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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/06/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27/2025 R.G. promossa da
(p.iva: , in persona del legale rappr. Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Seba Virga;
appellante contro
( ), ( Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 [...]
), ( ), C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3 [...]
( ), ( CP_4 CodiceFiscale_4 Controparte_5 C.F._5
), ( ),
[...] Controparte_6 CodiceFiscale_6 Controparte_7
( ); CodiceFiscale_7
appellati contumaci
All'udienza collegiale del 6.6.2025 la causa è stata posta in decisione senza termini.
_____ In fatto e diritto
Con atto di citazione notificato il 31.12.2024 la Il ha Pt_1 Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Caltagirone n.814/2024, pubblicata il
18.12.2024, per i motivi ivi specificati.
Sono rimasti contumaci gli appellati, pur ritualmente citati.
All'udienza di prima comparizione del 30.5.2025 nessuna delle parti è comparsa, sicchè questa Corte ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., all'udienza del
6.5.2025, con ordinanza comunicata il 30.5.2025.
All'udienza del 6.6.2025 nessuno è comparso e il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ciò premesso, ricorrono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 348 comma secondo c.p.c. con la conseguenza che il giudizio va dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese delle parti appellate, non costituite.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara l'improcedibilità dell'appello; nulla per le spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27/2025 R.G. promossa da
(p.iva: , in persona del legale rappr. Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Seba Virga;
appellante contro
( ), ( Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 [...]
), ( ), C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3 [...]
( ), ( CP_4 CodiceFiscale_4 Controparte_5 C.F._5
), ( ),
[...] Controparte_6 CodiceFiscale_6 Controparte_7
( ); CodiceFiscale_7
appellati contumaci
All'udienza collegiale del 6.6.2025 la causa è stata posta in decisione senza termini.
_____ In fatto e diritto
Con atto di citazione notificato il 31.12.2024 la Il ha Pt_1 Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Caltagirone n.814/2024, pubblicata il
18.12.2024, per i motivi ivi specificati.
Sono rimasti contumaci gli appellati, pur ritualmente citati.
All'udienza di prima comparizione del 30.5.2025 nessuna delle parti è comparsa, sicchè questa Corte ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., all'udienza del
6.5.2025, con ordinanza comunicata il 30.5.2025.
All'udienza del 6.6.2025 nessuno è comparso e il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ciò premesso, ricorrono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 348 comma secondo c.p.c. con la conseguenza che il giudizio va dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese delle parti appellate, non costituite.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara l'improcedibilità dell'appello; nulla per le spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo