Ordinanza cautelare 13 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 18 maggio 2023
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 13/10/2022, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2022
N. 01055/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2022, proposto da
Linkem S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Merusi e Graziella Pulvirenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villa Castelli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Nigro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
Cellnex Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione del Comune di Villa Castelli prot. n.8318/P del 2.8.2022 comunicata alla ricorrente via p.e.c. in pari data, con cui il Responsabile dell’Area 1 del Comune di Villa Castelli ha “determina[to] definitivamente per i motivi già indicati nella precedente comunicazione prot.6681 del 17/06/2022, il diniego definitivo del permesso di costruire per la realizzazione di infrastruttura a servizio delle reti di Telecomunicazioni F.W.A. del gestore LINKEM S.p.A. di proprietà di Cellnex Italia S.p.A. nel Comune di Villa Castelli alla Via Giacomo Matteotti n.29, COD. SITO BR0061G (LINKEM) –IT-BR-012974 (CELLNEX)”;
-dell’art. 5, comma 6, del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e per telecomunicazioni radiotelevisive e minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, approvato con delibera di Consiglio Comunale di Villa Castelli n. 40 del 9.11.2004, e della delibera medesima;
e, per quanto occorrer possa,
- della nota prot. n. 0006681/P del 17.6.22 con “OGGETTO: Comunicazione di inizio lavori-Preavviso di diniego: Art.10 bis, Legge n. 241/1990. Intervento di realizzazione di infrastruttura a servizio delle reti di telecomunicazioni F.W.A. nel Comune di Villa Castelli (BR) in via Giacomo Matteotti n°29. COD. SITO BR0061G (LINKEM) –IT-BR012974 (CELLNEX). PREAVVISO DI DINIEGO”;
- di ogni atto presupposto e/o connesso e/o conseguente agli atti come sopra impugnati, ancorché non conosciuto, ivi comprese la comunicazione prot.00059/P del 1.6.2022 di diffida all’esecuzione dei lavori e altresì la relazione di servizio redatta dal Comando di Polizia Locale registrata con prot.6309 del 9.6.2022 richiamate nel diniego definitivo e nella comunicazione di preavviso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Villa Castelli e di Cellnex Italia S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to G. Pulvirenti;
Considerato che, a un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso appare fondato.
Invero, da un lato, sembra essersi formato nella specie il silenzio assenso, in quanto parte ricorrente ha presentato l’istanza di autorizzazione de qua, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm. (nel testo ratione temporis applicabile) il 6 agosto 2021 (codice pratica 13456840159-24072021-1852), per l’installazione di un’infrastruttura porta-antenne (palo) e di un impianto di comunicazioni elettroniche (per accesso ad internet) in via Matteotti n.29 (foglio 9, p.lla 895), mentre il Comune di Villa Castelli ha adottato e trasmesso il provvedimento di diniego impugnato solo il 2 agosto 2022, preceduto dalla nota del 17.6.2022, contenente (ex art. 10 bis della L. n. 241/1990) la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione.
-dall’altro, le richiamate disposizioni normative degli artt. 6, 8, 9 e 10 della L.R. n. 5/2002 appaiono irrilevanti nella fattispecie concreta de qua e quanto al motivo ostativo al rilascio dell’autorizzazione de qua, rappresentato dalla richiamata prescrizione di cui all’art. 5, comma 6, del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e per telecomunicazioni radiotelevisive e minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (secondo cui “onde garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, si esclude la possibilità di consentire l’installazione degli impianti su strutture sanitarie, case di cura e di riposo, scuole asili nido e all’interno dei parchi gioco, nonché su aree e servizi similari sino ad una distanza di mt. 500 …”), il Comune resistente non sembra abbia tenuto conto del successivo inciso della previsione regolamentare citata, che prevede la necessità di valutare l’istanza “caso per caso in relazione allo sviluppo delle nuove tecnologie” e, comunque, della natura dell’impianto in oggetto, riguardante (non già impianti “per telefonia mobile” o “ telecomunicazioni radiotelevisive”) bensì un impianto per l’erogazione di servizi di accesso a internet in postazione fissa alle abitazioni e alle imprese peraltro, di nuova tecnologia “5G”.
Ritenuto, altresì, esistente il pregiudizio grave ed irreparabile allegato dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare formulata da parte ricorrente e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 maggio 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO