Ordinanza cautelare 28 ottobre 2023
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 27/11/2025, n. 21442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21442 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21442/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13352/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13352 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Verrico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bassano Da Grappa 4;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego di rilascio del visto turistico al seguito di un cittadino italiano, emesso dall’Ambasciata Italiana in Nigeria e notificato alla ricorrente il 20 settembre 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa RA LO BA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 28 ottobre 2022 e depositato in data 11 novembre 2022, la ricorrente, cittadina nigeriana, ha impugnato il provvedimento del 20 settembre 2022 di rigetto della domanda di visto di ingresso per turismo per familiare di cittadino italiano.
1.1 In data 22 agosto 2022, l’esponente ha ricevuto il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, contenente la seguente motivazione “ lei non rientra tra i familiari stabiliti dall’art 2 del Decreto lgs 30/2007 in quanto non sono state prodotte prove di sostentamento continuative, costanti e sufficienti che attesti che Lei sia a carico del richiedente in Italia. Si precisa che, per dimostrare la qualità di “familiare a carico”, occorre la sussistenza di un rilevante apporto di risorse economiche, continuativo nel tempo tale da risolvere in gran parte il problema di sopravvivenza economica ”.
1.2 Nel provvedimento di definitivo rigetto, l’Amministrazione ha confermato la sussistenza di ragionevoli dubbi sull’attendibilità delle dichiarazioni formulate dall’istante in merito a quanto sopra.
1.3 Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ Nullità dell’atto per mancanza di motivazione ”.
Nel provvedimento impugnato l’Ambasciata Italiana in Nigeria non avrebbe esplicitato il processo logico posto a base del parere negativo espresso.
- “ Violazione della legge, eccesso di potere ”.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche per difetto assoluto di istruttoria.
2. In data 2 febbraio 2023 si sono costituiti in giudizio i Ministeri resistenti con atto formale, successivamente depositando documenti e relazione, nella quale è stato sottolineato che la ricorrente ha presentato domanda di visto per turismo (familiare cittadino UE) per ricongiungersi alla figlia in Italia senza tuttavia produrre prove di sostentamento continuativo, costanti e sufficienti, tale da risolvere in gran parte il suo problema di sopravvivenza economica e dimostrare il suo essere a carico del familiare residente in Italia. Nel modulo (v. doc. 1 depositato dalla difesa erariale) l’istante ha al contrario dichiarato di essere imprenditrice e di avere fonti di reddito proprie e dal suo estratto conto personale sono risultate rilevanti somme di denaro derivanti da fonti diverse da quelle della figlia.
Per questi motivi la ricorrente non è risultata rientrare tra le categorie di familiari stabilite dall’art. 2 del D.Lgs n. 30/2007.
3. Con ordinanza adottata all’esito della camera di consiglio del 25 ottobre 2023, non appellata, la Sezione ha rigettato la domanda di misura cautelare con la seguente motivazione: “ Considerato che non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare; Ritenuto, in particolare, che la eventuale sospensione dell’impugnato provvedimento di diniego non risulterebbe comunque suscettibile di determinare l’ingresso della parte ricorrente sul territorio nazionale, in considerazione: i) della natura interinale connotante le misure cautelari ex art. 55 cod. proc. amm., tenuto conto della valenza strumentale (ad assicurare l’effettività della decisione finale di merito), nonché del carattere provvisorio e con effetti fisiologicamente reversibili del conseguente atto adottato dall’Amministrazione, in quanto meramente esecutivo di un provvedimento giudiziale reso in sede cautelare (destinato a restare assorbito nella decisione finale di merito); ii) del rilievo per cui l’utilità divisata con la proposizione del gravame è comunque collegata all’esercizio di un potere amministrativo di carattere discrezionale (in tal senso, cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Roma, IV, n. 2258/2023); Atteso che anche nella più recente giurisprudenza cautelare del Consiglio di Stato – con riguardo all’impugnativa di provvedimenti del giudice amministrativo di prime cure reiettivi della invocata tutela cautelare in materia di diniego di visti di ingresso sul territorio nazionale – non è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la concessione della cautela richiesta (cfr. Cons. Stato, sez. IV, ord. n. 1677 del 28 aprile 2023) ”.
4. All’udienza del 14 novembre 2025 il Collegio ha formulato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse connessa all’ormai intervenuto superamento del periodo in cui la ricorrente sarebbe dovuta permanere in Italia se l’istanza oggetto di giudizio fosse stata accolta.
4.1 La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.
5. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in virtù delle ragioni che seguono.
5.1 La domanda presentata dalla ricorrente in data 9 agosto 2022 risulta essere stata volta ad ottenere il visto d’ingresso ai fini della permanenza in Italia per un periodo dichiarato di sei mesi a decorrere dal 25 agosto 2022 (v. doc. 1 depositato dalla difesa erariale).
La stessa parte ricorrente ha affermato nel ricorso che “ desiderava venire per un breve periodo a trovare la figlia in Italia ”.
Il predetto periodo è ormai decorso e l’eventuale accoglimento del gravame non rivestirebbe, pertanto, alcuna utilità per la ricorrente, che non ha peraltro manifestato interesse all’eventuale accertamento dell’illegittimità del diniego impugnato a fini esclusivamente risarcitori.
6. In ogni caso, il gravame – alla luce delle considerazioni svolte dall’Amministrazione resistente nella relazione agli atti di causa – appare anche infondato nel merito.
7. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
8. La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
SC IU, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
RA LO BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LO BA | SC IU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.