagamento delle spese e compensi di giudizio”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con ricorso monitorio del marzo 2021, l'Avv. chiese ed Parte_1 ottenne dal Giudice di Pace di Chieti l'emissione di un decreto ingiuntivo (n. 221/21) dell'importo di €. 465,00, oltre interessi e spese processuali, a carico di a CP_1 titolo di pagamento del residuo compenso spettantegli per il patrocinio prestato in favore dell'ingiunto (di professione medico presso l'ospedale di ZA) e di altri nove colleghi di quest'ultimo, in un giudizio dagli stessi instaurato innanzi al Giudice del Lavoro di L'Aquila pagina 2 di 15 Cont contro la locale per il pagamento di compensi accessori orari previsti per le zone disagiate, giudizio terminato nel 2018 con una sentenza dichiarativa della competenza del
Tribunale di ZA.
A sostegno della domanda, il ricorrente dedusse che il gli aveva corrisposto CP_1 soltanto la somma di €. 800,00, a fronte del maggior compenso spettantegli (pari ad €.
1.265,00, accessori compresi), calcolato secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14 e sulla base di quanto convenuto nel contratto di patrocinio stipulato per iscritto dall'esponente con i propri clienti, al quale il resistente aveva aderito per fatti concludenti.
2. Il propose (con atto di citazione del 28.5.21) opposizione al predetto decreto CP_1 ingiuntivo, del quale chiese la revoca, deducendo, in sintesi per quanto d'interesse:
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda monitoria, perché non corredata dalla parcella e dal parere di congruità del consiglio forense;
di non avere mai concluso con l'Avv. alcun contratto di patrocinio, il quale, infatti, recava la sottoscrizione soltanto Pt_1 degli altri medici patrocinati da detto professionista nel giudizio innanzi al Tribunale di
ZA; il difetto di prova della esistenza in capo alla controparte di un credito residuo, rispetto a quanto da lui già versatogli, anche in ragione dell'esito negativo di quel giudizio
(terminato con una declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice adito) e della mancanza di istruttoria.
3. Con comparsa di risposta depositata alla prima udienza del 21.2.22 (a cui il processo era stato rinviato dal Giudice di Pace, il quale aveva accolto la istanza dell'opponente di rimessione in termini per la notifica della vocatio in ius per la originaria udienza del 26.9.21), si costituì l'Avv. il quale, dedusse, in sintesi per quanto d'interesse: l'avvenuto Pt_1 passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, per nullità della originaria notifica della avversa opposizione, in quanto erroneamente tentata presso il suo studio legale, sito in San Demetrio dei Vestini, laddove essa avrebbe dovuto essere eseguita al suo indirizzo pec (non avendo l'esponente – quale professionista di altro distretto – eletto domicilio a Chieti); la piena efficacia del contratto di patrocinio anche verso il il quale gli aveva conferito la CP_1 procura ad litem, beneficiando delle prestazioni professionali dell'esponente e corrispondendogli, ancorchè solo in parte, il relativo corrispettivo;
l'infondatezza e temerarieta della avversa doglianza di eccessività del compenso, anche in ragione della provenienza del giudizio espletato dalla separazione da altra causa, nella quale era stata svolta pagina 3 di 15 attività istruttoria;
la sussistenza dei presupposti per la condanna della controparte per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.
4. Con sentenza n. 524/22, il Giudice di Pace di Chieti – in accoglimento dell'opposizione – revocò il decreto ingiuntivo (con compensazione delle spese di lite), rilevando che l'Avv. non avesse fornito “prova scritta del proprio credito, né dell'importo”, anche in Pt_1 ragione della mancata richiesta e produzione del parere di congruità, con conseguente mancanza di prova “dell'attività effettivamente svolta”.
5. L'Avv. – nel proporre appello avverso detta sentenza, di cui ha chiesto la Pt_1 integrale riforma – ha lamentato: il difetto assoluto di motivazione;
l'omessa motivazione in ordine alla propria eccezione di tardività della opposizione;
l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, che comprovavano – pur in difetto del parere di congruità del consiglio forense (non necessario, in ragione della esistenza di un contratto di patrocinio tra le parti) – la fondatezza della propria pretesa pecuniaria;
l'appellante ha altresì eccepito un ulteriore profilo di tardività della opposizione, rappresentato dall'essere la stessa stata presentata non con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c./14 D.lgs. n. 150/11 (come l'opponente avrebbe dovuto fare, attenendo la causa a crediti professionali forensi), bensì con citazione e con la causa iscritta a ruolo oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto.
6. Il nel costituirsi nel giudizio di II grado – ha eccepito, in via preliminare, la CP_1 inammissibilità del gravame, per difetto di specificità dei motivi dello stesso, oltre che la inammissibilità della nuova eccezione di tardività della opposizione;
nel merito, ha assunto la correttezza ed esaustività della motivazione della sentenza appellata e la infondatezza delle domande ed eccezioni formulate in prime cure dalla controparte.
7. Il processo giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L'appello deve ritenersi ammissibile, ma infondato, per le ragioni di seguito esposte.
9. Innanzitutto, deve essere rigettata la eccezione preliminare del di CP_1 inammissibilità dell'appello – ex art. 342 c.p.c. – per difetto di specificità dei motivi.
Infatti, l'atto di gravame contiene la denunzia di specifiche censure (articolate con argomentazioni giuridiche e fattuali) alla sentenza d I grado (omessa motivazione in ordine pagina 4 di 15 alla eccezione preliminare di tardività della opposizione a decreto ingiuntivo;
genericità ed inconcludenza della motivazione del rigetto della domanda pecuniaria dell'Avv. Pt_1 omessa valutazione delle prove versate a sostegno della congruità del compenso rivendicato in sede monitoria).
A fronte di tali doglianze e argomentazioni dell'appellante, l'appellato ha potuto articolare – nelle proprie difese di II grado – controdeduzioni in fatto ed in diritto a ciascuno degli assunti della controparte, così dimostrando di avere avuto piena contezza del thema decidendum del giudizio di gravame.
Ed è noto che, “essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte (come nella specie: ndr), anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023).
10. E' fondata la censura dell'appellante di omessa motivazione della sentenza di I grado in ordine alla eccezione preliminare, dallo stesso sollevata, di tardività della opposizione, per nullità della originaria notifica di quest'ultima.
Infatti, il Giudice di Pace non ha affrontato in alcun modo la questione – preliminare rispetto al merito – della fondatezza o meno di una tale eccezione.
11. Tuttavia, quest'ultima eccezione - che il Giudice di gravame deve pertanto scrutinare – non è meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito indicate.
11.1 Risulta dagli atti di I grado che: il ha proposto opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo (notificatogli il 28.4.21), con citazione del 28.5.21, iscritta al ruolo l'1.7.21 e con vocatio in ius per la prima udienza del 26.9.21; egli ha tentato una prima notifica della opposizione (con consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario in data 4.6.21), presso lo studio dell'Avv. sito in San Demetrio dei Vestini, Via Cardamone snc;
una tale notifica non è Pt_1 andata a buon fine, per “indirizzo insufficiente” (cfr. la relata di notifica del 14.6.21, restituita pagina 5 di 15 al mittente in data 25.6.21); con decreto del 2.7.21, il Giudice di Pace, in accoglimento della istanza dell'1.7.21 del di rimessione in termini per la notifica (istanza motivata CP_1 da quest'ultimo sulla base degli esiti della notifica summenzionata), ha “riservato” di decidere alla prima udienza, nella quale la ha accolta, rinviando alla nuova prima udienza del 21.2.22; il a quindi rinnovato la notifica della vocatio in ius, eseguendola in data 8.11.21 CP_1 all'indirizzo pec della parte opposta, la quale la ha regolarmente ricevuta e si è costituita alla udienza del 21.2.22.
11.2 L'Avv. a eccepito la “inammissibilità” della opposizione, “in quanto tardiva Pt_1
[…] per nullità della notifica”, inammissibilità che - a suo dire - precludeva la rimessione in termini;
egli ha assunto, al riguardo, che – non avendo eletto domicilio a Chieti ed essendo
“professionista fuori distretto” - la notifica avrebbe dovuto essere eseguita necessariamente via pec (cfr. la comparsa di risposta in I grado).
11.3 Si tratta di eccezione infondata.
Infatti, il vizio della notifica denunziato da parte opposta è vizio di nullità (come eccepito dalla stessa) e non vizio di inesistenza della notifica, posto che una notifica è stata tentata, al domicilio professionale del destinatario di essa, indicato nel ricorso monitorio (per il generale principio per cui “La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio deve considerarsi inesistente quando sia eseguita in luogo diverso da quello di residenza o di lavoro del destinatario a meno che non vi sia, nel caso concreto, una qualche relazione tra il destinatario e il luogo in cui la notifica è stata eseguita che consenta di riconoscere che una notifica, benchè viziata, vi sia comunque stata”, cfr. ex multis Cass. ez. 3, Sentenza n. 8608 del 12/04/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 22/04/2009; per l'ulteriore principio per cui “Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
26544 del 11/10/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva dichiarato nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. pagina 6 di 15 effettuata ad un indirizzo non più valido, che l'avvocato, destinatario della notifica, aveva abbandonato da anni).
Il principio è stato di recente affermato, anche in relazione alla notifica via pec degli atti giudiziari, dalla Suprema Corte, la quale ha statuito che “in materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo
PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal
ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14914 del 08/06/2018;
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14140 del 23/05/2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14140 del
23/05/2019).
E' noto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 162 c.p.c., “il Giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende”, sicchè
“deve essere disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale” (Cass. Sez. 5
- , Ordinanza n. 19218 del 17/07/2019)
Pertanto, deve concludersi sul punto osservando, da un lato, che il decreto ingiuntivo non è alcun modo passato in giudicato – posto che l'ingiunto propose tempestiva opposizione allo stesso, ancorchè con notifica di essa affetta da nullità - e – dall'altro, che del tutto legittimamente il Giudice, rilevata la nullità della originaria notifica della opposizione, rimise l'opponente in termini per rinnovare la notifica.
12. Nell'atto di appello, l'Avv. ha sollevato un ulteriore motivo di tardività della Pt_1 opposizione, assumendo che quest'ultima – in quanto relativa a decreto ingiuntivo emesso per pagamento di compensi professionali forensi – avrebbe dovuto essere proposta con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c./14 D.lgs. n. 150/11., da depositarsi tempestivamente in Cancelleria, entro
40 giorni dalla notifica (avvenuta il 28.4.21) del provvedimento monitorio;
ha aggiunto che, pagina 7 di 15 avendo la controparte proposto opposizione con atto di citazione, quest'ultima avrebbe dovuto depositarsi - con la iscrizione a ruolo - entro il medesimo termine, laddove, nella specie, tale iscrizione era avvenuta soltanto l'1.7.21, sicchè il Giudice di Pace avrebbe dovuto rilevarne d'ufficio la tardività.
12.1 Si tratta di eccezione ammissibile (a differenza di quanto eccepito dalla appellata), in quanto rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 345, comma II c.p.c. Infatti, “Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem", ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il "dies ad quem" non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario”(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 13594 del
21/05/2019; Cass. cfr. Cass. 24858/2011).
Nella specie, i summenzionati dies a quo e dies ad quem risultano dagli atti e sono stati sopra richiamati, sicchè l'eccezione in parola deve ritenersi rilevabile d'ufficio.
12.2 Tuttavia, la eccezione in parola è infondata, posto che, come statuito dalla Suprema
Corte, anche a Sezioni Unite, “Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo
"pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive pagina 8 di 15 l'atto di citazione” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 758 del 12/01/2022; Cass. ez. 2 - , Ordinanza
n. 8045 del 21/03/2023).
13. Passando, a questo punto, all'esame del merito del gravame, giova richiamare il generale principio per cui “il giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand'anche non presi in considerazione dal giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15300 del
12/07/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15300 del 12/07/2011; Cass. 16-4-2008 n. 9917; 12-9-
2003 n. 13430; Cass. 25-9-1998 n. 9592), “con conseguente impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
15480 del 14/09/2012; Cass. Sez. L, Sentenza n. 21909 del 25/09/2013).
14. Tanto premesso, deve rilevarsi – alla luce dell'esame del thema decidendum e delle risultanze processuali di I grado – la infondatezza della domanda pecuniaria dell'Avv.
Pt_1
15. Il fatto che detto professionista abbia svolto in favore e per conto del le CP_1 prestazioni forensi di cui al giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di L'Aquila è processualmente pacifico (cfr.: la procura alle liti rilasciata dal secondo al primo;
la sentenza emessa dal Tribunale da ultimo citato, all'esito del processo di cui fu parte anche il l'avvenuto pagamento, da parte di quest'ultimo al primo, della somma di €. CP_1
800,00, quale corrispettivo di dette prestazioni).
16. L'unica questione controversa è rappresentata dalla determinazione del quantum dei compensi spettanti al difensore, compensi che questi ha quantificato in €. 1250,00 complessivi e che il cliente ha ritenuto eccessivi, sostenendo la natura satisfattiva dell'importo di €. 800,00 corrispostogli ante causam.
17. Al riguardo, va precisato, in primo luogo, che – diversamente da quanto eccepito in I cure dal – la mancanza del parere di congruità del consiglio forense non osta alla CP_1 soluzione giudiziale della summenzionata questione.
pagina 9 di 15 È noto infatti che “In tema di onorari dovuti ad esercente la professione forense, la mancanza del parere dell'ordine professionale (non necessario, peraltro, quando il compenso sia predeterminato sulla base di una tariffa obbligatoria quale quella riguardante
i diritti di procuratore stabiliti "ex lege" in misura fissa) e della parcella contenente
l'esposizione delle spese e dei diritti, secondo quanto dispone l'art. 636 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, può essere eventualmente rilevante solo sotto il profilo del regolamento delle spese processuali, ma non impedisce al giudice dell'opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce di ogni elemento in atti” (Cass. Sez. 2
- , Ordinanza n. 17655 del 05/07/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1505 del 12/02/1998).
18. Deve essere rilevato, in secondo luogo, che il contratto di patrocinio alla stregua del quale l'Avv. ha dedotto di avere determinato il compenso spettantegli non può ritenersi Pt_1 opponibile al posto che: CP_1
-) tale contratto risulta ripassato e sottoscritto da nove medici con i quali il gì, CP_1
Cont con ricorso cumulativo, nei confronti della mentre il predetto non figura in alcun modo in detto contratto;
-) la deduzione dell'Avv. er cui il “aderiva per fatti concludenti” a Pt_1 CP_1 tale contratto (cfr. il ricorso monitorio e la comparsa di risposta in I cure) è deduzione assolutamente generica (prima ancora che assunto rimasto totalmente indimostrato), in quanto priva di qualsivoglia indicazione del luogo, del tempo e delle modalità con cui quello avrebbe manifestato la volontà (evidentemente verbale) di divenire parte di quel contratto;
né l'appellante ha spiegato le ragioni per le quali quel contratto sia stato firmato da nove dei ricorrenti e non anche dal decimo, ossia dal CP_1
19. Ma, in ogni caso, la applicabilità al del contratto in oggetto non avrebbe CP_1 alcun rilievo ai fini di causa, ossia ai fini della verifica della fondatezza o meno ed in che misura della pretesa monitoria del professionista.
Infatti, in detto contratto le parti si limitarono a pattuire – quanto al compensi – che esso sarebbe stato determinato sulla base delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014; di conseguenza, al termine del processo svoltosi innanzi al Tribunale di L'Aquila, l'avv. determinò il proprio compenso (cfr. la lettera dell'1.7.20, indirizzata ai suoi Pt_1 clienti) facendo espresso riferimento ai parametri di cui al D.M. da ultimo citato, in relazione alle cause di valore indeterminato. pagina 10 di 15 Ora, posto che i compensi forensi vanno liquidati (in difetto – come nella specie - di un previo accordo sul quantum) applicando i summenzionati parametri, è evidente che la questione della efficacia o meno anche verso il del contratto di patrocinio è eccentrica CP_1 rispetto all'esito della lite.
Né rileva il fatto (che dalla lettura degli atti sembra che l'Avv. ritenga rilevante, ai Pt_1 fini di una “non contestabilità” dei compensi da lui pretesi) che nel citato contratto le parti dichiararono che “il compenso pattuito è ritenuto congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato” : infatti, come visto, nel contratto non vi era alcuna predeterminazione della misura del compenso a cui le parti potessero attribuire tali caratteristiche, sicchè una tale dichiarazione non ha alcun valore negoziale, se non limitatamente all'unico parametro liquidatorio (l'applicazione delle Tabelle forensi di cui al DM n. 55/14) convenuto tra le parti.
20. L'art. 4 (“Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale”) del
D.M. n. 55/14 – nella versione vigente all'epoca della richiesta di liquidazione (luglio 2020) – prevede: “
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà
e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento).
2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.
Il successivo art. 5 (“Determinazione del valore della controversia”) stabilisce: “Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta pagina 11 di 15 manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti” (comma II). “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00” (comma VI).
21. Venendo all'esame sia della tipologia e della natura delle attività svolte dall'Avv. nel giudizio innanzi al Tribunale di L'Aquila, sia delle caratteristiche e degli esiti Pt_1 di quest'ultimo (circostanze, tutte, rilevanti – secondo il citato D.M. - ai fini della determinazione dei compensi forensi), gli unici atti prodotti sono: le note autorizzate dell'Avv.
nell'interesse dei propri clienti e in relazione alla causa originaria (RG n. 116/18) Pt_1 del 27.10.18, in vista della udienza del 7.11.18; il verbale della predetta udienza, nella quale il
Giudice, da un lato, separò la predetta causa per alcuni dei medici ricorrenti (quelli operanti presso l'Ospedale di L'Aquila) rispetto a cui si ritenne territorialmente competente e, nella stessa udienza, pronunciò sentenza n. 318/18 di rigetto del ricorso e, dall'altro e con riferimento alla posizione degli altri medici (tra cui il operanti nell'ospedale di CP_1
ZA, pronunziò – nella causa così separata (RG n. 1129/18) - sentenza di incompetenza territoriale, con compensazione delle spese di lite.
Inoltre, dalle ulteriori risultanze emerge che: l'Avv. e i suoi assistiti decisero Pt_1
(circostanza pacifica) di non riassumere il processo presso il Tribunale di ZA (visto l'esito negativo del ricorso degli altri medici patrocinati dal predetto professionista innanzi al
Tribunale di L'Aquila); la causa intentata dal e dagli altri nove medici presso CP_1 detto Tribunale aveva un valore indeterminato (come indicato dall'Avv. nella Pt_1 lettera raccomandata dell'1.7.20, inviata ai propri assistiti, in cui lo stesso conteggiò le proprie spettanze); nel giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di L'Aquila declinatoria della propria incompetenza territoriale, non venne svolta attività istruttoria (cfr. una tale attestazione contenuta nella citata sentenza;
cfr. il difetto di prova del fatto, dedotto dall'appellante, per cui la istruttoria venne fatta nell'originario giudizio 116/28, dal quale pagina 12 di 15 venne successivamente “stralciata” la posizione dei ricorrenti medici dell'Ospedale di
ZA).
22. Alla luce della considerazione comparata delle superiori risultanze, deve allora ritenersi che:
a) devono essere applicati i compensi delle cause di valore indeterminabile, in quanto: è pacifico tra le parti il valore indeterminato della causa;
il professionista ha dedotto, a base del calcolo delle proprie spettanze, la indeterminabilità del valore della causa (cfr. la lettera dell'1.7.20);
b) di conseguenza, vanno applicati i parametri liquidatori (vigenti al 2018 e, dunque, prima delle modifiche di cui al D.M. n. 147/2022) delle cause di valore compreso tra €. 26.000,00 ed €. 52.000,00, in quanto: si tratta dello scaglione mediano tra quelli – fino ad €.
26.000,00 e fino ad €. 260.000,00 – applicabili alle cause di valore indeterminato;
l'Avv. non ha mai dedotto, né dimostrato le ragioni della eventuale applicazione dello Pt_1 scaglione da ultimo citato, né dalla scarna documentazione processuale prodotta sono emersi elementi dai quali poter inferire la particolare complessità della causa;
c) vanno riconosciuti i compensi nella misura minima (fase di studio = €. 810,00; fase introduttiva = €. 574,00; fase di trattazione e di istruzione = €. 1204,00; fase decisionale =
€. 1384,00; totale = 3.972,00 oltre accessori), in quanto: l'Avv. non ha prodotto Pt_1 alcun atto processuale delle prime tre fasi, sicchè non può pretendere un compenso superiore al minimo, per attività sì espletate (salvo che per l'istruttoria di cui non si è data prova: vd. sopra), ma del cui concreto contenuto egli non ha dato dimostrazione;
egli ha adito un Giudice (il Tribunale di L'Aquila) risultato territorialmente incompetente a decidere;
egli ha instaurato una causa rivelatasi infondata nel merito e, in quanto tale, rigettata dal Tribunale di L'Aquila per gli altri assistiti;
egli – nel decidere di non riassumere la causa (per il e per altri) innanzi al Tribunale di ZA - ha dichiarato di CP_1 averlo deciso sulla base dell'avvenuto rigetto delle stesse domande – da parte del Tribunale aquilano - per gli altri medici, evidentemente condividendo (a posteriori) la correttezza di quel rigetto;
d) i compensi predetti vanno aumentati del 20%, come richiesto dal ricorrente in sede monitoria, per la difesa di più parti.
pagina 13 di 15 Pertanto, il compenso complessivo spettante al professionista verso i propri dieci assistiti può quantificarsi in €. 5.700,05 (€. 3972,00 + €. 794,4 [aumento del 20%] + €. 714,96 [15% per spese forfettarie] + €. 219,25 (Cap 4%).
23. Considerato che il aveva corrisposto ante causam all'Avv. una CP_1 Pt_1 somma (€. 800,00) superiore alla quota di compenso di €. 570,05 (1/10) sullo stesso gravante, detta somma è risultata certamente satisfattiva di quanto spettante a quest'ultimo
(si consideri, ad abundantiam, che l'importo di €. 800,00 corrisposto equivale sostanzialmente a quello – pari ad €. 805,5 - dei compensi - accessori compresi – calcolati come media tra i minimi ed i medi dello scaglione fino ad €. 52.000,00, compensi).
24. Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
25. La disciplina delle spese del presente grado di giudizio segue – ex lege – la soccombenza dell'appellante, previa compensazione di 1/3, in ragione della soccombenza dell'appellato sulle eccezioni di improcedibilità del gravame e di inammissibilità della eccezione di controparte (sollevata nel presente giudizio) relativa alle conseguenze della mancata proposizione della opposizione a decreto ingiuntivo con ricorso ex art. 14 D.lgs. n. 150/11.
26. L'appellante deve essere altresì condannato al versamento, ex art. art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo, essendo stata respinta integralmente l'impugnazione dallo stesso proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado iscritta al R.G. N. 628/23, avverso la sentenza n. 524/22 del Giudice di Pace di Chieti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello.
pagina 14 di 15 CONDANNA
l'appellante al rimborso delle spese processuali del presente giudizio sostenute dall'appellato, che – previa compensazione di 1/3 – liquida nel residuo e quindi in €. 420,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese, oltre altri accessori di legge.
CONDANNA parte appellante al versamento, ex art. art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 5 aprile 2025
Il Giudice
Dott. AN LC
pagina 15 di 15
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN LC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 628/2023, promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimiliano Di Scipio, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria CP_1 C.F._2
Rosaria Guglielmi, elettivamente domiciliato come in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello vs. sentenza n. 524/22 del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
L'appellante: “1) nel merito, in via principale, a) accogliere il presente gravame e, per
l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 524/2022 nel giudizio recante R.G. n.
pagina 1 di 15 980/2021, pronunciata dal Giudice di Pace di Chieti il 3.10.2022 depositata il 21.11.2022 e non notificata, respingendo la domanda originariamente proposta, con conseguente integrale conferma del provvedimento monitorio e dichiarandone la sua esecutività; 1.1) in via subordinata, b) accertata e dichiarata l'esistenza di un residuo credito in favore dell'Avv. per l'attività professionale svolta in favore del Dott. condannare la Pt_1 CP_1 controparte al pagamento del saldo di € 465,00, maggiorato degli interessi legali dalla domanda proposta in prima istanza al saldo;
2) in ogni caso, condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come modificato con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio;
3) condannare, inoltre, la controparte ex art. 96 commi I e III c.p.c. al risarcimento del danno da lite temeraria, o al pagamento di una somma equitativamente determinata”.
L'appellato: “dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art.342 c.p.c.; - dichiarare inammissibile, per violazione dell'art. 345 c.p.c. la domanda nuova proposta per la prima volta in grado di appello, in via subordinata, relativa all'accertamento in via ordinaria del credito dell'appellante; dichiarare inammissibile, per violazione dell'art. 345 c.p.c., l'eccezione nuova, proposta per la prima volta in grado di appello di inammissibilità dell'opposizione per erroneità del rito nel merito: - rigettare
l'appello proposto con atto notificato il 20.04.2023 da Avv. avverso la Pt_1 Pt_1 sentenza n. 524/2022, emessa dal Giudice di Pace di Chieti, perché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
- condannare
l'appellante al pagamento delle spese e compensi di giudizio”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con ricorso monitorio del marzo 2021, l'Avv. chiese ed Parte_1 ottenne dal Giudice di Pace di Chieti l'emissione di un decreto ingiuntivo (n. 221/21) dell'importo di €. 465,00, oltre interessi e spese processuali, a carico di a CP_1 titolo di pagamento del residuo compenso spettantegli per il patrocinio prestato in favore dell'ingiunto (di professione medico presso l'ospedale di ZA) e di altri nove colleghi di quest'ultimo, in un giudizio dagli stessi instaurato innanzi al Giudice del Lavoro di L'Aquila pagina 2 di 15 Cont contro la locale per il pagamento di compensi accessori orari previsti per le zone disagiate, giudizio terminato nel 2018 con una sentenza dichiarativa della competenza del
Tribunale di ZA.
A sostegno della domanda, il ricorrente dedusse che il gli aveva corrisposto CP_1 soltanto la somma di €. 800,00, a fronte del maggior compenso spettantegli (pari ad €.
1.265,00, accessori compresi), calcolato secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14 e sulla base di quanto convenuto nel contratto di patrocinio stipulato per iscritto dall'esponente con i propri clienti, al quale il resistente aveva aderito per fatti concludenti.
2. Il propose (con atto di citazione del 28.5.21) opposizione al predetto decreto CP_1 ingiuntivo, del quale chiese la revoca, deducendo, in sintesi per quanto d'interesse:
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda monitoria, perché non corredata dalla parcella e dal parere di congruità del consiglio forense;
di non avere mai concluso con l'Avv. alcun contratto di patrocinio, il quale, infatti, recava la sottoscrizione soltanto Pt_1 degli altri medici patrocinati da detto professionista nel giudizio innanzi al Tribunale di
ZA; il difetto di prova della esistenza in capo alla controparte di un credito residuo, rispetto a quanto da lui già versatogli, anche in ragione dell'esito negativo di quel giudizio
(terminato con una declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice adito) e della mancanza di istruttoria.
3. Con comparsa di risposta depositata alla prima udienza del 21.2.22 (a cui il processo era stato rinviato dal Giudice di Pace, il quale aveva accolto la istanza dell'opponente di rimessione in termini per la notifica della vocatio in ius per la originaria udienza del 26.9.21), si costituì l'Avv. il quale, dedusse, in sintesi per quanto d'interesse: l'avvenuto Pt_1 passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, per nullità della originaria notifica della avversa opposizione, in quanto erroneamente tentata presso il suo studio legale, sito in San Demetrio dei Vestini, laddove essa avrebbe dovuto essere eseguita al suo indirizzo pec (non avendo l'esponente – quale professionista di altro distretto – eletto domicilio a Chieti); la piena efficacia del contratto di patrocinio anche verso il il quale gli aveva conferito la CP_1 procura ad litem, beneficiando delle prestazioni professionali dell'esponente e corrispondendogli, ancorchè solo in parte, il relativo corrispettivo;
l'infondatezza e temerarieta della avversa doglianza di eccessività del compenso, anche in ragione della provenienza del giudizio espletato dalla separazione da altra causa, nella quale era stata svolta pagina 3 di 15 attività istruttoria;
la sussistenza dei presupposti per la condanna della controparte per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.
4. Con sentenza n. 524/22, il Giudice di Pace di Chieti – in accoglimento dell'opposizione – revocò il decreto ingiuntivo (con compensazione delle spese di lite), rilevando che l'Avv. non avesse fornito “prova scritta del proprio credito, né dell'importo”, anche in Pt_1 ragione della mancata richiesta e produzione del parere di congruità, con conseguente mancanza di prova “dell'attività effettivamente svolta”.
5. L'Avv. – nel proporre appello avverso detta sentenza, di cui ha chiesto la Pt_1 integrale riforma – ha lamentato: il difetto assoluto di motivazione;
l'omessa motivazione in ordine alla propria eccezione di tardività della opposizione;
l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, che comprovavano – pur in difetto del parere di congruità del consiglio forense (non necessario, in ragione della esistenza di un contratto di patrocinio tra le parti) – la fondatezza della propria pretesa pecuniaria;
l'appellante ha altresì eccepito un ulteriore profilo di tardività della opposizione, rappresentato dall'essere la stessa stata presentata non con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c./14 D.lgs. n. 150/11 (come l'opponente avrebbe dovuto fare, attenendo la causa a crediti professionali forensi), bensì con citazione e con la causa iscritta a ruolo oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto.
6. Il nel costituirsi nel giudizio di II grado – ha eccepito, in via preliminare, la CP_1 inammissibilità del gravame, per difetto di specificità dei motivi dello stesso, oltre che la inammissibilità della nuova eccezione di tardività della opposizione;
nel merito, ha assunto la correttezza ed esaustività della motivazione della sentenza appellata e la infondatezza delle domande ed eccezioni formulate in prime cure dalla controparte.
7. Il processo giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L'appello deve ritenersi ammissibile, ma infondato, per le ragioni di seguito esposte.
9. Innanzitutto, deve essere rigettata la eccezione preliminare del di CP_1 inammissibilità dell'appello – ex art. 342 c.p.c. – per difetto di specificità dei motivi.
Infatti, l'atto di gravame contiene la denunzia di specifiche censure (articolate con argomentazioni giuridiche e fattuali) alla sentenza d I grado (omessa motivazione in ordine pagina 4 di 15 alla eccezione preliminare di tardività della opposizione a decreto ingiuntivo;
genericità ed inconcludenza della motivazione del rigetto della domanda pecuniaria dell'Avv. Pt_1 omessa valutazione delle prove versate a sostegno della congruità del compenso rivendicato in sede monitoria).
A fronte di tali doglianze e argomentazioni dell'appellante, l'appellato ha potuto articolare – nelle proprie difese di II grado – controdeduzioni in fatto ed in diritto a ciascuno degli assunti della controparte, così dimostrando di avere avuto piena contezza del thema decidendum del giudizio di gravame.
Ed è noto che, “essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte (come nella specie: ndr), anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023).
10. E' fondata la censura dell'appellante di omessa motivazione della sentenza di I grado in ordine alla eccezione preliminare, dallo stesso sollevata, di tardività della opposizione, per nullità della originaria notifica di quest'ultima.
Infatti, il Giudice di Pace non ha affrontato in alcun modo la questione – preliminare rispetto al merito – della fondatezza o meno di una tale eccezione.
11. Tuttavia, quest'ultima eccezione - che il Giudice di gravame deve pertanto scrutinare – non è meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito indicate.
11.1 Risulta dagli atti di I grado che: il ha proposto opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo (notificatogli il 28.4.21), con citazione del 28.5.21, iscritta al ruolo l'1.7.21 e con vocatio in ius per la prima udienza del 26.9.21; egli ha tentato una prima notifica della opposizione (con consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario in data 4.6.21), presso lo studio dell'Avv. sito in San Demetrio dei Vestini, Via Cardamone snc;
una tale notifica non è Pt_1 andata a buon fine, per “indirizzo insufficiente” (cfr. la relata di notifica del 14.6.21, restituita pagina 5 di 15 al mittente in data 25.6.21); con decreto del 2.7.21, il Giudice di Pace, in accoglimento della istanza dell'1.7.21 del di rimessione in termini per la notifica (istanza motivata CP_1 da quest'ultimo sulla base degli esiti della notifica summenzionata), ha “riservato” di decidere alla prima udienza, nella quale la ha accolta, rinviando alla nuova prima udienza del 21.2.22; il a quindi rinnovato la notifica della vocatio in ius, eseguendola in data 8.11.21 CP_1 all'indirizzo pec della parte opposta, la quale la ha regolarmente ricevuta e si è costituita alla udienza del 21.2.22.
11.2 L'Avv. a eccepito la “inammissibilità” della opposizione, “in quanto tardiva Pt_1
[…] per nullità della notifica”, inammissibilità che - a suo dire - precludeva la rimessione in termini;
egli ha assunto, al riguardo, che – non avendo eletto domicilio a Chieti ed essendo
“professionista fuori distretto” - la notifica avrebbe dovuto essere eseguita necessariamente via pec (cfr. la comparsa di risposta in I grado).
11.3 Si tratta di eccezione infondata.
Infatti, il vizio della notifica denunziato da parte opposta è vizio di nullità (come eccepito dalla stessa) e non vizio di inesistenza della notifica, posto che una notifica è stata tentata, al domicilio professionale del destinatario di essa, indicato nel ricorso monitorio (per il generale principio per cui “La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio deve considerarsi inesistente quando sia eseguita in luogo diverso da quello di residenza o di lavoro del destinatario a meno che non vi sia, nel caso concreto, una qualche relazione tra il destinatario e il luogo in cui la notifica è stata eseguita che consenta di riconoscere che una notifica, benchè viziata, vi sia comunque stata”, cfr. ex multis Cass. ez. 3, Sentenza n. 8608 del 12/04/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 22/04/2009; per l'ulteriore principio per cui “Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
26544 del 11/10/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva dichiarato nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. pagina 6 di 15 effettuata ad un indirizzo non più valido, che l'avvocato, destinatario della notifica, aveva abbandonato da anni).
Il principio è stato di recente affermato, anche in relazione alla notifica via pec degli atti giudiziari, dalla Suprema Corte, la quale ha statuito che “in materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo
PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal
ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14914 del 08/06/2018;
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14140 del 23/05/2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14140 del
23/05/2019).
E' noto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 162 c.p.c., “il Giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende”, sicchè
“deve essere disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale” (Cass. Sez. 5
- , Ordinanza n. 19218 del 17/07/2019)
Pertanto, deve concludersi sul punto osservando, da un lato, che il decreto ingiuntivo non è alcun modo passato in giudicato – posto che l'ingiunto propose tempestiva opposizione allo stesso, ancorchè con notifica di essa affetta da nullità - e – dall'altro, che del tutto legittimamente il Giudice, rilevata la nullità della originaria notifica della opposizione, rimise l'opponente in termini per rinnovare la notifica.
12. Nell'atto di appello, l'Avv. ha sollevato un ulteriore motivo di tardività della Pt_1 opposizione, assumendo che quest'ultima – in quanto relativa a decreto ingiuntivo emesso per pagamento di compensi professionali forensi – avrebbe dovuto essere proposta con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c./14 D.lgs. n. 150/11., da depositarsi tempestivamente in Cancelleria, entro
40 giorni dalla notifica (avvenuta il 28.4.21) del provvedimento monitorio;
ha aggiunto che, pagina 7 di 15 avendo la controparte proposto opposizione con atto di citazione, quest'ultima avrebbe dovuto depositarsi - con la iscrizione a ruolo - entro il medesimo termine, laddove, nella specie, tale iscrizione era avvenuta soltanto l'1.7.21, sicchè il Giudice di Pace avrebbe dovuto rilevarne d'ufficio la tardività.
12.1 Si tratta di eccezione ammissibile (a differenza di quanto eccepito dalla appellata), in quanto rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 345, comma II c.p.c. Infatti, “Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem", ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il "dies ad quem" non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario”(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 13594 del
21/05/2019; Cass. cfr. Cass. 24858/2011).
Nella specie, i summenzionati dies a quo e dies ad quem risultano dagli atti e sono stati sopra richiamati, sicchè l'eccezione in parola deve ritenersi rilevabile d'ufficio.
12.2 Tuttavia, la eccezione in parola è infondata, posto che, come statuito dalla Suprema
Corte, anche a Sezioni Unite, “Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo
"pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive pagina 8 di 15 l'atto di citazione” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 758 del 12/01/2022; Cass. ez. 2 - , Ordinanza
n. 8045 del 21/03/2023).
13. Passando, a questo punto, all'esame del merito del gravame, giova richiamare il generale principio per cui “il giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand'anche non presi in considerazione dal giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15300 del
12/07/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15300 del 12/07/2011; Cass. 16-4-2008 n. 9917; 12-9-
2003 n. 13430; Cass. 25-9-1998 n. 9592), “con conseguente impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
15480 del 14/09/2012; Cass. Sez. L, Sentenza n. 21909 del 25/09/2013).
14. Tanto premesso, deve rilevarsi – alla luce dell'esame del thema decidendum e delle risultanze processuali di I grado – la infondatezza della domanda pecuniaria dell'Avv.
Pt_1
15. Il fatto che detto professionista abbia svolto in favore e per conto del le CP_1 prestazioni forensi di cui al giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di L'Aquila è processualmente pacifico (cfr.: la procura alle liti rilasciata dal secondo al primo;
la sentenza emessa dal Tribunale da ultimo citato, all'esito del processo di cui fu parte anche il l'avvenuto pagamento, da parte di quest'ultimo al primo, della somma di €. CP_1
800,00, quale corrispettivo di dette prestazioni).
16. L'unica questione controversa è rappresentata dalla determinazione del quantum dei compensi spettanti al difensore, compensi che questi ha quantificato in €. 1250,00 complessivi e che il cliente ha ritenuto eccessivi, sostenendo la natura satisfattiva dell'importo di €. 800,00 corrispostogli ante causam.
17. Al riguardo, va precisato, in primo luogo, che – diversamente da quanto eccepito in I cure dal – la mancanza del parere di congruità del consiglio forense non osta alla CP_1 soluzione giudiziale della summenzionata questione.
pagina 9 di 15 È noto infatti che “In tema di onorari dovuti ad esercente la professione forense, la mancanza del parere dell'ordine professionale (non necessario, peraltro, quando il compenso sia predeterminato sulla base di una tariffa obbligatoria quale quella riguardante
i diritti di procuratore stabiliti "ex lege" in misura fissa) e della parcella contenente
l'esposizione delle spese e dei diritti, secondo quanto dispone l'art. 636 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, può essere eventualmente rilevante solo sotto il profilo del regolamento delle spese processuali, ma non impedisce al giudice dell'opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce di ogni elemento in atti” (Cass. Sez. 2
- , Ordinanza n. 17655 del 05/07/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1505 del 12/02/1998).
18. Deve essere rilevato, in secondo luogo, che il contratto di patrocinio alla stregua del quale l'Avv. ha dedotto di avere determinato il compenso spettantegli non può ritenersi Pt_1 opponibile al posto che: CP_1
-) tale contratto risulta ripassato e sottoscritto da nove medici con i quali il gì, CP_1
Cont con ricorso cumulativo, nei confronti della mentre il predetto non figura in alcun modo in detto contratto;
-) la deduzione dell'Avv. er cui il “aderiva per fatti concludenti” a Pt_1 CP_1 tale contratto (cfr. il ricorso monitorio e la comparsa di risposta in I cure) è deduzione assolutamente generica (prima ancora che assunto rimasto totalmente indimostrato), in quanto priva di qualsivoglia indicazione del luogo, del tempo e delle modalità con cui quello avrebbe manifestato la volontà (evidentemente verbale) di divenire parte di quel contratto;
né l'appellante ha spiegato le ragioni per le quali quel contratto sia stato firmato da nove dei ricorrenti e non anche dal decimo, ossia dal CP_1
19. Ma, in ogni caso, la applicabilità al del contratto in oggetto non avrebbe CP_1 alcun rilievo ai fini di causa, ossia ai fini della verifica della fondatezza o meno ed in che misura della pretesa monitoria del professionista.
Infatti, in detto contratto le parti si limitarono a pattuire – quanto al compensi – che esso sarebbe stato determinato sulla base delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014; di conseguenza, al termine del processo svoltosi innanzi al Tribunale di L'Aquila, l'avv. determinò il proprio compenso (cfr. la lettera dell'1.7.20, indirizzata ai suoi Pt_1 clienti) facendo espresso riferimento ai parametri di cui al D.M. da ultimo citato, in relazione alle cause di valore indeterminato. pagina 10 di 15 Ora, posto che i compensi forensi vanno liquidati (in difetto – come nella specie - di un previo accordo sul quantum) applicando i summenzionati parametri, è evidente che la questione della efficacia o meno anche verso il del contratto di patrocinio è eccentrica CP_1 rispetto all'esito della lite.
Né rileva il fatto (che dalla lettura degli atti sembra che l'Avv. ritenga rilevante, ai Pt_1 fini di una “non contestabilità” dei compensi da lui pretesi) che nel citato contratto le parti dichiararono che “il compenso pattuito è ritenuto congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato” : infatti, come visto, nel contratto non vi era alcuna predeterminazione della misura del compenso a cui le parti potessero attribuire tali caratteristiche, sicchè una tale dichiarazione non ha alcun valore negoziale, se non limitatamente all'unico parametro liquidatorio (l'applicazione delle Tabelle forensi di cui al DM n. 55/14) convenuto tra le parti.
20. L'art. 4 (“Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale”) del
D.M. n. 55/14 – nella versione vigente all'epoca della richiesta di liquidazione (luglio 2020) – prevede: “
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà
e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento).
2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.
Il successivo art. 5 (“Determinazione del valore della controversia”) stabilisce: “Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta pagina 11 di 15 manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti” (comma II). “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00” (comma VI).
21. Venendo all'esame sia della tipologia e della natura delle attività svolte dall'Avv. nel giudizio innanzi al Tribunale di L'Aquila, sia delle caratteristiche e degli esiti Pt_1 di quest'ultimo (circostanze, tutte, rilevanti – secondo il citato D.M. - ai fini della determinazione dei compensi forensi), gli unici atti prodotti sono: le note autorizzate dell'Avv.
nell'interesse dei propri clienti e in relazione alla causa originaria (RG n. 116/18) Pt_1 del 27.10.18, in vista della udienza del 7.11.18; il verbale della predetta udienza, nella quale il
Giudice, da un lato, separò la predetta causa per alcuni dei medici ricorrenti (quelli operanti presso l'Ospedale di L'Aquila) rispetto a cui si ritenne territorialmente competente e, nella stessa udienza, pronunciò sentenza n. 318/18 di rigetto del ricorso e, dall'altro e con riferimento alla posizione degli altri medici (tra cui il operanti nell'ospedale di CP_1
ZA, pronunziò – nella causa così separata (RG n. 1129/18) - sentenza di incompetenza territoriale, con compensazione delle spese di lite.
Inoltre, dalle ulteriori risultanze emerge che: l'Avv. e i suoi assistiti decisero Pt_1
(circostanza pacifica) di non riassumere il processo presso il Tribunale di ZA (visto l'esito negativo del ricorso degli altri medici patrocinati dal predetto professionista innanzi al
Tribunale di L'Aquila); la causa intentata dal e dagli altri nove medici presso CP_1 detto Tribunale aveva un valore indeterminato (come indicato dall'Avv. nella Pt_1 lettera raccomandata dell'1.7.20, inviata ai propri assistiti, in cui lo stesso conteggiò le proprie spettanze); nel giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di L'Aquila declinatoria della propria incompetenza territoriale, non venne svolta attività istruttoria (cfr. una tale attestazione contenuta nella citata sentenza;
cfr. il difetto di prova del fatto, dedotto dall'appellante, per cui la istruttoria venne fatta nell'originario giudizio 116/28, dal quale pagina 12 di 15 venne successivamente “stralciata” la posizione dei ricorrenti medici dell'Ospedale di
ZA).
22. Alla luce della considerazione comparata delle superiori risultanze, deve allora ritenersi che:
a) devono essere applicati i compensi delle cause di valore indeterminabile, in quanto: è pacifico tra le parti il valore indeterminato della causa;
il professionista ha dedotto, a base del calcolo delle proprie spettanze, la indeterminabilità del valore della causa (cfr. la lettera dell'1.7.20);
b) di conseguenza, vanno applicati i parametri liquidatori (vigenti al 2018 e, dunque, prima delle modifiche di cui al D.M. n. 147/2022) delle cause di valore compreso tra €. 26.000,00 ed €. 52.000,00, in quanto: si tratta dello scaglione mediano tra quelli – fino ad €.
26.000,00 e fino ad €. 260.000,00 – applicabili alle cause di valore indeterminato;
l'Avv. non ha mai dedotto, né dimostrato le ragioni della eventuale applicazione dello Pt_1 scaglione da ultimo citato, né dalla scarna documentazione processuale prodotta sono emersi elementi dai quali poter inferire la particolare complessità della causa;
c) vanno riconosciuti i compensi nella misura minima (fase di studio = €. 810,00; fase introduttiva = €. 574,00; fase di trattazione e di istruzione = €. 1204,00; fase decisionale =
€. 1384,00; totale = 3.972,00 oltre accessori), in quanto: l'Avv. non ha prodotto Pt_1 alcun atto processuale delle prime tre fasi, sicchè non può pretendere un compenso superiore al minimo, per attività sì espletate (salvo che per l'istruttoria di cui non si è data prova: vd. sopra), ma del cui concreto contenuto egli non ha dato dimostrazione;
egli ha adito un Giudice (il Tribunale di L'Aquila) risultato territorialmente incompetente a decidere;
egli ha instaurato una causa rivelatasi infondata nel merito e, in quanto tale, rigettata dal Tribunale di L'Aquila per gli altri assistiti;
egli – nel decidere di non riassumere la causa (per il e per altri) innanzi al Tribunale di ZA - ha dichiarato di CP_1 averlo deciso sulla base dell'avvenuto rigetto delle stesse domande – da parte del Tribunale aquilano - per gli altri medici, evidentemente condividendo (a posteriori) la correttezza di quel rigetto;
d) i compensi predetti vanno aumentati del 20%, come richiesto dal ricorrente in sede monitoria, per la difesa di più parti.
pagina 13 di 15 Pertanto, il compenso complessivo spettante al professionista verso i propri dieci assistiti può quantificarsi in €. 5.700,05 (€. 3972,00 + €. 794,4 [aumento del 20%] + €. 714,96 [15% per spese forfettarie] + €. 219,25 (Cap 4%).
23. Considerato che il aveva corrisposto ante causam all'Avv. una CP_1 Pt_1 somma (€. 800,00) superiore alla quota di compenso di €. 570,05 (1/10) sullo stesso gravante, detta somma è risultata certamente satisfattiva di quanto spettante a quest'ultimo
(si consideri, ad abundantiam, che l'importo di €. 800,00 corrisposto equivale sostanzialmente a quello – pari ad €. 805,5 - dei compensi - accessori compresi – calcolati come media tra i minimi ed i medi dello scaglione fino ad €. 52.000,00, compensi).
24. Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
25. La disciplina delle spese del presente grado di giudizio segue – ex lege – la soccombenza dell'appellante, previa compensazione di 1/3, in ragione della soccombenza dell'appellato sulle eccezioni di improcedibilità del gravame e di inammissibilità della eccezione di controparte (sollevata nel presente giudizio) relativa alle conseguenze della mancata proposizione della opposizione a decreto ingiuntivo con ricorso ex art. 14 D.lgs. n. 150/11.
26. L'appellante deve essere altresì condannato al versamento, ex art. art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo, essendo stata respinta integralmente l'impugnazione dallo stesso proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado iscritta al R.G. N. 628/23, avverso la sentenza n. 524/22 del Giudice di Pace di Chieti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello.
pagina 14 di 15 CONDANNA
l'appellante al rimborso delle spese processuali del presente giudizio sostenute dall'appellato, che – previa compensazione di 1/3 – liquida nel residuo e quindi in €. 420,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese, oltre altri accessori di legge.
CONDANNA parte appellante al versamento, ex art. art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 5 aprile 2025
Il Giudice
Dott. AN LC
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