Sentenza 12 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/08/2004, n. 15694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15694 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VINCENZO PAPADIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 27 marzo 2002 REP N. 59860;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 169/01 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 23/02/01 - R.G.N. 4789/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/01/04 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato PELLEGRINI per delega OZZOLA;
udito l'Avvocato PAPADIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
AR EO convenne in giudizio dinanzi al RE di Bari l'(allora) Ente Ferrovie dello Stato, del quale era dipendente esponendo: di espletare le mansioni di manovratore;
di aver richiesto, senza esito, il riconoscimento della natura professionale con postumi indennizzabili della propria infermità (postumi di laminectomia multipla cervicale e discopatia con mielopatia da compressione); di aver ottenuto per la stessa infermità il riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio, riconoscimento dal quale risultava la prova del nesso causale fra l'attività espletata e la patologia rappresentata.
Su tali premesse il EO chiese il riconoscimento della natura professionale della malattia e la condanna del convenuto alla corresponsione della relativa rendita. L'Ente Ferrovie si costituì in giudizio resistendo.
La domanda fu accolta dal RE, previo espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, con condanna della convenuta alla corresponsione in favore del EO di una rendita per malattia professionale inabilitante nella misura del 30%. Il Tribunale accolse, invece, il gravame delle ferrovie e riformando interamente la sentenza di primo grado rigettò la domanda.
La decisione di secondo grado venne tuttavia cassata da questa corte con la sentenza n. 2154 del 25 febbraio 2000, che dispose il rinvio della causa al Tribunale di Foggia. La causa venne riassunta dal EO. Le Ferrovie dello Stato si costituirono resistendo e chiesero autorizzarsi la chiamata in causa dell'INAIL. Il Tribunale concesse l'autorizzazione. L'Istituto, chiamato in causa, restò contumace. Il giudice di rinvio con la sentenza qui impugnata ha rigettato l'appello confermando la decisione del pretore. Per ciò che rileva in questa sede il Tribunale, sintetizzate le ragioni che avevano determinato questa Corte ad annullare la precedente sentenza di appello, ha osservato che i dati di fatto che il consulente tecnico aveva dato per scontati e sulla scorta dei quali aveva concluso per la sussistenza del nesso causale tra attività lavorativa svolta e patologie denunciate, tutti richiamati dalla stessa sentenza di rinvio, erano incontestati e pacificamente ammessi - come era avvenuto per le mansioni del lavoratore - oppure derivavano da fatti notori quali l'esposizione alle intemperie di chi, come il EO, avesse prestato servizio in "ambiente esterno" anche in ore notturne. Si trattava del resto - aggiunge Tribunale - degli stessi presupposti incontestati in forza dei quali al lavoratore era stata già riconosciuta dalle Ferrovie la dipendenza da causa di servizio della medesima patologia. Poiché questa era la situazione di fatto,e si trattava della stessa situazione presupposta dal c.t.u. non si poteva che approvare le conclusioni cui quest'ultimo era giunto. In particolare, era da condividere la critica da questi mossa alle valutazioni della precedente sentenza di appello, dal momento che le indicazioni della consulenza tecnica espletata nel giudizio dinanzi al RE avevano specificato come le mansioni (di addetto al cambio, all'aggancio e sgancio binari, allo spostamento di convogli a mezzo di carrelli di manovra) erano state svolte dal EO dall'aprile del 1969, sempre all'aperto e anche di notte con l'esposizione alle più diverse variazioni climatiche, e lo stesso consulente tecnico aveva aggiunto poi una serie di valutazioni medico legali, riscontrate da accertamenti radiografici e dalla deliberazione di riconoscimento della causa di servizio. Secondo il Tribunale infine sul riconoscimento del nesso eziologico non poteva avere incidenza la possibile genesi multifattoriale della patologia, posto che a norma dell'articolo 41 codice penale i fattori legati all'attività lavorativa del lavoratore sono elementi concausali di rilievo determinante.
La Rete Ferroviaria Italiana chiede la cassazione di questa sentenza sulla base di un unico articolato motivo. L'intimato EO resiste con controricorso. L'INAIL ha depositato procura, partecipando all'udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e seguenti del testo unico n. 1124/65 - dell'articolo 2697 cod. dv. e di ogni altra norma o principio in materia di malattia professionale dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato;
- violazione e falsa applicazione dell'articolo 41 codice penale e dell'articolo 116 codice di procedura civile -
omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'articolo 360, comma 1, numeri 3 e 5 codice procedura civile, la società
ricorrente addebita alla sentenza impugnata, con un primo profilo, di aver ritenuto erroneamente di non dover procedere ad un riesame del materiale probatorio in atto, sul presupposto che i fatti che avrebbero determinato l'insorgenza della patologia riconosciuta come malattia professionale fossero incontestati e pacificamente ammessi, ovvero notori, e ciò in base all'errore di diritto consistente nell'attribuire rilievo quali cause di una malattia professionale non tabellata alle circostanze di fatto che avevano costituito i presupposti del riconoscimento al lavoratore, da parte delle Ferrovie, della dipendenza da causa di servizio della medesima patologia, così ignorando le diversità delle due fattispecie e non tenendo presente che la prova del nesso di causalità ai fini del riconoscimento di una infermità non tabellata come malattia professionale deve essere offerta dal lavoratore, non essendo sufficiente al riguardo che il datore di lavoro abbia riconosciuto in precedenza che tale infermità sia stata contratta in dipendenza ed a causa di servizio. Con un secondo profilo di censura il ricorrente addebita inoltre alla sentenza impugnata di aver deciso in base alla semplice relazione peritale depositata in primo grado senza tenere in alcun conto la circostanza, decisiva e significativa, che il dipendente non aveva fornito alcuna descrizione delle mansioni espletate,e non aveva indicato il periodo nel quale aveva espletato le mansioni all'origine, a suo dire, della patologia lamentata, e senza valutare minimamente le censure mosse dal consulente tecnico di parte all'elaborato dell'ausiliare, limitandosi a condividere le conclusioni di quest'ultimo.
Il motivo è infondato.
Quanto al primo profilo il giudizio di infondatezza deriva dal fatto che il motivo, sotto veste di errore di diritto, censura la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, il quale ha semplicemente utilizzato gli elementi di fatto in ordine alle mansioni del EO che derivavano dal precedente riconoscimento della causa di servizio, integrandoli con cognizioni di comune esperienza correlate al tipo di mansioni espletate. Contro tali conclusioni si sarebbe dovuto opporre o che le regole di esperienza utilizzate non avevano alcun serio riscontro o che i dati utilizzati erano smentiti dagli atti di causa, facendo specifica indicazione degli stessi, il che non è avvenuto.
Quanto al secondo profilo, le censure concernenti l'omessa considerazione delle critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio dal consulente tecnico di parte non possono essere condivise. Per quanto risulta da ciò che ne riferisce il ricorso esse contestano anzitutto la valorizzazione da parte del consulente degli stessi fattori eziopatogeneetici che hanno portato al riconoscimento della causa di servizio, i quali secondo il consulente di parte non potrebbero assolutamente essere invocati come unica causa della malattia. Ciò perché, nel caso in questione, la degenerazione articolare costituirebbe un esempio di scuola della molteplicità delle concause in gioco, potendo la malattia degenerativa articolare esser determinata da una lesione metabolica e potendo comunque l'evoluzione della malattia essere influenzata da diversi fattori come la qualità della cartilagine all'esordio del processo degenerativo, l'età, la nutrizione,i traumi, le alterazioni morfologiche congenite predisponenti (a proposito delle quali si fa riferimento ad un intervento chirurgico al rachide cervicale):
fattori tutti trascurati dal consulente tecnico. Sarebbe inoltre significativo, secondo il consulente di parte, il fatto che alterazioni metaboliche della cartilagine possono evidenziarsi in soggetti sani anche in età giovanile e che la diffusione della affezione primaria in seno alla popolazione appaia trasversalmente e longitudinalmente così estesa da potersi definire pressoché ubiquitaria se non parafisiologica. Il consulente tecnico d'ufficio, non avendo tenuto conto di tali fondamentali premesse di ordine normativo e medico legale, sarebbe giunto ad una conclusione scarsamente motivata. Su tali basi non sarebbe sostenibile la possibilità di individuare una causa di lavoro inteso nell'accezione necessaria a definire la sussistenza di una malattia professionale, diversamente da quel che risulterebbe possibile ammettere in materia di concausalità di servizio. Il consulente tecnico avrebbe inoltre trascurato di tenere conto, quale causa dell'affezione lamentata, del lavoro svolto dal EO prima dell'assunzione presso le Ferrovie, avvenuta nel 1969 quando egli aveva 32 anni.
Il giudizio di infondatezza delle censure appena riferite deriva dall'applicazione del principio, già affermato in varie decisioni, ed al quale questa Corte ritiene di dover qui dare continuità, secondo cui nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie dell'assicurato le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sulle quali si fonda la sentenza impugnata possono essere contestate in sede di legittimità, se le relative censure contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali che, in quanto tale, costituisce un vero e proprio vizio della logica medico legale e rientra tra i vizi denunciabili con il ricorso per Cassazione ex articolo 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile, mentre in mancanza di detti elementi le censure configurano un mero dissenso diagnostico e quindi sono inammissibili in sede di legittimità (in ultimo, Cass. 1 agosto 2002, n. 11467). Appartiene a questo stesso ordine concettuale anche l'affermazione, anch'essa da condividere, secondo cui nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie dell'assicurato, ove il consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio di merito abbia omesso la diagnosi di alcune malattie, il ricorso per Cassazione dell'assicurato verso la sentenza che abbia accolto le conclusioni della consulenza è ammissibile solo se venga allegata, con serie argomentazioni medico-legali, l'incidenza delle malattie non diagnosticata sulla valutazione complessiva della capacità lavorativa, non essendo sufficiente, invece, la mera elencazione di tali malattie (Cass. 4 dicembre 2001, n. 15318). I rilievi mossi dalla società ricorrente non corrispondono ai requisiti delineati dai riferiti orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, mancando in essi qualsiasi documentato riferimento a dati considerati inoppugnabili o, quantomeno, altamente affidabili nella letteratura scientifica in materia, e che al consulente tecnico si possa rimproverare di aver ignorato. Il motivo contiene invece riferimenti di carattere molto generale a supporto di una diversa conclusione circa la genesi della malattia, e l'addebito al consulente d'ufficio di aver trascurato la precedente attività di lavoro del EO, non accompagnato però da alcuna indicazione dalla quale possa desumersi anche in via ipotetica che tale attività possa aver avuto qualche ruolo nella nascita della patologia controversa. In conclusione, il ricorso deve esser rigettato, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del controricorrente EO e con compensazione di quelle nei confronti dell'INAIL.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in Euro 13,50 (Tradici Euro e Cinquecento) oltre ad Euro 2.000,000 per onorari in favore del controricorrente AR EO;
compensa le spese relativamente all'INAIL.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2004