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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/10/2025, n. 5035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5035 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
PP De IO - Presidente -
Massimo Sensale - Consigliere -
PP TA IN - Consigliere rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1631 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avvocato Roberto Pozzo.
Parte_2
e
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_3 C.F._1 Parte_4 C.F._2 [...]
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avvocato Paola RI. Parte_5 C.F._3
-APPELLATI-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2095/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il
26.9.2022, in tema di opposizione a precetto, ex art. 615, co.1, c.p.c”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 29.9.2025 dalla difesa del e il 7.10.2025 dalla Parte_1 difesa di , e . Parte_3 Parte_4 Parte_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 27.3.2023, il ha convenuto Parte_1 in giudizio, dinanzi a questa Corte, , e , proponendo appello avverso Parte_3 Parte_4 Parte_5 la sentenza n. 2095/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 26.9.2022.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado il aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Benevento, , e , proponendo opposizione all'atto di precetto del Parte_3 Parte_4 Parte_5
15.10.2018 notificato da questi ultimi, nei suoi confronti (del detto ente, si intende, oltre che nei confronti della
, con cui era stato intimato di provvedere al versamento, presso la Cassa Depositi e Controparte_1
Prestiti, della somma di euro 233.857,93 (a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione legittima) e al pagamento di € 30.337,53 (a titolo di spese processuali e di precetto), preannunciando, in mancanza del deposito e del pagamento, di agìre in executiviis.
In particolare , e , avevano notificato tale precetto sulla base della Parte_3 Parte_4 Parte_5 sentenza n. 715/2016 di questa Corte di Appello che, nel definire un giudizio di opposizione alla stima di una indennità di espropriazione proposto dagli stessi , e , aveva Parte_3 Parte_4 Parte_5 determinato l'importo delle indennità dovute, ed aveva ordinato alla ed al Controparte_1 [...]
, in solido, di provvedere al versamento delle somme presso la Cassa Depositi e Prestiti Parte_1
(condannandole anche al pagamento delle spese di lite del primo e del secondo grado, oltre che del giudizio di legittimità).
Il Comune intimato aveva proposto opposizione a precetto sostenendo che , e Parte_3 Parte_4 [...]
non avessero il diritto di procedere ad esecuzione forzata in quanto:
1. Esso Comune aveva attivato Parte_5 procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243-bis e ss. del TUEL, procedura comportante la sospensione delle esecuzioni e -a fortiori- il divieto di intraprendere nuove azioni esecutive;
2. la suddetta sentenza n. 715/2016, con cui la Corte di Appello aveva determinato le somme da versare presso la Cassa DD.PP., non costituiva titolo per procedere all'esecuzione forzata.
Si erano costituiti in giudizio , e , contestando la fondatezza Parte_3 Parte_4 Parte_5 dell'avversa opposizione e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza in punto di spese di lite.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 2095/2022 impugnata in questa sede, ha così statuito: “- rigetta
l'opposizione; − condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in €. 21.387 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti con attribuzione in favore dell'avv. Paola
RI che ne ha chiesto la distrazione.”.
pagina 2 di 8 In particolare il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in primo luogo, che la procedura di cui all'art. 243-bis TUEL comportasse la sospensione delle sole procedure esecutive già iniziate e non anche di quelle semplicemente preannunciate mediante atto di precetto, come nel caso di specie.
In secondo luogo ha ritenuto che la sentenza n. 715/16 di questa Corte d'Appello fosse comunque una sentenza di condanna e, quindi, un valido titolo esecutivo anche con riferimento all'indennità di esproprio e a quella per l'occupazione legittima, riconoscendo la spettanza di tali somme agli opposti/espropriati, seppure da corrispondersi mediante deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, come previsto dal D.P.R. n. 327/2001.
Ad avviso del Tribunale di Benevento, ove non fosse stato consentito agli opposti di agire per l'esecuzione forzata della detta sentenza avrebbe significato ammettere, in assenza di adempimento spontaneo, l'inutilità della pronuncia stessa solo per ragioni legate all'impossibilità del Giudice Ordinario di disporre il pagamento dell'indennità di esproprio se non per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO
Il ha censurato la sentenza n. 2095/2022 del Tribunale di Benevento Parte_1 sulla base dei due seguenti motivi:
1. SUL CAPO E SULLA PARTE DELLA SENTENZA RELATIVO AL RIGETTO DEL PRIMO MOTIVO DI OPPOSIZIONE.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la statuizione con cui il Tribunale ha rigettato il primo motivo di opposizione a precetto sul presupposto che la sospensione prevista dall'art. 243-bis TUEL riguardasse unicamente le procedure esecutive già iniziate, e non quelle soltanto preannunciate (come nel caso di specie) mediante atto di precetto.
Tale interpretazione, ad avviso del , sarebbe errata, posto che, essendo Parte_1 la detta sospensione, prevista ope legis, posta a tutela della par condicio creditorum, non potrebbe riguardare solo le procedure esecutive già pendenti, ma anche quelle nuove, nel senso che, durante la vigenza della procedura di riequilibrio, non si potrebbe intimare il pagamento tramite atto di precetto, in quanto strumentale all'instaurazione di un'esecuzione non consentita.
2. SUL CAPO E SULLA PARTE DELLA SENTENZA RELATIVO AL RIGETTO DEL SECONDO MOTIVO DI OPPOSIZIONE.
Con il secondo motivo il appellante ha contestato la sentenza impugnata anche nella parte in cui il Pt_1 giudice di prime cure ha ritenuto che la suddetta sentenza n. 715/2016 di questa Corte costituisse un valido titolo per agire esecutivamente, ritenendo così infondato il secondo motivo dell'opposizione a precetto.
Secondo l'appellante, invece, posto che con la sentenza n.715/2016 questa Corte territoriale si era limitata a determinare l'ammontare delle indennità di occupazione legittima ed esproprio, disponendone il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, in conformità alla normativa in materia espropriativa (che impone tale forma di pagina 3 di 8 adempimento a tutela di eventuali diritti di terzi sull'indennizzo), tale pronuncia sarebbe risultata priva dei requisiti di esecutività.
3. SUL CAPO E SULLA PARTE DELLA SENTENZA RELATIVO ALLA CONDANNA DEL AL PAGAMENTO DELLE SPESE E Pt_1
SULLA LORO DETERMINAZIONE.
Con il terzo motivo il , dopo aver rilevato che l'eventuale riforma della Parte_1 sentenza impugnata avrebbe comunque imposto una revisione anche della statuizione sulle spese, ha, in ogni caso, gradatamente contestato anche la condanna alle spese di lite disposta dal Tribunale di Benevento, ritenendo che: 1) la peculiarità delle questioni giuridiche trattate giustificasse quantomeno una compensazione integrale tra le parti;
2) fosse eccessiva la quantificazione operata dal primo giudice, sia per non aver considerato il valore indeterminabile della controversia (non essendo l'opposizione stata fondata sulla contestazione dell'ammontare delle indennità, ma sulla natura del titolo esecutivo), sia per l'assenza di attività istruttoria e della proposizione di soli due motivi, per i quali sarebbe stato più corretto applicare i parametri minimi (e con esclusione della fase istruttoria).
E, alla luce di quanto dedotto, il ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in Parte_1 riforma della sentenza impugnata: a) in via principale dichiarare che gli appellati non potevano procedere ad esecuzione forzata, e dichiarare la nullità del precetto, condannando gli opposti in solido al pagamento delle spese processuali per il doppio grado del giudizio;
b) in via del tutto subordinata accogliere il motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese.”.
Iscritta la causa al n.1631/2023 del Ruolo Generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il
16.6.2023, , e , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e Parte_3 Parte_4 Parte_5 rassegnando le seguenti conclusioni: “…si chiede all'Ecc.ma Corte adita il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Benevento nr. 2095/2022. Con condanna alle spese e competenze di lite di cui si chiede l'attribuzione ex art.
93 cpc, n.q. di difensore antistatario.”.
Con ordinanza dell'11.7.2023 è stata fissata, ai sensi degli artt. 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del 2.7.2024 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Con ordinanza depositata il 2.7.2024, ritualmente comunicata dalla cancelleria alle parti costituite, la causa è stata rinviata (dal Consigliere Istruttore nominato) all'udienza del 7.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
pagina 4 di 8 Depositate le c.d. note di trattazione scritte per l'udienza c.d. cartolare del 7.10.2025 (il 29.9.2025 dalla difesa del e il 7.10.2025 dalla difesa di , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere Istruttore del 7.10.2025, Parte_5 rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal è fondato e, pertanto, merita accoglimento, nei Parte_1 limiti di seguito esposti.
****
La Corte rileva, innanzitutto, che è infondato il primo motivo di gravame.
Ai sensi dell'art. 243-bis, co.4, d.lgs. n.267/2000, “Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243- quater, commi 1 e 3.” D.lgs. n.267/2000”.
Il chiaro tenore letterale della norma (che fa riferimento a procedure esecutive già “intraprese”), dunque, rende condivisibile la decisione del Tribunale di Benevento secondo cui tale norma vada interpretata nel senso che comporti la sospensione delle sole procedure esecutive già iniziate e non anche di quelle semplicemente preannunciate mediante atto di precetto, come nel caso di specie (cfr. anche, nello stesso senso, nell'ambito della giurisprudenza di merito, la sentenza n.1062/2023 del Tribunale di Frosinone, prodotta dagli appellati, e
Trib. Ragusa, 30/01/2017, n. 135, in banca dati “One legale”).
Il precetto, infatti, è, ai sensi dell'art. 479, comma 1, c.p.c., un atto soltanto prodromico all'esecuzione.
Ciò fermo restando che il corso della procedura esecutiva fondata sul precetto notificato in pendenza della detta procedura di riequilibrio finanziario debba poi arrestarsi, in rito, finché perduri il blocco legale temporaneo delle esecuzioni nei confronti dell'EN (cfr., in tal senso, Trib. Frosinone n.1062/2023, sopra richiamata).
Occorre, tuttavia, fare una necessaria precisazione.
Con il precetto per cui è causa (del 15.10.2018), come detto, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 avevano intimato – sulla base di quanto disposto dalla sentenza n. 715/2026 di questa Corte- al
[...]
e alla di provvedere sia al versamento, presso la Cassa Depositi e Parte_1 Controparte_1
Prestiti, della somma di €.233.857,93 (a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione legittima), che al pagamento di €.30.337,53 (a titolo di spese processuali e di precetto), preannunciando, in mancanza del deposito (presso la Cassa Depositi e Prestiti) e del pagamento (quanto alle spese di lite dei vari gradi di giudizio), di agìre in executiviis.
Dunque occorre necessariamente valutare l'atto di precetto in questione in relazione alle due statuizioni contenute nella sentenza n. 715/2016 di questa Corte. pagina 5 di 8 E, quanto detto sino ad ora circa l'infondatezza del primo motivo di gravame, non poteva tuttavia comportare – come invece ritenuto dal primo giudice – il rigetto in toto dell'opposizione a precetto proposta dal
[...]
, ossia anche in riferimento all'intimazione relativa all'ordine di deposito, presso la Cassa Parte_1
Deposito e Prestiti, delle somme spettanti agli opposti a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione legittima.
Per tale ultima statuizione, infatti, era fondato il secondo motivo di opposizione proposto dal
[...]
(e, di conseguenza, il secondo motivo di gravame), non costituendo la sentenza n.715/2016 Parte_1 di questa Corte, sul punto, un valido titolo esecutivo (almeno ai fini dell'esecuzione civile), ai sensi dell'art. 474
c.p.c., contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Benevento.
Secondo, invero, quanto chiarito più volte dalla Suprema Corte in modo condivisibile, l'ordine di deposito di somme presso la Cassa Depositi e Prestiti, contenuto in una sentenza resa (come nel caso di specie) in sede di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, costituisce un adempimento funzionale e prodromico al completamento del procedimento espropriativo, finalizzato alla tutela di terzi creditori, e non una condanna al pagamento suscettibile di essere messa in esecuzione da parte dell'espropriato.
Ed invero, l'oggetto del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea è la congruità e conformità di essa ai criteri di legge, esulando dall'ambito di quel giudizio le domande finalizzate a conseguire il pagamento dell'indennità definitivamente accertata e non contestata.
L'ordine di deposito non costituisce, infatti, il petitum dell'azione di opposizione alla stima, il bene della vita che il creditore intende realizzare con la proposizione di questo giudizio, né tale ordine è pronunciato dal giudice nel suo interesse ed a suo favore, anzi tutt'altro, dal momento che l'espropriato dovrà attendere lo svincolo definitivo della somma depositata, al termine del procedimento, per poter ottenere il ristoro economico del bene espropriato.
In realtà il deposito dell'indennità costituisce un adempimento funzionale e prodromico al completamento del più complesso procedimento espropriativo che si sviluppa in ambito amministrativo, quale fase transitoria ed intermedia tra la determinazione provvisoria e quella definitiva dell'indennità, finalizzata alla tutela di terzi creditori che, vantando diritti sull'immobile espropriato, si vedono garantita la possibilità di far valere tali diritti direttamente sull'indennità depositata.
Nessun trasferimento di ricchezza al soggetto espropriato, nessuna attribuzione di un bene o condanna al pagamento, ma solo un accertamento di valore cui si accompagna un adempimento accessorio nell'interesse di terzi e della parte pubblica debitrice espropriante ma non del creditore espropriato (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord.,
24/03/2025, n. 7837 e i numerosi precedenti giurisprudenziali ivi riportati;
cfr. pure, nello stesso senso, Cass. civ.,
Sez. V, Ord., 15/07/2024, n. 19440; Sez. VI - 5, Ord., 29/12/2022, n. 38045; Sez. V, Ord., 29/07/2021, n. 21697, anche chiarendo la diversa portata di Cass. Civ., Sez. Un., n. 13798 del 2012, alla quale hanno fatto riferimento gli appellati). pagina 6 di 8 ****
Alla luce di quanto detto sino ad ora, pertanto, va dichiarata - in parziale riforma della sentenza impugnata-
l'insussistenza del diritto di , e di procedere ad esecuzione forzata Parte_3 Parte_4 Parte_5 nei confronti del Comune di con riferimento alle statuizioni, di cui alla sentenza n. Parte_1
715/2016 di questa Corte, aventi ad oggetto il versamento, presso la Cassa Depositi e Prestiti, degli importi relativi all'indennità di espropriazione e di occupazione legittima.
****
La parziale fondatezza dell'appello proposto dal , comportando Parte_1 comunque la riforma della sentenza impugnata e, dunque, la necessità che questa provveda ad una Pt_6 nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado, in base all'esito complessivo della lite, (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3,
Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483), assorbe, logicamente, la valutazione del terzo motivo di gravame (concernente, per l'appunto, la regolamentazione delle spese di lite operata dal primo giudice).
E, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, nonché considerando la fondatezza solo parziale dell'opposizione a precetto e dell'appello proposti dal - e tenuto anche Parte_1 conto del fatto che, in relazione alla questione dell'operatività o meno della sospensione prevista dall'art. 243-bis
TUEL anche al caso delle esecuzioni solo preannunciate (mediante atto di precetto), non risultano a questa
Corte territoriale precedenti specifici della giurisprudenza di legittimità – è giustificato compensare integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c. (anche come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.77/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1631/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie, in parte, l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
2095/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 26.9.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione a precetto proposta in primo grado dal Parte_1
; b) accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di , e di
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Comune di con riferimento alle Parte_1 statuizioni, di cui alla sentenza n. 715/2016 di questa Corte, aventi ad oggetto il versamento, presso la Cassa
Depositi e Prestiti, degli importi relativi all'indennità di espropriazione e di occupazione legittima.
2. Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite. pagina 7 di 8 Napoli, 14.10.2025.
Il Consigliere est.
PP TA IN
Il Presidente
PP De IO
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
PP De IO - Presidente -
Massimo Sensale - Consigliere -
PP TA IN - Consigliere rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1631 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avvocato Roberto Pozzo.
Parte_2
e
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_3 C.F._1 Parte_4 C.F._2 [...]
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avvocato Paola RI. Parte_5 C.F._3
-APPELLATI-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2095/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il
26.9.2022, in tema di opposizione a precetto, ex art. 615, co.1, c.p.c”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 29.9.2025 dalla difesa del e il 7.10.2025 dalla Parte_1 difesa di , e . Parte_3 Parte_4 Parte_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 27.3.2023, il ha convenuto Parte_1 in giudizio, dinanzi a questa Corte, , e , proponendo appello avverso Parte_3 Parte_4 Parte_5 la sentenza n. 2095/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 26.9.2022.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado il aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Benevento, , e , proponendo opposizione all'atto di precetto del Parte_3 Parte_4 Parte_5
15.10.2018 notificato da questi ultimi, nei suoi confronti (del detto ente, si intende, oltre che nei confronti della
, con cui era stato intimato di provvedere al versamento, presso la Cassa Depositi e Controparte_1
Prestiti, della somma di euro 233.857,93 (a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione legittima) e al pagamento di € 30.337,53 (a titolo di spese processuali e di precetto), preannunciando, in mancanza del deposito e del pagamento, di agìre in executiviis.
In particolare , e , avevano notificato tale precetto sulla base della Parte_3 Parte_4 Parte_5 sentenza n. 715/2016 di questa Corte di Appello che, nel definire un giudizio di opposizione alla stima di una indennità di espropriazione proposto dagli stessi , e , aveva Parte_3 Parte_4 Parte_5 determinato l'importo delle indennità dovute, ed aveva ordinato alla ed al Controparte_1 [...]
, in solido, di provvedere al versamento delle somme presso la Cassa Depositi e Prestiti Parte_1
(condannandole anche al pagamento delle spese di lite del primo e del secondo grado, oltre che del giudizio di legittimità).
Il Comune intimato aveva proposto opposizione a precetto sostenendo che , e Parte_3 Parte_4 [...]
non avessero il diritto di procedere ad esecuzione forzata in quanto:
1. Esso Comune aveva attivato Parte_5 procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243-bis e ss. del TUEL, procedura comportante la sospensione delle esecuzioni e -a fortiori- il divieto di intraprendere nuove azioni esecutive;
2. la suddetta sentenza n. 715/2016, con cui la Corte di Appello aveva determinato le somme da versare presso la Cassa DD.PP., non costituiva titolo per procedere all'esecuzione forzata.
Si erano costituiti in giudizio , e , contestando la fondatezza Parte_3 Parte_4 Parte_5 dell'avversa opposizione e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza in punto di spese di lite.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 2095/2022 impugnata in questa sede, ha così statuito: “- rigetta
l'opposizione; − condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in €. 21.387 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti con attribuzione in favore dell'avv. Paola
RI che ne ha chiesto la distrazione.”.
pagina 2 di 8 In particolare il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in primo luogo, che la procedura di cui all'art. 243-bis TUEL comportasse la sospensione delle sole procedure esecutive già iniziate e non anche di quelle semplicemente preannunciate mediante atto di precetto, come nel caso di specie.
In secondo luogo ha ritenuto che la sentenza n. 715/16 di questa Corte d'Appello fosse comunque una sentenza di condanna e, quindi, un valido titolo esecutivo anche con riferimento all'indennità di esproprio e a quella per l'occupazione legittima, riconoscendo la spettanza di tali somme agli opposti/espropriati, seppure da corrispondersi mediante deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, come previsto dal D.P.R. n. 327/2001.
Ad avviso del Tribunale di Benevento, ove non fosse stato consentito agli opposti di agire per l'esecuzione forzata della detta sentenza avrebbe significato ammettere, in assenza di adempimento spontaneo, l'inutilità della pronuncia stessa solo per ragioni legate all'impossibilità del Giudice Ordinario di disporre il pagamento dell'indennità di esproprio se non per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti.
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO
Il ha censurato la sentenza n. 2095/2022 del Tribunale di Benevento Parte_1 sulla base dei due seguenti motivi:
1. SUL CAPO E SULLA PARTE DELLA SENTENZA RELATIVO AL RIGETTO DEL PRIMO MOTIVO DI OPPOSIZIONE.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la statuizione con cui il Tribunale ha rigettato il primo motivo di opposizione a precetto sul presupposto che la sospensione prevista dall'art. 243-bis TUEL riguardasse unicamente le procedure esecutive già iniziate, e non quelle soltanto preannunciate (come nel caso di specie) mediante atto di precetto.
Tale interpretazione, ad avviso del , sarebbe errata, posto che, essendo Parte_1 la detta sospensione, prevista ope legis, posta a tutela della par condicio creditorum, non potrebbe riguardare solo le procedure esecutive già pendenti, ma anche quelle nuove, nel senso che, durante la vigenza della procedura di riequilibrio, non si potrebbe intimare il pagamento tramite atto di precetto, in quanto strumentale all'instaurazione di un'esecuzione non consentita.
2. SUL CAPO E SULLA PARTE DELLA SENTENZA RELATIVO AL RIGETTO DEL SECONDO MOTIVO DI OPPOSIZIONE.
Con il secondo motivo il appellante ha contestato la sentenza impugnata anche nella parte in cui il Pt_1 giudice di prime cure ha ritenuto che la suddetta sentenza n. 715/2016 di questa Corte costituisse un valido titolo per agire esecutivamente, ritenendo così infondato il secondo motivo dell'opposizione a precetto.
Secondo l'appellante, invece, posto che con la sentenza n.715/2016 questa Corte territoriale si era limitata a determinare l'ammontare delle indennità di occupazione legittima ed esproprio, disponendone il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, in conformità alla normativa in materia espropriativa (che impone tale forma di pagina 3 di 8 adempimento a tutela di eventuali diritti di terzi sull'indennizzo), tale pronuncia sarebbe risultata priva dei requisiti di esecutività.
3. SUL CAPO E SULLA PARTE DELLA SENTENZA RELATIVO ALLA CONDANNA DEL AL PAGAMENTO DELLE SPESE E Pt_1
SULLA LORO DETERMINAZIONE.
Con il terzo motivo il , dopo aver rilevato che l'eventuale riforma della Parte_1 sentenza impugnata avrebbe comunque imposto una revisione anche della statuizione sulle spese, ha, in ogni caso, gradatamente contestato anche la condanna alle spese di lite disposta dal Tribunale di Benevento, ritenendo che: 1) la peculiarità delle questioni giuridiche trattate giustificasse quantomeno una compensazione integrale tra le parti;
2) fosse eccessiva la quantificazione operata dal primo giudice, sia per non aver considerato il valore indeterminabile della controversia (non essendo l'opposizione stata fondata sulla contestazione dell'ammontare delle indennità, ma sulla natura del titolo esecutivo), sia per l'assenza di attività istruttoria e della proposizione di soli due motivi, per i quali sarebbe stato più corretto applicare i parametri minimi (e con esclusione della fase istruttoria).
E, alla luce di quanto dedotto, il ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in Parte_1 riforma della sentenza impugnata: a) in via principale dichiarare che gli appellati non potevano procedere ad esecuzione forzata, e dichiarare la nullità del precetto, condannando gli opposti in solido al pagamento delle spese processuali per il doppio grado del giudizio;
b) in via del tutto subordinata accogliere il motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese.”.
Iscritta la causa al n.1631/2023 del Ruolo Generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il
16.6.2023, , e , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e Parte_3 Parte_4 Parte_5 rassegnando le seguenti conclusioni: “…si chiede all'Ecc.ma Corte adita il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Benevento nr. 2095/2022. Con condanna alle spese e competenze di lite di cui si chiede l'attribuzione ex art.
93 cpc, n.q. di difensore antistatario.”.
Con ordinanza dell'11.7.2023 è stata fissata, ai sensi degli artt. 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del 2.7.2024 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Con ordinanza depositata il 2.7.2024, ritualmente comunicata dalla cancelleria alle parti costituite, la causa è stata rinviata (dal Consigliere Istruttore nominato) all'udienza del 7.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
pagina 4 di 8 Depositate le c.d. note di trattazione scritte per l'udienza c.d. cartolare del 7.10.2025 (il 29.9.2025 dalla difesa del e il 7.10.2025 dalla difesa di , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere Istruttore del 7.10.2025, Parte_5 rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal è fondato e, pertanto, merita accoglimento, nei Parte_1 limiti di seguito esposti.
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La Corte rileva, innanzitutto, che è infondato il primo motivo di gravame.
Ai sensi dell'art. 243-bis, co.4, d.lgs. n.267/2000, “Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243- quater, commi 1 e 3.” D.lgs. n.267/2000”.
Il chiaro tenore letterale della norma (che fa riferimento a procedure esecutive già “intraprese”), dunque, rende condivisibile la decisione del Tribunale di Benevento secondo cui tale norma vada interpretata nel senso che comporti la sospensione delle sole procedure esecutive già iniziate e non anche di quelle semplicemente preannunciate mediante atto di precetto, come nel caso di specie (cfr. anche, nello stesso senso, nell'ambito della giurisprudenza di merito, la sentenza n.1062/2023 del Tribunale di Frosinone, prodotta dagli appellati, e
Trib. Ragusa, 30/01/2017, n. 135, in banca dati “One legale”).
Il precetto, infatti, è, ai sensi dell'art. 479, comma 1, c.p.c., un atto soltanto prodromico all'esecuzione.
Ciò fermo restando che il corso della procedura esecutiva fondata sul precetto notificato in pendenza della detta procedura di riequilibrio finanziario debba poi arrestarsi, in rito, finché perduri il blocco legale temporaneo delle esecuzioni nei confronti dell'EN (cfr., in tal senso, Trib. Frosinone n.1062/2023, sopra richiamata).
Occorre, tuttavia, fare una necessaria precisazione.
Con il precetto per cui è causa (del 15.10.2018), come detto, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 avevano intimato – sulla base di quanto disposto dalla sentenza n. 715/2026 di questa Corte- al
[...]
e alla di provvedere sia al versamento, presso la Cassa Depositi e Parte_1 Controparte_1
Prestiti, della somma di €.233.857,93 (a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione legittima), che al pagamento di €.30.337,53 (a titolo di spese processuali e di precetto), preannunciando, in mancanza del deposito (presso la Cassa Depositi e Prestiti) e del pagamento (quanto alle spese di lite dei vari gradi di giudizio), di agìre in executiviis.
Dunque occorre necessariamente valutare l'atto di precetto in questione in relazione alle due statuizioni contenute nella sentenza n. 715/2016 di questa Corte. pagina 5 di 8 E, quanto detto sino ad ora circa l'infondatezza del primo motivo di gravame, non poteva tuttavia comportare – come invece ritenuto dal primo giudice – il rigetto in toto dell'opposizione a precetto proposta dal
[...]
, ossia anche in riferimento all'intimazione relativa all'ordine di deposito, presso la Cassa Parte_1
Deposito e Prestiti, delle somme spettanti agli opposti a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione legittima.
Per tale ultima statuizione, infatti, era fondato il secondo motivo di opposizione proposto dal
[...]
(e, di conseguenza, il secondo motivo di gravame), non costituendo la sentenza n.715/2016 Parte_1 di questa Corte, sul punto, un valido titolo esecutivo (almeno ai fini dell'esecuzione civile), ai sensi dell'art. 474
c.p.c., contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Benevento.
Secondo, invero, quanto chiarito più volte dalla Suprema Corte in modo condivisibile, l'ordine di deposito di somme presso la Cassa Depositi e Prestiti, contenuto in una sentenza resa (come nel caso di specie) in sede di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, costituisce un adempimento funzionale e prodromico al completamento del procedimento espropriativo, finalizzato alla tutela di terzi creditori, e non una condanna al pagamento suscettibile di essere messa in esecuzione da parte dell'espropriato.
Ed invero, l'oggetto del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea è la congruità e conformità di essa ai criteri di legge, esulando dall'ambito di quel giudizio le domande finalizzate a conseguire il pagamento dell'indennità definitivamente accertata e non contestata.
L'ordine di deposito non costituisce, infatti, il petitum dell'azione di opposizione alla stima, il bene della vita che il creditore intende realizzare con la proposizione di questo giudizio, né tale ordine è pronunciato dal giudice nel suo interesse ed a suo favore, anzi tutt'altro, dal momento che l'espropriato dovrà attendere lo svincolo definitivo della somma depositata, al termine del procedimento, per poter ottenere il ristoro economico del bene espropriato.
In realtà il deposito dell'indennità costituisce un adempimento funzionale e prodromico al completamento del più complesso procedimento espropriativo che si sviluppa in ambito amministrativo, quale fase transitoria ed intermedia tra la determinazione provvisoria e quella definitiva dell'indennità, finalizzata alla tutela di terzi creditori che, vantando diritti sull'immobile espropriato, si vedono garantita la possibilità di far valere tali diritti direttamente sull'indennità depositata.
Nessun trasferimento di ricchezza al soggetto espropriato, nessuna attribuzione di un bene o condanna al pagamento, ma solo un accertamento di valore cui si accompagna un adempimento accessorio nell'interesse di terzi e della parte pubblica debitrice espropriante ma non del creditore espropriato (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord.,
24/03/2025, n. 7837 e i numerosi precedenti giurisprudenziali ivi riportati;
cfr. pure, nello stesso senso, Cass. civ.,
Sez. V, Ord., 15/07/2024, n. 19440; Sez. VI - 5, Ord., 29/12/2022, n. 38045; Sez. V, Ord., 29/07/2021, n. 21697, anche chiarendo la diversa portata di Cass. Civ., Sez. Un., n. 13798 del 2012, alla quale hanno fatto riferimento gli appellati). pagina 6 di 8 ****
Alla luce di quanto detto sino ad ora, pertanto, va dichiarata - in parziale riforma della sentenza impugnata-
l'insussistenza del diritto di , e di procedere ad esecuzione forzata Parte_3 Parte_4 Parte_5 nei confronti del Comune di con riferimento alle statuizioni, di cui alla sentenza n. Parte_1
715/2016 di questa Corte, aventi ad oggetto il versamento, presso la Cassa Depositi e Prestiti, degli importi relativi all'indennità di espropriazione e di occupazione legittima.
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La parziale fondatezza dell'appello proposto dal , comportando Parte_1 comunque la riforma della sentenza impugnata e, dunque, la necessità che questa provveda ad una Pt_6 nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado, in base all'esito complessivo della lite, (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3,
Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483), assorbe, logicamente, la valutazione del terzo motivo di gravame (concernente, per l'appunto, la regolamentazione delle spese di lite operata dal primo giudice).
E, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, nonché considerando la fondatezza solo parziale dell'opposizione a precetto e dell'appello proposti dal - e tenuto anche Parte_1 conto del fatto che, in relazione alla questione dell'operatività o meno della sospensione prevista dall'art. 243-bis
TUEL anche al caso delle esecuzioni solo preannunciate (mediante atto di precetto), non risultano a questa
Corte territoriale precedenti specifici della giurisprudenza di legittimità – è giustificato compensare integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c. (anche come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.77/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1631/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie, in parte, l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
2095/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 26.9.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione a precetto proposta in primo grado dal Parte_1
; b) accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di , e di
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Comune di con riferimento alle Parte_1 statuizioni, di cui alla sentenza n. 715/2016 di questa Corte, aventi ad oggetto il versamento, presso la Cassa
Depositi e Prestiti, degli importi relativi all'indennità di espropriazione e di occupazione legittima.
2. Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite. pagina 7 di 8 Napoli, 14.10.2025.
Il Consigliere est.
PP TA IN
Il Presidente
PP De IO
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